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Codice Civile
Codice Penale

Revoca di decreto ingiuntivo per fornitura di energia elettrica

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per fornitura di energia elettrica, il giudice ha chiarito che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, che il fornitore può provare dimostrando il corretto funzionamento del contatore. Inoltre, il corrispettivo CMOR, indennizzo riconosciuto ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi per morosità, è dovuto solo se il nuovo fornitore dimostra il rispetto della procedura prevista dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Infine, il giudice ha disposto la compensazione parziale delle spese legali in base al principio di soccombenza.

N.R.G. 3441/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._2267_2024_- N._R.G._00003441_2024 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_01_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Napoli e con il patrocinio dell’Avv. COGNOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata
; opponente contro RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice speciale, con sede ad Imola (BO) e con il patrocinio dell’Avv. COGNOME NOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
opposto

CONCLUSIONI

Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
– In via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale per le ragioni di cui in premessa e di conseguenza – Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
– accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
– per l’effetto condannare la società al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
in via preliminare – respingere l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Bologna;
– concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto per l’intero;
merito in via principale – respingere l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 17.01.2024 n. 215/2024 ing. n. 14566/2023 R.G. Tribunale Civile di Bologna – Giudice Dott. NOME COGNOME confermando tutte le statuizioni ivi contenute (anche con riferimento ad anticipazioni, compensi, rimborso spese generali, contributo previdenziale ed IVA);
– condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. 13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55 in caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all’interno dell’atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi; in via subordinata (e salvo gravame) – dichiarare debitore nei confronti di i euro 12.085,27 (o quella diversa somma di danaro risultante all’esito dell’istruttoria) oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 09.10.2002 n. 231 dalle scadenze delle singole bollette/fatture al saldo, con conseguente condanna di al pagamento del relativo importo in favore di – condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. 13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55 in caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all’interno dell’atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso di d’ora in poi, solo il Tribunale di Bologna in data 17.01.2024 ha emesso il decreto n. 215/2024 con cui ha ingiunto a (d’ora in poi, solo il pagamento della somma di € 12.085,27=, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2022 e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica compiutamente descritte nelle bollette/fatture depositate in uno al ricorso per ingiunzione.

1.1.
Parte ingiunta ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.01.2024, eccependo in rito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per essere territorialmente competenza a conoscere della controversia il Tribunale di Napoli ex art. 19 c.p.c. avendo ivi la propria sede legale, ovvero il Tribunale di Napoli Nord in relazione al criterio del forum contractus (essendo l’immobile ove era avvenuta la fornitura situato in Orta di Atella), non essendo invocabile il forum destinatae solutionis in assenza di titolo negoziale. Nel merito della pretesa monitoria e dopo aver contestato genericamente tutta la documentazione prodotta da controparte, ne ha patrocinato l’onere probatorio non essendo la fattura commerciale valido elemento di prova nel giudizio oppositivo.

Ha contestato, poi, l’illegittimità della pretesa in difetto di effettiva erogazione della fornitura, avendo da tempo cessato la propria attività.
ha concluso, quindi, chiedendo dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente e, nel merito, per la revoca in assenza dei presupposti di legge;
vinte le spese di lite.

1.2. Parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa depositata il 13.05.2024, contrastando l’avversa eccezione di incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale adito in via monitoria quale forum destinatae solutionis e non essendo nella specie invocabile il foro del consumatore, trattandosi di società di capitali.

Nel merito, ha argomentato circa la debenza del credito monitorio e dunque l’infondatezza dell’avversa opposizione.

Ha, in particolare, riferito che la fattispecie riguardava in parte la fornitura di energia elettrica resa in lege ed obbligatoriamente applicato alle piccole imprese rimaste prive di fornitore nel libero mercato;
ha inoltre specificato di aver acquisito tale regime nei confronti di parte opponente dal 01.07.2021, nonché che il credito trovava la sua fonte in un rapporto contrattuale di somministrazione regolato dalla legge.
ha ancora argomentato di aver recepito i dati specificamente indicati dal SII (Sistema Informativo Integrato) dell’Acquirente Unico e dal Distributore competente (RAGIONE_SOCIALE.p.A.RAGIONE_SOCIALE – quindi non necessitando la manifestazione di volontà contrattuale – e sulla base dei quali ha provveduto ad emettere le fatture di cui al ricorso monitorio.

