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Codice Civile
Codice Penale

Revoca decreto ingiuntivo per mancata consegna merce

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per forniture di merce, la fattura commerciale non costituisce prova sufficiente dell’avvenuta consegna. Il DDT, se incompleto delle firme di mittente, vettore e destinatario, non ha valore probatorio assoluto. Spetta al creditore fornire prove certe a sostegno del proprio credito.

Pubblicato il 09 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PERUGIA COGNOME
SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._1178_2024_- N._R.G._00001623_2023 DEL_01_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024

nella causa civile iscritta al n.1623 del Ruolo Generale degli affari civili dell’ anno 2023 promossa da:
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. con sede in Umbertide (PG) 06019, Zona Ind.le INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F: ), con studio in INDIRIZZO di Città di Castello (PG), giusta delega in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax NUMERO_TELEFONO o all’ indirizzo di posta elettronica ove elegge domicilio RAGIONE_SOCIALE con sede in 41012 ,Carpi (MO), INDIRIZZO (p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto in data 28.02.2023, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Torre Annunziata (codice fiscale , posta elettronica certificata: , presso il cui studio in Poggiomarino (NA), INDIRIZZO tel. P_IVA – fax P_IVA, era eletto domicilio e che dichiarava, in riferimento al presente giudizio, di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni degli atti, nessuna esclusa, effettuate sia dalla cancelleria, che dalle parti in causa, che da terzi, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
C.F. C.F. C.F. :

Opposizione avverso il D.I.n. n.406/2023 emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia in data 1.3.2023;

CONCLUSIONI

Come all’udienza del 10.7.2024 con termini per precisazione conclusioni, memorie e repliche di cui all’ art.189 nn.1,2 e 3 c.p.c.(nuovo rito) antecedenti detta udienza FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 27.3.2023 la (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. con sede in Umbertide (PG) 06019, Zona Ind.le INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F:
con studio in INDIRIZZO di Città di Castello (PG), giusta delega in calce al detto atto, il quale difensore dichiarava di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo di posta elettronica ove eleggeva domicilio, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.406/2023 emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia in data 1.3.2023 ad istanza della (P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra con sede in , INDIRIZZO , per il pagamento della somma di €.25.065,49 di cui alla fattura n.VN22-05161 del 31.3.2022, asseritamente non corrisposta dall’opponente in favore dell’ingiungente. Sosteneva l’opponente che la (così d’ora in poi per brevità n.d.r.) nel premettere di essere una società operante nel settore della commercializzazione di viti, bulloni ed affini, sosteneva, nel procedimento monitorio, di aver venduto ad essa opponente, nell’ambito del rapporto commerciale esistente tra le parti sin dal 2017, della merce, nello specifico viti, bulloni ed altro materiale, per un valore complessivo di €.25.065,49 ,come da DDT n.CF322NUMERO_DOCUMENTO del 16.3.2022 e da fattura relativa n.VN22-NUMERO_DOCUMENTO del 31.3.2022,importo non corrisposto da essa opponente e da qui l’emissione del decreto ingiuntivo n.406/2023 per il pagamento della sorte portata dal provvedimento monitorio, oltre interessi moratori ai sensi del D.L.gs.vo n.231/2002 dalla data di emissione della fattura sino al saldo effettivo,oltre spese documentate, spese del procedimento e compenso professionale con accessori di legge.

Tuttavia, asseriva l‘opponente, l’opposta non aveva assolto all’onere della prova circa l’effettiva consegna della merce descritta nella fattura posta a base del monitorio stante che (così d’ora in poi per brevità) sosteneva di non averla mai ricevuta e l’ingiungente non aveva depositato alcun documento atto a provare, in maniera certa ed inequivocabile, l’avvenuta consegna del materiale di cui alla fattura di cui sopra nel giorno 16.3.2022,come asserito dalla stessa.

Infatti ,affermava l’opponente, sia la fattura che il documento di trasporto, depositati unitamente al ricorso monitorio, non avevano efficacia nella successiva fase di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in base a tali documenti ed in particolare,il documento di trasporto prodotto dall’opposta risultava privo delle necessarie sottoscrizioni del vettore e del destinatario della merce, contrariamente a quanto previsto dalla normativa fiscale, che imponeva la regolare ed integrale compilazione dello stesso,la sottoscrizione del vettore e del destinatario, le loro generalità, l’indicazione della quantità della merce, il prezzo di acquisto della stessa, data ed ora di avvenuta consegna e nel caso specifico, il DDT posto a base del monitorio non era stato sottoscritto neanche dal vettore. C.F. per effettuare un incontro con i dipendenti della società opposta al fine di un controllo congiunto della merce giacente in magazzino ed appurare se quella descritta nel DDT n. CF322.008566 del 16.3.2022 fosse pervenuta nello Stabilimento sito in INDIRIZZO,che tale incontro si svolgeva in data 28.10.2022 e dallo stesso, a dire dell’opponente, si appurava che alcun materiale indicato nel DDT di cui sopra fosse stato consegnato nel detto stabilimento,come confermato anche dall’inventario effettuato dall’opponente sulla “minuteria” a fine anno 2022, finalizzato a rilevare le giacenze di magazzino,dal quale emergeva che la merce,da un punto di vista contabile, risultava in quantità superiore rispetto quella effettivamente presente e avesse ricevuto la merce di cui al DDT emesso da senza registrare tale documento, la quantità giacente in magazzino ed inventariata a fine anno 2022 ,sarebbe risultata superiore rispetto quella contabile.

Infine, l’opponente rilevava che il DDT datato 16.3.2022 non era stato tempestivamente fornito dall’opposta se non dopo esplicite richieste del personale dell’opponente stessa, anche di emissione di nota di credito, che riscontrava con atto di diffida e messa in mora e successivo deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

L’opponte quindi concludeva come segue:

“-in via preliminare, considerato che l’opposizione a decreto ingiuntivo risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, rigettare l’eventuale richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 406/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 01.03.2023 e notificato in data 03.03.2023, che dovesse essere avanzata dalla società -in via principale di merito, revocare/dichiarare nullo o annullabile il decreto ingiuntivo n. 406/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 01.03.2023 e notificato a in data 03.03.2023 per il credito ivi indicato, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa; -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge”.

Con comparsa del 19.5.2023 si costituiva in giudizio la società (di seguito anche con sede in 41012 ,Carpi (MO), INDIRIZZO (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto in data 28.02.2023, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Torre Annunziata (codice fiscale posta elettronica certificata: , presso il cui studio in Poggiomarino (NA), INDIRIZZO n. 45, tel. NUMERO_TELEFONO fax P_IVA, era eletto domicilio e che dichiarava, in riferimento al presente giudizio, di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni degli atti, nessuna esclusa, effettuate sia dalla cancelleria, che dalle parti in causa, che da terzi, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: la quale sosteneva che non corrispondeva al vero che il materiale di cui al DDT Nr. CF322-008566 del 16.03.2022 emesso da essa opposta nei confronti dell’opponente non fosse stato consegnato a qust’ultima, in quanto essa opposta asseriva che, la mattina del 16.03.2022, il sig. della ditta RAGIONE_SOCIALE , su ordine della società aveva consegnato alla società presso lo stabilimento della stessa in Suzzara (MN), INDIRIZZO la merce indicata nel documento di trasporto Nr. CF322NUMERO_DOCUMENTO008566 del 16.03.2022 e di cui alla fattura C.F. ’opposta premetteva che il rapporto di compravendita di viti e bulloni tra la società e la società era iniziato nel 2017 in forza di specifico accordo di fornitura ed era proseguito ininterrottamente fino all’ultima consegna di merce, di cui al presente giudizio, asseritamente effettuata da in data 16 marzo 2022,dopo di che, non vi sarebbero state più consegne da parte sua in quanto il contratto con era concluso e quest’ultima aveva deciso di rifornirsi da altra società. Precisava altresì l’opposta che la merce oggetto di causa era composta da n. 15 bancali delle dimensioni cm.80X120 contenenti viti e bulloni, cioè un intero camion di materiale in ferro, pesante 9 tonnellate (cfr. doc. A04 DDT) che, caricato la mattina del 16 marzo 2022 sul camion del sig.
e partito dallo stabilimento di Rolo (sede di ) alla volta dello stabilimento di (presso la società ), a dire di controparte, sarebbe scomparso nel tratto di 16 km che li separava;
che la società , che aveva ricevuto da la fattura elettronica oggetto di causa in data 31.03.2022, non solo non aveva compiuto alcuna verifica, non solo non aveva contestato il documento fiscale ricevuto, non solo non aveva chiamato e non aveva scritto al fornitore, ma aveva regolarmente registrato il documento fiscale ovvero la fattura oggetto di causa, salvo poi rifiutarsi di pagarla sostenendo di non aver mai ricevuto la merce;
che solo il 16 settembre 2022, dopo 6 mesi dalla registrazione della fattura, quando oramai il momento di pagare la merce non era più procrastinabile, si era avveduta di non aver ricevuto 15 bancali di viti e bulloni del peso di 9 tonnellate ed aveva affermato, per la prima volta dopo 6 mesi dalla consegna, di non aver ricevuto la merce e chiesto per la prima volta la nota di credito della fattura di che trattasi.

