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Revoca dell’ipoteca su finanziamento preesistente

La sentenza conferma la revocabilità dell’ipoteca concessa a garanzia di un finanziamento che, in realtà, non ha comportato l’erogazione di nuova finanza ma è servito a ripianare un debito pregresso. L’operazione, perfezionata in un periodo sospetto antecedente al fallimento, è stata ritenuta lesiva della par condicio creditorum.

Pubblicato il 15 December 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 10062/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV

Civile Fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME Presidente rel. Dott. NOME COGNOME Giudice Dott. NOME COGNOME Giudice nella causa civile di primo grado promossa con ricorso in opposizione allo stato passivo iscritta al n. 10062/2022 ex.

art. 98, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 da: , in persona del Curatore, con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME Parte ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME Parte resistente riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO N._R.G._00010062_2022 DEL_01_11_2024 PUBBLICATO_IL_01_11_2024

Con domanda ex art. 93 L.F. datata 09.09.2022 la ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di assumendo di essere creditrice ipotecaria per l’importo di € 809.592,38, oltre interessi, in forza di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a stato di avanzamento lavori del 13.05.2021 nn. 34711/17920, per mezzo della quale è stata iscritta ipoteca il 14.05.2021 ai nn. 23023/3823 sui beni di proprietà di in (BS).

All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo tenutasi in data 12.07.2022, il Giudice delegato ha ammesso il credito in questione in via chirografaria con la seguente motivazione:

“Escluso il privilegio richiesto in quanto l’ipoteca è revocabile ai sensi degli artt. 69 bis e 67 comma 1 n. 4 L.F. in quanto iscritta nei sei mesi anteriori erogate con il mutuo e costituenti l’apparente “nuova finanza” sono in realtà confluite in separato conto corrente ed utilizzate per ridurre precedenti e già scadute esposizioni debitorie della poi fallita verso la banca stessa e verso i terzi”.

La comunicazione di cui all’art. 97 L.F. è stata effettuata da parte del Curatore in pari data 12.07.2022.

Con ricorso depositato in data 12.09.2022 ha quindi proposto opposizione ex art. 98, comma II e 99 L.F. domandando, in parziale riforma della decisione del Giudice delegato di cui allo stato passivo, di essere ammessa al passivo del fallimento in termini integralmente conformi alla propria domanda di insinuazione e quindi con privilegio ipotecario.

In particolare, ha dedotto come il finanziamento del 13.05.2021 nn. 34711/17920 abbia costituito nuova finanza, essendo stato concesso alla per la realizzazione di villette nell’ambito di un compendio immobiliare su di un’area di recente acquisizione.

Cassa ha altresì specificato come non sussistano i presupposti di cui all’art. 67, comma 1 n. 4 L.F. in quanto il contratto di conto corrente ordinario n. CODICE_FISCALE era assistito da un fido di cassa per € 780.000,00 e da un’apertura di credito in conto corrente per sconto e/o anticipazione effetti/fatture di € 975.000,00, entrambi sottoscritti il 16.04.2021.

Con memoria depositata in data 07.12.2022 si è costituito il , domandando l’integrale rigetto dell’opposizione avversaria.

La causa è stata istruita documentalmente.

Successivamente la causa è stata rimessa al collegio previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie conclusive.

–=o0o=– L’opposizione proposta da è infondata e non merita accoglimento, risultando fondata l’eccezione di revocatoria sollevata dal Fallimento.

L’oggetto del presente giudizio di opposizione attiene al riconoscimento o meno in favore di parte opponente della richiesta collocazione ipotecaria del credito, il quale risulta già ammesso al passivo del fallimento, seppur in via chirografaria, senza che ne siano in contestazione an e quantum (rispetto ai quali si è formato il giudicato endofallimentare).

Ciò posto, si rileva che dalla documentazione in atti emerge che con contratto datato 13.05.2021 ha concesso in favore della poi fallita un finanziamento con apertura di credito in conto corrente utilizzabile fino all’importo di € 780.000,00 per la durata di 19 mesi prorogabili e con la costituzione, a garanzia del rimborso, di ipoteca iscritta sui beni di proprietà di siti in Desenzano del Garda, INDIRIZZO (cfr. doc. n. 1 di parte opposta).

La relativa ipoteca è stata iscritta in data 14.05.2021 (cfr. doc. 2 di parte opposta).

la Banca Filiale di Isorella, rispetto al quale era già maturata un’esposizione debitoria della correntista, alla data del 25.05.2021 di oltre € 1.200.000,00.

Nessun importo, liberamente disponibile, è stato erogato sul conto corrente ipotecario n. 2117846 in essere presso la risultando su tale conto la registrazione, tra i “movimenti in dare”, l’importo di € 777.700,00 con la causale di bonifico a favore di su conto corrente n. 15894.

Si rileva, in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’ipoteca, sebbene contestuale al nuovo credito, che assiste invece di fatto un credito anteriore concesso dallo stesso mutuante, è un atto a titolo gratuito revocabile.

In particolare, la Suprema Corte ha enucleato il principio di diritto secondo cui “la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito, ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso” (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. III, 08.05.2015, n. 9987).

Sul tema nei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità “è stata superata l’impostazione tradizionale secondo cui, in caso di mutuo finalizzato a conseguire l’estinzione di un debito anteriore, il procedimento, caratterizzato da motivo illecito (per violazione della “par condicio creditorum”), avrebbe come effetto finanche l’impossibilità di ammettere al passivo le somme mutuate dalla banca, siccome conseguente alla dichiarazione di inefficacia dell’ipoteca.

