R.G. n. 1155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO
DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente – Dott. NOME COGNOME Consigliere – Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore – riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1326_2024_- N._R.G._00001155_2022 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024
nella causa d’appello avente ad oggetto:
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
Proposta da: (C.F. ), residente a Vado Ligure (SV) in INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato in Altamura (BA), INDIRIZZO, nello studio dell’Avv. NOME COGNOMEC.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all’atto d’appello in revocazione;
-Ricorrente in revocazione- -contro- C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, INDIRIZZO e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, INDIRIZZO giusta procura con scrittura privata autenticata in data 12.11.2019 per atto Notaio di Milano, rep. 62139 – racc. 12324, registrata a Milano 4 il 14 novembre C.F. C.F. .07.2010 a firma del Notaio Dott. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Saluzzo (CN), INDIRIZZO – Resistente in revocazione- , contumace -per la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.- della sentenza di questa Corte n. 1126/22 del 28.10.2022.
Conclusioni delle parti:
Per il Ricorrente in revocazione:
“Si insiste per l’accoglimento della domanda di revocazione per le ragioni esplicitate, che qui di seguito debbano intendersi integralmente ritrascritte.
Ci riporta, quindi, a tutti gli atti di causa, redatti e depositati nell’interesse della parte attrice.
Contestualmente si deposita sentenza n. 4040 emessa dal Tribunale di Roma all’esito del giudizio acceso con querela di falso ex art. 221 cpc, rubricato con il n. 71727/2019 nel corrispondente R.G., pubblicata il 4 marzo 2024, notificata e divenuta esecutiva per omessa impugnazione della stessa entro il termine breve.
Con riserva di produrre la corrispondente certificazione con la comparsa conclusionale, giacchè il relativo rilascio è subordinato dalla competente cancelleria al pagamento dell’imposta di registrazione a cui però, ad oggi, non è possibile provvedere perché l’incombenza non è ancora disponibile sul sito dell’ADE.
Per la Resistente in revocazione:
“contrariis reiectis, voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, 1 IN INDIRIZZO
accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione in revocazione per mancanza dei presupposti di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.;
SEMPRE IN INDIRIZZO
– dato atto, preliminarmente, del difetto di titolarità dal lato passivo dei rapporti controversi in capo alla qui conchiudente, quale cessionaria del credito derivante dai rapporti per cui è causa;
– rigettare l’avversaria istanza di sospensione del procedimento, in quanto infondata in fatto e diritto;
NEL MERITO:
– accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione in revocazione per mancanza di specifici motivi di impugnazione in merito al giudizio rescissorio;
– rigettare le domande formulate dal sig. , siccome inammissibili ex art. 342 c.p.c. nonché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti e, per l’effetto, confermare la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova n. 1126/2022 pubblicata in data 28.10.2022.
Con vittoria delle spese di lite.
La chiedeva e otteneva dal Tribunale di Savona il decreto ingiuntivo n. 66/2017, dell’importo di euro 268.130,93, nei confronti di , quale consuntivo negativo di due conti correnti intestati alla RAGIONE_SOCIALE per la quale l’odierno appellante in revocazione aveva prestato fideiussione con atto del 19.11.10.
2.
L’intimato proponeva opposizione, obiettando l’erronea individuazione della cifra domandata in quanto non corrispondente al saldo reale e in quanto riconducibile a operazioni contabili irregolari eseguite dalla Banca e chiedendo la chiamata in causa del debitore principale, richiesta cui in seguito rinunciava.
3. Si costituiva in giudizio la insistendo per la declaratoria di legittimità dell’opposizione e sottolineando l’esattezza della somma dovutale.
4. Nel corso del procedimento di primo grado, l’odierno appellante in revocazione conferiva incarico ad un esperto calligrafico onde accertare se le firme riportate sul documento posto a base dell’azionata ingiunzione di pagamento fossero a lui riconducibili e, ritenendo la falsità delle sottoscrizioni, avanzava dinnanzi al Tribunale adito querela di falso incidentale.
5. Il Giudice di prime cure, a scioglimento della riserva formulata, riteneva trattarsi di azione proposta in via principale e ne prospettava l’inammissibilità, per non essere stata la querela di falso confermata nella prima udienza.
6. Dopo aver istruito la causa mediante CTU contabile, con la sentenza n. 1084/19, il Tribunale di Savona accoglieva solo in parte la spiegata opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 665/2017 opposto e condannava a pagare a la somma complessiva di Euro 241.330,68, oltre interessi e spese di lite.
7. Con atto di citazione in appello notificato al domicilio eletto della in data 14.04.2020, impugnava la sentenza n. 1084/19 del Tribunale di Savona, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. nonché omessa motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia, perché egli non avrebbe mai apposto cinque firme sull’atto di fideiussione in favore della RAGIONE_SOCIALE e non si sarebbe mai recato presso la sede della appellata per la sottoscrizione.
8.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.06.2020, si costituiva in giudizio la quale contestava nel merito le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto dell’appello. .
A seguito della prima udienza dell’08.10.2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, con note depositate da parte della sola appellata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 23.06.2021 (poi rinviata d’ufficio al 17.03.2022 ed infine al 30.06.2022).
