fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Revoca decreto ingiuntivo per inadempimento manutentore

La sentenza conferma che la responsabilità per la manutenzione di un bene grava sul manutentore, anche in presenza di vetustà, e l’omessa segnalazione di gravi difetti all’amministratore configura inadempimento.

Pubblicato il 24 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 36129/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA OTTAVA

SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36129/2017 Udienza aperta alle ore 10.00 Oggi 2 ottobre 2024 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:

Per il l’avv. NOME COGNOME la quale precisa le conclusioni come in atti già depositati richiamando in particolare le note conclusive del 2020 e le note di trattazione del febbraio 2022; per l’avv. NOME COGNOME il quale precisa le conclusioni come in atti già depositati ed in particolare si riporta alle note conclusive del 30.5.2020.

Dopo lunga discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. a fine udienza.

Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._14888_2024_- N._R.G._00036129_2017 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36129/2017 promossa da: C.F.:

con sede in Roma INDIRIZZO, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui Studio in Roma INDIRIZZO elegge domicilio, giusta procura rilasciata in foglio separato allegato al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:

RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, alla INDIRIZZO cap 00182 (Partita Iva: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall’Avv. NOME COGNOMECF ) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo Studio del legale sito in Roma, alla INDIRIZZO

Il legale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al fax n. NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo PEC:

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso da verbale in pari data.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5848/2017 non esecutivo emesso in data 10/03/2017 dal Tribunale di Roma nella procedura iscritta al n. Rg. 49672/16, con il quale, ad istanza della veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.730,58 oltre agli interessi legali maturati come richiesti ed alle spese di procedimento, liquidate in € 730,0 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge.

Il opponente rilevava l’illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di una pretesa creditoria del tutto infondata in fatto ed in diritto.

Assumeva il grave inadempimento contrattuale della che avrebbe determinato il degrado dell’impianto ubicato all’interno dello stabile di , nonchè la totale assenza di sicurezza dello C.F. stesso.

Chiedeva quindi “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 5848/2017 emesso in data 10/03/2017 dal Tribunale di Roma per i motivi di cui in narrativa.

In via riconvenzionale:

– accertare e dichiarare il grave inadempimento della in violazione del contratto stipulato tra il e la società data 01.01.2012, nonché in violazione delle norme vigenti in materia di manutenzione di impianti ascensore – conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del somma di € 9.900,00, corrispondente al costo dei lavori che il ha dovuto sopportare a seguito dell’inadempimento contrattuale dell’opposta, a titolo di risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall’opponente o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.

Si costituiva la contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto, assumendo in particolare di avere stipulato con il un contratto di manutenzione e assistenza per l’impianto di sollevamento, che l’impianto risalente agli anni ’60 era vetusto e che a causa di ciò dal gennaio 2012 al 9 dicembre 2015 – data di risoluzione del contratto di manutenzione tra le parti – l’elevatore del ha presentato malfunzionamenti, i quali hanno determinato numerosi interventi da parte della ditta di manutenzione, di avere segnalato all’Amministratore la necessità di effettuare modifiche e sostituzioni di parti dell’impianto. Tuttavia, lo stesso rimandava la decisione relativa ad interventi più rilevanti.

Assumeva altresì che l’art. 7 del contratto di manutenzione prevede che tutti i lavori di riparazione, sostituzione, modifica ed aggiunta all’impianto, prima di poter essere eseguiti dalla ditta, avrebbero dovuto essere, dalla stessa, preventivati e il relativo preventivo di spesa approvato dal Condominio.

Viceversa, potevano essere eseguiti senza preventivo i lavori di lieve entità, indispensabili all’immediato buon funzionamento dell’impianto.

La Organismo Notificato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica periodica e straordinaria di impianti ascensore, in sede di ogni sopralluogo, aveva segnalato le criticità dell’impianto e le prescrizioni per l’adeguamento agli standards di sicurezza.

Tali prescrizioni erano, però, indirizzate al proprietario dell’impianto ovvero al , non alla ditta di manutenzione.

Gli interventi prescritti riguardavano lavorazioni inquadrabili ben oltre la manutenzione ordinaria dell’impianto elevatore da parte della ditta di manutenzione.

Si trattava, infatti, di lavorazioni relative a criticità dovute ad usura e degrado e che avrebbero comportato interventi che solo il poteva decidere di realizzare.

