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Codice Penale

Revoca atto di disposizione patrimoniale

La sentenza conferma i principi giuridici dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in presenza di un atto di disposizione patrimoniale che pregiudica le ragioni del creditore.

Pubblicato il 23 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._R.G._00074092_2019 DEL_02_10_2024

nella causa civile iscritta al n. 74092 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019 e vertente TRA con sede in Velletri, INDIRIZZO codice fiscale in persona dell’amministratore delegato, Rag. rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME presso il quale è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO per procura allegata all’atto di citazione ATTRICE (nata a Roma il 18.1.1964, codice fiscale ) e (nato a Roma il, c.f. ) elettivamente domiciliati in L’Aquila, INDIRIZZO, presso l’Avv.NOME COGNOME dalla quale sono rappresentati e difesi, anche congiuntamente all’Avv. NOME COGNOME per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI Conclusioni precisate in vista dell’udienza del 5.4.2024 svolta in forma scritta a norma dell’art. 127 ter c.p.c. Per la parte attrice: “Visto il provvedimento di trattazione scritta del procedimento per l’udienza in epigrafe, la difesa della attrice:

Fa presente che, come già accennato nei prece-denti scritti di udienza, la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2213/22, depositata ex adverso, è stata appellata ed il giudizio, nel quale il Sig. è regolarmente costituito, pende avanti alla Corte di Appello di Roma col R.G.N. 119/23, rinviato per conclusioni al 19/10/2026 (cfr. Allegati);

– precisa le proprie conclusioni nel presente giudizio come da citazione introduttiva della lite qui da intendersi trascritte;

C.F. Per la parte convenuta:

“Il sottoscritto procuratore per conto della sig.ra e del sig. precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui riportate e trascritte, delle quali chiede l’accoglimento.

Fa altresì presente che con note di trattazione scritta del 5.01.23 si è provveduto al deposito della sentenza del Tribunale di Velletri (che si allega) con cui è stato revocato il decreto in-giuntivo emesso a carico di

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in date 8.11.2019 e 11.11.2019, la (da ora, conveniva in giudizio, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Roma ed esponeva:

che la era creditrice della (codice fiscale ), in base ai titoli contrattuali così indicati:

“- Saldo passivo del conto corrente n. 2028 del 21/11/2014, assisto da fido sotto forma di apertura di credito, revocato con racc. 11/07/2017, e residuato alla data del 5/9/2017 ad € 108.091,65 (Cfr. All. 1-2-3-4-5-6);

– Saldo passivo del conto corrente n. 1305 del 12/04/2011, assisto da fido sotto forma di apertura di credito, revocato con racc. A.R. 11/07/2017, e residuato alla data del 5/9/2017 ad € 51.785,01 (Cfr. All. 7-8-3-4-9-10);

Finanziamento promiscuo operazioni su estero in valuta e divisa a valere sul conto corrente n. 1305, revocato con racc. A.R. 11/07/2017, e residuato alla data del 6/9/2017 ad € 54.855,54 (Cfr. All. 11-12-3-4-13)”;

che le obbligazioni assunte da erano state garantire con fideiussione costituita da fino alla concorrenza dell’importo di € 65.000,00, poi esteso a € 292.500,00 (documento n. 14);

che l’esponente aveva conseguito dal Tribunale di Velletri il decreto ingiuntivo n. 2156/2018, con cui era stato intimato ad e ad il pagamento di € 214.732,20 oltre accessori “(In verità per un errore materiale il decreto venne emesso per il limitato importo di € 65.000,00 verso il fideiussore, nella errata convinzione che questo fosse il limite della garanzia, ma la domanda della Banca è stata in tal senso emendata avanti al Giudice dell’opposizione sollevata dal debitore) (Cfr. All. 15-18-19)”;

che gli intimati avevano proposto opposizioni avverso tale decreto ingiuntivo, instaurando le cause civili iscritte ai numeri 7580/2018 R.G. e 7396/2018 R.G. presso tale Tribunale (documenti n. 16, che la aveva appreso che, con verbale e successivo accordo di mediazione emesso il 4.4.2018 dalla Camera per la Mediazione e la Conciliazione delle Controversie presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, depositato presso il notaio Dott. il 20.4.2018 (repertorio n. 3867, raccolta n. 2964 – documento n. 21), aveva trasferito a , socia di di cui egli era amministratore (documento n. 26), a tacitazione dei crediti vantati dalla medesima per imprecisati “prestiti verificatisi tra marzo 2009 ed aprile 2010” del valore di € 50.000, la piena proprietà dei beni immobili siti in Roma, INDIRIZZO, così descritti in citazione: “- Appartamento sito al piano primo, distinto col numero interno 3, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio, particella 13, subalterno 508;

– Appartamento sito al piano secondo, distinto col numero interno 5, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 32, particella 13, subalterno 510.

