fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Revocatoria rimesse bancarie

Revocatoria rimesse bancarie, periodo sospetto, riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria, scientia decotionis.

Pubblicato il 24 September 2018 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 819/2018 pubblicata il 21/09/2018

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:

XXX (C.F.) con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in TERNI presso il difensore avv.

ATTORE

contro

YYY (C.F.)

con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in TERNI presso il difensore avv.

CONVENUTA

OGGETTO: revocatoria rimesse bancarie

CONCLUSIONI: all’udienza del 22.05.2018 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni:

per parte attrice: “come da atto di citazione insistendo nelle istanze istruttorie articolate”

per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta e insiste nelle eccezione e nelle istanze istruttorie opponendosi all’accoglimento delle avverse istanze e domande”

* * * * *

Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l’art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

* * * * *

Fatto

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Fallimento della società “XXX”, dichiarato con sentenza del Tribunale di Terni n. 36 del 19.10.2010 -20.10.2010, chiedeva: A) la revoca, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. b) l.f., delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 22/1 acceso presso la banca YYY nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento e, precisamente delle rimesse del 30.07.2010 di € 85.000, del 10.08.2010 di € 65.000, del 24.08.2010 di € 17.200 e del 03.09.2010 di € 40.000 e, per l’effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 207.200,00, con interessi e danno da svalutazione, salva la maggiore o minore somma di giustizia, parimenti con l’aggiunta di interessi e svalutazione; B) la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme incassate dalla banca in data successiva alla dichiarazione di fallimento, con interessi e danno da svalutazione.

Si costituiva la convenuta che contestava l’avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare eccepiva, tra l’altro: la insussistenza del carattere solutorio delle rimesse in quanto il conto corrente n. 22/1 era assistito da apertura di credito; la irrevocabilità delle rimesse in quanto eseguite mediante bonifico operato da altro conto corrente intestato alla società poi fallita; la mancanza dei requisiti della consistenza e della durevolezza; l’applicabilità del disposto dell’art 70 L.F.; la insussistenza della scientia decotionis,

La causa veniva istruita mediante l’acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalla parti.

Si dà atto che il presente fascicolo è stato assegnato alla sottoscritta in data 06.04.2017 e che è pervenuto a questo giudice per la prima volta all’udienza del 22.05.2018 ove la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Diritto

A) sulla domanda ex art. 67 comma 3 lett. b) l.f.
1. Sulla disciplina applicabile

Il fallimento della società XXX è stato dichiarato con sentenza n. 36 del 19.10.2010, depositata in data 20.10.2010. (cfr all. 1 fascicolo attoreo)

Trova, pertanto, applicazione l’art 67 l.f., nel testo sostituito dall’art 2, comma 1 lett. a) del d.l. 14.03.2005 n. 35, con modificazioni nella l. 14.05.2005 n. 80. Ai sensi dell’art 2, comma 2 dello stesso d.l. le disposizioni di detto articolo si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto.

Ne consegue che ai sensi dell’art 67 l.f. affinchè le rimesse in conto corrente siano revocabili devono essere intervenute nel periodo sospetto, devono aver ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca e devono essere accompagnate dalla scientia decotionis da parte dell’accipiens.

Per contro, risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e, quindi, revocabili: infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura solutoria delle rimesse era strettamente correlata al fatto che le stesse intervenissero su un conto corrente scoperto, tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da un contratto di apertura di credito che presentasse un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento di fido convenzionalmente accordato al correntista; invece, ove tale scoperto non si fosse verificato, il versamento sul conto configurava un mero accreditamento della somma posta dalla banca a disposizione del correntista, diretto a ripristinare la provvista e privo di funzione solutoria, non essendo configurabile, durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando i prelievi fossero contenuti nei limiti del fido, un credito esigibile della banca verso il correntista (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 24588/2005).

La riforma affronta in termini radicali e diretti il problema prevedendo la revocabilità – a prescindere dalla esistenza o meno di un affidamento – di tutte quelle rimesse che, invece, di essere utilizzate per espletare il servizio di cassa, cioè di intermediazione nel pagamento – che costituisce la funzione principale del rapporto di conto corrente in cui la banca opera quale mera mandataria incaricata di ricevere ed eseguire pagamenti per conto del cliente – vengono “dirottate” per ripianare rapporti interni tra correntista e banca correlati all’espletamento di una diversa funzione della banca, quella creditizia, in modo da ottenere una sostanziale riduzione del fido, sanzionabile, ove ricorrono gli altri requisiti previsti dalla legge, con la revocatoria.

