REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
SENTENZA N._2080_2024_- N._R.G._00002547_2022 DEL_08_08_2024 PUBBLICATA_IL_08_08_2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME all’esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 2547 /2022 R.G.L. promossa da:
NOME COGNOME (avv. COGNOME RICORRENTE contro RAGIONE_SOCIALE. (avv. COGNOME RESISTENTE
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
di accertare l’infondatezza della pretesa dell’ I.N.P.S. di ottenere la restituzione delle somme versate alla ricorrente a titolo di Reddito di cittadinanza, con riferimento alle domande presentate il 20/10/2020 ed il 3/01/2022, e di condannare il convenuto Ente a corrispondere gli emolumenti ancora dovuti.
II
All’udienza del 24/10/2022 questo Giudice dichiarava la contumacia dell’ I.N.P.S. e, contestu almente, so spe ndeva il pro cesso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante la pendenza fra le parti, innanzi al medesimo Tribunale di Torino (R.G. n. 1799/2022), del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del primo provvedimento di revoca assunto dall’ I.N.P.S. in data 16/02/2022. III
Con ricorso depositato l’01/02/2023 la ricorrente riassumeva il giudizio;
questa volta, l’ RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, dando atto che “dalle verifiche effettuate in occasione del presente giudizio è emerso che il motivo della revoca del reddito di cittadinanza è infondato alla luce della sentenza n. 1508/22 del Tribunale di Torino, divenuta cosa giudicata.
In conseguenza di tale pronuncia l’ Istituto ha provveduto ad abbandonare i relativi indebiti, creatisi in conseguenza della revoca della prestazione;
ha provveduto altresì a ripristinare la prestazione.
In data 15/2/2023 sono ripresi i pagamenti ed è stata disposta la mensilità arretrata relativa a novembre 2021, l’unica dovuta e non percepita dalla ricorrente in virtù della revoca della prestazione”.
III
Nonostante ciò – e malgrado gli innumerevoli rinvii accordati dal Giudice per consentire all’I.N.P.S. di erogare il dovuto – nulla è stato versato alla ricorrente di quanto ancora dovuto a titolo di Reddito di cittadinanza.
IV
In corso di causa, il Giudice assegnava dapprima all’ I.N.P.S. termine per il deposito di un conteggio delle somme ancora dovute alla ricorrente.
Rimasta inevasa la richiesta, ragioni di economia processuale suggerivano effettuava (in data 27/06/2024) il deposito richiesto, quantificando la propria pretesa in complessivi € 10.903,46.
V
Discussa la causa all’udienza del 9/7/2024 (nella quale l’ I.N.P.S. non sollevava alcuna specifica contestazione della somma indicata dalla controparte nella nota autorizzata), il Giudice, onde accordare all’Ente convenuto un’ultima possibilità di adempiere l’obbligazione, fissava un’ulteriore udienza al 24/07/2024, sostituendola ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
V.1 Parte ricorrente depositava note nel termine indicato, richiamando le conclusioni del ricorso e delle note autorizzate;
parte convenuta, dal canto suo, effettuava il deposito delle note (allegando altresì nuovi documenti), soltanto il 25/07/2024:
pertanto, non può che dichiararsi l’inammissibilità delle note ed allegate produzioni dell’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., per intervenuta decadenza.
VI
In conclusione, deve essere in prima battuta dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento del diritto della ricorrente a trattenere delle somme corrisposte dall’ I.N.P.S. a titolo di Reddito di Cittadinanza, in accoglimento della domanda amministrativa del 20/10/2020.
VI.1 In secondo luogo, l’ I.N.P.S. deve essere condannato al pagamento in favore di NOME COGNOME delle somme ancora dovute a titolo di reddito di Cittadinanza, pari a complessivi € 10.903,46, oltre interessi legali sino al saldo.
VII
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario, e con la precisazione che in corso di causa la ricorrente ha rinunziato all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), tenuto conto del valore della causa e del numero elevato di udienze celebrate, avendo l’ I.N.P.S. a più riprese chiesto (ed ottenuto) il rinvio della discussione per effettuare.
Q.M. visto l’art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento del diritto della ricorrente a trattenere delle somme corrisposte dall’ I.N. P.S., in acco glimen to della domanda amministrativa del 20/10/2020, a titolo di Reddito di Cittadinanza;
dichiara tenuto e condanna l’ I.N.P.S. al pagamento in favore di NOME e somme ancora dovute per il medesimo titolo, pari a complessivi € 10.903,46, oltre interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.400,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l’ 8 agosto 2024 Il Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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