” esponeva che i risalenti affidamenti bancari dai quali era originato il credito erano stati revocati con lettera raccomandata del 11.7.2017;

che l’atto dispositivo, posto in essere quando era sorto il credito, pregiudicava la garanzia patrimoniale sui beni del debitore e fideiussore, il quale, con atti conclusi in date 13.3.2018 e 4.4.2018, aveva posto in essere simili trasferimenti di proprietà immobiliari, rispettivamente, a favore del proprio legale e del cognato (documenti n. 22, 23 e 24), diminuendo gravemente la garanzia dell’obbligazione.

La Banca affermava la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c., poiché il proprio diritto di credito era sorto prima degli atti dispositivi del patrimonio dell’obbligato, che comportavano il depauperamento del patrimonio del debitore, evenienza di cui lo stesso e l’acquirente erano stati consapevoli, poiché “ infatti socia in affari del Sig. da molti anni e ben conosce evidentemente i suoi affari patrimoniali e finanziari” e, inoltre, l’acquisto era stato effettuato con “anomala modalità di pagamento” e ai beni immobili era stato attribuito un valore incongruo rispetto a quello effettivo. Ciò premesso, la pate attrice chiedeva l’accoglimento della domanda:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) Revocare ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c. e per l’effetto dichiarare inefficace nei confronti della richiedente , il verbale e contestuale accordo di mediazione emesso dalla Camera per la Mediazione e la Conciliazione delle Controversie presso l’Ordine degli part. del 26/4/2018, coi quali il Sig. ha trasferito alla Sig.ra la piena proprietà degli immobili nel Comune di Roma alla INDIRIZZO e precisamente:

– Appartamento sito al piano primo, distinto col numero interno 3, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio , particella 13, subalterno 508;

– Appartamento sito al piano secondo, distinto col numero interno 5, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio, particella 13, subalterno 510.

2) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite;

3) In via istruttoria saranno offerti in comunicazione copie dei seguenti documenti:1) contratto conto corrente TARGA_VEICOLO;

2) documento sintesi c/c 2028;

3) contratto ricognitivo affidamenti;

4) n. 2 racc.te revoca fidi;

5) estratto conto corrente 2028 autenticato ex art. 50 TUB;

6) estratti periodici conto corrente 2028 completi;

7) contratto conto corrente 1305;

8) documento sintesi c/c 1305;

9) estratto conto corrente 1305;

10) estratti periodici conto corrente 1305 completi;

11) contratto fido promiscuo;

12) documento di sintesi fido promiscuo;

13) estratto conto autenticato ex art. 50 TUB fido promiscuo;

14) fideiussioni;

15) Decreto Ingiuntivo 2156/18; 16) Opposizione 17) Opposizione COGNOME;

18) Comparsa di risposta 19) Comparsa di risposta 20) ordinanza Trib. Velletri 20/6/2019;

21) verbale e contestuale accordo di mediazione 4/4/2018, depositato presso il Notaio di Pontecorvo in data 20/4/2018, Rep.

3867, Racc. 2964;

22) verbale e contestuale accordo di mediazione 9/2/2018, depositato presso il Notaio di Pontecorvo in data 21/2/2018, Rep.

3645, Racc. 2773;

23) verbale e contestuale accordo di mediazione 4/4/2018, depositato presso il Notaio di Pontecorvo in data 21/3/2018, Rep.

3729, Racc. 2851;

26) visura camerale Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 26.3.2020 e poi rinviata al 7.10.2020, con decreto reso il 18.3.2020, a norma dell’art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18, che disponeva il rinvio delle udienze civili previste nel periodo compreso dal 9.3.2020 al 15.4.2020.

In data 5.10.2020, si costituivano in giudizio ed eccepivano l’improcedibilità della domanda avversaria per omesso svolgimento della procedura prevista dall’art. 5 D.L.vo 28/2010.

I convenuti contestavano la fondatezza della domanda per “insussistenza della scientia e del consilium fraudis”, evidenziando che il decreto ingiuntivo n. 2156/2018 era stato emesso dal Tribunale di Velletri il 27.8.2018 ed era stato notificato ad il 17.9.2018, mentre l’atto Org giudiziale;

assumevano che, stipulando l’accordo in mediazione, non era stata consapevole di arrecare pregiudizio alla Banca, né partecipe della dolosa preordinazione.

