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Revoca ordinanza di reintegrazione lavoratore ipovedente

Il datore di lavoro è tenuto a verificare la possibilità di adibire il lavoratore con disabilità a mansioni equivalenti o inferiori e ad adottare ogni ragionevole accomodamento per garantire il mantenimento del lavoro, senza gravare l’impresa con oneri sproporzionati.

Pubblicato il 15 January 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

R.G. 6592/2023

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

Il Giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1_2025_- N._R.G._00006592_2023 DEL_05_01_2025 PUBBLICATA_IL_05_01_2025

Nel ricorso in opposizione proposto da:

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp da mandato allegato alla memoria difensiva della fase sommaria, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO contro opponente il sig. , elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo opposto

Oggetto: opposizione L.92/2012 Conclusioni delle parti:

come in atti **** Il sig. , dipendente della società convenuta a far data dal 23.8.2010, ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società convenuta in data 7.11.2022, contestando integralmente la sussistenza dei presupposti posti alla base del recesso e chiedendo l’applicazione delle tutele di legge.

Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 2.5.2023 le parti hanno discusso e la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.

Il ricorso è stato accolto con ordinanza del 3.6.2023 avente la seguente motivazione.

“1. La società convenuta, con lettera del 7.11.2022 (doc. 23, fascicolo ricorrente) ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente, motivandolo come segue:

“A seguito di accertamento medico svolto dal competente medico del lavoro fisica permanente allo svolgimento anche delle mansioni alle quali è stato da ultimo adibito (convivier, addetto al banco).

Rammentiamo che successivamente al precedente accertamento medico (svolto dal medesimo medico del lavoro in data 16.7.2021) erano stati individuati rilevanti limiti alla sua idoneità all’impiego anche nelle precedenti mansioni (aiuto cuoco, addetto alla cucina, affettatrice, utilizzo degli strumenti di cucina) ed era stata sollecitata la ricollocazione in altre e differenti mansioni, sicché l’azienda l’aveva adibita alle più recenti mansioni proprio per tentare di salvaguardare il suo impiego.

L’azienda non è in grado di adibirla proficuamente ad ulteriormente differenti nuove mansioni, né equivalenti, né inferiori.

Con la presente, Le si comunica pertanto ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 42 d.lvo n. 81/2008 il recesso dal rapporto di lavoro con effetto immediato al ricevimento della presente…

” 2. Alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle difese in atti, deve ritenersi che il fatto posto alla base del recesso sia insussistente.

Il ricorrente presta la propria attività lavorativa in favore della società convenuta dal 2010 in qualità di addetto alla preparazione dei panini.

E’ pacifico che lo stesso sia affetto dal 2003 da “retinite pigmentosa con distacco di retina”.

Il 16.7.2021 il medico competente aziendale, visitato il ricorrente, aveva prescritto un “opportuno ri-demansionamento in attività che escludano precisione visiva e utilizzo di attrezzature o strumenti con possibile rischio infortunistico;

escludere da attività con scarsa illuminazione naturale;

possibile attività di back office con utilizzo lettore vdt o centralino;

escludere da attività e/o turno serale/notturno” (doc. 3, fascicolo ricorrente).

Dal luglio 2021 l’azienda convenuta ha, quindi, adibito il ricorrente alle diverse mansioni di “convivier addetto al banco”, con limitazione alla sola preparazione delle bevande.

In data 27.9.2022, in costanza di svolgimento delle nuove mansioni, il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita del medico competente, il quale lo ha dichiarato “non idoneo permanentemente al lavoro” (doc. 4, fascicolo ricorrente).

A seguito di ricorso presso la competente Commissione della ATS Milano Città Metropolitana, in data 1.12.2022 il ricorrente è stato ritenuto da quest’ultima “idoneo alla mansione di conviver con le seguenti prescrizioni:

garantire idonea illuminazione alla postazione di lavoro (tablet/desk), garantire adeguato carattere a video e idoneo visore o schermo.

Non adibire a turno serale.

Non controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di preparatore bibite”.

(doc. 7, fascicolo ricorrente).

Nelle more, con lettera del 7.11.2022 il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.

3. Spetta al datore di lavoro fornire prova delle ragioni poste a fondamento del recesso e quindi, nel caso di specie, della sopravvenuta inidoneità del lavoratore a Il licenziamento oggetto di causa è motivato con riferimento alla inidoneità permanente dichiarata dal medico competente in data 27.9.2022 ed alla asserita impossibilità di adibire il ricorrente a differenti mansioni, anche inferiori.

Va in primo luogo rilevato che il giudizio di inidoneità del 27.9.2022 fa espresso riferimento alle mansioni di “NOME”, assegnate dall’azienda al ricorrente a seguito del primo giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni e non riferisce alcun dato che possa far comprendere come il medico competente sia pervenuto a tali conclusioni in relazione alle mansioni in questione.

Allo stesso modo la lettera di licenziamento del 7.11.2022 nulla chiarisce né in ordine alla impossibilità di svolgere le mansioni di convivier, limitandosi l’azienda a richiamare il già scarno giudizio del medico competente, né in ordine alla impossibilità di adibire il ricorrente a mansioni diverse, anche eventualmente inferiori.

Nella propria memoria difensiva l’azienda asserisce che il ricorrente, per via delle sue condizioni di salute, sarebbe impossibilitato a svolgere non solo le originarie mansioni di preparatore di panini, ma anche le nuove mansioni di convivier addetto alla sola preparazione delle bevande.

Sotto tale profilo la convenuta afferma espressamente che il sig non si sarebbe in concreto rivelato in grado di svolgere tali ulteriori ma modo autonomo ed “in condizioni di minima sicurezza propria e dei colleghi” (cfr. memoria difensiva, pag. 11).

Tale assunto è rimasto, tuttavia, sfornito di supporto probatorio.

Se può ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente non sia in grado di svolgere le mansioni originarie di preparatore di panini, non vi è alcuna prova del fatto che egli non sia stato in grado e non sia tuttora in grado di svolgere le nuove mansioni di convivier preparatore di bevande.

Nessuna circostanza specifica è stata dedotta dall’azienda al fine di consentire di accertare quanto sopra.

Non è stato riferito alcun incidente in costanza di svolgimento di tali mansioni, né sono state riportate eventuali lamentele dei colleghi di lavoro o dei clienti.

Correlativamente nessuno specifico capitolo di prova è stato articolato sul punto da parte della convenuta.

Rimaste indimostrate tali deduzioni il licenziamento si fonda, pertanto, sul solo giudizio del medico competente, che è stato revocato dalla Commissione ATS ex art. 41 comma 9 d.lgs 81/2008, con la significativa precisazione “Non controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di preparatore bibite”.

A rendere verosimile l’idoneità del ricorrente allo svolgimento di tali mansioni vi è anche quanto accertato dal CTU nominato nel corso del giudizio RG 9179/2022, introdotto dal ricorrente al fine di accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità (cfr. deposito del 21.4.2023 di parte ricorrente).

In detta sede il CTU ha concluso ritenendo che la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia permanentemente ridotta a meno è spenta ovvero a muoversi in una stanza che non conosce) e soprattutto che il ricorrente “alla luce riesce a riconoscere ed afferrare gli oggetti senza alcuna limitazione”.

4.

Indimostrata l’inidoneità del ricorrente alle mansioni specifiche, deve, quindi, ritenersi che i fatti posti alla base del licenziamento siano insussistenti, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 18, commi 4 e 7, St. Lav., pacifica la sussistenza del requisito dimensionale.

La società convenuta deve, quindi, essere condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcire il danno nella misura di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione al tallone retributivo mensile lordo, non contestato, di € 2.591,56.

” Avverso detta ordinanza, ha proposto opposizione la Si è costituito il lavoratore, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma dell’ordinanza impugnata.

Nel corso della presente fase è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell’opposto, con riferimento alle attuali condizioni cliniche dello stesso ed alla compatibilità di dette condizioni con eventuali mansioni di cucina e di sala presso la società opponente.

Alla udienza del 10.12.2024, tentata nuovamente e più volte la conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione L’opposizione è fondata e deve essere accolta.

