REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Prima CIVILE R.G. 6915/2024 Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3491_2024_- N._R.G._00006915_2024 DEL_04_10_2024 PUBBLICATA_IL_07_10_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6915/2024 R.G. promossa C.F:)
, con il patrocinio dell’Avv. COGNOME-OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti COGNOME e COGNOME NOME CONVENUTO-OPPOSTO OGGETTO:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte attrice opponente “Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo emesso in favore di GE. opposto per i motivi tutti esposti in narrativa;
In ogni caso, accertare e dichiarare l’infondatezza della pretesa di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto da per il rapporto di cui in premessa o, in ogni caso, l’inesigibilità del credito.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze” Cont per parte convenuta opposta “In via principale, voglia rigettare tutte le domande ex adverso azionate siccome infondate in fatto e diritto e per l’effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo N. 435/2024 notificato a mezzo pec il 27/02/2024.
In via principale di merito, accertato e dichiarato che la Società (c.f. e p.iva con sede a Porto Viro (RO) in INDIRIZZO ha effettuato in favore di le lavorazioni meglio descritte nella ft. 13 del 30/04/2019, 18 del 31/05/2019, 22 del 30/06/2019, 28 del 30/09/2019 e 31 del 31/10/2019, accertato e dichiarato che la società convenuta ha regolarizzato la propria posizione contributiva, voglia il Tribunale adito condannare con sede legale in Chioggia INDIRIZZO
Sottomarina INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO Venezia INDIRIZZO (c.f.:
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE
(c.f. e p.iva con sede a Porto Viro (RO) in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante (c.f.: ), a pagare la somma di € 17.378,82 con interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla messa in mora all’effettivo soddisfo.
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente siccome infondata in fatto e diritto.
Vinte in ogni caso le spese di lite” FATTO e DIRITTO Con atto di citazione notificato il 05/04/2024, depositato il 09/04/2024, ha opposto il decreto ingiuntivo N 435/2024 – R.G. 1569/2024, emesso il 26/02/2024, notificato il 27/02/2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento della somma di € 17.378,92 oltre accessori e spese, in favore di GE.
L’opponente ha affermato che:
– con distinti contratti dd. 03/09/2018 e 29/06/2019 il Cantiere appaltò alla società opposta le opere di ‘taglio al plasma’ del materiale delle imbarcazioni denominate C TARGA_VEICOLO e C TARGA_VEICOLO – che, in forza di tali contratti, a si impegnò (art. 7) ad osservare tutti gli obblighi in Con C.F. Cont Cont materia fiscale e di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali, nonché ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi in vigore inoltre, si impegnò (art. 8 lett. a) a consegnare al Cantiere la documentazione relativa alla propria regolarità contributiva e fiscale, e, quindi, copia dei modelli DM10 e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali a favore dei dipendenti nel periodo di durata dell’appalto, nonché il DURC – in aggiunta, le parti precisarono (art. 8, secondo capoverso lettera b) che, nell’ipotesi in cui l’appaltatrice non avesse osservato gli obblighi assunti, il committente avrebbe potuto sospendere i pagamenti relativi ai lavori eseguiti, trattenendo gli importi a titolo di garanzia e restituendoli solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti, una volta ricevuta la relativa documentazione L’opponente ha lamentato che, nel corso del 2019, interruppe l’invio della documentazione prevista dal precitato art. 8, lett. a); ciò impedì al Cantiere di effettuare le verifiche sulla regolarità contributiva, retributiva e fiscale della società appaltatrice.
In séguito, a fronte delle richieste avanzate da , la Società opposta comunicò alla committente di non trovarsi in regola con il pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dei propri dipendenti, segnalando, in particolare, che il dipendente non aveva ricevuto le mensilità di giugno ed agosto 2019.
Pertanto, in data 11/10/2019, le parti sottoscrissero una scrittura privata in cui si diede atto che il Cantiere aveva lecitamente sospeso il pagamento delle fatture fino ad allora emesse da (le numero 13, 18, 22 e 28), attesa l’irregolarità contributiva dell’appaltatore.
Inoltre, il Cantiere accettò di corrispondere direttamente al dipendente il complessivo importo di € 4.071,18 relativo alle somme dovute dall’appaltatrice per le buste paga di giugno ed agosto 2019; importo che venne imputato in pagamento delle fatture emesse da n. 13, 18, 22 e 28.
Secondo l’opponente, peraltro, il preteso credito non ammonterebbe ad € 17.378,92, bensì – al più – ad € 16.383,11 dovendosi detrarre, oltre all’importo di € 4.071,18, anche l’importo di € RAGIONE_SOCIALE 542,80, versato nel 2020 in favore del medesimo lavoratore.
Successivamente, avendo a terminato le lavorazioni appaltate, il Cantiere, per procedere al pagamento delle prestazioni eseguite, chiese alla Società di inviare la documentazione afferente all’avvenuta regolarizzazione contributiva.
In risposta la GE. inviò solo il DURC rilasciato il 30/10/2019, oltre a documentazione relativa a tre richieste di rateizzazione:
(a) una con per € 41.239,64;
(b) una con l’ per € 4.583,92;
(c) un’altra con l’ per € 37.542,00.
Di tali rateazioni, per un importo complessivo di € 83.398,87, vennero inviate al Cantiere solo la distinta di versamento della prima rata della rateizzazione sub (a).
Il Cantiere, pertanto, sospese il pagamento delle fatture, in quanto paventava il rischio di incorrere nella responsabilità solidale prevista dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003.