Eccepita la carenza dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c., i convenuti assumevano che, mediante il trasferimento della proprietà immobiliare, erano stati pagati “debiti maturati tra gli anni 2009 e 2010 e che quindi risalivano a tempi ben più remoti” rispetto al credito fatto valere dalla controparte;

affermavano che, perfezionato l’atto dispositivo, il patrimonio del debitore era composto da imprecisati “beni ampiamente sufficienti al pagamento delle somme presuntivamente vantate dalla La parte convenuta eccepiva la nullità dell’atto costitutivo della fideiussione sottoscritto da il 24.5.2013 “in quanto predisposto sulla base dello schema contrattuale predisposto dall’ABI ( )”, citava giurisprudenza di legittimità e concludeva:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) in via preliminare, previo accoglimento dell’eccezione di improcedibilità della domanda, ordinare alla l’espletamento della obbligatoria procedura di mediazione nei termini di Legge;

in difetto, dichiarare l’improcedibilità dell’azione revocatoria proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t.;

2) nel merito, rigettare per tutte le ragioni esposte, la domanda di revocazione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t. , relativa all’atto di trasferimento delle unità immobiliari site in Roma, alla INDIRIZZO e precisamente;

– Appartamento sito al piano terra, distinto col numero interno 3, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio, particella 13, subalterno 508;

– Appartamento sito al piano secondo, distinto col numero interno 5, composto da 2,5 vani catastali, confinante con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio, particella 13, subalterno 510, perché infondata in fatto ed in diritto oltre che totalmente sfornita di prova;

3) in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore dei convenuti delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.

” Concessi i termini previsti dall’art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, la causa era Cont Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all’udienza del 5.4.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.

Si richiama l’ordinanza resa in udienza il 7.10.2020, con cui l’eccezione preliminare formulata dalla parte convenuta è stata respinta:

“ quanto all’eccepito mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, che l’azione revocatoria, come la stessa collocazione della sua disciplina nel capo V del libro VI insieme con l’azione surrogatoria e il sequestro conservativo indica, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore mirando a far dichiarare giudizialmente l’inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio, sicché non si verte in tema di diritti reali, rigetta l’eccezione ”. Si reputa opportuno richiamare alcuni principi generali affermati dalla Corte di Cassazione in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.:

– “Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. ” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 13172 del 25.5.207, ivi, Rv. 644304-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27718 del 16.12.2005);

– “L’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).

” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012, ivi, Rv. 621220-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016;

Cass., Sez. Un. Civ., ordinanza n. 9440 del 18.5.2004);

– il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non rispetto al momento della sua scadenza (Cass., Sez. 3 civ., 18.8.2011 n. 17356; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 10824 del 18.4.2019);

7 relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo è viziato sin dall’origine:

Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 19131 del 23.9.2004), e inoltre:

“Poichè l’azione revocatoria ordinaria tutela non solo l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all’assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell’esistenza dell’ ‘eventus damni’

non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5105 del 9.3.2006, ivi, Rv. 588696-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021);

– a integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 5972 del 18.3.2005 e n. 20813 del 27.10.2004;

Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021) e anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7262 del 1.6.2000 e n. 14489 del 29.7.2004);

secondo i principi generali, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca l’insussistenza, sotto tale profilo, dell’eventus damni (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7767 del 29.3.2007;

Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1902 del 3.2.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1896 del 9.2.2012; Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 16221 del 18.6.2019);

– quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000); – la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza 8 In considerazione di questi principi, delle acquisite risultanze e dei fatti non contestati, deve ritenersi provata la sussistenza del credito da ritenere sussistente per la cognizione della domanda proposta a norma dell’art. 2901 c.c., stante l’avvenuta prestazione della fideiussione indicata nell’espositiva che precede, da parte di Per la sussistenza della ragione di credito posta a fondamento della domanda ex art. 2901 c.c., non è decisiva la causa civile promossa nei suoi confronti, quale garante, e verso l’obbligata principale con la notificazione del decreto ingiuntivo n. 2156/2018 emesso dal Tribunale di Velletri, avverso il quale è stata proposta opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c., il cui processo è in corso, né è ammissibile l’acquisizione della documentazione prodotta il 29.3.2024 e il 2.4.2024 con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in difetto di alcuna istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti formati a seguito del decorso dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ha prodotto la documentazione elencata in calce alle precitate conclusioni, da cui risulta un’esposizione debitoria di per l’importo capitale di € 214.732,20 oltre accessori, che si è formato prima dell’atto dispositivo de quo, come risulta dagli incontroversi riferimenti contenuti nel ricorso monitorio anzidetto, costituiti dal saldo passivo dei conti correnti n. 2028 e n. 1305, con affidamenti revocati il 11.7.2017, rispettivamente pari a € 108.091,65 e a € 51.795,01 alla data del 5.9.2017, oltre il “finanziamento promiscuo operazioni su estero in valuta e divisa al tasso convenzionale originario del 6,30% annuo ”, revocato il 11.7.2017 e pari a € 54.855,54 alla data del 6.9.2017 (documento n. 15). ha concesso a favore della Banca la fideiussione riferita all’esposizione debitoria di e costituita il 24.5.2013 fino alla concorrenza di € 65.000, aumentata in date 21.11.2014 e 8.9.2015, rispettivamente, fino agli importi di € 130.000 e di €292.500,00 (documento n. 14 di parte attrice).