1. Richiamate le questioni di fatto e di diritto riportate nell’ordinanza che ha definito la fase sommaria, nel corso del presente giudizio, tenuto conto delle contestazioni specifiche formulate dalla parte opponente, è stata disposta CTU medico legale con il seguente quesito:

“Il CTU, compiuti i necessari accertamenti, anche eventualmente mediante ausilia alista in oculistica, accerti quali siano le attuali condizioni cliniche del signo , tenendo conto di quanto oggetto di precedente valutazione, e verifichi la compatibilità di tali condizioni rispetto a possibili mansioni (di cucina e di sala) presso , anche mediante eventuale accesso sul luogo di lavoro” Il CTU, dott. , nel pieno contraddittorio tecnico, ha esaminato la docu i, visitato il sig. e sottoposto lo stesso, tramite l’ausiliario Dott. specialista in ogia nonché in Medicina Legale e delle Assicurazioni, ad ulteriore visita specialistica, unitamente agli specifici accertamenti citati a pagina 7 della consulenza (cfr. anche allegati 1, 2 e 3 alla CTU). Al fine di effettuare ogni utile accertamento, nel quadro delle operazioni peritali ed alla presenza delle parti, dei rispettivi consulenti, del CTU stesso ed altresì di questo giudice, è stato disposto un accesso presso il luogo di lavoro ove il sig. operato per anni, ossia il punto vendita di o in Milano, INDIRIZZO

allo stesso nel periodo tra il giudizio di idoneità lavorativa con prescrizione del 2021 ed il giudizio di definitiva inidoneità del 2022.

Già in sede di fase sommaria era stato, infatti, rilevato che risulta pacifica l’inidoneità del lavoratore, a causa delle patologie di cui è affetto, a svolgere le mansioni originarie di addetto alla preparazione di panini, mentre non risultava adeguatamente provata l’inidoneità del lavoratore a svolgere le diverse mansioni di addetto al beverage da ultimo assegnate.

Si trattava, quindi, di approfondire, mediante ogni più opportuno accertamento, se le mansioni di addetto alla preparazione delle bevande potessero essere utilmente svolte presso il luogo di lavoro cui il sig. era addetto.

2.

Va premesso che, all’esito degli accertamenti specialistici eseguiti nel corso delle operazioni peritali (cfr. docc. 1-3, allegati alla CTU), è emerso che “le attuali condizioni di salute del Resistente sono contraddistinte da un quadro di retinite pigmentosa associata ad esiti di distacco retinico bilaterale recidivato ed esiti di intervento bilaterale per cataratta, comportanti nel complesso una notevole riduzione del visus e del campo visivo, ai limiti quantitativi della definizione (in ambito di invalidità civile) di cecità parziale, e già sostanzialmente/funzionalmente assimilabile a tale status” (cfr. CTU in atti, pag. 13). Il CTU ha, in particolare, precisato che “la valutazione specialistica ha … obiettivato un visus corretto (ossia un’acuità visiva dopo la correzione con lente) pari ad 1/20 nell’occhio destro e pari ad 1/10 nell’occhio sinistro, indicative di una notevole riduzione dell’efficienza visiva.

Quest’ultima, inoltre, è altresì contraddistinta da una rilevante contrazione del campo visivo, ossia l’estensione dello spazio circostante che risulta percepibile dall’apparato visivo (in termini ancora più semplici, l’area dello spazio circostante che gli occhi riescono a vedere).

Nel caso di specie, anche tale parametro visivo risulta estremamente ridotto (al campo visivo binoculare, elaborato con utilizzo dell’occhiale, sono stati percepiti unicamente 18 punti luminosi su 120;

senza l’utilizzo di occhiale, la performance peggiora ulteriormente, sino a 15 punti percepiti su un totale di 120).

Oltre agli elementi di natura obiettiva finora delineati, è utile altresì segnalare anche elementi almeno indirettamente suggestivi di una considerevole incidenza sull’efficienza visiva (pur comunque meno “affidabili” dei dati quantitativi raccolti in sede specialistica oculistica, ma comunque -come anticipato- indirettamente confermanti la rilevanza del deficit), ossia:

un riferito anamnestico del Paziente -durante la visita medico-legale- di effettiva difficoltà nell’orientamento in luoghi a lui non noti od al passaggio da un ambiente illuminato ad un ambiente in ombra;

la tendenza della ricerca di “appoggio” delle mani all’ambiente circostante delineata al termine della visita medico-legale, o la necessità di essere accompagnato alla sedia dall’oculista” (CTU in atti, pagg. 11-12).