L’opposta sosteneva altresì che gestiva gli ordini e le consegne ai suoi clienti attraverso un programma con cui l’addetto all’ufficio spedizioni preparava i singoli ordini per la spedizione,il programma elaborava l’ordine, che veniva inviato in magazzino dove veniva preparata la merce e caricata sul mezzo per la consegna.

Il sistema elaborava anche un packing list con l’evidenza di dove era posizionato ogni articolo su ogni pallet, con il numero di pallet, la descrizione del prodotto, il numero di lotto di ogni articolo, la quantità e il peso di ogni pallet preparato.

I suddetti dati, dopo la preparazione della merce per la spedizione, venivano elaborati in automatico dal sistema che generava il DDT , che lo inviava in automatico a mezzo mail al cliente.

Il DDT così generato, al momento del trasporto, veniva scaricato dal sistema informatico, stampato e consegnato al vettore per il trasporto e la consegna al cliente.

Anche l’ordine oggetto del presente giudizio,asseriva l’opposta, aveva seguito tale procedura, se non che, in data 11.03.2022 la sig.ra addetta all’ufficio spedizioni , aveva predisposto a sistema l’ordine di fornitura oggetto di causa e lo aveva comunicato alla società a mezzo mail;la mattina del 16.03.2022, giorno fissato per la consegna della merce, il programma aveva elaborato i dati dell’ordine generando il packing list ,che era stato trasmesso in magazzino dove la merce era stata prima preparata e poi, alle ore 10.30 circa, caricata sul camion del sig. della ditta RAGIONE_SOCIALE di Sorbara (MO) per essere da questi trasportata e consegnata alla società presso lo stabilimento di Suzzara (MN).

Terminato il caricamento della merce sul camion del sig. , il sistema si era bloccato, come da mail inviate dalla Sig.ra al Sig. che venivano prodotte.

L’opposta riportava le email intercorse tra la Sig.ra ,di e la Sig.ra in ordine alla consegna e quindi pagamento della merce che sarebbe stata fornita ed oggetto di causa;
asseriva che “ La mattina del 16.03.2022, alle ore 10:30 circa il sig.
della ditta di RAGIONE_SOCIALE si è recato presso lo stabilimento sito in Rolo (RE) INDIRIZZO dove ha provveduto a far caricare sul suo camion tutta la merce elencata nel documento di trasporto Nr.
CF322-008566 del 16.03.2022 di cui alla fattura n. VN22-05161 del 31.03.2022 destinata allo stabilimento della società sito in Suzzara (MN) INDIRIZZO e precisamente a far caricare sul suo camion 15 bancali di merce del peso di 9 tonnellate riempendo per intero il proprio camion destinato ad un’unica consegna quella presso la società.

Alle ore 11.00 circa del 16.03.2022 il sig. è giunto con il proprio c mion carico della merce spedita da presso lo stabilimento in Suzzara (MN), INDIRIZZO della società All’arrivo presso il suddetto stabilimento il sig. ha effettuato il percorso indicato, al termine del quale si è fermato ed ha chiamato il solito magazziniere sig. dipendente della società , a cui ha riferito di essere senza DDT in quanto il sistema in Vipa si era bloccato e che comunque il DDT sarebbe stato inviato a mezzo mail come al solito.

Durante lo scarico della merce il sig. ed il sig. hanno conversato tra loro accennando al fatto che forse quella sarebbe stata l’ultima consegna vista la quantità di merce consegnata quel giorno e vista la presenza in magazzino di bancali appartenenti alla concorrenza (società RAGIONE_SOCIALE).

Il magazziniere sig. dipendente della società ha scaricato tutti i 15 pallet contenenti la merce inviata da dal camion del sig.
posizionandoli all’entrata dello stabilimento facendo spazio perché c’era molto materiale, sovrapponendo i bancali di Al termine dello scarico il sig. ed il sig. si sono salutati dicendosi che comunque si sarebbero visti in giro” e concludeva, pertanto, per la fondatezza del credito fatto valere da essa opposta nei confronti di parte opponente, contestava la prova testimoniale richiesta da parte opponente con l’atto introduttivo del presente giudizio e concludeva come segue:

“ In INDIRIZZO
– rigettare, perché inammissibile e/o infondata, l’opposizione proposta dalla società In via subordinata:
– in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto di cre dito vantato da verso la società per le forniture di merce di cui alla fattura insoluta oggetto di causa (fattura n. VN22-05161 del 31.03.2022) e per l’effetto condannare la società al pagamento in favore di della somma di 25.065,49 e/o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia dall’Organo Giudicante, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi calcolati dal dovuto pagamento all’effettivo soddisfo ed oltre ancora alla rivalutazione monetaria se ed in quanto dovuta.

