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Revoca decreto ingiuntivo su interessi moratori

La sentenza chiarisce l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, da parte dell’art. 24, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161, stabilendo che le disposizioni del D.Lgs. 192/2012 si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013 e non ai contratti di appalto stipulati precedentemente a tale data. Si esclude, inoltre, l’applicazione del principio della retroattività delle leggi interpretative.

Pubblicato il 17 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I L T R I B U N A L E D I R O M A SECONDA

SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._14779_2024_- N._R.G._00046195_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_13_09_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46195/2023 R.G., trattenuta in decisione a seguito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza di rimessione della causa in decisione del 13.09.2024, e pendente TRA MINISTERO DELLE RAGIONE_SOCIALE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici, in Roma, è domiciliato per legge; – opponente – RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro -tempore, COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

– opposta –

CONCLUSIONI

Per il Ministero:

“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma revocare e/o annullare il decreto ingiun tivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutività, perché emanato in difetto dei presupposti.

Con vittoria di spese di lite della presente fase e della fase monitoria”.

Per la opposta:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:

in via preliminare, confermare la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 11054/2023 (RG 29387/2023), emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21.08.2023;

nel merito, per i motivi di cui al presente atto, rigettare l’opposizione spiegata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna inammissibile, illegittima, priva di presupposto, infondata e priva di prova e, per l’effetto, conf ermare il decreto ingiuntivo opposto;

in ogni caso, accogliere la domanda di pagamento formulata dalla RAGIONE_SOCIALE

e, per l’effetto, condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna a corrispondere alla odierna opposta la somma complessiva di 13.671,85 ovvero quella n. 231/2002 sino al saldo, ovvero in subordine oltre intere ssi legali ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda al saldo;

in via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie che saranno eventualmente formulate nei termini ex art 171-ter c.p.c..

– Con vittoria di spese, compensi e onorari del giudizio monit orio e anche del presente giudizio ”.

FATTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto del 27.06.2023, n. 11054, ad esso notificato in data 30.08.2023, con cui il Tribunale di Roma gli ha ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 13.671,85 oltre interessi come da domanda e spese di procedura a titolo di interessi di mora da ritardato pagamento delle fatture emesse a seguito dei lavori che avevano formato oggetto dei contratti di appalto stipulati con l’Amministrazione in data 25.03.2010 (rep. n. 218), 13.09.2012 (rep. n. 616) e 15.02.2012 (rep. n. 5).

A fondamento della spiegata opposizione, il Ministero ha eccepito la mancanza dei presupposti per il riconoscimento del credito, poiché la pretesa è stata fondata sulle disposizioni del D.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 24, commi 1 e 2, della L. 161/2014 non applicabili ai rapporti intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE , nonché la prescrizione dei crediti vantati dalla ingiungente.

dell’opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, deducendo che il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal pagamento della sorte capitale portata dalle singole fatture e, nella fattispecie, alla data della lettera di messa in mora del 23.05.2023, non era ancora decorso.

Quanto all’ulteriore motivo di opposizione ha dedotto che l’art. 24, commi 1 e 2, della legge 161/2014, dettando una norma di interpretazione autenticamente dell’ articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 , è applicabile anche ai rapporti nascenti da contratti di appalto stipulati prima della data del 1° gennaio 2013 indicata dalla norma transitoria di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 192/2012. 3.

La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata per la decisione all’udienza del 13.09.2024 tenutasi con le forme della trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

RAGIONE_SOCIALE

ha agito in monitorio, nei confronti del Ministero per il pagamento degli interessi da ritardato pagamento – rispetto ai 30 gg.

dall’emissione del relativo certificato, come previsto dall’art. 144, comma 2, del D.p.r. 2017/2010 – delle fatture emesse a seguito dei lavori che avevano formato oggetto dei contratti di appalto stipulati con l’Amministrazione in data 25.03.2010 (rep. n. 218), 13.09.2012 (rep. n. 616) e 15.02.2012.

Detti interessi sono stati computati e richiesti dalla ingiungente comma 1, lettera b), del D.lgs.

9.11.2012, n. 192, in virtù di quanto previsto dai commi 1 e 2 dall’art. 24 della L. 30.10.2014, n. 161, recante norme di i nterpretazione autentica e modifiche al suddetto decreto legislativo.

Il Ministero ha spiegato opposizione eccependo, tra l’altro, la inapplicabilità delle norme poste a fondamento della pretesa creditoria ai rapporti contrattuali intercorsi con la ingiungente.

L’opposizione è fondata e deve essere accolta.

Ed invero:

– l’art. 24, comma 1, della L. 161 del 2014 stabilisce:

“ L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall’articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ndr.:

si tratta dei contratti pubblici di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatari, dai soggetti aggiudicatori);

– l’art. 24, comma 2, della stessa legge stabilisce:

“Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori”. Dunque, stante l’espressa previsione della rubrica e del citato comma 1, la L. 30.10.2014, n. 161, costituisce interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, le cui disposizioni, per effetto della espressa previsione del suo articolo 3, si applicano, tuttavia, soltanto alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Poiché la L. n. 161/2014 non contiene alcun riferimento alla decorrenza degli effetti delle disposizioni del decreto legislativo di cui offre l’interpretazione autentica, deve ritenersi che, anche a seguito della sua entrata in vigore, gli effetti delle disposizioni del D.l.vo n. 192/2012 si applichino alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In particolare, si applicano a decorrere dalla sud detta data le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e relativo regolamento di attuazione che caso di ritardato pagamento dei compensi spettanti alle imprese per l’esecuzione dei contratti pubblici di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatari, dai soggetti aggiudicatori. Poiché i contratti di appalto formanti oggetto della richiesta di pagamento degli interessi moratori sono stati stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2013 (e, in particolare, in data 25.03.2010, 13.09.2012 e 15.02.2012), deve ritenersi infondata la pretesa creditoria della ingiungente fondata sulle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

D’altra parte, la ingiungente non può legittimamente invocare il principio della c.d. retroattività delle leggi interpretative, poiché, nella fattispecie, il termine di efficacia non è riferibile alla legge di interpretazione (L. n. 161/2014), ma è sancito dalla norma oggetto di interpretazione (D.lvo n. 192/2012) che il legislatore del 2014 non ha modificato.

L’accoglimento del suddetto motivo di opposizione assorbe la questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione degli interessi moratori richiesti con il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e la RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata a rifondere all’opponente le spese di lite da liquidarsi come in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal nei giudizi di cognizione di competenza del Tribunale di normale complessità e di valore compreso nello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00).

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, accoglie l’opposizione e per l’effetto:

revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma del 27.06.2023, n. 11054, notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.08.2023;

condanna RAGIONE_SOCIALE rifondere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.

Roma, 1.10.2024 Il Giudice Dott. NOME COGNOME

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