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Codice Civile
Codice Penale

Revoca del decreto ingiuntivo, mancata mediazione

Il giudice ha stabilito che, nonostante la decadenza dall’impugnazione della delibera assembleare per decorrenza del termine, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte del condominio comporta l’improcedibilità della domanda di pagamento delle spese e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
NOME COGNOME ha reso la seguente

SENTENZA N._4422_2024_- N._R.G._00010048_2023 DEL_02_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile iscritta al n. 10048/23 del ruolo generale degli affari contenziosi TRA ) con il patrocinio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura agli atti ATTORE IN OPPOSIZIONE (TO) (c.f. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME in forza di procura in atti CONVENUTO IN OPPOSIZIONE OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibera

CONCLUSIONI

DELLE PARTI
Parte attrice in opposizione Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, Contrariis reiectis, PRELIMINARMENTE  Rigettare l’eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in atto di citazione in opposizione;
IN VIA RICONVENZIONALE – Voglia il Giudice adito, verificata l’assenza di qualsivoglia comunicazione di legge indirizzata all’attore opponente dell’indizione P. assemblee 07/05/21, 09/09/21 e 26/01/22, nonché dei relativi verbali, dichiarare l’annullamento delle delibere in parola.
Voglia il Giudice adito, dichiarato in via riconvenzionale l’annullamento delle delibere assembleari 07/05/21, 09/09/21 e 26/01/22, revocare il decreto ingiuntivo opposto 2396/23 del 24/03/23, concesso nel fascicolo informatico 6617/23 R.G. Tribunale di Torino, concesso dal G.I. dott. Alessandria e dichiararlo caducato di ogni effetto;
– In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa di legge e spese tutte di lite.
Salvis juribus.

Parte convenuta opposta Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, Contrariis reiectis
Accertare e dichiarare che l’opposizione proposta dal sig.
non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, per le ragioni dedotte in narrativa e, per l’effetto, Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2396/23 (R.G. 6617/23);
Accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, in ogni caso, l’impossibilità di provvedervi stante l’intervenuta decadenza della relativa azione e, conseguentemente.

Dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto n. 2396/23 (R.G. 6617/23);

NEL MERITO.

Accertare e dichiarare l’infondatezza e l’inammissibilità delle domande avversarie per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa;
Accertare la tardività dell’impugnazione della delibera assembleare da parte del sig.
er i motivi dettagliatamente esposti in narrativa e, per l’effetto, Respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte e, conseguentemente, Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2396/23 (R.G. 6617/23), dichiarandolo definitivamente valido ed esecutivo e, per l’effetto, Condannare il sig. pagamento in favore del  della somma di € 65.498,76 oltre interessi dal giorno della domanda.
Con vittoria di onorari e spese di lite, anche della fase monitoria.
Parte Parte.

Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 19.5.2023, l’attore si opponeva al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 2396/23 con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di euro 65498,76, oltre interessi e spese.

A tal fine esponeva che il convenuto aveva azionato, con il decreto ingiuntivo opposto, un credito per spese condominiali straordinarie approvate dall’assemblea con le delibere del 7.5.2021, del 9.9.2021 e del 26.1.2022.

La sua mancata convocazione per l’assemblea e l’omessa successiva comunicazione delle suddette delibere, con le quali si erano approvati i lavori di ristrutturazione con il cosiddetto superbonus 110%, comportava la loro annullabilità da accertare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo secondo il recente orientamento delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9839/2021).

Dopo aver argomentato in punto di diritto richiamando la giurisprudenza di legittimità parte attrice concludeva domandando, in via preliminare, di rigettare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, in via riconvenzionale dichiarare l’annullamento delle delibere impugnate e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi anzidetti.

Si costituiva in giudizio il Condominio esponendo che il sig nel periodo compreso tra il mese di maggio 2021 e il mese di gennaio 2022, non era presente sul territorio italiano per essere costretto dal divieto di lasciare il paese di origine (R.P.C.) imposto dalle autorità a causa della pandemia.

In tale circostanza il sig. chiedeva che tutte le comunicazioni relative ed inerenti il Condominio, gli venissero inviate con l’unica modalità che gli avrebbe consentito di prenderne nota e visione, ossia la posta elettronica ordinaria (doc.1).

Inoltre, in data 13.09.2021, la moglie del sig. chiedeva all’amministratore di inviare tutte le comunicazioni al suo indirizzo di posta elettronica in quanto il marito avrebbe avuto difficolta a visualizzare eventuali e mail (doc. 2).

In ottemperanza alla richiesta l’amministratore provvedeva ad inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per l’assemblea via e- Parte Parte Partemail all’indirizzo all’indirizzo In punto di diritto, evidenziava che l’art 66 disp att c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di merito, consentiva altre modalità di comunicazione, prima fra tutte quella a mezzo e-mail se era lo stesso condomino, come nel caso di specie, ad aver richiesto la comunicazione attraverso un mezzo “informale” quale la e-mail (Trib Roma 4 gennaio 2021, n.78). Eccepiva, poi, la decadenza dal termine di trenta giorni indicato dall’art 1137 c.c. per impugnare la delibera annullabile decorrente, anche considerando le contestazioni dell’attore, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 9.4.2023.