L’avere, quindi, espressamente previsto la revocabilità delle rimesse effettuate su conto corrente bancario stabilendo anche gli specifici requisiti all’uopo necessari senza richiamare in alcun modo, quale ulteriore presupposto della funzione solutoria, la scopertura del conto, comporta che l’unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell’ambito del fido o piuttosto extrafido (cfr. cfr. Trib. Modena, 23.5.2017; Trib. Reggio Emilia, 12.5.2017; Corte Appello Torino, 5.5.2017; Trib. Piacenza, 23.12.2014; Trib. Udine, 24.2.2011 e 24.9.2010)).

Anche la Suprema Corte (sia pure in un obiter) ha sostenuto che «nuova è la disciplina quanto all’oggetto della revoca che, specificamente individuato nelle rimesse bancarie, così distinte dai pagamenti, rimuove dallo scenario esegetico il distinguo tra natura solutoria e ripristinaroria dei versamenti affluiti sul c/c.» (cfr cass. 20834/2010).

Sotto il profilo dell’onere probatorio spetta alla curatela provare, sotto il profilo soggettivo, la conoscenza da parte dell’istituto di credito dello stato di insolvenza della società e, sotto il profilo oggettivo, la consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria, mentre la banca è tenuta ad eccepire tempestivamente il limite differenziale di cui all’art. 70 LF.
a) Sul requisito temporale

Nel caso di specie il fallimento è stato dichiarato con sentenza del 19.10.2010, depositata in data 20.10.2010; ne consegue che il periodo sospetto risulta correttamente individuato nei sei mesi anteriori alla data del 20.10.2010.

b) e c) Sul requisito soggettivo della scientia decoctionis e sul requisito oggettivo .

Per costante orientamento giurisprudenziale, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67, comma 2, l.f., deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore; tuttavia detta conoscenza può fondarsi anche su elementi indiziari, sempreché questi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva scientia decoctionis da parte del creditore.

Peraltro, ai fini dell’accertamento in questione, la Suprema Corte ha affermato che deve tenersi conto delle qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione, soprattutto quando il creditore sia una banca che, per il particolare servizio espletato, presta particolare attenzione al manifestarsi di segni di insolvenza da parte dei suoi correntisti ed ha una possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 2 luglio 2007, n. 14978; 15 dicembre 2006, n. 26935; 28 agosto 2001, n. 11289).

Pertanto, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore assume nei confronti degli operatori economici e finanziari, come la banca, un particolare valore in considerazione della capacità che essa ha di vagliare e percepire in modo più agevole degli altri gli elementi indiziari dello stato di decozione (in tal senso, cfr. anche Appello Genova, 11 febbraio 2002).

Orbene, nel caso di specie, la curatela ha dedotto, al fine di dimostrare la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza della società, i seguenti elementi: la segnalazione a sofferenza nella centrale rischi della società fallita, segnalazione avvenuta su istanza della Banca ***; la pendenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari; la iscrizione di ipoteca giudiziale su beni della fallita; la pubblicazione di protesti.

Osserva il Tribunale che sono privi di carattere indiziante sia la pendenza, a carico della società poi fallita, di procedure esecutive mobiliari che la emissione in danno di decreti ingiuntivi su istanza di altri soggetti, in assenza della prova della conoscenza di tali fatti da parte della convenuta.

Relativamente alla pendenza di procedure esecutive immobiliari a alla avvenuta iscrizione di una ipoteca giudiziale sui beni della fallita va rilevato che, a fronte della contestazione specifica operata dalla convenuta (cfr pag. 11 comparsa di costituzione e risposta) la parte attrice, onerata della relativa prova, si è limitata a produrre con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. un mero elenco dattiloscritto delle trascrizioni ed iscrizioni esistenti sui beni della società poi fallita omettendo, invece, di produrre la visura ipotecaria che avrebbe consentito di ritenere provata la circostanza dedotta.