Con comparsa dd. 10/06/2024
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto, sostenendo di aver correttamente adempiuto agli obblighi assunti.
In esito all’udienza dd. 03/10/2024 il Giudice, ritenuta la natura documentale della controversia, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., riservando il deposito della sentenza a 30 giorni.
*** L’opposizione va accolta, per i motivi di séguito indicati.
Non sono controversi l’avvenuta stipula ed il tenore dei contratti sottoscritti le parti, per come descritti nell’atto di citazione in opposizione, nonché l’avvenuta esecuzione, da parte di , delle lavorazioni commissionate.
Tali circostanze, pertanto, devono ritenersi pacifiche.
L’opposta non ha contestato che , nel 2020, corrispose una somma (ulteriore rispetto a quella di cui già si era dato atto ricorso per ingiunzione), sempre a favore del dipendente di , con conseguente necessità di ricalcolare il preteso credito di parte opposta in € 16.383,11.
In ordine alla spettanza di detto importo, GE.
ha affermago di aver sanato la propria posizione contributiva.
Ha prodotto, in proposito, Prot. NUMERO_DOCUMENTO dd.
Con Con Con Con Con Contr Cont Con 20/07/2018, Prot. 14011042 dd. 19/11/2018, Prot. 15655434 dd.
20/03/2019 e Prot. NUMERO_DOCUMENTO dd.
30/10/2019 (docc. 13-16), dove la posizione risulta “REGOLARE”, nonché attestazioni della denuncia contributiva rilasciate dall’ , relative al periodo giugno 2019 con somma a debito del datore di lavoro di € 10.957,00, e attestazione contributiva rilasciata dall’ relativa al periodo dicembre 2019, con somma a debito del datore di lavoro di € 138,00 (docc. 17 e 18).
RAGIONE_SOCIALE, pertanto, a suffragio del preteso credito ha depositato esclusivamente i Tuttavia, tali documenti sono inidonei a dimostrare la regolarità contributiva e retributiva.
Si condivide, a tale proposito, la giurisprudenza richiamata dall’opponente (cfr. Corte di Appello Milano sent. 16/05/2019), secondo cui “Quanto ai DURC, come evidenziato dall , la relativa attestazione di regolarità contributiva ha una valenza limitata, in quanto (…) il predetto certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l’impresa, restando impregiudicata l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute”. Secondo la pronuncia citata, infatti, “occorre rilevare che il DURC viene rilasciato sulla scorta dei dati e delle registrazioni in possesso dell allo stato degli atti così come trasmessi ed elaborati in via telematica dalle stesse aziende”.
Si evidenzia, poi, che “lo stesso D.M. 24 ottobre 2007 consente di affermare che i requisiti e le condizioni in presenza dei quali deve essere emessa la relativa attestazione non possono essere intesi come regolarità contributiva in senso stretto e cioè tale da poter con certezza affermare che l’appaltatore sia privo di debiti nei confronti dell’Ente che rilascia la relativa certificazione, dovendo lo stesso essere emesso anche nell’ipotesi in cui l’azienda abbia debiti contributivi che siano stati oggetto di rateizzazione, di sospensioni dei pagamenti, di istanze di compensazione L’art. 8 dell’anzidetto DM prevede, infatti, che il DURC può essere rilasciato anche nelle seguenti ipotesi: in pendenza di contenzioso amministrativo, sino alla decisione che respinge il ricorso e in pendenza di contenzioso giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna”.
Si conclude, pertanto, che “Alla luce della stessa normativa prevista per il rilascio del DURC, emerge con chiarezza come l’efficacia dello stesso non debba essere intesa in senso assoluto e, cioè, come completa assenza di debiti nei confronti dell’Ente”.
D’altro canto, ai sensi degli artt. 7 ed 8 a) dei contratti di appalto sottoscritti, era obbligata a consegnare l’integrale documentazione, composta non solo dal attestante la propria regolarità contributiva e previdenziale, ma ciò non è avvenuto.
Appare, quindi, dirimente quanto osservato da parte opponente in sede di I memoria ex art. 171-ter c.p.c., ove si deduce che “si deve, inoltre, rimarcare anche la circostanza (pure non minimamente avversata dalla controparte) che i contratti di appalto stipulati tra le parti (docc. 1-2 parte opponente) richiedevano, ai fini del pagamento, la consegna di tutta una serie di documenti nient’affatto limitati al DURC (artt. 8, primo cpv, lett. a):
documenti che non sono stati prodotti dalla controparte e mai sono stati inviati a La documentazione richiesta all’opposta non è stata depositata nemmeno in corso di causa.
Pertanto, risulta giustificata la sospensione del pagamento del dovuto da parte di che, in caso di inadempimento degli obblighi contributivi di GE.
potrebbe incorrere nella responsabilità solidale prevista dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 (“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”). in definitiva, ha omesso di adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto per ottenere il pagamento delle fatture, poiché non ha dimostrato la propria regolarità contributiva e fiscale, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da € 5.001 ad € 26.000, valori minimi per la fase di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della controversia e la definizione del procedimento ex art. 281-sexies c.p.c. senza Contr Con scambio di memorie conclusionali – in € 3.387 per compensi;
€ 145 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
– REVOCA il decreto ingiuntivo N. 435/2024 – R.G. 1569/2024 Tribunale di Venezia – CONDANNA l’opposta GE.
a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute da liquidate in € 3.387 per compensi;
€ 145 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge Venezia, così deciso il 04/10/2024 Il Giudice dr.
NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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