In ogni caso:
– condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre i.v.a. , c.p.a. e rimborso spese generali come ordinanza del giorno 20.6.2023 l’udienza del 6.9.2023 disposta quale prima di comparizione e trattazione veniva differita al 27.9.2023, venivano concessi, alle parti, i termini per il deposito delle memorie di cuiall’art.171 bis c.p.c.(Rif. Cartabia) e in detta sede, il Giudice, preso atto che non era possibile addivenire ad una soluzione transattiva della controversia ,ammetteva i mezzi di prova rispettivamente chiesti dalle parti da espletarsi con le modalità di cui al detto provvedimento e fissando, per l’incombente, l’udienza del 10.1.2024.

All’esito dell’assunzione delle prove come disposto all’udienza del 24.4.2024, il Giudice rimetteva la causa innanzi a sé per la decisione ai sensi dell’art.189 c.p.c.(Rif. Cartabia) per l’udienza del 10.7.2024, previa concessione dei termini di cui al detto articolo per precisazione conclusioni, memorie conclusive e repliche.

Quindi riservava la decisione.

E’ ius receptum che,nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto monitorio, dall’altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell’esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore. La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi.
( v. ex multis Tribunale sez. II – Napoli Nord, 21/03/2023, n. 1170)

Ancora, dato che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio, nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto , secondo i principi generali in tema di onere della prova, per i quali è onere di chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, è la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, che ha l’onere, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta. (Tribunale sez. I – Nola, 21/05/2024, n. 1583 Tribunale – Cassino, 01/02/2024, n. 165).

Ancora, la Giurisprudenza ha affermato che,nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all’altra, la prova della consegna all’acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
in tale ultimo caso, tuttavia, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta se i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte;
viceversa, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta,o come nel caso di specie non risulti apposta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all’esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla. ( arg.da Tribunale sez. I – Sulmona, 21/03/2022, n. 37 ; Tribunale – Siena, 30/05/2019, n. 578).

E allora:
l’acronimo DDT identifica, in inglese, il trasportation document, tradotto come documento di trasporto ed è un documento commerciale emesso dai soggetti passivi di IVA, (che sono coloro che effettuano operazioni imponibili, al momento di un trasferimento di una merce n.d.r. ) , ha la funzione di certificare il passaggio del bene dal cedente al cessionario e pertanto, deve essere presente sia nel momento in cui si decida di trasportare un prodotto in proprio, sia se ci si affidi a un trasportare terzo, il quale si assumerà la responsabilità della consegna.

Il DDT ha una funzione sia di natura fiscale, che civilistica in quanto, nel primo caso, deve essere disponibile per verifiche e controlli, permettendo il riconoscimento della merce e dei soggetti che hanno compiuto la transazione commerciale, mentre nel secondo caso, attesta il trasferimento di merci dal venditore all’acquirente e offre una garanzia in caso di smarrimento della merce, danneggiamento o mancata consegna.

Il DDT oggi è utilizzato in sostituzione alla bolla di accompagnamento e dal punto di vista legislativo si fa riferimento al DPR 14 agosto 1996 n. 472 che, oltre a indicare quando è obbligatorio utilizzare questo documento commerciale, prevede alcune direttive su come deve essere inviato, le modalità per compilarlo e le sanzioni in caso di sua mancanza;
deve essere utilizzato obbligatoriamente in caso di emissione di fattura differita, che è il documento fiscale da emettere dopo la vendita di un bene o la prestazione di un servizio nel mese successivo alla data in cui si effettuino delle prestazioni o si venda un bene;
di vendita di beni con trasporto;di trasferimento di beni, anche se non soggetti alla vendita;
di operazioni di vendita all’estero.

In particolare, nel caso di emissione di una fattura con pagamento eseguito in un tempo diverso rispetto a quello della transazione, il DDT attesta, dal punto di vista fiscale, la conclusione dell’operazione e il trasferimento del prodotto dal cedente al cessionario ed è necessario nel momento in cui si effettui una vendita di articoli con il trasporto, oppure di beni che non prevedono il relativo pagamento, come nel caso di omaggi, reso di prodotti e articoli in conto visione.

Infine, può essere utilizzato anche per la vendita di prodotti all’estero e in questo caso il documento di trasporto è impiegato sia per la fatturazione differita, quando consentita, sia come dimostrazione dell’avvenuta consegna o mancato trasporto.

In alcune situazioni, anche se è prevista una vendita con il trasporto, si deroga all’utilizzo del DDT e ciò avviene quando il cessionario emette ricevuta fiscale,esempio tipico è la cessione dei tabacchi, dei carburanti, dei lubrificanti e dei giornali.

