fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Revoca incarico agenzia e mancato pagamento premi assicurativi

Il Tribunale ha confermato la legittimità del recesso da un incarico di agenzia a causa del mancato pagamento di premi assicurativi da parte dell’agente. La condotta dell’agente, che ha utilizzato fondi destinati ai premi per altri scopi, è stata considerata grave inadempienza contrattuale. Inoltre, il Tribunale ha escluso il diritto di manleva dell’agente da parte della compagnia assicurativa, in quanto la polizza non copriva i danni derivanti da dolo o violazione intenzionale degli obblighi.

Pubblicato il 08 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 10033/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3041_2024_- N._R.G._00010033_2017 DEL_05_09_2024 PUBBLICATA_IL_06_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10033/2017 promossa da:
(C.F. (C.F. ), entrambi in proprio ed in qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società , con sede in Fano (PU) (avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, Attori opponenti C O N T R O , (già ), con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. in persona del l.r.p.t.
Convenuta opposta (avv. NOME COGNOME CONTRO – con sede in Milano, P. IVA , in persona del l.r.p.t.
Chiamata in causa

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1671/2017 emesso dal Tribunale di Venezia in data 5.7.2017

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di udienza.

Per gli attori opponenti “Piaccia all’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Venezia, contrariis reiectis, ed emesse le più opportune declaratorie del caso e di legge, in accoglimento della proposta opposizione, – in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli opponenti in ordine agli asseriti premi non pagati relativi alle polizze intermediate da per le C.F. C.F. motivazioni addotte in atti e per l’effetto accogliere la presente opposizione e, quindi, dichiarare nullo e/o revocare e/o invalidare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 1671/2017 emesso dal Tribunale di Venezia in data 05-06.07.2017 e notificato il 17-18.07.2017; – nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o revocare e/o invalidare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 1671/2017 emesso dal Tribunale di Venezia in data 05-06.07.2017 e notificato il 17-18.07.2017 per tutti i motivi esposti;

– nel merito ed in via riconvenzionale, accertata e dichiarata l’illegittimità del recesso per giusta causa esercitato da per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare che la e/o i soci della medesima Signori hanno diritto a vedersi corrispondere ogni indennità, compresa quella di mancato preavviso, dovuta come per legge e, per l’effetto, condannare a corrispondere agli opponenti e/o ai soci della medesima Signori in ragione della metà ciascuno tutte le somme che risulteranno dovute per le predette indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ivi compresa l’indennità di mancato preavviso, nell’ammontare che si quantifica in complessivi euro 800.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta all’esito della espletanda istruttoria, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. – sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l’illegittimità delle condotte poste in essere da nei confronti degli opponenti e descritte nella narrativa del presente atto e per l’effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti dai deducenti e quindi a corrispondere agli opponenti e/o ai soci della medesima Signori in ragione della metà ciascuno la complessiva somma di euro 3.000.000,00, ovvero in quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, si opus anche con liquidazione ex art. 1226 c.c.;

– in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga ravvisata la responsabilità esclusiva e/o concorrente degli opponenti per i titoli dedotti dall’opposta, accertare e dichiarare che la compagnia assicurativa -, con la quale la ”, per il tramite del RAGIONE_SOCIALE ha contratto polizza RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO, tra i quali quelli derivanti dalla R.C. Professionale per danni prodotti nell’esercizio della propria attività di agente, è tenuta a garantire e manlevare gli opponenti contro gli effetti pregiudizievoli dell’accoglimento della domanda dell’opposta e, per l’effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, ovvero accertare e dichiarare il diritto di regresso degli opponenti nei confronti della medesima compagnia di quanto eventualmente abbia a pagare in favore dell’opposta.