Il CTU ha comunque dato atto del fatto che “l’Ausiliario Dott ravvede che le -pur ridotte- capacità visive del Paziente non siano totalmente confliggenti con qualsivoglia attività lavorativa;

onde preservare il più possibile le condizioni di salute del Sig (nella prospettiva preventiva della Decreto Legislativo 81/2008), infatti, tenuto onto dell’efficienza visiva residua, l’Ausiliario individua una serie di – L’ambiente di lavoro deve essere costantemente ben illuminato, anche mediante illuminazione focale sull’area di lavoro.

– Si deve trattare di ambienti con cui il paziente acquisti familiarità, che non cambino inaspettatamente e siano liberi da ostacoli improvvisi, persone o cose.

– Non deve essere richiesta un’elevata discriminazione visiva (non lavori di precisione);

può invece svolgere attività che richiedano la lettura, se vi è la possibilità di ingrandire i testi, meglio se retroilluminati (tipo tablet).

– Devono essere previste frequenti pause.

– Devono essere evitate manipolazioni pericolose (lame, oggetti surriscaldati, veleni e agenti caustici, presse o ingranaggi).

” (CTU in atti, pag. 14).

Alla luce di dette prescrizioni, è stata innanzitutto confermata, anche in sede di CTU, la già pacifica inidoneità del lavoratore a svolgere attività di cucina e di sala.

Sul punto il CTU ha osservato quanto segue:

“Quanto alla mansione di “addetto alla cucina”:

prevede una esposizione pressoché all’utilizzo di strumenti pericolosi per una persona ipovedente come Sig. ossia l’utilizzo coltelli strumenti taglienti (per tagliare/affettare/sminuzzare il cibo), nonché di macchinari arroventati (piastre per scaldare cibo/panini).

Tali aspetti lavorativi, intuitivamente essenziali ed imprescindibili nella mansione di “addetto alla cucina” (onde finalizzare la preparazione -in questo caso- dei panini da servire ai tavoli), tenuto conto delle condizioni di salute del Paziente (marcato ipovisus) rappresentano un concreto e reale pericolo per l’incolumità fisica del Lavoratore stesso, stante il rischio di lesioni del Medesimo da strumento tagliente od ustioni da strumento arroventato, qualora non vi fosse una corretta interazione tra il corpo (in particolare, le mani) del Lavoratore e lo strumento tagliente/caldo, ricordando altresì come queste due tipologie di strumenti facciano parte del novero di situazioni che l’Ausiliario Dott ha consigliato di escludere nell’adibizione del Paziente ad occupazione lav vono essere evitate manipolazioni pericolose (lame, oggetti surriscaldati )”) (CTU in atti, pagg. 14-15). Relativamente alla mansione di “addetto alla sala”, il CTU ha poi formulato le seguenti osservazioni:

“essa può essere sinteticamente ricondotta agli aspetti di preparazione preventiva della sala, nonché di accoglienza e sistemazione del cliente, registrazione dell’ordine del servizio (anche mediante tablet o strumento elettronico retroilluminato) e consegna degli alimenti/bevande ordinate, gestione della cassa (nuovamente, anche mediante strumento elettronico retroilluminato) e riordino della sala.

La corretta (e sicura) esecuzione di tale mansione, in particolare, richiede una completa padronanza dell’orientamento corporeo all’interno degli ambienti di lavoro, in un contesto dunque di dinamicità dove il Lavoratore si muove nello spazio con elevata frequenza, contemporaneamente agli altri Colleghi addetti alla sala, nonché contemporaneamente con i Clienti che si siedono/alzano dai tavoli e si recano alla toilette od alla cassa.

Dunque, la disposizione di oggetti e -soprattutto- persone all’interno della sala è connotata da un carattere di estrema e rapida variabilità.