Nel presente caso, parte opposta , creditore in senso sostanziale e quindi onerata della dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere nei confronti di parte opponente.
sostiene l’avvenuta consegna della merce di cui alla fattura n.VN22-05161 del 31.3.2022 posta a base del monitorio e quindi il diritto di ricevere dall’opponente il corrispettivo di €.25.065,49 , per aver consegnato detta merce a mezzo del trasportatore incaricato da essa opposta, Sig. , titolare dell’omonima Impresa, asseritamente avvenuto in data 16.3.2022 presso lo Stabilimento dell’opponente, che invece contesta di averla mai ricevuta, considerato che non esiste, in tale data, DDT in originale, compilato e consegnato al destinatario della merce, come per legge e sottoscritto dallo stesso destinatario e dal parte opposta l’effettiva consegna della merce nella quantità indicata nella fattura posta a base del monitorio e nello specifico giorno indicato nella copia del DDT incompleta di firma di mittente,vettore e destinatario della stessa merce.. A giustificare tale carenza in un documento fiscale che obbligatoriamente doveva essere formato prima del trasporto ed accompagnare lo stesso sino a destinazione, trattandosi di vendita di beni a fattura differita con trasporto,come stabilito dalla normativa fiscale, stante che il trasporto risulta essere del 16.3.2022 e la fattura porta la data del 31.3.2022 con pagamento a 120 giorni(v.all.n.3 di parte opposta), l’opposta stessa sostiene di non aver potuto stampare subito il DDT per un problema al sistema di formazione di detto documento e quindi di non averlo potuto consegnare al trasportatore il quale, in sede di deposizione testimoniale, ha affermato,all’udienza del 10.1.2024 e rispondendo sul cap.n.1 della prova indicata nella comparsa di costituzione dell’opposta con il quale si chiedeva se fosse stato vero che aveva effettuato il trasporto della merce di cui ai documenti citati in capitolo presso lo stabilimento di e che l’aveva consegnata al magazziniere della stessa, , ha affermato “E’ vera la circostanza” e rispondendo a domanda ha asserito “Preciso che i documenti di cui al capitolo sono DDT che io non ho firmato, redatti dall’Ufficio della e che mi sono stati consegnati un giorno o due dopo la data di consegna del materiale perché qual giorno mi dissero da di caricare e partire senza DDT perché c’era un problema con il gestionale e non riuscivano a fare le bolle che sarebbero state inviate via e.mail alla. Quindi sono partito ed ho consegnato il materiale al magazziniere di , NOME COGNOME che conoscevo personalmente in quanto era quasi un anno che andavano in e l’ ho incontrato più volte.

Preciso che quella era l’ultima consegna che effettuava in favore di come dissi anche ad cui dissi che ci saremmo visti in giro”.

Rispondendo ancora a domanda, il ha asserito “Ricordo che l’ultima consegna avvenne di marzo ,venerdi e che era l’ultima consegna di quella mattina e preciso che a ,per ,consegnavo sempre di venerdi,una volta alla settimana a mo (“meno che” n.d.r.)non ci fossero state urgenze, che io ho riscontrato solo per una o due volte”;
il teste ha precisato che i colli erano in n.di 15,che non chiese al magazziniere “..
alcun documento attestante il ricevimento della merce da parte di ed ho trovato,al rientro in VIPA,alla sera,dopo la consegna,le copie del DDT relative alla consegna della merce a per quella giornata….Preciso
che ho una cassetta dove mettono tutte le bolle a me destinate e c’erano anche quelle in copia di Rilevando che il teste non ha fatto alcun accenno al fatto che il trasporto fosse “dedicato” e quindi specificatamente destinato alla consegna di un tale carico di merce né ha fatto riferimento ad altre consegne ad altri clienti di per quel giorno,il Sig. , magazziniere di ed escusso nella stessa udienza ed immediatamente dopo il sui capitoli formulati dall’opposta nella memoria di costituzione, ha asserito, rispondendo sul capitolo due che chiedeva se fosse vero che il la mattina del 16.3.2022 era giunto presso lo Stabilimento e avesse scaricato 15 bancali di merce e che lo aveva chiamato ed avvertito di non avere il DDT(cap.n.3 n.d.r. ) ha risposto “Non ricordo la circostanza.
Quel giorno non ricordo ,in ragione di qualche cassetta perché il bancale aveva molti codici, ma quel giorno particolare non ricordo neanche se il sia arrivato e quindi non so se la bolla sarebbe stata inviata da via e.mail”,confemando che il 16.3.2022 era al lavoro presso ma di non ricordare “assolutamente”di aver scaricato i 15 bancali di merce consistente in viti e bulloni dal camion del nè di aver conversato con lui, asserendo che le consegne di avvenivano ogni venerdi “…a meno di urgenze,verificatesi in casi eccezionali” e rispondendo sui capitoli di cui alla seconda memoria di parte opponente ha asserito che era vera la circostanza per cui ad ogni consegna di materiale da parte di con un programma settimanale, i beni ricevuti venivano decurtati dal programma ed il relativo DDT veniva registrato, che era vero che l’ultimo programma di consegna di risaliva al gennaio 2022, di non conoscere la circostanza che , sin dal Marzo 2022 avesse intrapreso rapporti commerciali con un altro fornitore o che non avesse effettuato altre forniture in favore di ,di aver registrato tutti i beni ricevuti in consegna il giorno 16.3.2022,che riconosceva tutti i documenti indicati nel cap.17 e di cui agli all.ti nn.1 e 2 all’atto di opposizione portanti la sua firma, che non gli risultava che avesse comunicato a una consegna per il 16.3.2022 ma che tali comunicazioni non gli venivano rivolte e sentito a confronto con il che confermava la sua versione dei fatti,asseriva che l’ultima consegna di era avvenuta a Gennaio 2021 “…e che non è stata eseguita alcuna consegna nel 2022”(v. verb.
ud.10.1.2014).

A fronte di tali contrastanti, anzi opposte, dichiarazioni, la Sig.ra dipendente , sentita quale teste all’udienza del 24.4.2024,ha confermato che ordini e consegne ai clienti venivano elaborati da un programma che generava i DDT ,i quali venivano inviati in automatico ai Clienti, che la mattina del 16.3.2022 il programma di cui sopra aveva elaborato i dati dell’Ordine di e generato il packing list come da documento allegato n.6 delle produzioni di parte opposta e che personalmente,la mattina del 16.3.2022 aveva fatto caricare sul camion del vettore tutta la merce elencata nei documenti indicati con i nn.3,4 e 6 che venivano mostrati alla teste,la quale confermava di aver assistito al carico,senza tuttavia indicare i nominativi di chi materialmente aveva provveduto a caricare il camion del e come era stato verificata la rispondenza di quanto caricato con i documenti giustificativi del trasporto. La teste ha anche riferito che la mattina del 16.3.2022 aveva avuto accesso al programma di gestione degli ordini per procedere alla stampa del DDT da consegnare al vettore per il trasporto a ma il programma si era bloccato, che chiedeva l’intervento del Sig. ,CED di , che il problema veniva risolto alle 12,21 del 16.3.2022 con lo sblocco del DDT,ha asserito che il carico era “Dedicato”, vale a dire “un camion specificatamente destinato alla consegna di un “take” carico di merce”, che era vera la circostanza che, una volta avvenuto lo sblocco del programma, questo aveva comunque inviato a mezzo mail in automatico a il DDT generato ma che il sistema “non conferma nell’immediato l’invio della mail contenente l’indicazione dell’invio del DDT,pur confermando le e.mail inviate alla Sig.ra che le venivano mostrate e di cui al cap.17 della capitolazione di parte opposta.

Il Sig. ,indotto da parte opponente e direttore dello , ha confermato capitolazione dell’atto di opposizione in quanto i documenti mostrati al teste si riferivano ad altri fornitori, riferiva che l’incontro del 28.10.2022 con per verificare la giacenza di magazzino avvenne nel proprio Ufficio e che il teste in quella circostanza,rappresentò a “… che non vi era alcun DDT timbrato e firmato e che avevamo un surplus contabile maggiore di quello fisico” confermando che l’impiegata di ,Sig.ra ,aveva inviato a le mail datate 7.6.2022 e 26.7.2022 con le quali chiedeva il DDT e che le veniva risposto che per problemi di stampa aveva solo la copia cartacea consegnata all’autista che veniva allegata, che con mail del 9.9.2022 si contestava che era priva delle firme del destinatario e dell’autista e che l’invio di tale documento era stato sollecitato con le citate mail del 7.6.2022 e del 26.7.2022 senza ricevere risposta ; la Sig.ra ,quale teste sentita sui capitoli ammessi di parte opponente, ha confermato le pratiche di controllo e registrazione effettuate dal magazziniere di ad ogni arrivo della merce, ha confermato che ogni volta che si era verificato un problema in ordine alla stampa del DDT per errore di sistema, contattava nella stessa giornata di consegna o via e.mail o telefonicamente per segnalare il problema, circostanza non verificatasi il giorni 16.3.2022, ha confermato l’invio delle mail a del 7 giugno e 26 luglio 2022 volte alla richiesta del DDT relativo alla fornitura del 16.3.2022 e che solo dopo, venne inviata da una copia del detto DDT ,che forse la fattura non pagata non venne registrata ,che la fornitura per cui è giudizio era l’ultima di perché stava entrando un altro fornitore ma “conferma(o) che di tale merce nessuno ha avuto contezza né il magazziniere ha avvertito dell’arrivo del camion senza bolla”,affermando che gli impiegati che si occupano delle fatturazioni passive presso la sede centrale di Umbertide, in mancanza del DDT timbrato dall’unità produttiva e conseguentemente in mancanza del protocollo che genera il sistema dopo la registrazione del documento di trasporto, sono impossibilitati a registrare contabilmente le fatture e quindi “…la fattura non pagata forse non è stata registrata” e a tal uopo l’opponente produceva i registri IVA anno 2022 ,Registri IVA 2023 Gennaio-Maggio e liquidazione IVA con la seconda memoria ex art.171 c.p.c. A dimostrazione della fondatezza del credito fatto valere con il procedimento monitorio e quindi dell’effettiva avvenuta consegna del materiale descritto nella fattura n. n. VN22NUMERO_DOCUMENTO emessa da in data 31.03.2022. nei confronti di con conseguente preteso obbligo di pagamento del corrispettivo da parte della stessa, ha prodotto due e.mail, la prima datata 10.2.2022 con la quale preannunciava alla Sig.ra la consegna del saldo della fornitura “…. fra due settimane…”in scatole di cartone, l’altra datata 15.2.2022 con la quale la Sig.ra asseriva “…confermiamo la ricezione in scatole di cartone” e aggiungeva, chiedendo al mittente, “Ci consegnerete tutte le cassettine in Vostro possesso?
”, quindi ancora una mail datata 11.3.2022 della Sig.ra alla Sig.ra con la quale la prima preannunciava la “preparazione”, a quella data, del “saldo del vostro materiale.

Visto che si tratta di tanto materiale,mi può dire quando preferisce che veniamo in consegna?
Ancora i bancali totali non li so.
Noi siamo in zona il martedì e il venerdi mattina.
Se mi fa sapere mi organizzo con il mio autista”.
asserendo:
“…anche alla luce di tutti i vostri allegati, non trovo nulla che mi garantisca l’arrivo del materiale, se non una mail della collega in cui segnalava il materiale ancora in preparazione (11/03) (sottolineato nel testo n.d.r.).

Fra gli allegati c’è anche una e-mail del 25/02 in cui mi comunica che avrebbe saldato tutta la richiesta in scatole di cartone ed è effettivamente l’ultimo ddt registrato (tra l’altro, sono stato anche fatti adeguamenti su quel ddt per altri errori del vostro sistema).

Non ho altro modo di verificare quell’ingresso.
Dopo l’arrivo della fattura ho chiesto il documento il 07.6. ed il 26.7.
e, in entrambe le occasioni, oltre a non aver ricevuto risposta non mi è stato nemmeno nominato il problema, quindi non caricherò il ddt”(v.doc.citato).

Altro elemento:
la data del trasporto e consegna della merce ,che il autotrasportatore incaricato di entrambi afferma essere avvenuti in data 16.3.2022 a fronte della fattura emessa il 31.3.2022 ,non cadeva né di martedì né di venerdi ma era mercoledi;
il DDT che obbligatoriamente,per legge ,stante il trasporto per vendita con fattura differita,doveva essere redatto ,timbrato e firmato dal trasportatore e consegnato e firmato anche dal magazziniere di il giorno stesso della consegna della merce, non solo non era disponibile materialmente nell’occasione ma a fronte di un asserito mal funzionamento del sistema di emissione dello stesso, non risultante comunicato alla destinataria della consegna attuale opponente contestualmente all’inizio o all’esito del trasporto non avendo ,l’opposta,di ciò fornito dimostrazione, non veniva consegnato al trasportatore e solamente veniva inserita una copia informe dello stesso documento nella “cassetta” delle comunicazioni destinate all’autista che la vedeva il giorno dopo l’asserito avvenuto trasporto, non segnalava formalmente tale grave mancanza a chi gli aveva conferito l’incarico del trasporto stesso né è stato dimostrato che di ciò fosse stato avvertito il magazziniere di che doveva ricevere la merce e segnalare tale ricevimento in qualità e quantità all’azienda , né il firmava il DDT né lo consegnava firmato alla , anche al fine dell’assunzione della responsabilità posta in capo al vettore per danneggiamento della merce o per,appunto,eseguita consegna. In merito al disservizio causato dal blocco del sistema di emissione del DDT e comunicazione in automatico di tale mancata emissione, tramite mail o telefonica,al destinatario del trasporto,parte opposta produce n.3 mail datate 16.3.2022 ed inviate alle 11,49 dalla Sig..ra alle 12,21 da questi alla e alle 12,32 da questa al per segnalare la soluzione del problema ma il nella sua deposizione testimoniale, ha affermato di essere arrivato al magazzino di il 16.3.2022 senza DDT, perchè non era stato possibile stamparlo, alle ore 10,30 e che alle 11,00 circa aveva provveduto a scaricare la merce unitamente al magazziniere presente sul posto e tale orario è stampato anche sulla copia del DDT versata in atti dall’opponente e ciò contrasta con gli orari di invio delle mail sopra indicate, con la dichiarazione del secondo la quale la consegna,l’ultima di VIPA per “avvenne di Marzo,di venerdì” mentre il 16.3.2022 era Mercoledì e quindi non corrisponde neanche quale giorno di consegna proposto e citato nella mail della alla del giorno 11.3.2022,le due settimane dal quale, come data indicativa di consegna, cadevano il giorno 25.3.2022 e non il 16.3.2022 a conferma di quanto asserisce la Sig.ra ha riferito, in sede di confronto testimoniale con il che “l’ultima consegna di è avvenuta a Gennaio 2021 e che non è stata eseguita alcuna consegna nel 2022”. Al di la di quanto sopra evidenziato,sta di fatto che, nonostante le ripetute richieste avanzate dalla Sig.ra , in data 07.06.2022 e 26.07.2022 di avere il DDT firmato dal vettore e dal magazziniere e le ulteriori e-mail sopra richiamate, al fine di acquisire la dimostrazione dell’effettiva consegna della merce ed effettuare il conseguente pagamento della fattura posta a base del monitorio, l’odierna parte opponente non ha mai ricevuto il detto documento di trasporto siglato dal vettore e dal destinatario, né ottenuto spiegazioni tempestive e doverose circa i motivi dell’invio,peraltro tardivo, dell’informe copia dello stesso e delle mancate sottoscrizioni su detto documento, né parte opposta ha fornito dimostrazione concreta, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, che la merce indicata nel DDT e nella fattura successivamente emessa fosse stata effettivamente consegnata nella sede di tanto che con e-mail del 16.9.2022(all.9 di parte opponente ), inviata dalla Sig.ra alla Sig.ra ed al Sig. della società veniva richiesta l’emissione di una “nota credito da stornare totalmente a vostra fattura n. 5161 del 31.3.2022 in quanto il materiale non è mai arrivato presso lo stabilimento di. ”.