– in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale delle domande articolate in via principale anche riconvenzionale e/o della domanda di manleva, ovvero nell’ipotesi in cui la manleva medesima non tenga integralmente indenni gli opponenti, accerti il Tribunale il corrispettivo dovuto dalla “ ”, a titolo di premi relativi a rapporti di brokeraggio intercorsi con RAGIONE_SOCIALE a secondo i criteri contrattualmente previsti e dichiari estinto detto credito dell’opposta per compensazione “pro concurrenti quantitate” con il credito degli opponenti per i titoli sopraindicati e condanni a pagare alla “ ” e/o ai soci della medesima Signori in ragione della metà ciascuno la parte di danni eccedente la quota compensata, si opus anche con liquidazione ex art. 1226 c.c.;

– in via ancor ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale delle domande articolate in via principale anche riconvenzionale e/o della domanda di manleva, ovvero nell’ipotesi in cui la manleva medesima non tenga integralmente indenni gli opponenti, accertato il corrispettivo dovuto dalla , a titolo di premi relativi a rapporti di brokeraggio, a secondo i criteri contrattualmente previsti, dichiarare estinto per compensazione il credito dell’opposta con il credito per i titoli sopraindicati accertato in capo agli opponenti, e dichiarare, pertanto, che questi ultimi nulla devono a – in via istruttoria: si insiste affinché il Giudice, modificando e/o revocando in parte qua le ordinanze emessa nelle date del 05 luglio 2021 e del 13 ottobre 2023, voglia ammettere, per le ragioni illustrate in atti: – la prova per testi dedotta ai punti 5.1. e 5.2. della memoria autorizzata ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. datata 28 febbraio 2019 e depositata telematicamente il 01 marzo 2019;

– l’ordine la esibizione ex art. 210 c.p.c. a , Banca Generali Spa e Credito Valtellinese dedotto al punto 5.3.
della memoria autorizzata ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. datata 28 febbraio 2019 e depositata telematicamente il 01 marzo 2019;

– la c.t.u. contabile richiesta al punto 5.4. della memoria autorizzata ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. datata 28 febbraio 2019 e depositata telematicamente il 01 marzo 2019;
con conseguente rimessione della causa in istruttoria;

– in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.

Per parte opposta “Nel merito:
per i motivi esposti in atti, respingersi l’opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e per l’effetto confermarsi il decreto ingiuntivo in ogni sua parte.

Nel merito in via ulteriore:
per i motivi esposti in atti, condannarsi comunque la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché in via sussidiaria i suoi soci illimitatamente responsabili , al pagamento in favore della somma di € 1.008.241,67= o la diversa somma maggiore o minore che parrà di giustizia o che verrà determinata in via equitativa, oltre interessi dal dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Nel merito sulle domande anche in via riconvenzionale svolte da parte attrice:
per i motivi esposti in atti, respingersi le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti di in quanto inammissibili, per intervenuta decadenza ex art. 1751 c.c., e comunque perché infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso:
con rifusione di spese e competenze di causa.

In via istruttoria:
si insiste per l’ammissione delle ulteriori istanze istruttorie non ammesse, formulate a prova diretta in seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. datata 25.02.2019, nonché in terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. datata 15.03.2019.

” Per parte terza chiamata IN INDIRIZZO PRELIMINARE 1. accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, del diritto alla garanzia e manleva assicurativa, di cui alla polizza , fatto valere dai Signori in proprio e nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società e per l’effetto, respingere ogni e tutte le domande formulate dagli stessi verso 2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva dei Signori ad agire in proprio verso NEL MERITO IN INDIRIZZO. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l’infondatezza di ogni e tutte le domande svolte dai Signori in proprio e nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società nei confronti della e quindi respingere tali domande, pretese ed azioni, per assoluta mancanza di copertura RAGIONE_SOCIALE in relazione alla Polizza , come invocata ed azionata dagli attori opponenti per i motivi e le esclusioni di Polizza;

2. in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo R.G. 5586/2017, n. 1671/2017 ottenuto dalla società e per l’effetto rigettare ogni e tutte le domande svolte dagli attori opponenti verso NEL MERITO IN INDIRIZZO. nella denegata ipotesi in cui venga confermato il decreto ingiuntivo R.G. 5586/2017, n. 1671/2017 e/o venga considerata operativa la Polizza AIG, in considerazione dei motivi esposti nella narrativa del presente atto, ridurre il quantum delle somme che verranno eventualmente poste a carico di 2. in ogni caso, sempre per la denegata ipotesi in cui venga confermato il decreto ingiuntivo R.G. 5586/2017, n. 1671/2017 e/o venga considerata operativa la Polizza , in considerazione dei motivi esposti nella narrativa del presente atto limitare la manleva della entro i limiti dei massimali indicati in polizza, soprattutto con riferimento a quello del settore RAGIONE_SOCIALE, pari ad Euro 250.000,00 con esclusione degli importi relativi a fatti anteriori alla data di retroattività, 1.1.2015 e comunque tenuto conto dello scoperto indicato in Polizza (10% con minimo di Euro 2.500,00 e massimo di Euro 15.000,00) e in, ogni caso, entro la sua quota di coassicurazione (70%). IN OGNI CASO 3. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (di seguito ) in data 5.7.2017 ha ottenuto dall’intestato Tribunale l’emissione di decreto ingiuntivo n. 1671/2017 per la somma di € 1.008.241,67 (oltre accessori), nei confronti di , a titolo di premi relativi a contratti assicurativi concernenti rapporti intercorsi di brokeraggio.

Premesso, infatti, (pagg. 1 e ss. ricorso per decreto ingiuntivo) di avere conferito l’incarico di agente dell’ di Fano (PU) alla società , ha dedotto di vantare nei confronti della predetta agenzia (e dei soci) “un credito per rapporti assicurativi relativi a rapporti di brokeraggio per premi non versati di seguito indicati e meglio descritti nella documentazione che si produce (doc. 3):
— € 897.273,29= per premi non pagati e scaduti da novembre 2012 a settembre 2015 relativi a polizze sottoscritte mediante l’intermediazione di — € 105.276,88= per premi non pagati e scaduti da marzo 2014 a settembre 2015 relativi a polizze sottoscritte mediante l’intermediazione di Centrale Spa;
— € 5.691,50= per premi non pagati e scaduti da marzo 2014 a settembre 2015 relativi a polizze sottoscritte mediante l’intermediazione di per un importo complessivo pari alla somma oggetto di ingiunzione di pagamento (€ 1.008.241,67).

Gli odierni attori hanno spiegato opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo esponendo:
– che il rapporto di agenzia assicurativa si è costituito nel marzo 2009 allorquando è stato sottoscritto il rapporto di mandato con rappresentanza;
– che il portafoglio clienti cresceva fino ad arrivare nel 2014 al valore di € 13.000.000, 00;
– di avere intrattenuto rapporti di brokeraggio “con piu’ soggetti, tutti di gradimento della Compagnia, tra i quali con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) in forma di contratto stipulato in data 17 novembre 2010” ;
– di essersi “accort con il passare dei mesi” delle “difficoltà” di uno di essi, “e segnatamente dei sub- agenti di questa sigg.
nel rimettere i premi assicurativi da quest’ultima acquisiti” e “nel 2012” di averne informato – che quest’ultima ha “tollerato” la “situazione” e consigliato un “graduale rientro” dei “sospesi broker” ammontanti ad € 400.000, 00 nel marzo 2014;
– che in seguito ad ispezione contabile avvenuta nell’anno 2015 effettuava delle contestazioni Con Con
Con Con

Con concernenti i predetti ritardi nell’incasso dei premi (“sospesi broker”) nonché nell’avere “regolarizzato” posizioni in sospeso utilizzando “arbitrariamente” denaro ricevuto dai “clienti assicurati in pagamento dei premi da questi dovuti e somme riscosse dal riscatto delle polizze vita per nuovi contratti o per reinvestimenti o per sanare sospesi di altre polizze all’insaputa dei clienti intestatati delle polizze riscattate”;

– di avere rilasciato in tale occasione ed “in buona fede” una dichiarazione di manifestazione di“..
disponibilità a sanare la posizione mediante un articolato piano di rientro” la quale non presuppone “rinuncia all’azione” verso – che revocato il mandato conferito “per giusta causa”, bloccato l’accesso ai conti correnti dell’ allontanato gli agenti dalla sede principale e secondaria;

– che tale condotta, essendo già conoscenza dei “sospesi broker” è contraria a buona fede;

– che veniva avviato un procedimento disciplinare da parte dell’IVASS conclusosi con la “sola sanzione disciplinare della censura”;

