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Revoca finanziamento e fideiussione

La sentenza chiarisce il principio secondo cui, in caso di revoca di un finanziamento per irregolarità contabili, la compagnia fideiussoria è tenuta al pagamento qualora il debitore principale non dimostri l’inesistenza delle irregolarità. La prescrizione decorre dalla verifica finale e non dalla comunicazione della stessa.

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Pubblicato il 12 febbraio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 8635/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SECONDA

Specializzata in materia d’impresa La Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere relatore

SENTENZA N._667_2025_- N._R.G._00008635_2018 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 19.11.2024, vertente TRA (C.F. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

APPELLANTE – ATTORE IN RIASSUNZIONE N.V.) – Sede secondaria e (P. IVA ), (già rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.

(P.I. ), contumace.

contumace.

APPELLATI- CONVENUTI

IN RIASSUNZIONE

CONCLUSIONI

L’appellante ha così concluso:

“voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:

– rigettare l’originario appello di e, a conferma della sentenza del Tribunale di Roma n.2915/2010, rigettare l’opposizione proposta da avverso l’ordinanza-ingiunzione n. UCOFPL/VI/5989/ALL emessa dal in data 20.2.2004 per il pagamento dell’importo di E.119.771,26, oltre interessi;

– provvedere alla regola delle spese di lite dei gradi di merito e di legittimità, condannando a rimborsare tali spese in favore del e condannando l’avv. NOME COGNOME alla restituzione dell’importo di E.18.706,21 ottenuto quale difensore antistatario dell’Ente.

”.

L’appellato ha così concluso:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, in ottemperanza a quanto disposto nell’ordinanza n. 24554/2018, III Sezione Civile del 5.10.2018 resa inter partes dalla Suprema Corte di Cassazione, dato atto delle conclusioni rassegnate nel controricorso in cassazione dalla società comparente e per effetto della predetta pronuncia della Suprema Corte, dichiarare dovuto dal in persona del Ministro pro tempore il compenso e relativi accessori, tra cui le spese generali nella misura di legge, previsti per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in favore della società comparente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per l’effetto, condannare il predetto al relativo pagamento. Condannare altresì in favore del sottoscritto procuratore antistatario lo stesso pagamento delle spese e del compenso per la ulteriore presente fase di giudizio, oltre accessori, tra cui le spese generali nella misura di legge”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso l’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 emessa dal per l’importo di € 119.771,26, oltre interessi, a titolo di restituzione di maggiori somme erogate all’ in virtù di finanziamento per venticinque progetti di formazione, con la partecipazione anche del Fondo Sociale Europeo.

Difatti, all’esito della verifica amministrativo-contabile, erano state ritenute riconoscibili voci per un importo inferiore, poi aumentato a seguito di ricorso gerarchico.

era obbligata in quanto si era resa garante con l’emissione di due polizze fideiussorie.

2.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2915/2010, rigettava entrambe le opposizioni e condannava l’ a versare alla tutte le somme da questa pagate in virtù delle polizze.

3.

Entrambe le parti proponevano appello.

lamentava l’errato rigetto dell’eccezione di prescrizione, in quanto erroneamente il termine di decorrenza era stato fatto coincidere con il 19.1.1998, data in cui era avvenuto l’accertamento dell’importo del contributo effettivamente dovuto.

Tale data però non era attendibile, in quanto l’atto non era stato portato a conoscenza dei destinatari e perché il termine prescrizionale ai sensi dell’art. 3 Reg. CE n. 2988/1995 aveva durata quadriennale e decorreva dalla data di esecuzione di eventuali irregolarità.

Inoltre mancava la prova della indebita percezione del contributo in quanto il programma operativo era stato portato a termine e non rilevava la mancata documentazione di alcune spese.

L’appellante poi lamentava l’irritualità della chiamata in giudizio nei propri confronti da parte della compagnia assicurativa.

Rilevava infine che l’operatività delle polizze era ormai spirata.

Anche la compagnia assicurativa proponeva appello, reiterando le eccezioni di prescrizione del diritto di escussione e comunque di inefficacia delle polizze.

4.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4567/2016, accoglieva gli appelli e annullava di conseguenza l’ordinanza ingiunzione.

Riteneva in particolare che le polizze fideiussorie garantissero il caso di omesso completamento dei progetti finanziati e non mere irrgolarità contabili.

5.

Il proponeva ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24554/2018, riteneva infondate le doglianze relative alla valutazione del contenuto delle polizze, ma riteneva fondato il motivo di ricorso secondo cui tale valutazione lasciava impregiudicata la debenza della somma da parte del debitore principale, considerato che non risultava contestato che vi fossero delle irrgolarità contabili da parte dell’ tali da giustificare la ripetizione delle somme indebitamente percepite e che lo stesso giudice d’appello aveva sotto questo profilo ritenuto la censura dell’ inammissibile per genericità. La Corte quindi cassava con rinvio la sentenza impugnata.

6. Il ha quindi riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello.

e l’ sono rimasti contumaci.

Con riferimento in particolare all’ si ritiene regolare la notifica eseguita nei confronti dell’ultimo liquidatore conosciuto, il quale nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio si era espressamente qualificato quale rappresentante legale dell’ Quanto alle visure depositate dal Ministero, si ritiene irrilevante la visura dell’ mentre non è dirimente che la visura a carico di in persona non abbia fatto emergere la sua carica di liquidatore dell’associazione.

7. Passando quindi al merito dell’impugnazione dell’ , si deve innanzitutto confermare l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’ dato che l’art. 3 del Reg. CE n. 2988/95 prevede che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità e che le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

L’ultimo comma comunque prevede che gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto.

E’ fatto salvo quindi il termine ordinario decennale dell’azione di ripetizione di indebito previsto dall’art. 2946 c.c.

il quale non può decorrere dal pagamento delle somme, poiché era espressamente prevista una verifica finale all’esito del completamento dei progetti per i quali erano stati anticipati i contributi.

Pertanto il dies a quo correttamente coincide con l’esito della verifica, poiché da questo momento il diritto di ripetizione diviene esigibile a prescindere dalla comunicazione del verbale di verifica all’ Quanto poi al merito del credito restitutorio si rileva che l’appellante non ha contestato la inammissibilità di alcune voci di spesa, ma ha solo fatto riferimento alla circostanza non rilevante, e peraltro non contestata, della effettiva esecuzione dei progetti.

8. Pertanto, con riferimento all’opposizione dell’ deve essere rigettato l’appello e l’opposizione all’ingiunzione di pagamento, e l’ deve essere condannato al pagamento della somma richiesta in via riconvenzionale.

Rimane invece confermata, a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione sul punto, l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento nei soli confronti dell’ nonché la statuizione della sentenza della Corte d’Appello n. 4567/2016 sulle spese di lite liquidate a carico del e in favore di er i primi due gradi giudizio.

Pure le spese di lite del giudizio in Cassazione seguono la soccombenza del nei confronti di mentre possono essere compensate le spese di lite del presente grado di giudizio di rinvio tra le predette parti, considerato che alcuna domanda è stata proposta ulteriormente dal nei confronti della Nei rapporti tra pure le spese di lite seguono la soccombenza dell’ per i due giudizi d’appello e per il giudizio in Cassazione a carico di quest’ultimo.

Deve essere quindi restituita dall’avv. NOME COGNOME difensore antistatario dell’ , la somma di € 18.706,21 ricevuta dal a titolo di spese di lite liquidate con la sentenza della Corte d’Appello poi cassata.

Difatti “L’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;

ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale, dall’altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio. ” .

(Cass. 25247/2017, Rv. NUMERO_DOCUMENTO 01).

Le spese di lite sono liquidate per ciascun grado di giudizio ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.

Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell’ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Conferma la sentenza n. 4567/2016 della Corte d’Appello di Roma limitatamente alla statuizione in favore dell’appellante di annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 11093 del 19.4.2005 e di condanna del al rimborso delle spese di lite in favore di 2) Rigetta l’appello proposto da 3) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida per il giudizio in Cassazione in € 5.000,00 per compensi, e per il primo giudizio di appello in € 9.000,00 per compensi ed € 602,74 per spese, oltre accessori di legge; 4) Compensa tra spese di lite del giudizio di rinvio;

5) Condanna al pagamento in favore del al pagamento delle spese di lite che liquida per il giudizio in Cassazione in € 5.000,00 per compensi ed € 1.518,00 per spese, per il primo giudizio d’appello in € 9.000,00 per compensi e per il giudizio di rinvio in € 8.000,00 per compensi ed € 1.138,50 per spese, oltre accessori di legge;

6) Condanna l’avv. NOME COGNOME alla restituzione in favore del della somma di € 18.706,21.

Dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma del 28.1.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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