REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1160/2018 pubblicata il 14/12/2018
nella causa iscritta al n. /17 del Ruolo Generale, vertente tra
– FALLIMENTO N. XXX (c.f.:), in persona del suo Curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv., come da procura in calce all’atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
in – attore –
CONCLUDE come da atto di citazione: “in via principale accertare e dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 comma 2 L.F., nei confronti della massa dei creditori Fallimento n. XXX, dei pagamenti di complessivi € 21.582,22 in favore della YYY, in quanto eseguiti nel periodo sospetto e per gli effetti condannare la medesima YYY in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Fallimento n. XXX della complessiva somma di € 21.582,22 oltre interessi legali dalla domanda ovvero di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e accertata all’esito del presente giudizio”
– YYY, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e dife so dall’Avv., come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in
– convenuta –
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “Nel merito Rigettare le avverse domande in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Fallimento XXX, premesso che: l’ 11/10/12 la XXX aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, domanda pubblicata il 12/10/12; con Sentenza N. 110/14 il Tribunale di Arezzo ne aveva dichiarato il Fallimento; il 06/09/12 ed il 19/09/12, oltre i termini d’uso e con finalità solutorie, la fallita aveva eseguito due pagamenti in favore di YYY per complessivi € 21.582,22. Stante la consecuzione delle procedure e la conseguente determinazione del cd. periodo sospetto, nel rispetto del termine decadenziale ex Art 69 bis lex.fall., in presenza dei presupposti soggettivi (stante la qualità imprenditoriale del fornitore beneficiario del pagamento, la sua capacità di analisi della situazione economica, i dati desumibili dal bilancio, la sottoscrizione del contratto per derivati l’ esposizione debitoria complessiva verso il ceto bancario) ed oggettivi (esecuzione di pagamento di debito liquidò ed esigibile nel semestre precedente l’apertura del concorso), previa autorizzazione del G.D. adiva in revocatoria l’intestato Tribunale per ottenere l’ accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta confermava i pagamenti de quibus. Ne contestava il carattere solutorio e la pregressa cessazione del rapporto di fornitura. Contestava la mancata prova, sia pur presuntiva, dell’ elemento soggettivo della scientia decoctionis. Allegava l’accettazione ed evasione regolare di ogni ordine pervenutole fino al settembre 2012, nonché l’assenza di protesti a carico della fallita, a tutto il mese di settembre 2012, nonché l’ impossibilità di acquisire conoscenza dello stato di insolvenza dai dati di bilancio, prima del 08/10/12, nonché l’irrilevanza degli articoli di stampa prodotti Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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Parte attrice ha proposto azione revocatoria fallimentare ex art. 67, c. II, R.D. 16/03/1942 n. 267 (cd. legge fallimentare), a norma del quale “Sono…revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso…se compiuti entro 6 mesi (un anno) anteriori alla dichiarazione di fallimento…Non sono soggetti all’azione revocatoria: b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”, ossia dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei creditori, di rimesse bancarie effettuate dalla fallita in favore della banca convenuta.
Dunque, la legge prevede due requisiti per l’accoglibilità di un’azione in revocatoria fallimentare: un requisito oggettivo costituito dalla prova di un pagamento di debito liquido ed esigibile – nella specie non contestato ed anzi pacifico; un requisito soggettivo costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore, al momento della rimessa (cd. scientia decoctionis).
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Passando perciò all’analisi del requisito soggettivo, la disposizione sopraccitata onera l’ attore in revocatoria dell’ onere di dimostrare la conoscenza del proprio stato di insolvenza, da parte del convenuto, al momento del pagamento revocando. Nel caso di specie, invero, non sono emerse emergono a carico della fallita procedure esecutive o monitorie, né elevazione di protesti (doc. 7 convenuta), né il fatto che la situazione di insolvenza fosse stata resa conoscibile tramite mezzi di comunicazione di massa, attesa la genericità e portata assolutamente locale dei quotidiani rispettivamente (docc. 13, 14 attore) prodotti.
Vero è che i mezzi suddetti non sono quelli tipici ed esclusivi, dai quali poter ricavare la cd. scientia decoctionis. La Cass., VI, nella sua ord. 28.03-03.05.12 ha precisato che “in tema di revocatoria fallimentare relativa pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l’ onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va intesa nel senso che la certezza logica dell’esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell’impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabili perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avvenuto), bensì quando la probabilità della scientia decoctiionis trovi il suo fondamento nei presupposti nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) le quali si sia concretamente trovato adoperare, nella specie, il creditore del fallito” (Conferma Cass., n. 4769 del 12/05/1998). In modo ancor più preciso la Cass., I, n. 656 del 21/01/2000 ha chiarito che “In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza del requisito della “scientia decotionis” può essere dimostrata anche attraverso presunzioni, che risultino da una serie di indizi tra loro concordanti (nella specie, esistenza di esecuzioni mobiliari, cattivo andamento del conto corrente, revoca del credito di firma, dimensione del centro in cui si trovavano ad operare la banca creditrice e la società fallita); conformi: Cass. VI-I, ord. n. 6686 del 03/05/2012; Cass., I, n. 11.059 del 19/05/2011; Cass., I, n. 8827 del 18/04/2011 e Cass., I, n. 2557 del 04/02/2008, le quali includono tra gli elementi di apprezzamento rilevante la condizione professionale dell’accipiens; Cass., I, n. 19894 del 13.10.2005: “La conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, sebbene in generale debba essere effettiva e non meramente potenziale, può tuttavia essere provata in via indiretta anche attraverso elementi indiziari attinenti alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei, in quanto dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. Ai fini dell’accertamento in questione, deve tenersi conto della qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore; in particolare, quando il creditore sia una banca, va considerato il fatto che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori (specie per quanto concerne l’eventuale assoggettamento a procedure giudiziarie recuperatorie) in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori”; Cass., n. 9903/07; Cass., I, n. 1834 del 26/01/2011, il quale equipara la conoscenza alla conoscibilità delle condizioni economiche del solvens; Cass., I, n. 5256 del 04/03/2010, ove si considera la contiguità territoriale tra creditori e luogo delle procedure quali indici probatori rilevanti.
Ebbene, nel caso che occupa tali indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti non sono emersi all’esito dell’istruttoria in modo sufficiente a fondare il convincimento del Giudice, il quale deve essere raggiunto all’esito di una comparazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti (Cass., I, n. 4873 dell’ 11/11/1977: “Al fine dell’azione revocatoria fallimentare, ove la prova della scientia decoctionis da parte del terzo che ha partecipato con il fallito alla formazione dell’atto giuridico di cui si chiede la revoca sia affidata alle presunzioni, i caratteri di gravita, precisione e concordanza non debbono essere ricercati soltanto nei singoli elementi indiziari che concorrono a formare la prova presuntiva, ma, una volta accertata la positivita parziale, o almeno potenziale, di efficienza probatoria dei detti elementi, occorre procedere ad una loro valutazione complessiva al fine di accertare se, nella composizione dei singoli elementi utilizzabili, si possa pervenire al risultato di un’idonea prova presuntiva”) e di un’attività squisitamente interpretativa delle circostanze acquisite dagli atti di causa (da ultimo si cfr. Cass., I, n. 3336 del 29.02.2015: “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità”).
In particolare, gli elementi addotti da parte attrice a sostegno della prova presuntiva della scientia decoctionis sono stati smentiti da parte convenuta, oppure non hanno trovato sostegno nelle risultanze documentali prodotte.
In via assolutamente preliminare, l’affermazione tratta dalla Giurisprudenza sopra citata, per la quale la probabilità della scientia decoctionis deve trovare il suo fondamento nei presupposti e condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito, deve essere ovviamente oggetto di verifica, in relazione al suo concreto atteggiarsi nella situazione in cui l’ accipiens si è trovato ad operare.
Ciò posto, la qualità del beneficiario di imprenditore commerciale operante nel medesimo settore della fallita, non può essere ovviamente sufficiente, di per sé, a dimostrare che lo stesso avesse operato un monitoraggio costante delle capacità finanziarie ed economiche, della capacità di pagamento della società fallita, non essendo consentito sul punto l’ utilizzo del fatto notorio. Sotto altro angolo visuale, “non può esigere da un semplice creditore commerciale una condotta consistente nella verifica e vieppiù nel vaglio critico dei bilanci di ciascuno dei debitori, non corrispondendo ad alcuna pratica commerciale e non rientrando nella diligenza che può essere pretesa dagli operatori commerciali: ai fini della dimostrazione della scientia decoctionis, non può pretendersi che il creditore (che non sia un operatore professionalmente dedito all’esercizio del credito o ad attività finanziarie) prima di ricevere il pagamento debba preventivamente consultare i registri o pubblicazioni o archivi ovvero espletare indagini contabili o qualsivoglia altra attività investigativa per sincerarsi se il debitore sia o non sia in stato di insolvenza” (Trib. Roma, 13/09/10).
In secondo luogo, l’interruzione dei rapporti commerciali di fornitura, in data antecedente al 06-19/09/12, salvo che per la regolazione dei premi commerciali, non è comprovata dal “mastrino contabile annualità 2011-12” (doc. 4 attrice), in quanto di provenienza dello stesso soggetto che ne vorrebbe trarre argomento di prova, ed è anzi smentita dalla documentazione prodotta dalla convenuta, la quale comprova che per l’intera durata del mese di agosto 2012 la fornitura di merce alla fallita proseguì con regolarità e senza interruzione (doc. 1 convenuta: estratto storico fatture pagamenti, contenente ordini vendita 07/08/12, 31/08/12) e che, in particolare, il 06-12/09/12 la fallita ha effettuato un ordine di merce alla convenuta, per complessivi € 3.205,43, successivamente non consegnata su richiesta della prima (docc. 5, 6 convenuta).
In terzo luogo, dalla stessa documentazione risulta che nel 2012 la fallita pagava le fatture emesse dalla convenuta alla scadenza ed al più con ritardo di giorni 20 (si cfr. quanto agli ordini di cui sopra, i pagamenti del 17/09/12), da considerarsi nel settore fisiologici.
In quarto luogo, i crediti insoluti insinuati dalla convenuta al passivo del fallimento riguardano tutti (tranne il n. 30; cfr. doc. 2 convenuta) fatture recanti data precedente al 18/06/12, ma con scadenza successiva (anche novembre e dicembre 2012), costituendo ciò ulteriore elemento indiziario contrario alla presunzione di conoscenza, da parte del creditore percipiente, dello stato di insolvenza del pagatore.
Infine, i dati desumibili dal bilancio (docc. 10, 11, 12 attrice), a prescindere dal fatto che manifestassero in modo palese uno stato di insolvenza già nel 2011, non possono ritenersi di per sé “di dominio pubblico fin dal 2011 sul territorio di Arezzo e provincia”, per cui l’ affermazione per la quale “non potevano certamente passare inosservate alla convenuta”, risulta indimostrata ed anzi abbisognevole di dimostrazione, al fine di fondare una prova presuntiva. Per contro, risulta documentalmente provato che l’assemblea ordinaria della fallita si è riunita per esaminare ed approvare il bilancio di esercizio 2011 (compreso il bilancio consolidato), solamente il 24/09/12 (doc. 3 convenuta); bilancio che risulta depositato è pubblicato presso il registro delle imprese solo il successivo 08/10/12 (doc. 4 convenuta). Tale circostanza costituisce indizio valido ai fini della formazione di una prova presuntiva contraria a quella che avrebbe dovuto fornire l’attore, e cioè la prova della inscientia decoctionis da parte della convenuta.
In conclusione. In assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’ art. 2729, c. I, del c.c., la domanda avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento.
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Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, considerate le fasi effettivamente espletate ed il pregio dell’opera prestata in ciascuna di esse (anche in relazione all’assenza di una fase di istruzione testimoniale e all’ entità delle difese conclusive) vengono liquidate in complessivi € 3545, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad Iva e C.P.I., come per legge.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
– Rigetta la domanda proposta da Fallimento XXX S.p.A. (c.f.:), in persona del suo Curatore pro-tempore, nei confronti di YYY, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
– Condanna Fallimento N. XXX (c.f.), in persona del suo Curatore pro-tempore, alle spese di giudizio per € 3.545,00, come da motivazione;
Arezzo, 14.12.2018
Il Giudice
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