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Codice Civile
Codice Penale

Prescrizione del credito relativo a interessi moratori

La sentenza ribadisce l’applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti per interessi moratori, in base all’art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura dell’obbligazione principale. Il Tribunale ha inoltre stabilito che il mero invio di una fattura non costituisce un atto interruttivo della prescrizione, in assenza di un’espressa richiesta di pagamento.

Ruolo Generale n. 25459/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI X sez.,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._6631_2024_- N._R.G._00025459_2021 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01

nella causa civile iscritta a ruolo in data 27.10.2021 e promossa con atto di citazione notificato in data 22.10.2021 , codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il servizio affari legali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura generale alle liti in atti ATTRICE – OPPONENTE contro con sede in Portici (NA), INDIRIZZO, partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. NOME COGNOME domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultima CONVENUTA – OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto interessi moratori

Conclusioni per l’opponente:
… chiede che la causa sia decisa con i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Conclusioni per l’opposta: … s’insiste per il rigetto dell’opposizione proposta dalla e la conferma del D.I. n. 6866/2021 del 13.09.2021, oltre ad interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto, spese vinte con attribuzione.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

§ 1. In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla il tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 6866/2021 (notificato in data 13.09.2021), con cui ha ingiunto alla (di seguito di pagare alla ricorrente € 226.308,60, oltre interessi anatocistici a partire dal 12.07.2021 e relativamente ai soli interessi scaduti da almeno 6 mesi.

Part Partsanitarie eseguite negli anni 2010, 2011 e 2012, in regime di accreditamento e in forza dei contratti ex artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992;
b) n. 2035p del 10/01/2019 di € 15.436,96 per interessi moratori per ritardato pagamento della fattura n. 81181p del 29.12.2017.

Il ricorso è stato respinto in relazione all’importo della fattura n. 75868p del 13/12/2019 di € 2.890,29, emessa “per interessi come da titoli esecutivi e spese atto di precetto” (vedi ricorso monitorio), in quanto la essendo già in possesso di un titolo esecutivo (le sentenze n. 8511/2019 e n. 6497/2018), era priva di un valido interesse ex art. 100 c.p.c. ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo.

Avverso il predetto decreto, l ha proposto opposizione, deducendo che:
– la controparte non aveva fornito la prova della sottoscrizione dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992;
– la prova del contratto non poteva desumersi dal semplice invio delle fatture;
– la fattura n. 81181 del 29.12.2017 era stata emessa nei confronti dell , atteso che il Distretto INDIRIZZO di Portici era stato trasferito nell’ambito territoriale della predetta a tutti gli effetti legali, amministrativi, operativi, contabili ed economico finanziari, come stabilito dalla Struttura Commissariale della Regione Campania con decreto n. 98 del 10.8.2012, successivamente integrato dal decreto n. 100 del 17.9.2012;
– il credito per interessi era prescritto, atteso che le due fatture erano state emesse quando erano trascorsi 5 anni dal ritardato pagamento delle fatture relative agli anni 2010, 2011 e 2012;
– il d.lgs. n. 231 del 2002 non era applicabile ai rapporti intercorsi tra le parti, i quali non avevano natura di transazione commerciale, ma andavano ascritti al genus delle concessioni di servizio pubblico;
– la aveva frazionato il credito, in quanto, “per la medesima problematica oggetto del presente giudizio, afferente al medesimo rapporto di accreditamento”, le aveva notificato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., definito con sentenza n. 1224/2021, con il quale avrebbe “potuto richiedere il pagamento dell’intero credito oggetto del presente giudizio”.

Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“dichiarare, alla luce di quanto argomentato, in accoglimento della spiegata opposizione, nulla, infondata in fatto e in diritto e prescritta la pretesa creditoria dell’opposto e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo 6866/2021 – rg 17791/2021”.
si è costituita, replicando che:
– i contratti erano stati depositati sin dalla fase monitoria;
– la fattura n. 81181/2017 non era stata emessa nei confronti della bensì nei confronti della ;
– il credito per interessi si riferiva a prestazioni eseguite negli anni 2010, 2011, 2012, epoca in cui non era ancora passata nell’ambito territoriale dell ;
– la prescrizione applicabile era quella ordinaria decennale;
– l’art. 2948, comma 4, cod. civ. era applicabile solo “alle obbligazioni per interessi strutturalmente diverse da quelle” oggetto di causa;
– le fatture relative alle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012, sottostanti agli interessi moratori oggetto del decreto Part Part di mora erano state inviate alla il 16.01.2018;
– il d.lgs. n. 231 del 2002 era applicabile ai contratti intercorsi con l – le fatture azionate nel giudizio richiamato dall (r.g. n. 27653/2015) “attenevano a rapporti contrattuali diversi, disciplinanti branche e periodi temporali differenti, cumulati in un unico ricorso proprio allo scopo d’evitare qualsiasi ipotesi di frazionamento di credito”;
– i crediti oggetto del presente giudizio, “azionati per la prima volta”, inerivano a fatture emesse nel 2017 e nel 2019, aventi ad oggetto gli interessi da ritardato pagamento relativi a prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012.

Dopo aver replicato alle argomentazioni di controparte, l’opposta ha concluso nel seguente modo:
“nel merito:
per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l’opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 6866/2021 sub R.G. n. 17791/2021 del 13.09.2021, notificato in pari data, oltre ad interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto”.

§ 2.
L’eccezione di prescrizione è fondata.

Ad avviso del Tribunale, al credito avente ad oggetto gli interessi si applica la prescrizione quinquennale (in senso conforme vedi: Cass., sez. V, 14/03/2007, n. 5954; Cass., sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Corte di appello di Milano, sez. I, 27/09/2021, n. 2749; Cons. Stato, sez. III, 22/08/2013, n. 4258, relativa proprio agli interessi prodotti dal corrispettivo delle prestazioni eseguite dalle strutture sanitarie private in regime di convenzionamento).

Tale conclusione si impone in virtù della natura automa del credito per interessi rispetto al credito per capitale e del chiaro tenore letterale dell’art. 2948, n. 4), cod. civ., a mente del quale si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Come si evince dall’uso della congiunzione “e”, la norma contempla due categorie di obbligazioni:
nella prima rientrano le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento degli interessi a qualsiasi titolo;
nella seconda le obbligazioni di durata, caratterizzate dalla periodicità della prestazione e da un termine di pagamento minore o uguale all’anno.

Per l’applicazione del termine quinquennale ai crediti per interessi non è quindi necessario che la relativa obbligazione assuma i connotati della periodicità.

A conferma di quanto precede va richiamato un recente arresto della Corte di Cassazione, che ha ribadito la tesi secondo cui il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., “prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale” (cfr. Cass., sez. V, 24/01/2023, n. 2095 alla cui motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

La decisione in esame segue la stessa linea interpretativa dello scrivente laddove afferma che «la formulazione della norma di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. evidenzia, invero, come la prescrizione dell’obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione (“gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”), ma non sia sovrapponibile a queste ultime.

L’utilizzo della congiunzione “e” lascia intendere come la disciplina della Part Part PartCiò posto, in base alle pattuizioni contenute nei tre contratti in atti, i termini per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie sono scaduti, al più tardi, in data 30.04.2013, epoca in cui doveva essere pagato il saldo delle fatture relative alle prestazioni eseguite nel trimestre ottobre – dicembre 2012.

I suddetti crediti sono stati saldati dall con pagamenti eseguiti tra il 23 marzo 2011 e il 17 ottobre 2013 (vedi prospetto dei pagamenti, doc. 1 in allegato alla memoria depositata in data 03.09.2021 nel corso della fase monitoria).

Poiché la ha imputati i pagamenti al capitale (vedi il già citato prospetto), l’intero credito per interessi si è prescritto, al più tardi, in data 17 ottobre 2018.

Sul punto va aggiunto che l’opponente non ha dato prova di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione nel periodo compreso tra il 17.10.2013 e il 17.10.2018.

Il mero invio della fattura n. 81181p in data 16.01.2018 non costituisce un valido atto interruttivo, in quanto nel documento non è contenuta alcuna intimazione o espressa richiesta di pagamento (sull’inidoneità della fattura commerciale ad interrompere il termine di prescrizione, vedi Cass, sez. III, n. 6549 del 05/04/2016 e Cass., sez. I, n. 806 del 15/01/2009).

I documenti prodotti unitamente alla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. risalgono ad epoca antecedente al 17.10.2013, mentre la certificazione emessa dalla RAGIONE_SOCIALE.p.a. è priva di data, oltre a non costituire un atto idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti dell I documenti allegati alla comparsa conclusionale non possono essere presi in considerazione, in quanto prodotti in epoca successiva alla barriera preclusiva costituita dal termine perentorio previsto dall’art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..

Infine, per espressa ammissione dell’opposta, il giudizio n. di r.g. 27653/2015, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e definito con sentenza del tribunale di Napoli n. 1224/2021, ha riguardato fatture che “attenevano a rapporti contrattuali diversi, disciplinanti branche e periodi temporali differenti” (cfr. p. 11 comparsa di costituzione e risposta).

Una volta stabilito che il credito per interessi moratori è prescritto, risulta infondata anche la domanda relativa agli interessi prodotti dai suddetti interessi, oggetto della fattura n. 2035p del 10/01/2019, essendo evidente che interessi ormai prescritti non possono produrre interessi anatocistici.

In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda proposta dalla deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e dell’attività difensiva in concreto prestata.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6866/2021 e rigetta la Part Part b) condanna la società opposta al rimborso delle spese di lite dell’opponente che liquida in € 406,50, per esborsi ed € 8.500,00 per compenso del difensore (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 01.07.2024 Il Giudice

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