L’Organismo di controllo, in caso di mancanza di sicurezza dell’impianto, avrebbe ordinato la sospensione dell’utilizzo dell’elevatore (cfr. rapporti dell’ del 2014 e del 2015, all.ti nn. 3 dell’atto di controparte), cosa non avvenuta nel caso di specie.

Il giorno 07/12/2015, a seguito di una ulteriore richiesta di intervento, un tecnico della recatosi presso il Condominio per fronteggiare l’anomalia segnalata all’impianto, riscontrava in loco la presenza di un tecnico di altra ditta di talchè risolveva il contratto.

Assumeva che alcun inadempimento può essere imputato alla società in ragione del fatto che il manutentore qualora riscontri la necessità di effettuare riparazioni o sostituzioni non può provvedervi direttamente ma solo promuovere tali interventi in riferimento ai quali la decisione di effettuarli è demandata alla proprietà.

L’opposta contestava altresì la richiesta riconvenzionale.

Chiedeva “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei suesposti motivi, contrariis rejectis:

– in via preliminare, concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 5848/2017 del 14/03/2017, essendo l’opposizione destituita di ogni fondamento e il credito provato.

– in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea, così come proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 5848/2017 del 14/03/2017 emesso nell’ambito del procedimento iscritto al n. 49672/2016 del R.G;

– condannare l’opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 5.000,00, o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa;

– condannare l’opponente al pagamento delle spese del presente procedimento di opposizione”.

Visti gli atti e i documenti depositati;

rilevato che non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto come da provvedimento del 20.11.2017 in cui si evidenziava la produzione dei verbali di verifiche straordinarie effettuate dall’ Organismo Notificato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica periodica e straordinaria di impianti ascensore e macchine ex art. 13 D.P.R. 162/99, nei quali sono state riscontrate varie inefficienze di alcune parti dalle quali dipende la sicurezza dell’impianto oggetto del contratto di manutenzione da parte della società convenuta e non risultando prodotta la documentazione attestante la dovuta comunicazione da parte della stessa parte convenuta al Condominio di tempestive segnalazioni sulla necessità di effettuare le riscontrate essenziali riparazioni o sostituzioni. Non ammesse le istanze istruttorie come da provvedimento del 23.4.2018, veniva effettuata una proposta ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accolta da parte opponente e non veniva accolta da parte convenuta.

Esaminato il contratto va rilevato che tra gli obblighi contrattuali incombenti sulla società opposta vi era quello di cui alla lett. e) dell’art. 1 e cioè la segnalazione tempestiva della necessità di riparazione e/o sostituzione delle parti rotte e logorate;

inoltre, dalle verifiche effettuate dall’ Organismo Notificato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico sono emerse sia nel 2014 (cfr. doc. 3 di parte opponente) sia nel 2015 (cfr. doc. 4 di parte opponente) problematiche evidenti di carenze manutentive che non possono unicamente riferirsi alla vetustà dell’impianto, circostanza comunque non contestata tra le parti, e che peraltro non risulta siano state risolte da un anno all’altro dalla società opposta.

La circostanza, inoltre, che parte opposta non abbia inviato segnalazioni per iscritto alla committente deve essere valutata anche nell’ottica della correttezza e buona fede durante l’esecuzione del contratto, in quanto se è vero che vi sono stati e sono documentati diversi interventi di manutenzione è anche vero che la frequenza con cui tali interventi venivano richiesti ed effettuati (cfr.all 2 di parte opposta) avrebbe dovuto determinare il manutentore a segnalare la necessità di porre rimedio attraverso riparazioni o sostituzioni straordinarie. Alla luce di quanto sopra, deve essere accertato l’inadempimento della società opposta e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La domanda riconvenzionale di parte opponente è sfornita di prova e deve essere respinta anche in ragione del fatto che la sostituzione dell’ascensore da parte del non può essere certamente imputata alla cattiva manutenzione svolta da parte opposta, quanto piuttosto alla circostanza che l’impianto in uso era molto vetusto e avrebbe richiesto interventi più radicali.

In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 5848/2017;

Respinge la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in quanto sfornita di prova;

Compensa le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., Verbale chiuso alle ore 15.30 Roma, 2 ottobre 2024

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati