R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._1798_2024_- N._R.G._00004553_2021 DEL_25_09_2024 PUBBLICATA_IL_26_09_2024
nella causa civile n. 4553/2021 Ruolo Generale promossa D A (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME e dall’Avv.to NOME per procura in atti ATTRICE – OPPONENTE c o n t r o (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME per procura in atti CONVENUTA – OPPOSTA e con la chiamata in causa di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sent. N. COGNOME.
OGGETTO: Spedizione-Trasporti (nazionale, internazionale, terrestre, aere marittimo..) P.- 2 – marittimo..)
CONCLUSIONI
Dell’attrice – opponente “Nel merito, in via principale:
– revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi, per i concorrenti motivi esposti da il decreto ingiuntivo di cui è causa;
– previ gli accertamenti e le declaratorie del caso rigettarsi, per i concorrenti motivi esposti dalla deducente, tutte le domande avversarie;
– accertarsi e dichiararsi quindi, per i concorrenti motivi esposti dalla deducente, che nulla è dovuto da Nel merito, in via subordinata:
– nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Tribunale dovesse accogliere nell’an le domande svolte da rigettarsi le stesse nel quantum.
In ogni caso:
– spese e competenze dei procuratori di e di causa rifusi.
********** In via istruttoria, la deducente ribadisce l’opposizione all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. 3 c.p.c..
E’ quindi solo in via di subordine, per la denegatissima e non creduta ipotesi in cui l’ordinanza del 31.10.2023 venga – 3 – dovessero essere ammessi, che si insiste per l’abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati in atti.
” Della convenuta – opposta “IN INDIRIZZO
NEL MERITO:
– Confermare il Decreto Ingiuntivo telematico n. 1355/2021 (N.R.G. 3179/2021) del 27.04.2021, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– Rigettare in toto l’opposizione proposta dall’attrice opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e tutte le domande dalla stessa formulate, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– Condannare, ex art. 96 c.p.c., parte opponente per intentata lite temeraria;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti antistatari.
IN INDIRIZZO
– Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, sui seguenti capi, così come articolati nella memoria ex art. 183, co.
VI, n. 2 c.p.c., spuntate eventuali espressioni valutative e/o negative:
Vero che:
1. La RAGIONE_SOCIALE è società che da anni opera nel campo – 4 – conto terzi?
2. Che i sig.ri sono stati nel periodo dal 22.01.2020 al27.02.2021 soci lavoratori della cooperativa Premil ed inquadrati quali autisti livello 3 S?
3. Nel periodo settembre 2020 – gennaio 2021, la società RAGIONE_SOCIALE effettuava, di fatto, trasporti nell’interesse finale di alcune committenti principali, tra le quali anche la ?
4.Al momento della presa in consegna della merce gli autisti della RAGIONE_SOCIALE prendevano in consegna i DDT che poi venivano riconsegnati, unitamente alla merce, a destino?
5. I trasporti di cui sopra, sebbene svolti nell’interesse finali di terzi, tra cui la Società , erano commissionati dal Sig. che operava per il tramite delle Società RAGIONE_SOCIALE e/o dalla (parti della filiera del trasporto)?
6. La società commissionava dei sub trasporti alle società RAGIONE_SOCIALE ed alla che venivano eseguiti dalla per il tramite dei propri associati e soci lavoratori?
7. La società si faceva affidare diverse commesse di trasporto da parte di numerose società, tra le quali RAGIONE_SOCIALE 5 – di fatto rese dalla per il tramite dei propri associati?
8. La Società a seguito delle commesse di trasporto ricevute dal Sig. e dai rappresentanti legali delle società RAGIONE_SOCIALE
e/o dalla eseguiva le prestazioni richieste di trasporto effettuando viaggi mediante l’uso di automezzi (tra cui quello tg.
TARGA_VEICOLO trasportando merci nell’interesse della società
9. La società si faceva affidare la commessa di trasporto dalla società incassando il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese dalla e fatturate alla società RAGIONE_SOCIALE e mai versate all’effettivo soggetto che materialmente eseguiva i trasporti?
10. La società a seguito delle prestazioni di fatto rese dalla provvedeva “ad assolvere alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti sia di RAGIONE_SOCIALE sia di
11. Le società e RAGIONE_SOCIALE (entrambe riconducibili al medesimo soggetto fisico NOME e conseguivano un ingiusto profitto, consistente nell’incasso di somme da parte della società per le prestazioni di fatto rese dalla
12. Gran parte delle commesse di trasporto “reperite” dal Sig. e dalla sig.ra con le società [… – 6 – le predette società non avevano un proprio parco veicolare e di dipendenti atti all’effettiva esecuzione della prestazione di trasporto?
13. Nel mese di settembre 2020 i sig.ri , in qualità di personale dipendente della società (soci lavoratori) eseguivano per conto della committente principale una serie di trasporti, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo (identificazione tratte e destinazioni):
• 24.09.2020:
Partenza da Desenzano Del Garda (scarico), per destinazione Curno, Albino (scarico), direzione Ciserano, scarico a Brusaporto direzione successiva Lainate;
• 25.09.2020:
Partenza da Bareggio con destinazione Landriano (scarico);
Si indicano a testi i signori:
– Con espressa richiesta di CTU contabile /tecnica, al fine di verificare e – 7 – accertandi nei confronti della società anche rifacendosi ai tariffari usuali.
” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito ha chiesto ed ottenuto dall’intestato Tribunale un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 84.109,85 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
, e quale corrispettivo di attività di trasporto svolte nell’interesse di queste società.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 giugno 2021 ha proposto opposizione avverso l’indicato decreto ingiuntivo, sostenendo di non aver mai conosciuto la e di aver unicamente commissionato dei subtrasporti alle società RAGIONE_SOCIALE
e senza aver autorizzato subvettori.
Ha chiesto, dunque, la revoca dell’indicato decreto ingiuntivo nei suoi confronti, dal momento in cui nessuna delle bolle di consegna ex adverso prodotte attiene a traporti a sé riferibili;
ha in ogni caso chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di nei cui confronti ha formulato una domanda di manleva.
Costituendosi giudizio contestato l’avversa opposizione, soffermandosi sui rapporti esistenti tra RAGIONE_SOCIALE società committenti senza poi versarli in suo favore, nonostante l’esecuzione del trasporto.
Ha, dunque, concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed a tal fine ha invocato il disposto dell’art. 7 ter d.lgd.
286/2005.
Nel corso del presente giudizio è stata autorizzata la chiamata in causa di ed è stata disposta la trasmissione del fascicolo per l’eventuale riunione con il giudizio r.g. 4393/2021, poi non disposta dal precedente giudice assegnatario del procedimento.
La causa, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione della lite, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata l’opposizione promossa da la quale merita pertanto accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
L’art. 7 ter d.lgs. 286/2005 stabilisce che:
“il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti – 9 – limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
L’azione diretta può dunque essere esperita nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, ma la responsabilità solidale sussiste nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita.
Nel caso concreto, non ha fornito la prova della sussistenza di tali presupposti nei confronti di ed, infatti, come già fatto rilevare con ordinanza datata 20 aprile 2022, all’esito del giudizio non ha dimostrato:
– la riferibilità a dei trasporti eseguiti dalla stessa su incarico di RAGIONE_SOCIALE
o di – quali siano gli specifici trasporti di cui sarebbe la mittente effettiva né la relativa quota di corrispettivo.
D’altro verso, l’odierna opponente non può rispondere in solido anche per i corrispettivi di trasporti riferibili ad altre mittenti, essendo l’azione diretta limitata alle sole prestazioni ricevute e alla quota di corrispettivo pattuita.
Osserva, da ultimo, il Tribunale come siffatta lacuna probatoria non – 10 – quali sono ampiamente generici nell’individuazione dei trasporti commissionati direttamente dalla e sono del tutto carenti nell’individuazione della quota di corrispettivo pattuita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è allora evidente come non sussistano i presupposti per l’operatività della responsabilità solidale prescritta dall’art. 7 ter d.lgs. 286/2005 nei confronti di per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto viene revocato nella parte in cui l’ingiunzione è stata estesa anche ad Le spese di lite seguono infine l’ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, 1. accoglie l’opposizione promossa da e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla posizione di 2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di liquidandone l’ammontare in euro 14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro 406,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell’art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
IL GIUDICE (Dott.ssa NOME COGNOME)
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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