In merito al corrispettivo RAGIONE_SOCIALE per la somma di € 1.159,12= – inserito nella fattura 412200228818 del 11.01.2022 – ne ha ricostruito le caratteristiche e la fonte regolamentare – delibera ARG/elt 219/10 e confermato la debenza in quanto richiesto dal precedente fornitore unico soggetto abilitato alla richiesta di revoca.

Parte opposta ha, quindi, concluso domandando, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la conferma dello stesso;
vinte le spese di giudizio.

Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. pronunciato in data 01.07.2024, svolte le verifiche preliminari, è stata confermata per gli adempimenti di cui all’art. 183 c.p.c. l’udienza del 25.07.2024.

A tale udienza le parti hanno convenuto che la causa era matura per la decisione e, rigettata l’istanza ex art. 648 c.p.c., hanno precisato le conclusioni ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. come in epigrafe riportate.

Ritiene il giudicante che l’opposizione sia solo in minima parte fondata;
ne segue comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3.1.
Va dapprima vagliata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.

Trattasi di eccezione affetta da inammissibilità.

Va al riguardo riportato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto, che al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo, deve prospettare l’eccezione con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati “in limine” né ad essi apportare qualsiasi mutamento. sua competenza (Cass. n. 24903/2005; Cass. n. 5725/2013);
invero, “nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l’indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso” (Cass., SS. UU.
, n. 248/1999; Cass. ord., n. 21503/2013; Cass., ord. n. 17311/2018).

Orbene, rivestendo in tale giudizio l’opponente la veste sostanziale di convenuto, deve riscontrarsi come non abbia contestato in modo specifico l’applicabilità dei criteri concorrenti previsti dall’art. 20 c.p.c., contestando unicamente il foro del convenuto e del foro contractus, così radicando il processo innanzi al giudice scelto dal ricorrente in via monitoria, quale forum destinatae solutionis.

In ordine alla fattispecie contrattuale, si riporta che il credito ingiunto è in parte relativo al mancato pagamento di fatture per la fornitura di energia elettrica effettuata in regime di tutele graduali – a decorrere dal 01.07.2021 – ed erogata in favore della società opponente titolare del POD n. NUMERO_DOCUMENTO (sito in Orta di Atella CE) ed in parte al mancato pagamento di fatture in regime di libero mercato.
ha dimostrato la corretta instaurazione del servizio ex lege a tutele graduali, in ragione di un complesso normativo finalizzato a garantire la continuità dell’erogazione ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero;
ne deriva, quindi, l’assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell’erogazione di energia elettrica.

In particolare, ha dato prova che il Pod riferibile alla società opponente le è stato assegnato – quale aggiudicataria per la regione Campania per il periodo 01.07.2021-31.01.2022 (successivamente ha proseguito la fornitura in libero mercato) – dall’Acquirente Unico mediante il SII in data 01.07.2021 (doc. n. 9), ha dato poi prova dell’invio e dell’avvenuta consegna, giusta pec in data 13.07.2021 (doc. n. 10) della c.d. “welcome letter” con cui ha informato la società dell’ingresso nel , l’opponente non ha allegato, né tantomeno provato, la mancata ricezione dell’energia, nè l’esistenza di un rapporto di somministrazione con un diverso fornitore.

4.1.

Infondata, poi, l’eccezione con cui contesta il difetto di prova in ordine all’effettività della pretesa ed il quantum.