– che il recesso esercitato è illegittimo – anche – perché esercitato in carenza di preavviso con conseguente impossibilità per l’Agenzia di fare fronte a qualsiasi impegno economico in precedenza assunto;

– l’applicabilità al caso di specie dell’accordo di cui al 3.3.2009 recante disciplina dei casi di recesso senza preavviso, tra i quali non rientrano le “irregolarità” emerse nel caso di specie, imputabili in via esclusiva a – che è dato “pacifico” che la “snc e per essa i soci abbiano posto in essere condotte prima facie non perfettamente consone” ma è “altrettanto pacifico che cio’ sia dipeso dallo stato d’animo in cui gli stessi versavano giornalmente a causa delle problematiche afferenti i sospesi broker”; – che “la continua ricerca di una soluzione” a causa della condotta di che ha progressivamente aumentato l’esposizione debitoria “ha costretto l’Agente a cercare di guadagnare tempo attraverso lo strumento delle registrazioni non conformi” (pag. 10 comparsa di costituzione in giudizio);

– di essere, pertanto, privi di legittimazione passiva dovendo gli ammanchi essere imputati a – l’insussistenza di premi non pagati relativi a polizze sottoscritte mediante l’intermediazione di Centrale spa e in quanto i relativi premi sono stati pagati all’Agenzia e rimessi alla Compagnia “ancorchè imputandoli ad altri sospesi relativi alle polizze intermediate da piu’ risalenti nel tempo”;- che gli importi oggetto di decreto ingiuntivo sono in ogni caso erronei per essere indicati “al lordo” ovvero comprensivi del pagamento della provvigione sia all’Agente che all’intermediario per circa € 200.000, 00 “come ci si riserva di provare in corso di causa”. Hanno dunque chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo emesso e formulato in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni patiti per un importo di € 3.000.000, 00 come da conclusioni sopra riportate;
nonchè domanda di chiamata in causa dell’ assicuratore per la responsabilità professionale al fine di essere manlevati da qualsivoglia responsabilità.

Parte convenuta opposta si è costituita evidenziando:

– la sostanziale ammissione di responsabilità di parte opponente contenuta nell’atto introduttivo del giudizio;

– richiamando la documentazione dimessa in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dalla quale parimenti emerge il riconoscimento del debito azionato in INDIRIZZO;

– la violazione da parte degli agenti della disposizione di cui all’art. 117 cod. ass.
il quale prevede che “i premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo”;

– la legittimità del recesso esercitato a fronte degli inadempimenti riscontrati quali:
“ – omessa regolazione di premi già contabilizzati;- improprio impiego di somme versate da clienti a fini assicurativi;

– violazione dell’obbligo di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela;

– assunzione di comportamenti in conflitto con l’interesse dalla Compagnia” chiedendo il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

(di seguito ”), si è costituita per resistere, eccependo:

– “la prescrizione del diritto dei Sigg.ri in proprio ed in qualità di soci amministratori e legali [… Con rappresentanti della società ad essere garantiti e manlevati dalla terza chiamata in forza della polizza” n. 506468 ai sensi dell’art. 2952 c.c.;

– la carenza di legittimazione attiva dei Sigg.ri in proprio, ad agire verso non essendo oggetto di copertura gli eventuali danni conseguenti a fatti da loro commessi in proprio, come da “Definizioni RC Professionale” di cui alle Condizioni generali di polizza;

– la “carenza assoluta di copertura assicurativa” giuste lettere a) e b) art. 5 settore “B” – R.C. Professionale della polizza citata ed in particolare stante la “violazione intenzionale” degli obblighi da parte dell’ assicurato;

– l’inoperatività della polizza altresi’ sub “Settore G – erchè le collaborazioni con i non sono state ratificate dalla Mandante e/o comunque perché non è stata esperita l’azione ex art. 115 D. Lgs 209/2005 e/o perché non è stata fornita la prova dell’esito negativo di tale azione”.

Con ordinanza in data 11.7.2018 è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c..

La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova per interpello e testimoniale come da ordinanze emesse in data 5.7.2021 – 9.2.2023.