I crediti appena indicati sono sorti prima del 4.4.2018, in cui è stato disposto il trasferimento immobiliare de quo con il verbale di conciliazione poi depositato presso il notaio.

La controversia giudiziale in corso circa la sussistenza del credito non elide la sua considerazione per la cognizione della domanda proposta a norma dell’art. 2901 c.c., che, secondo il principio richiamato:

“In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di ‘credito’, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore all’‘eventus damni’” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 3981 del 18.3.2003, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 561198-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5359 del 5.3.2009; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 20002 del 18.7.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11755 del 15.5.2018).

Sussistono gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2901 c.c., come risulta dalla documentazione prodotta dalla costituita anche dal verbale e successivo accordo di mediazione emesso il 4.4.2018 dalla Camera per la Mediazione e la Conciliazione delle Controversie presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, Mediatore Avv. NOME COGNOME (reg. n. 1087/18), indicato versale di deposito del documento stesso rogato il 20.4.2018 dal notaio Dott. (repertorio n. 3867, raccolta n. 2964 – documento n. 21 di parte attrice), da cui risulta che la piena proprietà dei beni immobili indicati nell’espositiva che precede è stata trasferita da “ a saldo del debito che la signora vanta nei suoi confronti come indicato nel verbale di mediazione” “che accetta a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti dello stesso signor Non è stata fornita la prova del controverso titolo contrattuale da cui è sorta l’obbligazione estinta con tale datio in solutum e si ravvisa la consapevolezza dei contraenti l’accordo di cessione dei beni immobili circa il pregiudizio arrecato creditore, che deriva dall’incontroverso rapporto di affari intercorso tra i convenuti per molti anni, che ha costituito un vincolo tra il debitore e il terzo che rende verosimile che l’acquirente sia stata a conoscenza della situazione debitoria di il quale non ha allegato e provato la residua composizione del proprio patrimonio. In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi dell’azione revocatoria esercitata dalla Banca, essendo emerse le suindicate significative circostanze, lette in un’ottica unitaria e non parcellizzata, da valutare nel loro insieme, che impongono di ritenere che l’atto dispositivo in parola sia stato posto in essere in pregiudizio alle ragioni di credito dell’istituto di credito;

pertanto, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2901 c.c., va accolta la domanda in parola e va dichiarata la inefficacia, nei confronti della Banca dell’atto indicato in dispositivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 47/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, secondo il valore del credito vantato dalla parte attrice e tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita soltanto mediante produzione documentale.

L’annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione;

2901 c.c., dichiara inopponibile nei suoi confronti il trasferimento del diritto di piena proprietà dei beni immobili siti in Roma, INDIRIZZO e INDIRIZZO disposto da a favore di con verbale e successivo accordo di mediazione emesso il 4.4.2018 dalla Camera per la Mediazione e la Conciliazione delle Controversie presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, depositato presso il notaio Dott. di Pontecorvo il 20.4.2018 (repertorio n. 3867, raccolta n. 2964), così ivi descritti:

“- appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 3, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del comune di Roma al foglio, p.lla 13 sub 508, INDIRIZZO, piano 1, interno 3, zona censuaria 6, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, R.C. Euro 200,13, – appartamento al secondo piano, distinto con il numero interno 5, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con il vano scala, distacchi a più lati, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del comune di Roma al foglio, p.lla 13 sub 510, INDIRIZZO, piano 2, interno 5, zona censuaria 6, categoria A/4, classe 4, vani 2,5, R.C. Euro 200,13”; condanna , in via solidale, a rifondere alla parte attrice le spese processuali, che liquida in € 11.040,00 (860 anticipazioni, 2.550 fase di studio, 1.630 fase introduttiva, 3.000 fase di trattazione e istruttoria, 3.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 2.10.2024 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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