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Codice Penale

Revoca decreto ingiuntivo per difetto di titolarità del credito

La sentenza afferma l’importanza della prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco. Senza chiara evidenza della titolarità, il decreto ingiuntivo è revocato.

Pubblicato il 21 September 2024 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 3983/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._819_2024_- N._R.G._00003983_2020 DEL_12_09_2024 PUBBLICATA_IL_12_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.
3983/2020 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME (PEC , elettivamente domiciliata all’indirizzo telematico del difensore (cfr. Cass. 21335/2017), come da procura allegata all’atto di citazione in opposizione OPPONENTE CONTRO (C.F. ) e per essa quale procuratore (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOMEPEC e dell’avv. NOME COGNOMEPEC , entrambi del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori (cfr. Cass. 21335/2017), come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTA avente ad

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

RAGIONE_SOCIALE parte opposta:
come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 30 ottobre 2023.

IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 28 dicembre 2020, la sig.ra ha proposto innanzi al Tribunale di Rimini opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 868/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della soc.
della somma di € 64.956,51, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese di procedura.

In via pregiudiziale, ella ha chiesto che fosse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di titolarità del credito in capo all’opposta, nonché l’intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di legge.

In via preliminare, ella ha chiesto che non fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito e in via principale, ella ha chiesto che fosse revocato il decreto ingiuntivo e che fosse accertato che nulla era dovuto all’opposta;
in via subordinata, ha chiesto che fosse rideterminato l’importo eventualmente dovuto in considerazione delle spese, costi e interessi illegittimamente applicati.

A sostegno delle pretese azionate, parte opponente ha allegato che a) in data 11 novembre 2020, le era stato notificato, oltre il termine di legge, un decreto ingiuntivo che non la individuava quale parte ingiunta;
b) la società opposta, quale cessionaria della soc.
(creditrice originaria) non aveva compiutamente documentato la titolarità del credito azionato, non essendo sufficiente a tal fine l’avviso pubblicato in G.U.;
c) ella non aveva mai ricevuto comunicazioni relative alle sorti del contratto di finanziamento né all’intervenuta cessione;
d) la dichiarazione di saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. era insufficiente a dar prova del credito, il cui ammontare, peraltro, era stato determinato senza tener conto dell’applicazione di tassi, spese e interessi non pattuiti e/o illegali;
e) non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione depositata in data 23 aprile 2021, si è costituita la soc.
chiedendo il rigetto dell’avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.

In particolare, parte opposta ha allegato che a) essa era divenuta titolare del credito azionato in virtù di una cessione in blocco di crediti oggetto di pubblicazione in G.U.;
b) l’eventuale tardività della notifica del decreto ingiuntivo non era preclusiva dell’esame nel di finanziamento sottoscritto unitamente al coniuge;
d) con due comunicazioni (rispettivamente in data 20 settembre 2016 e 20 marzo 2017), essa aveva intimato il pagamento di quanto dovuto e comunicato l’intervenuta cessione;
e) infondata era l’eccezione formulata in ordine alla mancata comunicazione di cui all’art. 1186 c.c.;
f) le censure formulate in ordine al quantum erano infondate;
g) sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.

All’udienza del 19 maggio 2021, è stato assegnato un termine per l’avvio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.

Con ordinanza in data 29 maggio 2022, il Giudice ha respinto l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c. All’udienza del 22 novembre 2022, tenuta con modalità a trattazione scritta, il Giudice ha valutato i mezzi di prova articolati dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in data 28 febbraio 2024, il Giudice ha dato atto dell’avvenuto deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni (mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) ed ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica. IN DIRITTO In via preliminare, si richiamano le considerazioni svolte nell’ordinanza in data 29 maggio 2022:
l’eccezione formulata dall’opponente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva risulta infondata.

Dall’esame del ricorso monitorio unitamente al titolo azionato dall’opposta, ovvero il contratto di finanziamento prodotto sub doc. 4 (fascicolo monitorio) emerge che la sig.ra è soggetto cointestario e coobbligato con il sig.
alla restituzione dell’importo finanziato;
ne deriva che benché il decreto ingiuntivo opposto non indichi il suo nominativo quale parte ingiunta, esso ben poteva spiegare i propri effetti nei confronti della sig.ra che, peraltro, ha espressamente formulato una domanda di accertamento negativo del credito.

Ancora, quanto all’eccezione formulata in punto di difetto di legittimazione attiva dell’opposta, si osserva che per come articolata da parte opponente, la censura in parola attiene alla titolarità del credito azionato in monitorio e, dunque, risulta questione demandata , prescindendo dalla tempestività della notifica del decreto ingiuntivo, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere in monitorio, sia con riferimento all’an che al quantum della pretesa stessa, tenendo conto che “solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, essendo il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. Cass. 24815/2005). In particolare, nel caso di specie, occorre esaminare la documentazione versata in atti dall’opposta a fondamento della pretesa creditoria azionata, per poi valutare le eccezioni formulate nel merito dall’opponente.

La soc. agendo in monitorio, ha allegato di essere cessionaria della soc. (originaria creditrice) ed ha prodotto il contratto di cessione con il quale Banca *** (società incorporante le ha ceduto un pacchetto di crediti (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), nonché un elenco contenente indicazione della posizione del debitore ceduto (cfr. doc. 9) e l’estratto di avvenuta pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 1).

Dall’esame della documentazione sopraichiamata emerge che il contratto di cessione, sub art. 2.2, fa riferimento ad un Allegato 1-Elenco di crediti ceduti che non risulta versato in atti e rispetto al quale, parte opposta non ha offerto elementi ulteriori volti a dimostrare la coincidenza dei dati ivi presenti con quelli indicati nell’elenco prodotto sub doc. 9 e, dunque, l’inclusione del credito azionato in monitorio.

Ancora, sub art. 2.3, è prevista un’elencazione dei criteri da soddisfare per individuare i crediti ceduti, tra i quali alla lettera iii) “crediti per i quali, alle ore 00:01 del 10 giugno 2016, sia già stata comunicata dalla Cedente ai RAGIONE_SOCIALE l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento” (criterio previsto anche nell’estratto della G.U.);
in proposito, si osserva come tale requisito non risulti soddisfatto atteso che, pur volendo qualificare in termini di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine quelle prodotte sub doc. 7 nel fascicolo monitorio, le stesse risalgono a date successive (rispetto alla data indicata nel criterio richiamato) e, in ogni caso, non ne è provata la ricezione da parte del debitore ceduto.

Ne consegue che l’onere gravante sulla società opposta non risulta soddisfatto e, in senso contrario non vale obiettare che l’operazione di cessione è regolata dall’art. 58 T.U.B., in quanto il meccanismo pubblicitario , in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 24798/2020).

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 3118872017). E ancora, “In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. 4277/2023).

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l’opposizione deve essere accolta per difetto della prova della titolarità in capo all’opposta del credito azionato.

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte convenuta non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, tenuto conto della natura della questione oggetto del giudizio, delle attività processuali effettivamente espletate e del valore della causa (€ 64.956,51), sono liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA, come per legge in conformità di quanto previsto a titolo di valore medio dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/2023, (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria con riduzione della metà non essendo stata di fatto espletata attività istruttoria, ma essendo state depositate le relative memorie, ed € 4.253,00 per la fase decisionale). Le spese vive a prenotazione in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 868/2020;
Condanna parte opposta a rifondere all’Erario le spese di lite del giudizio di opposizione liquidate in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA quanto ai compensi e in € 786,00 quanto alle spese vive.
Rimini, 12 settembre 2024
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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