Relativamente alla avvenuta segnalazione a sofferenza della società poi fallita va rilevato che dalla visura storica della Centrale Rischi prodotta dalla parte attrice si evince che la segnalazione è stata fatta dalla Banca *** nel luglio 2010 ed è stata resa visibile agli operatori solo in data 01.09.2010 (cfr pag. 217 visura storica).

Con riguardo ai protesti, invece, dalla visura CERVED (prodotta dall’attrice tardivamente, in quanto allegata alla sola memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c. che è deputata alla sola indicazione della prova contraria e, quindi, inutilizzabile) si evince che l’unico assegno protestato nel periodo sospetto è un assegno di € 10.000.

Ne consegue che, quanto meno per le rimesse del 30.07.2010 di € 85.000, del 10.08.2010 di € 65.000 e del 24.08.2010 di € 17.200 non può ritenersi raggiunta la prova della scientia decotionis in capo alla convenuta. Relativamente, invece, alla rimessa del 03.09.2010 osserva il Tribunale che la domanda non possa essere ugualmente accolta non solo per difetto del requisito soggettivo ma anche per difetto del requisito oggettivo.

Ed invero, relativamente al requisito soggettivo, ritiene il Tribunale che il breve lasso di tempo (due soli giorni) intercorrente tra il momento in cui è stata resa visibile agli operatori la avvenuta segnalazione a sofferenza della società poi fallita (01.09.2010) e la data in cui è stata effettuata la rimessa (03.09.2010) non consente di ritenere integrata la prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui versava la fallita, in ciò peraltro valutato l’andamento del conto corrente, caratterizzato in tutto il periodo da accreditamenti e da successive utilizzazioni da parte del correntista delle somme in tal modo accreditare.

A ciò merita aggiungere che la rimessa del 03.09.2010 di € 40.000 risulta priva del carattere della consistenza e della durevolezza atteso che dall’estratto conto prodotto dalla stessa parte attrice si evince che all’accredito della somma di € 40.000 hanno fatto seguito in data 06.09.2010 (e, quindi, dopo soli tre giorni) operazioni passive consistenti, rispettivamente di € 10.000 e di € 69.697,32 per il pagamento degli assegni emessi dalla società poi fallita.

B) sulla domanda di restituzione delle somme percepite dalla convenuta in data successiva alla dichiarazione di fallimento

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Osserva il Tribunale che, in ordine agli accrediti sul conto corrente della fallita, intervenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento del 20.10.32010, la convenuta non abbia sollevato contestazioni specifiche. Sul punto, si rileva come tutti gli atti di accrediti sul conto corrente del fallito, successivi alla dichiarazione di fallimento, siano inefficaci ai sensi dell’art. 44 L. Fall., in quanto si risolvono in “pagamenti” di cui ha beneficato la Banca, riducendo in pochi mesi lo scoperto di conto corrente, così come già ampiamente evidenziato.

Infatti, il principio fissato dalla norma citata si colloca nel solco della c.d. “cristallizzazione” del patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento: aperto il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, esso è tendenzialmente insensibile agli atti modificativi, compiuti o ricevuti dal fallito, in data posteriore alla dichiarazione di fallimento. (cfr Cass. 08.02.2018 n. 3086)

È appena il caso di ricordare, infine, che in tutto questo non esiste alcuna possibilità di compensazione (a parte il fatto che la compensazione deve essere comunque eccepita dalla parte che vi ha interesse), compensazione, beninteso, fra la somma incassata dalla banca per conto del cliente fallito e lo scoperto di conto corrente esistente alla data del fallimento: e questo perché l’art. 56 della legga fallimentare prevede la possibilità di compensare con i debiti del fallito crediti preesistenti alla dichiarazione del fallimento, ancorché allora non scaduti, ma non crediti sorti dopo.

Per le suesposte considerazioni la domandava accolta, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, della somma di € 364,80

Secondo l’orientamento consolidato, trattasi di debito di valuta e non di valore, con conseguente applicazione degli interessi nella misura legale dalla domanda (la notifica dell’atto di citazione) al saldo effettivo.

In difetto di allegazione e prova del maggior danno, non è dovuta la rivalutazione monetaria.

Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza reciproca (cfr cass. 10113/201 “La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’ accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’ accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”), vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda ex art 67 l.f. per le ragioni indicate in parte motiva;

2. accoglie la domanda ex art 44 l.f. e, per l’effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 364,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

3. compensa le spese di lite.

Terni, 21 settembre 2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati