N. R.G. 2975/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2975/2023 tra ATTORE/I CONVENUTO/I Oggi 05/11/2024 ad ore 12:45 innanzi al dott.
NOME COGNOME sono comparsi:
Per l’avv. NOME COGNOME
Per l’avv. NOME COGNOME
L’avv. COGNOME precisa le conclusioni come da note conclusive depositate alle quali si riporta per la discussione.
L’avv. COGNOME precisa le conclusioni come da note conclusive depositate, alle quali si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All’esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.37.
Il Giudice dott. NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._1884_2024_- N._R.G._00002975_2023 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2975/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. NOME COGNOME ATTORE/I contro (C.F. con patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 62100 MACERATApresso il difensore avv. NOME COGNOME CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso della società ex art. 633 c.p.c., questo Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo n. 570/2023 del 16.4.2023 con il quale ha ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE di pagare alla società ricorrente la somma di €. 12.765,86 a saldo delle fatture commerciali, allegate al ricorso, relative all’erogazione di gas naturale e di energia elettrica riferita all’utenza intestata alla debitrice, oltre interessi come da domanda e spese fase monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 5.5.2023, la società RAGIONE_SOCIALE ha promosso tempestiva opposizione, eccependo l’improponibilità e l’improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell’art. 633 e ss. c.p.c., in quanto l’asserito credito non era né certo, né liquido, né esigibile, in particolare con riferimento alla fornitura di gas naturale ha rilevato un’errata contabilizzazione dei consumi, mentre con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, era da considerarsi errata la segnalazione della società opposta di pregresse morosità, in ragione dell’indicazione sulle fatture della regolarità nei pagamenti, ha dedotto l’abnormità dei consumi tenuto conto che nel periodo oggetto di fatturazione, l’attività di essa opponente era rimasta sospesa, ha evidenziato che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla base di mere fatture che non avevano valore probatorio, sicchè incombeva sull’opposta fornire una prova idonea del credito vantato, ha eccepito, infine, l’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la società ha contestato l’opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, in particolare ha dedotto di avere erogato gas naturale ed energia elettrica in favore della società opponente, ha rappresentato che, nel c.d. mercato libero, i consumi di gas e di energia elettrica vengono comunicati al somministratore dal rispettivo fornitore/distributore e sulla base di dette comunicazioni vengono emesse le fatture, ha riferito che, nell’ipotesi in cui non vengono comunicati i dati la fattura viene emessa in base ai consumi presunti, ha sostenuto la correttezza della contabilizzazione, ha rilevato che la società opponente, rispetto all’esecuzione del contratto di somministrazione dedotto in lite, non aveva mai sollevato alcuna contestazione, ma aveva unicamente chiesto una dilazione del pagamento, riconoscendosi debitrice dell’importo richiesto, ha contestato l’eccezione di improcedibilità in quanto l’art. 5, comma 1 e l’art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010, non erano applicabili ratione temporis, ha concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Alla prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c. relativamente all’importo non contestato, è stata ammessa CTU, all’esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente va affrontata l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione sollevata da parte opponente.
Come già esposto nell’ordinanza del 29.1.2024, l’art. 5, comma 1 (nuovo testo) e l’art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010, previsti dal d. lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), non sono applicabili ratione temporis, infatti, il tentativo obbligatorio di mediazione è stato reso obbligatorio per i giudizi aventi ad oggetto la somministrazione di gas ed energia elettrica introdotti a partire dal 30.6.2023, mentre nel presente giudizio il ricorso per ingiunzione è stato depositato in cancelleria anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione.
Con riferimento alla disciplina sul tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per le controversie aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas dalla Delibera 209/2016/E/CON, si osserva che la procedura conciliativa onera il solo cliente o utente finale a dover attivare la suddetta procedura, pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tale obbligo non sussiste perché il procedimento non è stato instaurato per iniziativa del consumatore, bensì del fornitore.
Ciò posto, l’opposizione è in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l’opponente va condannata al pagamento della minor somma risultata in concreto dovuta.
Giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in INDIRIZZO, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza; quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall’esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 20613/2011).
Nel caso in esame, parte opposta ha fornito idonea prova del credito, infatti in fase monitoria ha prodotto il contratto stipulato tra le parti, le fatture corrispondenti alle indicate forniture, l’estratto autentico delle scritture contabili, i solleciti di pagamento, un piano di rientro formulato dalla società opponente ed accettato da essa opposta.
E’ noto che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore, nella specie l’opposta, attore in senso sostanziale che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell’onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, al fine di dare dimostrazione di aver correttamente adempiuto l’obbligazione o dell’impossibilità assoluta della prestazione per cause a lui non imputabili, secondo i dettami dell’art. 1218 c.c.
Premesso che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem e la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (Cass. 14.7.2023 n. 20267), nel caso in esame, il rapporto di somministrazione in relazione al quale l’opposta ha emesso le fatture allegate al ricorso monitorio, è senza dubbio intercorso con la società RAGIONE_SOCIALE come risulta chiaramente dalla documentazione contrattuale depositata da parte opposta (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), non disconosciuta in modo specifico da parte dell’opponente. Ulteriore elemento idoneo a supportare l’esistenza del rapporto di somministrazione è costituito dalla proposta di un piano di rientro formulata dalla società opponente a seguito del sollecito di pagamento inviato dall’opposta.
Quanto alla misura dei consumi fatturati e alla congruità dei prezzi applicati dalla somministrante è stata svolta una consulenza tecnica.
Il CTU ha accertato che vi è corrispondenza tra il totale dei kwh effettivi somministrati presso il Pod dell’utente, come da misure del distributore con il totale dei kwh fatturati dal fornitore ad eccezione del periodo 1.9.2022-
30.9.2022 in quanto non essendo disponibile il dato da parte del distributore locale non è possibile procedere alla verifica richiesta.
Il CTU, fatte le opportune verifiche, ha ritenuto che il prezzo calcolato nelle fatture ingiunte non è coerente dal punto di vista contrattuale con la quantità di kwh somministrati e ha ricalcolato il saldo dovuto a prezzi contrattuali per la quota di energia elettrica in €. 7.643,58.
Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal giudicante, in quanto fondate su un attento studio della documentazione versata in atti, nonché sviluppate sulla base di un ragionamento immune da errori e/o vizi logici.
In conseguenza di quanto sopra, il decreto ingiuntivo emesso per €. 12.765,86 dovrà essere revocato, giacchè il credito vantato non può dirsi sussistere nella misura indicata nel decreto medesimo, con contestuale condanna della società opponente al pagamento della somma di €. 11.462,91 accertata come dovuta alla data della sentenza, oltre interessi moratori ex d. lgs. 9.10.2022 n. 231.
La natura della decisione comporta la compensazione per 1/3 delle spese processuali, restando il residuo a carico dell’opponente.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l’opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 570/2023;
-condanna parte opponente al pagamento della somma di €. 11.462,91 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002;
-compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite, condanna parte opponente al pagamento del residuo che liquida in complessive €. 2.258,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge;
-le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico delle parti in solido.
Ancona, 5 novembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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