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Codice Penale

Revoca del Reddito di Cittadinanza per Mancata Convivenza

La sentenza ribadisce il principio secondo cui la revoca del Reddito di Cittadinanza è legittima qualora l’amministrazione erogante accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’istante. In particolare, la mancata convivenza con il coniuge separato, pur dichiarato come membro del nucleo familiare, comporta la perdita del requisito per il riconoscimento del beneficio.

Corte d’Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA Reg.
Gen. N.306/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

a Corte di Appello di Ancona, Sezione RAGIONE_SOCIALE, composta dai seguenti magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente relatore Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere lla camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024 secondo le modalità previste dall’art.127 ter p.c. , lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._193_2024_- N._R.G._00000306_2023 DEL_07_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024

lla causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 09.11.2023, e vertente tra (appellante)
e l (appellato), avente ad getto:
appello avverso la sentenza n°134/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di udice del lavoro, in data 06.06.2023.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata è stato respinta la domanda di tesa all’accertamento del oprio diritto al ripristino del Reddito di Cittadinanza, concesso dall’ a seguito di domanda mministrativa presentata il 24/02/2022 e poi revocato nell’aprile 2022, per aver falsamente dichiarato lla domanda amministrativa che la ex moglie – da cui si era separato consensualmente 17/11/2021 faceva ancora parte del suo nucleo familiare, con conseguente erronea attribuzione della tale decisione ha proposto appello che ha censurato la decisione mpugnata:

a) per aver respinto le istanze di prova testimoniale formulate, per asserito loro carattere lutativo, così violando il suo diritto di difesa;

b) per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, n essendovi in atti alcuna prova della circostanza che alla data della domanda amministrativa 2.02.2022), e comunque in epoca anteriore al mese di novembre 2022, il coniuge separato non facesse parte del medesimo nucleo familiare, in quanto convivente con l’appellante, con nseguente applicabilità dell’art.2, quinto comma, lett. A) del D.L. n.4/2019.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che il ricorrente abbia diritto riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, avendo correttamente attestato e documentato la mposizione del nucleo familiare – per l’effetto condannare l’ in persona del legale ppresentante pro tempore, alla corresponsione delle mensilità maturate dalla data della ingiusta voca e sino al novembre 2022, oltre alle somme restituite medio tempore con il piano di rateizzazione ncesso dall’ per i mesi di marzo ed aprile 2022.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e con toria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto ocuratore antistatario”.

La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, sumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.

1.- E’ palesemente destituito di fondamento il primo motivo di gravame, con cui l’appellante lamenta a violazione del proprio diritto di difesa scaturente dalla mancata ammissione della prova testimoniale, cui asserisce invece l’ammissibilità, sostenendo l’assenza di carattere valutativo dei capitoli di prova rmulati.

E’ infatti noto che la capitolazione della prova testimoniale va articolata in relazione a fatti storici iettivi e non può essere formulata al fine di ottenere dal teste un apprezzamento sui fatti stessi.

In altri rmini, attraverso la prova testimoniale il Giudice deve essere compiutamente edotto di tutti quegli ementi necessari a ricostruire il fatto storico, depurato da ogni e qualsiasi giudizio personale che trebbe distorcere la realtà del fatto stesso.

Nella fattispecie, invece, è di palmare evidenza che capitoli come “vero che il sig.
rrettamente presentato la domanda di RDC, indicando correttamente il proprio stato di famiglia” o ero che il sig.
ha diritto a vedersi riconosciuto il RDC” demandano al teste non tanto ricostruzione di fatti obiettivi, quanto piuttosto apprezzamenti tecnico-giuridici (cioè giudizi sulla..
] interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e/o in una rielaborazione di tipo tecnico/soggettivo del tto storico.

In quest’ordine di concetti, la decisione del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale va questa sede ribadita.
***

2.- Con il secondo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha enuto legittima la revoca del reddito di cittadinanza disposta nei suoi confronti, benchè in atti non vi sse prova alcuna della circostanza che alla data della domanda amministrativa (22.02.2022), e munque in epoca anteriore al mese di novembre 2022, il coniuge separato n facesse parte del medesimo nucleo familiare, in quanto convivente con l’appellante, con conseguente plicabilità dell’art.2, quinto comma, lett. A) del D.L. n.4/2019 (secondo cui “i coniugi permangono nel edesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa itazione”). Anche tale motivo non è fondato, essendo prodotta in atti nota del Comune di Corridonia prot.
n.9401 ll’11.04.2022, in cui si attesta che, a seguito di segnalazione, l’ente ha proceduto ad effettuare i cessari accertamenti sulla effettiva residenza del coniuge separato e che, opo il primo accertamento negativo effettuato dalla Polizia Municipale in data 10.02.2022”, in data.03.2022 è stato avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità della Ne segue e, in difetto della prova della sussistenza del requisito della convivenza con il coniuge separato (il cui ere è gravante sulla parte attrice), non può trovare applicazione la invocata norma di cui all’art.2, into comma, lett. A) del D.L. n.4/2019. Al contrario, ricorrono nella fattispecie tutti i presupposti ttuali per l’applicabilità dell’art.7, quarto comma, del D.L. n.4/2019, a norma del quale “quando mministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle formazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi tervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva”. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la manifesta infondatezza dei motivi di gravame opposti, l’appello va dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata.

Ai sensi del D.L.30.09.2003 n°269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n°326, di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 Cod.Proc.Civ., in caso di soccombenza reciproca o qualora concorrano altri giusti motivi, che nella fattispecie non si rinvengono.

Si applica l’art. 1 comma 17 della legge 2282012, che ha modificato l’art.13 del d.p.r.
n.1152002, ediante l’inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa mpugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.

la Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis iectis, così decide:
– rigetta l’appello;
– condanna l’appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
– dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell’appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Giugno 2024.
IL PRESIDENTE est.
NOME COGNOMEAtto sottoscritto digitalmente)

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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