In proposito, il Tribunale intende uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. ord. n. 18195/2021). Nel caso di specie, a fronte della genericità della contestazione mossa dall’opponente, prodotto le certificazioni del distributore locale E-Distribuzione dei consumi accertati (doc. n. 17), documenti sufficienti a supportare il credito azionato in INDIRIZZO.
La domanda suddetta è fondata ed, in quanto tale, meritevole di accoglimento.

4.2.
In merito al corrispettivo CMOR per la somma di € 1.159,12= – inserito nella fattura 412200228818 del 11.01.2022 – si riporta come l’origine della somma ingiunta derivi dal calcolo del meccanismo “CMOR”, acronimo di corrispettivo di morosità;
quanto si evince, oltre che dagli scritti difensivi, dalle comunicazioni intercorse tra le parti prima del giudizio (v. doc. n. 13 parte opposta).

Il “Corrispettivo Morosità”, introdotto ai sensi e delle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, è un indennizzo proprio dei fornitori-venditori di energia volto al recupero di crediti non riscossi per morosità dei clienti finali.
Tale strumento è stato introdotto per contrastare quello che a volte viene definito “turismo energetico”, cioè la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare le conseguenze negative correlate al mancato pagamento delle bollette.

Il corrispettivo, infatti, viene addebitato dal nuovo fornitore qualora vi sia stato un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore, ed il cliente finale moroso è, dunque, tenuto al pagamento di tale corrispettivo in favore del nuovo fornitore.

Lo scopo di questo sistema indennitario è di tutelare il precedente fornitore, il quale non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura, e di evitargli – qualora lo ritenga più vantaggioso – di agire giudizialmente per recuperare il procedura indennitaria avente ad oggetto il corrispettivo “RAGIONE_SOCIALE” si articola in più fasi:
richiesta di indennizzo da parte del fornitore precedente al Gestore del servizio indennitario;
comunicazione del Gestore all’impresa di distribuzione cui è connesso il POD;
versamento da parte del distributore di una somma a titolo di indennizzo nella Cassa del sistema indennitario;
fatturazione del CMOR da parte del distributore al fornitore entrante.

I passaggi elencati rappresentano presupposti essenziali per la richiesta “CMOR”.

Nel caso di specie, non vi è prova del rispetto del descritto meccanismo.

In particolare, parte opposta non ha depositato alcun elemento proveniente dall’Amministratore Unico, della richiesta di indennizzo “RAGIONE_SOCIALE”, da cui evincere altresì le date di notifica di applicazione dell’indennizzo ed il numero della relativa pratica;
inoltre, solo allegato e non provato da di aver a sua volta versato l’indennizzo in favore della In carenza di prova che incombe su parte opposta quale attore in senso sostanziale, l’importo addebito a titolo di Cmor non viene riconosciuto.

4.3.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, peccando in eccesso, deve essere revocato.

E ne consegue altresì che, in parziale accoglimento della domanda monitoria, viene condannata al pagamento in favore di della somma di € 10.926,15= oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2022 dalle singole scadenze delle fatture al saldo effettivo.

Così pronunciato, il parziale accoglimento dell’opposizione legittima la compensazione delle spese della fase monitoria e del presente giudizio in ragione di 1/6, con condanna di parte opponente maggiormente soccombente alla rifusione in favore di parte opposta dei restanti 5/6 giusta liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata per la fase monitoria secondo le voci di spesa di cui al decreto ingiuntivo e per il presente giudizio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per lo scaglione sino a euro 26.000,00= e con riduzione del 30% delle fasi istruttoria e decisionale in ragione della natura degli adempimenti effettivamente espletati.

Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
– in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 215/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 17.01.2024; favore di della somma di € 10.926,15= oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2022 dalle singole scadenze delle fatture al saldo;
– dichiara la compensazione delle spese della fase monitoria e di quelle del presente giudizio in ragione di 1/6 e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte opposta dei restanti 5/6 che liquida quanto alla fase monitoria secondo le voci di cui al decreto ingiuntivo e quanto al presente giudizio in € 3.385,38= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva come legge.
Così deciso il Bologna, 01 agosto 2024.
Il Giudice dott. NOME COGNOME

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