Una corretta e sufficiente efficienza visiva, pertanto, è requisito indispensabile per potersi muovere in sicurezza prospettiva, devesi osservare che la marcata riduzione del campo visivo del Paziente (evidenziata dall’indagine oculistica) non consente una sicura permanenza del Sig. nella sala, atteso che la restrizione del campo visivo non è tale da per l Paziente di avere una piena ed affidabile contezza della posizione -istante per istante- delle altre persone e cose presenti nello spazio circostante (potendosi il Paziente focalizzare la propria attenzione visiva unicamente su una porzione ristretta del campo visivo), comportando così un aumento del rischio di urto accidentale. Anche in questo caso, tale aspetto di criticità è presente nelle limitazioni prescritte dal Dott. (“Si deve trattare di ambienti con cui il paziente acquisti familiarità, che non cambino inaspettatamente e siano liberi da ostacoli improvvisi, persone o cose”).

(CTU in atti, pagg. 15-16).

3.

Quanto alla mansione di “addetto al beverage”, va innanzitutto osservato che la stessa corrisponde a quanto in concreto espletato dal lavoratore durante l’ultimo periodo di impiego presso l’azienda opponente, e nello specifico, come già rilevato, nel periodo tra il giudizio di idoneità lavorativa con prescrizione del 2021 ed i definitiva inidoneità del 2022:

in tale lasso cronologico, infatti, il Sig. ricoperto la mansione di “conviver addetto al bancone” (quest’ultimo di fatto corrispondente al bancone ove è stata effettuata la “prova lavorativa” del 02.07.2024).

Il CTU ha dapprima messo a fuoco l’insieme delle attività ricomprese nelle mansioni in questione:

“preparazione dei vassoi con i bicchieri e le bevande ordinate (trattandosi, nello specifico, sia di bevande in bottiglia/lattina -come acqua o bibite analcoliche- sia di birra da spillare nel bicchiere, ed altresì della preparazione di centrifugati da frutta fresca, di cocktail analcolici/alcolici e di caffè), nonché la gestione della macchina del ghiaccio e della macchina lavastoviglie del ristorante -da caricare con le stoviglie sporche e da scaricare con le stoviglie pulite (queste ultime, successivamente, da riposizionare nelle apposite zone)- e l’approvvigionamento del materiale alimentare terminato dai magazzini del locale. ” Ha poi dato atto degli esiti dell’esperimento svolto in data 2.7.2024 come segue:

“con riferimento a quanto espletato durante la “prova” del 02.07.2024, è da osservarsi che le attività effettivamente svolte in tale sede dal Resistente (sistemazione sul bancone dei vassoi;

sistemazione sui vassoi dei bicchieri, dei tovaglioli, delle bottiglie d’acqua o di bibita confezionata e dei bicchieri di birra spillata sui vassoi; ricezione delle comande stampate) rappresentano unicamente una quota parziale dell’intero corpus di azioni afferenti alla mansione in oggetto, non essendo infatti state espletate numerose altre attività ugualmente afferenti alla mansione (preparazione di centrifugati;

preparazione di cocktail; preparazione di caffè; riordino del bancone dalle stoviglie sporche e loro posizionamento all’interno della macchina lavastoviglie), e non è intervenuta la necessità operativa (nell’arco dei 45 minuti circa in cui la “prova” ha avuto luogo) di svuotare la macchina lavastoviglie, né di recarsi nei locali dei magazzini per l’approvvigionamento del materiale alimentare terminato.

Da segnalarsi, inoltre, l’evidenza che il Paziente ha dovuto chiedere ai Colleghi di leggere le comande stampate.

Rispetto alle attività non svolte nella prova lavorativa, si osserva che esse nuovamente presentano caratteri di esposizione a rischi od azioni controindicate dal , è necessario procedere al taglio della frutta -contestuale alla preparazione della centrifuga- mediante coltello, azione pericolosa per una persona con rilevante ipovisus, come già discusso, per il pericolo di lesione da taglio;

la preparazione del caffè espone all’utilizzo di macchinario o comunque di oggetto/bevanda calda, con rischio di ustione;

i locali dei magazzini risultano essere connotati da una disposizione tortuosa degli ambienti ed una dislocazione mutevole nel tempo degli oggetti, alla luce altresì del fatto che il loro accesso è risultato poco agevole (per la presenza di scale, normali o da botola) oltre che essere connotato da un’alternanza spiccata tra condizioni di illuminazione e di penombra/buio, tutti fattori che possono predisporre a traumatismo/urto/caduta di un Soggetto ipovedente;

la preparazione dei cocktail, così come la lettura di comande cartacee, prevede un’attività con una maggior discriminazione visiva rispetto alle altre azioni finora delineate, comportante così oggettive difficoltà pratico-esecutive per un Lavoratore fortemente ipovedente come il Sig Si evidenzia, dunque, come molte delle attività non eseguite durante la “prova” lavorativa (ed afferenti alla mansione di addetto al “beverage”) contengono aspetti di rischio intrinseco per la salute del Lavoratore, visti i suoi rilevanti deficit visivi, tali dunque da controindicarne l’effettuazione. nto invece infine riguarda ciò che concretamente -ed agli effetti pratici- il Sig ha effettivamente svolto durante la “prova” del 02.07.2024 (con specifico rimando alle attività già più volte descritte:

sistemazione sul bancone dei vassoi;

sistemazione sui vassoi dei bicchieri, dei tovaglioli, delle bottiglie d’acqua o di bibita confezionata e dei bicchieri di birra spillata sui vassoi; ricezione delle comande stampate), è da segnalarsi che esse di fatto non presentano caratteri di “rischio” o “pericolosità” in termini di potenziale detrimento alla salute del Lavoratore stesso ed alle sue peculiarità visive.

Tuttavia, si rende pacificamente opportuno demandare alla determinazione dell’Ill.mo Magistrato il giudizio sulla possibilità di configurare/definire o meno un’intera mansione lavorativa sulla base del novero delle (ridotte) azioni concretamente svolte dal Sig durante la prova lavorativa del 02.07.2024, di fatto numericamente limitate a quanto da eseguirsi in capo alla mansione di addetto all’area “beverage” (CTU in atti, pagg. 16-18).

Infine il CTU ha preso atto delle osservazioni delle parti:

“In data 02.08.2024 il Dott. (CTP Ricorrente, per ) ha risposto, inoltrando alcune note scritte (interamente consultabili all’ALLEGATO n. 5) relative alla Relazione Preliminare.

L’impianto generale di tali considerazioni delinea un giudizio di sostanziale condivisione ro del CTP con quanto annotato nella Relazione Preliminare di CTU.

Il Dott provvede di fatto a promuovere alcune ioni (sulla natura delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore Sig. -rispetto a quanto asserito da quest’ultimo- e sulle modifiche apportate al Locale ove è stata esperita la prova lavorativa:

si rimanda in proposito al testo scritto all’ALLEGATO n. 5) ed un giudizio di pericolosità intrinseca delle azioni che effettivamente il Sig. è riuscito a svolgere durante la prova lavorativa, in particolare per il rischio di caduta dal bancone, di rottura dei bicchieri di vetro e di urto con gli altri lavoratori che si avvicendano al bancone (anche sulla base di quanto consigliato dall’Ausiliario Oculista Dott. in merito all’assenza di ostacoli a rompersi per impreciso maneggiamento/prensione correlati al deficit visivo) può presentare un potenziale pericolo, rilevando al contempo sia la non pericolosità di altre attività (sistemazione vassoi, tovaglioli, ecc) sia -come già anticipato in Relazione Preliminare- comunque la sostanziale necessità che spetti al Giudice la definizione circa la configurabilità di una intera mansione lavorativa in un corpus limitato di azioni, sempre nel contesto di condizioni di salute destinate nel tempo ad una ulteriore involuzione.

Sempre in data 02.08.2024 la Dott.ssa (CTP Resistente, per il Sig. ) ha inoltrato proprie brevi note di precisazione (interamente consultabili all’ALLEGATO n. 6), di fatto attestanti -sulla base di quanto delineato in Relazione Preliminare di CTU- la possibile esecuzione in sicurezza per il lavoratore di alcune azioni, quali ad esempio quelle di supervisione degli altri colleghi o di addetto ad alcune azioni relative all’area di “beverage”.

Anche in questo caso, si rimanda a quanto già delineato in Relazione Preliminare ed annotato a commento del Dott ossia circa il potenziale pericolo di alcune delle azioni effettivamente svolte dal Lavoratore durante la prova lavorativa di addetto all’area “beverage” ed altresì sulla necessità che sia l’Ill.mo Giudice ad esprimersi circa il riconoscimento la configurabilità o meno di una mansione in un numero limitato di azioni.

” (CTU in atti, pagg. 19-20).

4.

Tenuto conto dell’esito degli approfondimenti svolti, deve concludersi per la legittimità del licenziamento intimato.

Sia pure con tutti gli accorgimenti adottati, consistenti sostanzialmente nella rimodulazione delle mansioni da svolgere eliminando ogni aspetto di “cucina” e di “sala” e limitando l’operatività del lavoratore alla preparazione delle bevande, il lavoratore potrebbe astrattamente essere in grado di svolgere soltanto una quota ridotta delle mansioni di addetto al beverage, quota che si identifica unicamente con le seguenti attività:

“sistemazione sul bancone dei vassoi; sistemazione sui vassoi dei bicchieri, dei tovaglioli, delle bottiglie d’acqua o di bibita confezionata e dei bicchieri di birra spillata sui vassoi; ricezione delle comande stampate”.

Nell’effettuare tali attività risulta, peraltro, necessaria l’assistenza degli altri dipendenti per la lettura delle comande stampate e per la verifica della correttezza delle bevande selezionate.

Come rilevato dal CTU, tenuto conto delle prescrizioni dello specialista interpellato, le ulteriori attività da svolgere quale addetto al beverage presentano profili di rischio incompatibili, in primis, con le condizioni di salute del lavoratore:

“per eseguire i centrifugati, è necessario procedere al taglio della frutta – contestuale alla preparazione della centrifuga- mediante coltello, azione pericolosa per una persona con rilevante ipovisus, come già discusso, per il pericolo di lesione da taglio;

la preparazione del caffè espone all’utilizzo di macchinario o comunque di oggetto/bevanda calda, con rischio di ustione;

i locali dei magazzini risultano essere connotati da una disposizione tortuosa degli ambienti ed una dislocazione mutevole nel tempo degli oggetti, alla luce altresì del fatto che il loro accesso è risultato poco agevole (per la presenza di scale, normali o da botola) oltre che essere connotato da un’alternanza spiccata tra condizioni di illuminazione e di penombra/buio, tutti fattori che possono predisporre a traumatismo/urto/caduta di un Soggetto ipovedente;

la così oggettive difficoltà pratico-esecutive per un Lavoratore fortemente ipovedente come il Sig. COGNOME Quanto alle attività residue, sopra indicate, vanno valutate le osservazioni formulate dal CTP di parte opponente, parzialmente condivise dal CTU, circa la presenza di profili di rischio anche nell’esecuzione di tali attività.

Il CTP di parte opponente ha infatti evidenziato sul punto che a suo parere andrebbero valutati altresì “il rischio di caduta dal bancone, di rottura dei bicchieri di vetro e di urto con gli altri lavoratori che si avvicendano al bancone (anche sulla base di quanto consigliato dall’Ausiliario Oculista Dott. in merito all’assenza di ostacoli improvvisi sul posto di lavoro)”.

Il CTU ha condiviso dette osservazioni sotto il profilo del rischio di rottura dei bicchieri di vetro, ritenendo implicitamente prive di rischio le ulteriori attività.

A parere di questo giudice va, invece, valutato anche il rischio di urto con gli altri lavoratori che si avvicendano al bancone, tenuto conto, in particolare, delle prescrizioni dello specialista circa il fatto che il sig. dovrebbe operare in “ambienti con cui il paziente acquisti familiarità, che n ino inaspettatamente e siano liberi da ostacoli improvvisi, persone o cose”.

L’ambiente di lavoro, visionato direttamente anche da questo giudice nel corso della prova del 2.7.2024, è invece caratterizzato da spazi ridotti, in particolare nei pressi del bancone e nell’area circostante.

Dietro al bancone operano anche i due addetti alla preparazione dei panini e l’area è frequentata anche dagli addetti alla sala per l’espletamento delle operazioni che il sig. non riesce ad eseguire se non assistito (ad esempio per la lettura delle comande).

La prova in questione è stata eseguita in un orario coincidente con la massima affluenza della clientela ed ha evidenziato un forte dinamismo degli operatori, sia di cucina che di sala, che si muovevano a ritmi serrati al fine di evadere le numerose comande provenienti dai tavoli.

Quello in cui il sig. dovrebbe lavorare è, quindi, un ambiente non privo di rischi per il lavoratore e per gli altri dipendenti per quanto riguarda gli spazi ed il rischio di urto tra gli operatori stessi mentre si gestiscono vassoi, bicchieri e bottiglie di vetro.

Va sottolineato, peraltro, che è stato lo stesso lavoratore a richiedere di svolgere la prova presso il punto vendita ove aveva sempre operato, tenuto conto del fatto che si trattava di ambienti allo stesso familiari.

Correlativamente a quanto sopra, l’eventuale svolgimento dell’attività lavorativa presso altro punto vendita presenterebbe le diverse, ma non meno rilevanti, controindicazioni connesse all’essere gli ambienti e le dinamiche di lavoro sconosciuti al lavoratore.

5.

Alla luce di quanto sopra esposto deve osservarsi quanto segue.

Il principio di diritto applicabile al caso di specie è quello sintetizzato dalla massima che si riporta:

“In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni , ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi”. (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 6497 del 09/03/2021, Rv. 660632 – 01).

Nel caso di specie risulta che il datore di lavoro, successivamente alle indicazioni fornite dal medico competente nel luglio del 2021, si sia attivato al fine di conservare il rapporto mediante la modifica delle mansioni del lavoratore e l’adibizione dello stesso alle mansioni create ad hoc di “conviver addetto al banco” ovvero di “addetto al beverage”.

In relazione a tali mansioni deve rilevarsi che non è contestato che le stesse non attualmente all’interno dell’azienda e siano state create ad hoc per il sig. , scorporandole dalle mansioni ben più ampie del personale di sala (doc. 4, fascicolo fase sommaria Tanto premesso, dette mansioni sono state oggetto dell’approfondimento istruttorio descritto ai paragrafi precedenti e, per la parte effettivamente svolta, sono risultate anch’esse effettivamente foriere di rischi per l’incolumità del dipendente e dei colleghi operanti presso lo stesso punto vendita. Va, peraltro, osservato che, anche qualora si volesse prescindere dal rischio evidenziato connesso alla rottura dei bicchieri di vetro ovvero all’urto con altri dipendenti, la mera attività di preparatore di vassoi con bibite unicamente da versare – esclusa la preparazione di cocktail e di caffè e le attività complementari di carico e scarico della lavastoviglie e di gestione del magazzino – costituisce attività che da sola non è ragionevolmente idonea a realizzare una funzione effettivamente utile per l’azienda, tenuto conto del fatto che già le mansioni di addetto al beverage costituiscono un unicum creato ad hoc per l’opposto e che in tutti gli altri punti vendita tali mansioni vengono svolte dal personale di sala (cfr. “Mansionario sala”, doc. 4, fascicolo fase sommaria Pacifico, infine, che il sig. , che ha svolto per 27 anni mansioni di addetto alla preparazione di panini all’interno dei punti vendita dell’azienda, non abbia le competenze professionali per essere destinatario di mansioni impiegatizie di tipo amministrativo. 6.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerato l’approfondimento istruttorio svolto, si impone la revoca della ordinanza emessa nella fase sommaria, con il rigetto delle domande originariamente formulate dal sig. Le vicende dell’odierno giudizio, le condizioni delle parti e la particolarità delle questioni oggetto di causa impongono la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambe le fasi.

PQM

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa NOME l’ordinanza del 3.6.2023 e per l’effetto:

rigetta le domande del sig. compensa tra le parti le spese di lite di entrambe le fasi;

pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro.

Si comunichi.

Milano, 4.1.2025 Il Giudice NOME COGNOME

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