Successivamente, la causa è stata assegnata allo scrivente Giudice dinnanzi al quale si è tenuta, nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c., l’ udienza di precisazione delle conclusioni in data 5.3.2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
***

L’opposizione va rigettata per le ragioni indicate.

E’ incontestata la stipulazione in data 3.3.2009 (con decorrenza dal 4.3.2009) di contratto tra ” e “ avente ad oggetto il conferimento di incarico di Agente (doc. 2 ricorso per decreto ingiuntivo).

E’ parimenti incontestata l’emersione di “irregolarità amministrative” e “contabili” conseguenti al mancato incasso di premi relativi a polizze assicurative stipulate tramite intermediazione di soggetti terzi (brokers).

Dalla documentazione agli atti emerge quanto segue.

In seguito ad accertamento (cfr. verbale dd.
30.9.2015 – doc. 3 ricorso per decreto ingiuntivo) effettuato da presso la sede dell’Agenzia sono emersi “sospesi broker” per complessivi € 1.008.241,67 dei quali:
€ 897.273,29 relativi a polizze sottoscritte mediante l’intermediazione di € 105.276,88 relativi a polizze sottoscritte mediante l’intermediazione di Centrale Spa;
€ 5.691,50 relativi a polizze sottoscritte mediante l’intermediazione di come specificamente dettagliato nell’allegato al suddetto verbale.

E’ ivi dato leggersi inoltre che “dai primi controlli eseguiti sulle regolarizzazioni dei sospesi effettuati nel mese di settembre 2015” sono emersi “€ 332.374, 64 contabilizzati con importi derivanti da riscatti parziali e totali effettuati dall’Agenzia ad insaputa dei clienti, emettendo assegni intestati a , successivamente versati sul conto di raccolta premi e utilizzando le relative somme per regolarizzare parte delle partire sospese” Il verbale è stato sottoscritto da (doc. 4) i cui soci hanno prestato un impegno a presentare “un piano di rientro fattibile e concreto” che “.. sarà esposto nei minimi dettagli e con l’aggiunta di esplicite voci contabili, sarà consegnato quanto prima alla Vostra visione e sarà totalmente caricato sui bilanci della società che tiene a precisare che fin da questo momento è in grado di produrre risposte concrete dell’Istituto di Credito Carifano circa la fattibilità di una prima trance di una somma di 200 mila euro già richiesta all’inizio del mese di settembre 2015”.

Con Con La sussistenza dei predetti “sospesi” (ed il loro ammontare) – e la specifica riferibilità all’Agenzia (pur per l’asserito fatto dei terzi – “brokers”) – è stata dagli odierni opponenti confermata anche in altro verbale da questi ultimi sottoscritto (doc. 9) ove emerge “un effettivo valore del sospeso alla data di inizio ispezione di € 1.049.020,53” ed un “accertamento di cassa” in data 29.10.2015 (“disavanzo” dell’ per “€ 1.042.259,11”.

L’eccezione di carenza di legittimazione passiva non puo’ pertanto trovare accoglimento avendo gli opponenti (in piu’ occasioni) riconosciuto il debito come proprio (docc.
3-4-9) tanto da avere assunto l’impegno verso l’odierna opposta a presentare un piano di rientro “fattibile e concreto” che “sarà totalmente caricato sui bilanci della società (doc. 4).

La dedotta riferibilità sostanziale a terzi (“brokers”) degli ammanchi esula dall’oggetto del presente giudizio, trattandosi di soggetti terzi, non evocati in causa (art. 24 Cost.).

Va tenuto conto in ogni caso della violazione intenzionale, con la propria condotta, di disposizioni normative di settore, volte a regolare i doveri professionali dell’intermediario (su cui si vedano anche, come nel prosieguo indicato, le contestazioni effettuate da in sede di recesso), giustificata dagli opponenti con la necessità della “..
continua ricerca di una soluzione” a causa della condotta di che ha progressivamente aumentato l’esposizione debitoria ed “ha costretto l’Agente a cercare di guadagnare tempo attraverso lo strumento delle registrazioni non conformi” (pag. 10 comparsa di costituzione in giudizio).

