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Codice Penale

Richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

Contribuente, richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, la contestazione della pretesa tributaria è possibile.

Pubblicato il 23 March 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato

All’esito dell’udienza del 22 febbraio 2023, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1996/2023 pubblicata il 22/02/2023

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 23621/2022 R.G. promossa da:

XXX S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., parte ricorrente con il patrocinio dell’avv. Simone Forte contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Ragni e INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell’avv. M. Carla Attanasio e

INAIL in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell’avv. Guido Eudizi

OGGETTO: opposizione estratto di ruolo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.07.2022, la XXX srl adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare la nullità e o illegittimità della notifica dei seguenti avvisi di addebito e cartelle esattoriali (premi Inail): n. 39720180019226451; n. 39720180017082502, n. 39720180017082401; n. 39720180017955280; n. 09720180074804775; n. 39720180001924613; n. 09720190028370060; n. 09720190181605554; n. 39720180019371312; n. 39720190017081366; n. 39720190017090565; n. 39720190017090666; n.  9720190034190942; n. 39720190034262211; n. 35920170000077103; n. 35920160005406020; n. 35920170003578145; n.  9520170004434856.

A sostegno della domanda, deduceva di essere venuta a conoscenza di tali avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali a seguito dell’esame dell’estratto di ruolo presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione; lamentava la mancata notifica, nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra indicati; eccepiva la nullità delle notifiche trasmesse dall’Ader da indirizzo di posta elettronica non ricompreso nei pubblici registri degli indirizzi elettronici. Deduceva altresì di non aver mai ricevuto le notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito sopra indicati. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l’accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l’udienza si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc; altresì eccepiva l’inammissibilità dell’impugnativa ai sensi dell’art. 12 comma 4bis dpr n. 602/73. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendo di aver notificato a mezzo pec le tre cartelle esattoriali relative a premi Inail (n. 09720180074804775; n. 09720190028370060; n. 09720190181605554).

L’Inps si costituiva in giudizio eccependo la tardività della domanda ex art. 24 d.lgs n. 46/99. Nel merito chiedeva il rigetto deducendo di aver notificato a mezzo pec tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso.

L’Inail si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

All’esito dell’udienza del 22 febbraio 2023, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa. OSSERVA IL GIUDICE che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale; cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).

La parte opponente, che non ha proposto opposizione nel prescritto termine decadenziale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, sostiene di non aver mai ricevuto alcuna notifica e di aver avuto conoscenza degli avvisi di addebito solo a seguito di una casuale verifica dell’estratto di ruolo.

In ordine all’ammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo, i giudici di legittimità hanno affermato che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazioni” (Cass. SS.UU. n. 19704 del 02/10/2015).

La Suprema Corte ha altresì affermato che: “L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, n.22946).

Si tratta quindi di verificare se le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito indicati in ricorso siano stati ritualmente notificati alla società ricorrente.

Dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio dell’ Ader e dall’Inps emerge che le tre cartelle di pagamento e i 15 avvisi di addebito indicati in ricorso sono stati tutti ritualmente notificati a mezzo pec alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 26 dpr n. 602/73 , la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La notifica a mezzo pec è consentita, per gli atti della riscossione, dall’art 26 comma 2 del DPR n°602/1973 ( “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”).

L’art 6 d.l. n°82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza, l’uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l’implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.

Quanto alla notifica a mezzo pec effettuata da indirizzo pec dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non ricompreso nei pubblici registri, si deve rilevare che dal 1° giugno 2016, come stabilito dall’art. 14 d.lgs n. 159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec.

Ciò chiarito, deve osservarsi che la normativa sull’utilizzo di indirizzi di posta elettronica estratti dai pubblici registri attiene all’indirizzo pec del destinatario e non del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/22).

In ogni caso, come evidenziato dai giudici di legittimità (cfr Cass. N. 30372/2017) l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo.

Quanto agli avvisi di addebito n. 39720190017081366 e n. 39720190034190942, appare priva di rilievo l’eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata produzione del formato “xml” o “eml” della ricevuta telematica.

Dalla documentazione allegata dall’Inps risulta infatti che per detti avvisi di addebito la società ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione; l’Ader ha quindi concesso la rateizzazione del relativo credito il 19.06.2020, provvedendo poi in data 26.05.2022 a revocare detta dilazione per mancato adempimento dell’istante.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sez. tributaria n. 19401/2022) “nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all’an della pretesa tributaria è, si possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che si presume conosciute) e sempre che non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento”.

Sulla base della giurisprudenza richiamata, appare palese che quantomeno alla data del 19.06.2020 la parte fosse certamente a conoscenza della notifica degli avvisi di addebito nn. . 39720190017081366 e n. 39720190034190942, avendoli indicati nell’istanza di rateizzazione presentata al Concessionario. L’accertata corretta notifica di tutti gli avvisi di addebito e delle tre cartelle di pagamento sopra indicati rende pertanto inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.

L’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo deve infine essere rilevata anche ai sensi dell’art. 12 comma 4 bis dpr n. 602/73.

Ai sensi dell’art. 91 cpc la società ricorrente va condannata a rifondere a ciascuna delle resistenti le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

DICHIARA IL RICORSO INAMMISSIBILE;

CONDANNA LA XXX SRL A RIFONDERE ALL’INPS, ALL’INAIL E ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LE SPESE DI LITE, CHE SI LIQUIDANO PER CIASCUNA DELLE RESISTENTI IN € 4.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Giudice

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