10. Nel giudizio di impugnazione così instaurato, la società e, per essa, la mandataria quale cessionaria del credito vantato dalla depositava in data 10.06.2022 comparsa di intervento e costituzione, deducendo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, aderendo alle difese svolte in giudizio dalla cedente.
11.
All’udienza del 30.06.2022 questa Corte, preso atto del fatto che l’appellante non aveva depositato le note di trattazione scritta né per l’udienza dell’08.10.2020, né per l’udienza del 30.06.2022, rinviava la causa, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., all’udienza del 29.09.2022 per la precisazione delle conclusioni.
12.
A tale udienza, la Corte, verificato che tutte le ordinanze erano state regolarmente comunicate e che parte appellante non aveva provveduto al deposito di alcuna memoria e/o nota, visto l’art. 348 c.p.c. tratteneva la causa a decisione immediata.
13.
Con sentenza n. 1126/2022, emessa in data 29.09.2022 e pubblicata in data 28.10.2022, questa Corte dichiarava improcedibile l’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c. con condanna di alla refusione delle spese nei confronti della e compensazione delle spese nei confronti della cessionaria.
14.
Con atto di citazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n) 4 c.p.c. notificato in data 28.11.2022, impugnava la sentenza di questa Corte n. 1126/2022, sostenendo che la declaratoria di improcedibilità dell’appello sarebbe stata erronea in quanto l’avv. suo procuratore costituito, sarebbe stato “destinatario della decisione disciplinare n. 12 di radiazione dall’Albo, disposta dal Consiglio Nazionale Forense il 25 gennaio 2021 e resa pubblica il 24 febbraio 2021 dal Presidente del Tribunale di Bari”, con conseguente perdita dello ius postulandi ed interruzione automatica del giudizio ai sensi dell’art. 301 c.p.c. Dunque, secondo la tesi dell’appellante in revocazione, la sentenza n. 1126/22 di questa Corte, emessa nonostante il verificarsi del citato evento interruttivo, sarebbe stata illegittima e dovrebbe essere revocata per il motivo di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c. Inoltre, il deduceva di aver instaurato un procedimento per querela di falso ex art. 221 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto le medesime sottoscrizioni che aveva impugnato di , l’appellante in revocazione chiedeva alla Corte, in via preliminare, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma R.G. 71727/2019 sulla querela di falso e, nel merito, la revocazione della sentenza della Corte di Genova n. 1126/2022 pubblicata in data 28.10.2022 in quanto resa quando il processo avrebbe dovuto essere interrotto, nonché, in totale riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento l’opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 665/2017 del 09.14.2017 del Tribunale di Savona. 15.
Nel giudizio di revocazione così introdotto, con comparsa di costituzione e risposta del 13.03.23, si costituiva in giudizio quale mandataria di la quale, in via preliminare, esponeva di aver acquistato da pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari in sofferenza nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 (Avviso di pubblicazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 27 del 04 marzo 2021).
Quanto all’impugnazione avversaria, l’appellata in revocazione ne contestava l’ammissibilità e il merito, sostenendo:
• che l’azione di revocazione ex adverso introdotta sarebbe stata inammissibile, perché, nel caso di specie, il fatto che questa Corte non abbia dichiarato l’interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 301 c.p.c. in seguito alla radiazione dell’Avv. non avrebbe integrato la fattispecie dell’errore revocatorio di cui al n. 4) dell’art. 395
c.p.c. bensì un errore procedurale, da farsi valere mediante ricorso per Cassazione;
che, inoltre, l’errore de quo non sarebbe emerso “dagli atti e documenti della causa”, ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c.;
• che, in subordine, essa sarebbe stata priva della legittimazione passiva rispetto alla pretesa avversaria, poiché, secondo la giurisprudenza in materia, la cessionaria subentrerebbe nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, mentre non si verificherebbe alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali all’origine dei crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all’azione volta ad impugnare il contratto, nel caso di specie, sarebbe stato unicamente l’altro contraente, ossia • che il avrebbe dedotto soltanto motivi a sostegno della domanda con cui intenderebbe conseguire la revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova (cd. giudizio rescindente), senza proporre alcuna istanza per la conclusione del c.d. giudizio rescissorio e limitandosi ad affermare l’esistenza di un giudizio per querela di falso base ai principi espressi dalla Suprema Corte in subiecta materia, l’azione di revocazione dovrebbe dirsi inammissibile; • che il Tribunale di Savona, nella sentenza n. 1084/19, avrebbe correttamente esaminato tutti gli aspetti della vicenda sostanziale oggetto della lite e sarebbe esattamente pervenuto al rigetto dell’opposizione proposta dal 16.
Con ordinanza del 11.03.23, la Corte dichiarava la contumacia di non costituitasi benché regolarmente evocata in lite, rigettava l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta dall’appellante in revocazione e disponeva il rinvio della causa all’udienza del 13.06.24 per precisazione delle conclusioni.
17.