Concludeva, in via preliminare, per l’improcedibilità della domanda per difetto di mediazione e per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, nel merito per il rigetto dell’opposizione.

Senza necessità di svolgere attività istruttoria all’udienza del 4.7.2024 il giudice tratteneva la causa a decisione.

2.
L’ opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile ma le domande delle parti sono improcedibili e inammissibili.

Il decreto ingiuntivo n. 2396/23 ha ad oggetto le spese straordinarie, ricomprese nel c.d. superbonus 110%, deliberate dal Condominio in occasione di tre assemblee, quelle del 7.5.2021, del 9.9.2021 e del 26.1.2022 tenutesi quando l’attore era in Cina impossibilitato al rientro in Italia a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid 2019.

L’opponente sostiene l’annullabilità delle suddette delibere, e ne chiede in via riconvenzionale l’accertamento, per violazione dell’art 66 disp att c.c. nella parte in cui disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea condominiale.

Invoca l’applicabilità, al caso in esame, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che consente l’impugnazione della delibera nel giudizio di opposizione per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo che su di essa si fonda.
punto, il principio di diritto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 9839/2021 applicabile al caso di specie è, innanzi tutto, quello secondo il quale “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”. Costituendosi il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità dell’opposizione e della domanda riconvenzionale per difetto di mediazione.

Sostiene che l’onere della mediazione ricada sull’attore in opposizione che ha proposto domanda riconvenzionale con la quale ha impugnato le delibere assembleari.

Prima di valutare l’esistenza o meno della condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale occorre sindacare, in quanto antecedente logico, la sua ammissibilità sulla scorta dell’eccezione del convenuto opposto che sostiene la decadenza dall’azione di impugnazione.

Evidenzia il condominio che tale domanda è inammissibile per intervenuta decadenza dal termine dell’art 1137 c.c. avendo l’attore avuto contezza dell’esistenza delle delibere, in ultima istanza, con la notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi per compiuta giacenza il 9.4.2023.

Infatti, con l’opposizione a decreto ingiuntivo l’attore contesta la validità delle delibere assembleari che hanno portato all’approvazione delle spese straordinarie e che fondano la richiesta di pagamento da parte del condominio.

L’opposizione è ammissibile avendo l’attore in opposizione provveduto a notificare l’atto introduttivo del presente giudizio nei 40 giorni dalla notifica del decreto merito è, invece, infondata essendo intervenuta la decadenza dell’attore dall’azione di annullamento delle delibere assembleari impugnate, introdotta con la domanda riconvenzionale proposta oltre il termine di 30 giorni dal 9.4.2023.

Nel caso all’esame del giudice la violazione contestata dall’attore, che determinerebbe l’invalidità delle delibere assembleari impugnate, è quella della disposizione contenuta all’art. 66 co 3 disp att c.c. riguardante le modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Il vizio della delibera, in caso di omessa convocazione, è indicato dalla stessa norma nella sua annullabilità (art 66 co.
3 secondo periodo disp att “In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”).

La convocazione inviata via e mail, e non con i mezzi di comunicazione indicati dalla norma, circostanza ammessa dal convenuto, comporta che la convocazione dell’attore sia stata omessa e ciò si riflette nell’ annullabilità della delibera con conseguente inammissibilità dell’unico motivo di opposizione perché proposto, con domanda riconvenzionale, quando era decorso il termine perentorio di 30 giorni indicato dall’art 1137 co.2 c.c. Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati il motivo di opposizione spiegato con domanda riconvenzionale, e non l’opposizione in sé, risulta pertanto inammissibile avendo l’attore impugnato le delibere con citazione notificata il 19.5.2023 oltre i 30 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi per compiuta giacenza il 9.4.2023. Il decreto ingiuntivo va però revocato.

Infatti, l’art 5 bis del D.Lgs n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs n. 149/2022, applicabile ratione temporis, ma che codifica la precedente giurisprudenza di legittimità consolidata, stabilisce che “Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere ingiuntivo.

Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.

L’onere di presentare domanda di mediazione grava, quindi, su entrambe le parti e l’intervenuta decadenza dall’azione di annullamento delle delibere assembleari impugnate, formulata in via riconvenzionale dall’attore in opposizione, non esimeva il condominio opposto, ma attore in senso sostanziale, dall’obbligo di introdurre la mediazione sulla domanda di pagamento delle spese condominiali formulata con il ricorso monitorio.

Nonostante l’eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di mediazione proposta dalla stessa parte convenuta con la comparsa di costituzione e il tempo intercorso tra la prima udienza, ove le parti non hanno insistito nella richiesta cautelare ex art 648 c.p.c., e la successiva udienza fissata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 28/10, il non ha inteso iniziare la mediazione.

La domanda del convenuto risulta pertanto improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va revocato secondo il disposto dell’art 5 bis, D.Lgs n. 28/10 sulla mediazione obbligatoria e sulla scorta dei principi espressi da Cass. SU n. 19596/20 (“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- .

Le spese sono compensate tra le parti che sono risultate reciprocamente soccombenti sulle domande proposte, l’attore sulla domanda riconvenzionale e il convenuto sulla domanda proposta con il ricorso monitorio.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell’attore in opposizione;
2) Dichiara l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2396/23;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino il 1.8.2024 Il Giudice Dott.
A. COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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