Alla luce della sovraesposte considerazioni e della disamina dei fatti come emersi dall’istruttoria svoltasi in corso di causa appare evidente che parte opposta non ha dato compiuta ed esauriente dimostrazione della sussistenza del credito fatto valere nei confronti dell’opponente non avendo dimostrato, come suo precipuo onere, l’effettiva avvenuta consegna alla stessa del materiale del quale pretende il pagamento e di cui alla fattura posta a base del monitorio,, nè nel giorno indicato né in altro giorno,non avendo raggiunto lo scopo di dimostrare l’avvenuto perfezionamento di quanto disposto nel contratto di fornitura del 2017 intercorso tra le parti relativamente all’ultima consegna di merce in favore dell’opponente da parte dell’opposta né le dichiarazioni dei testi dalla stessa indotti e men che meno i documenti prodotti in sede monitoria, risultato incompleto, contraddittorio ed emesso contrariamente alle previsioni di legge il DDT che doveva attestare tale avvenuta consegna, non risultante dal alcun altro elemento concreto, neanche indiziario.

L’opposizione va quindi accolta, ravvisatane la fondatezza ,il decreto ingiuntivo interamente revocato e parte opposta condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell’opponente, liquidate come in dispositivo.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia, giudizio di definitivamente pronunciando sul giudizio di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.406/2023, emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia in data 1.3.2023, promosso dalla (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. con sede in Umbertide (PG) 06019, Zona Ind.le INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F:
C.F. ove elegge domicilio contro la con sede in 41012 ,Carpi (MO), INDIRIZZO (p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto in data 28.02.2023, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Torre Annunziata (codice fiscale , posta elettronica certificata:
, presso il cui studio in Poggiomarino (NA), INDIRIZZO tel. P_IVA – fax P_IVA, ha eletto domicilio e che ha dichiarato, in riferimento al presente giudizio, di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni degli atti, nessuna esclusa, effettuate sia dalla cancelleria, che dalle parti in causa, che da terzi, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Disattesa ogni altra domanda e richiesta, anche in via subordinata, accoglie l’opposizione, ritenutane la fondatezza, non risultando provata da alcun documento fiscale redatto e consegnato come per legge(DDT) né da altro elemento concreto, neanche indiziario, l’avvenuta consegna della merce indicata nella fattura n. 5161 del 31.3.2022 emessa da parte opposta in favore di parte opponente e per l’effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.. 406/2023, emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia in data 1.3.2023;
Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate come segue:
€.118,50 per rimborsi,€.7.616,00 per compenso professionale,oltre IVA,CAP e Rimborso Forfetario come per legge.

Perugia 1.9.2024 Il Giudice Onorario Dr.
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE

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