Nelle more, , con le note scritte del 18.06.24, comunicava che il procedimento di falso da lui incardinato presso il Tribunale di Roma si era concluso con la sentenza n. 4040/24, con cui veniva riconosciuta la falsità delle sottoscrizioni apposte sull’atto di fideiussione del 19.11.10.
18.
Con ordinanza del 21.06.24, la Corte, viste le note scritte con cui le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, concedendo termini pari a giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e a successivi giorni venti per il deposito delle note di replica.
19.
Con la comparsa conclusionale depositata il 19.09.24, il allegava che la sentenza n. 4040/24 del Tribunale di Roma era passata in giudicato e modificava la propria domanda, chiedendo la revocazione della sentenza 1126/22 di questa Corte (anche) per il motivo di cui al n. 2) dell’art. 395 c.p.c. 20.
Decorsi i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva decisa con camera di consiglio telematica dal Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE 21.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
21.1.
Ed invero, come affermato dalla stessa parte ricorrente, il procedimento di appello conclusosi con la sentenza oggetto dell’odierno gravame era stato introdotto “dall’Avv. mercè nomina all’uopo conferitagli.
Il patrono di lite in questione, però, successivamente, è stato destinatario della decisione disciplinare n. 12 di radiazione dall’Albo, disposta dal Consiglio nazionale Forense il 25 gennaio 2021 e resa pubblica il 24 febbraio 2021 dal Presidente del Tribunale di Bari.
La perdita della ius postulandi ha determinato l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 301 c.p.c.” e tuttavia.2.
E proprio qui sta il punto:
la Corte d’Appello, né durante il giudizio né al momento della decisione, è mai stata informata dell’avvenuta radiazione dall’Albo professionale del difensore dell’appellante sicchè non può configurarsi nella specie quell’errore di fatto “risultante dagli atti di causa o documenti di causa” di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. invocato da parte ricorrente.
Come è noto, infatti, secondo la Dottrina, i due principali elementi della fattispecie processuale in oggetto sono il nesso causale tra l’errore e la decisione nonché la rilevabilità ex actis dell’errore stesso, tale da configurare il motivo come “palese” e quindi di revocazione ordinaria.
E la Giurisprudenza è costante nell’affermare che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una mera svista materiale che abbia indotto il Giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile, alla strega degli atti e dei documenti di causa.
Si veda, anche di recente, la pronuncia della Suprema Corte n. 4422/2023 (citata anche dalla resistente) che ha ribadito :
“(…) in tema di revocazione della sentenza, l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. n. 26278/2016). Più diffusamente, è stato precisato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che l’aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, siccome notificato in un certo giorno, senza tener conto che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego postale, mentre l’atto era stato consegnato il giorno precedente all’ufficiale giudiziario per la notificazione, non costituisce un errore di fatto, bensì un errore di diritto, posto che l’applicazione dei principi in tema di scissione del momento perfezionativo della c. p. c.) implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione (cfr. Cass. III, n. 16136/2009; conf. . VI – 5, n. 11202/2017)”.
21.3.
Ciò precisato, con riguardo al caso di specie, non vi è dubbio che l’intervenuta radiazione del difensore dall’Albo professionale integri una delle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c. che determina l’interruzione automatica del processo con effetti ex tunc sicchè se, nonostante tale evento, il processo prosegue, tutti gli atti successivi sono nulli.
Ma tale nullità integra un errore di diritto ed è soggetta, come tale, al principio generale di cui all’art. 161 c.p.c. di conversione della nullità in motivi di impugnazione e poteva/doveva farsi valere secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti:
e cioè, nel caso in esame, con il ricorso in Cassazione (Cfr. Cass. n. 27643/2022; Cass. 10912/2021 e Cass. n. 28846/2018).
Non sussistono pertanto nella specie i requisiti di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.: norma che, giova ricordare, prevede un mezzo di impugnazione limitato o “a critica vincolata” in quanto proponibile soltanto per il ristretto numero di motivi specifici tassativamente ivi elencati.
21.4.
Da ciò deriva peraltro che non possa essere ammissibile nell’odierno giudizio riesaminare il ricorso introduttivo del presente giudizio alla luce del nuovo motivo introdotto dalla parte ricorrente dopo aver precisato le conclusionali e solo in comparsa conclusionale, e cioè alla stregua di un motivo non più di revocazione c.d. ordinaria, tra cui rientra il n. 4 dell’art. 395 c.p.c. fino ad ora esaminato, bensì di revocazione c.d. straordinaria di cui al n. 2 dell’art. 395 c.p.c., vizio che eventualmente potrà essere fatto valere in altra sede. Da qui il rigetto del ricorso in esame e la conferma integrale della sentenza di appello oggetto di ricorso, come da dispositivo.
22.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione dell’intervenuto esito del giudizio innanzi al Tribunale di Roma (che potrebbe eventualmente legittimare un diverso ricorso ex art. 395, n. 2, c.p.c. avverso la sentenza di primo grado).
23. Dichiara che vi sono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
Conferma integralmente la sentenza oggetto di ricorso, pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova, n. 1126/22 del 28.10.2022, Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Dichiara che vi sono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115.
Così deciso in Genova, il 30.10.2024 Il Consigliere Estensore
Dott. NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME
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