Ai sensi dell’art. 117 cod. ass. e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, infatti i premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

Sui premi assicurativi vige un vincolo di destinazione assoluto in quanto l’accantonamento a riserva dei premi stessi garantisce che possano essere risarciti coloro che subiscono un sinistro.

Pertanto il mancato o tardivo versamento all’impresa assicuratrice dei premi assicurativi costituisce, una lesione particolarmente grave dei doveri professionali dell’intermediario, in quanto mette a rischio il funzionamento stesso del sistema assicurativo e il pagamento dei risarcimenti agli aventi diritto.

A fronte di quanto sopra non depone in senso contrario quanto dedotto dagli opponenti in merito al contenuto “del contratto sottoscritto con (v. doc. 3 fascicolo parte opponente) ove si legge che: • “…….

Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali, nonché dell’esattezza della data di perfezionamento degli stessi e di pagamento dei premi (grassetto e sottolineatura nostri – n.d.r. )
” (art. 2.4);
• “Il Broker, fermo l’obbligo del Cliente, è in ogni caso debitore in proprio verso l’Agenzia e verso la Compagnia degli importi dei premi comunicati ai sensi del punto precedente (anche se da lui materialmente non incassati dal Cliente) e si impegna a corrisponderli nei modi e termini di cui al successivo Art. 3 (grassetto e sottolineatura nostri – n.d.r.)” (art. 2.9).
”.

La responsabilità, infatti, per il mancato rientro dai “sospesi” è fatto del quale l’ è chiamata a rispondere, come dalla stessa (per il tramite dei soci) riconosciuto.

Dagli esiti della prova testimoniale non emergono elementi idonei a superare il quadro emergente dalla documentazione agli atti.

Va rigettata la domanda formulata in via subordinata dagli opponenti di riconoscimento di un concorso colposo di ex art. 1227 c.c., (con)responsabile, secondo la prospettazione di parte, dapprima per avere “tollerato” “per più di un anno..
senza adottare iniziative” la “situazione” e successivamente per avere interrotto “improvvisamente” il rapporto di agenzia, a fronte di un ammontare “sospesi” nel frattempo accresciuto.

Alcuna con-causalità si ravvisa nel caso di specie in capo alla danneggiata.

Né per altro profilo, alcun affidamento puo’ essere riconosciuto in capo agli opponenti stante la violazione della normative di settore, a loro direttamente riferibile (sanzionata da IVASS).

Ed invero legittimamente, in seguito alle ispezioni effettuate, ha esercitato il proprio diritto di recesso senza preavviso;
esso deve ritenersi giustificato perché effettuato per giusta causa ex art. 2119 c.c. (applicabile analogicamente anche al rapporto di agenzia).

Le ragioni del suddetto recesso emergono dalla lettera dd. 13.11.2015 (doc. 6) ove, con riguardo alla somma complessiva di € 1.008.241,67, è dato leggersi che:

“Per nessuno di tali importi è stata richiesta l’autorizzazione Direzionale all’apertura del sospeso oltre il termine indicato dalla normativa di settore.

Nessuna delle collaborazioni con i Brokers sopraindicati è stata ratificata dalla Compagnia ex art. 55 Reg. ISVAP n. 5/2006 in relazione all’art. 118 D.Lgs. n. 209/2005…

La Compagnia con lettera del 26.08.2015 ha comunicato alla Vs. Agenzia l’evidenza contabile delle somme non pervenute a cassa relative a polizze intermediate da invitando contestualmente il Vs. appalto a trasmettere all’ufficio competente le giustificazioni del mancato pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della lettera (all.2).

Detta lettera è rimasta priva di riscontro.