Per contro si è ritenuto che, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento dell’obbligato, è revocabile ex. art. 67 L. Fall.

l’ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, ma la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l’ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche quella del negozio indiretto, poiché in tal caso la stessa revoca dell’intera operazione e, quindi, anche del mutuo, comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma pagata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all’inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pure in moneta fallimentare” (Cass. Sez. I, sent. 28 gennaio 2013, n. 1807, Rv 624878-01). Nella specie, sulla base delle risultanze documentali, sopra esposte, si ritiene che la stipulazione del contratto di finanziamento datato 13.05.2021 ha sortito l’effetto di provocare il consolidamento dell’esposizione debitoria chirografaria già gravante su con l’attribuzione a vantaggio della Cassa Padana di una prelazione ipotecaria in violazione della “par condicio creditorum”.

A fronte delle puntuali e documentate allegazioni del relative all’impiego della somma in questione per il ripianamento di passività pregresse, parte opponente si è limitata a dedurre genericamente che “l’importo è stato concesso per finanziare la realizzazione di villette nell’ambito di un compendio immobiliare su di un’area di recente acquisizione (sempre finanziata da dato scorgere espressamente a quali finalità debba essere impiegata la somma richiesta e lo scopo non si evince neppure dai contratti preliminari prodotti dall’opponente, stante anche il fatto che risultano tutti antecedenti al finanziamento. Pertanto non risulta sussistente la pattuizione dedotta dall’opponente, avendo la Banca impiegato le somme finanziate con l’unico scopo di ripianare una precedente esposizione debitoria a carico della Risultano pertanto sussistenti i presupposti per la revocatoria di cui all’art. 67, comma 1 n. 4 L. Fall. prescrivendo tale norma che “sono revocati i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

La “ratio” è privare di efficacia atti dispositivi posti in essere dal soggetto poi fallito al fine ultimo di danneggiare i creditori concorsuali.

Quanto al “dies a quo” del periodo dei sei mesi, nel caso in esame esso deve essere computato anche in relazione all’art. 69 bis. L. Fall.

il quale prescrive che “i termini di cui all’art. 67 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese”, sussistendo la “consecutio” tra le procedure concorsuali ai fini della corretta determinazione del momento d’inizio del periodo sospetto.

In tal senso risulta pienamente evidente la “consecutio” tra la domanda di concordato preventivo del 21.9.2021 e la data di dichiarazione di fallimento 20.12.2021 di sono trascorsi solo 3 mesi.

Quanto al requisito oggettivo, si è già ribadito come l’operazione in questione non abbia comportato la costituzione di ipoteca volontaria contestuale all’erogazione di nuova finanza a favore della società correntista poi fallita, bensì una vera e propria ristrutturazione di un debito preesistente.

Al riguardo non rileva la circostanza evidenziata da parte opponente per cui il conto corrente ordinario n. 15894 sarebbe stato assistito da fido di cassa per € 780.000,00 (cfr. doc. 8 parte opponente) e da un’apertura di credito per sconto/anticipazione effetti e fattura per € 950.000,00 (cfr. doc. 9 parte opponente), considerato che l’importo di € 777.700,00 di cui al finanziamento del 13.05.2021 è stata accreditata in data 25.5.2021 sul conto corrente ordinario n. 15894 intestato a presentava alla predetta data un ingente passivo di oltre € 1.200.000,00.

E’ pertanto evidente che la Banca avesse la necessità di mettere in sicurezza il proprio credito, almeno parzialmente, onde evitare di perderlo del tutto a discapito del resto della massa fallimentare.

Quanto all’elemento soggettivo della “scientia decoctionis”, nel relativo onere probatorio la giurisprudenza ha riconosciuto che “la qualifica di operatore professionale, in presenza del quale è richiesto che la valutazione della prudenza ed avvedutezza, ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis, debba essere condotta con maggior rigore” (Corte App. Venezia, sent. 29.03.2022, n. 727):

in tal senso il relativo onere ricade sulla Banca opponente ed è di alla concessione di un finanziamento esercita un’attività istruttoria circa la meritevolezza della parte richiedente.

Dalla documentazione in atti deve ritenersi che la Banca fosse pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale della considerato il bilancio della poi fallita datato 31.12.2020 riportava una perdita per oltre € 3.000.000,00 con patrimonio netto negativo superiore a 3.000.000,00 (cfr. doc. 7 parte opposta) e che sussistevano elementi esteriori quali, in particolare, l’esperimento di procedure di pignoramenti presso terzi.

Da tutto quanto sopra esposto, risulta provata fondatezza dell’eccezione di revocatoria del con la conseguenza che correttamente il credito dell’opponente è stato ammesso al passivo del col rango di chirografario nella sua interezza.

Nella ricorrenza di tutte le condizioni di cui all’art. 67, comma 1, n. 4 L. Fall.

l’opposizione proposta dalla va rigettata.

–=o0o=– Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all’attività concretamente svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

 rigetta l’opposizione proposta da  condanna , in persona del legale rappresentante “pro tempore” a rifondere alla le spese del presente giudizio che liquida in € 8.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15 % al compenso liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Brescia in data 17.7.2024 Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME

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