La verifica Audit, iniziata il 21.09.2015 c/o la Vs. Agenzia, oltre a confermare la mancata messa a cassa degli importi sopra indicati, ha accertato che, per regolarizzare parte delle partite sospese, è stata utilizzata la somma di € 332.374,64= contabilizzata con importi derivanti da riscatti parziali e totali nonché da un prestito effettuati all’Agenzia a presumibile insaputa dei clienti e comunque non sottoscritti dagli stessi, emettendo assegni intestati a successivamente versati sul conto di raccolta premi (come da verbale di accertamento n. 1 del 30.9.2015 da Voi sottoscritto…

L’ulteriore verifica Audit ha accertato, inoltre, con successivo verbale n. 2 dell’08.10.2015 da Voi sottoscritto e che qui si intende integralmente richiamato (all. 5) – che la somma di € 269.469,32= è stata contabilizzata mediante l’utilizzo di premi corrisposti dai clienti per nuovi contratti o in relazione a reinvestimenti, compensando sospesi Broker fuori termine;
si sono così creati per tali polizze nuovi sospesi resi possibili facendo figurare in anagrafica quale gestore contratto sebbene non sia presente alcun mandato…;

– che la somma di € 50.000,00= è stata contabilizzata per sanare sospesi più vecchi in luogo della polizza a cui riferiva la regolazione, di cui peraltro erano pervenuti bonifici direttamente dal cliente sul conto di raccolta premi;

– che la rimessa di € 95.472,51= relativa all’estratto conto di luglio 2015 del broker Centrale Spa è stata utilizzata in data 15.9.2015 per regolare un sospeso di registrato in data 11.2.2015 pari ad € 95.483,00”.

– che la somma di € 269.469,32= è stata contabilizzata mediante l’utilizzo di premi corrisposti dai clienti per nuovi contratti o in relazione a reinvestimenti, compensando sospesi Broker fuori termine;
si sono così creati per tali polizze nuovi sospesi resi possibili facendo figurare in anagrafica quale gestore contratto sebbene non sia presente alcun mandato…;

– che la somma di € 50.000,00= è stata contabilizzata per sanare sospesi più vecchi in luogo della polizza a cui riferiva la regolazione, di cui peraltro erano pervenuti bonifici direttamente dal cliente sul conto di raccolta premi;

– che la rimessa di € 95.472,51= relativa all’estratto conto di luglio 2015 del broker Centrale Spa è stata utilizzata in data 15.9.2015 per regolare un sospeso di registrato in data 11.2.2015 pari ad € 95.483,00”.

Le suddette inadempienze non oggetto di specifica contestazione (art. 116 c.c.) sono tali da compromettere il rapporto fiduciario ed impedirne con immediatezza la prosecuzione.

Consegue che alcuna indennità di mancato preavviso va corrisposta (ferme in ogni caso eventuali decadenze intervenute) né puo’ trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata nei confronti di conseguente all’immediata efficacia del recesso.

L’opposizione va dunque respinta ed il decreto ingiuntivo confermato, con rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dagli opponenti.

Quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti di (polizza n. NUMERO_DOCUMENTO – settore “B” – RC Professionale), essa non po’ trovare accoglimento rimanendo “i danni conseguenti a dolo e a intenzionale violazione degli obblighi da parte dell’ ” non compresi nella garanzia (art. 5 lett. a)), cosi’ come “le somme dovute a titolo di premi assicurativi dall’Assicurato alla propria Mandante” (art. 5 lett. b)) né rientrando il caso di specie nell’ “eccezione” ivi prevista (indennizzi o risarcimenti pagati a terzi dalla Mandante – lettera b) art. 3). Parimenti va esclusa l’operatività della polizza con riguardo alle condizioni di cui al settore “G” Infedeltà stante, innanzitutto, la mancata dimostrazione “del fatto doloso dei brokers”, terzi estranei al presente giudizio, nei confronti dei quali come già rilevato alcuna responsabilità puo’ venire accertata (art. 24 Cost.).

Ogni altra questione è assorbita o rigettata.

In base al principio della soccombenza, espresso dall’art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico degli opponenti e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto delle fasi svolte e del valore della controversia (scaglione compreso tra € 1.000.000, 01 e € 2.000.000, 00 – parametri medi).

Definitivamente pronunciando, per le causali di cui in motivazione, ogni altra domanda rigettata RIGETTA l’opposizione e per effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
RIGETTA le domande formulate dagli opponenti verso parte opposta;
RIGETTA la domanda di manleva formulata dagli opponenti verso CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite liquidate per onorari in € 37.951, 00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge e rimborso del C.U..
Si comunichi.
Cosi deciso in Venezia, il 16.8.2024 Il Giudice NOME COGNOME
Con

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati