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Codice Civile
Codice Penale

Richiesta di risarcimento per furto di autoveicolo

La sentenza ribadisce il principio per cui, in materia di assicurazione contro i danni, l’onere della prova grava sull’assicurato. Questi deve dimostrare non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento. La denuncia alle autorità non è sufficiente a provare il furto.

Pubblicato il 22 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n.645/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.NOME COGNOME Presidente rel. dott.NOME COGNOME Consigliere dott.NOME COGNOME Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA N._990_2024_- N._R.G._00000645_2023 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.645/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente TRA rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce all’atto di appello;

– appellante –

rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME per procura in calce alla comparsa di risposta – appellata – Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.4318/2022 pubblicata in data 06/12/2022 nel procedimento RG n.2641/2018

CONCLUSIONI

Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell’atto di appello ➢ Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di intervento Svolgimento del processo in persona del legale rapp.te p.t.,(in seguito per brevità , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, l’ (in seguito per brevità deducendo che:

amministratore della data 29.07.2016, con l’ agenzia di Salerno, l’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, polizza NUMERO_DOCUMENTO/30/147800437/1 per importo pari euro 25.000,00;

– in data 26.12.2016,il denunciava presso la Caserma dei Carabinieri di Mercato San Saverino il furto del menzionato veicolo, inviando analoga comunicazione all’agenzia , la quale provvedeva a registrare la pratica con 1001.2016.0272268 presso Centro liquidazione danni di Salerno;

– la compagnia di assicurazione, nonostante le formali richieste non provvedeva a liquidare il risarcimento dovuto, presentava davanti all’organismo mediazione in quanto eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa nel caso di specie;

Per quanto fin qui premesso, parte attrice chiedeva che, dichiarato l’inadempimento della in virtù del predetto contratto di polizza,le venisse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura di euro 21.337,00, oltre al risarcimento del pregiudizio subito per il mancato utilizzo dell’autovettura.

Si costituiva la in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo il rigetto delle domande avverse perché infondate in fatto e in diritto.

Esponeva che:

– la deducente assumeva di essere stata vittima di un furto, ma si era limitata a produrre solamente la denuncia presentata presso i Carabinieri;

tale produzione non poteva essere idonea ad assolvere l’onere probatorio sulla veridicità dei fatti accaduti.

Aggiungeva di aver eseguito, prima dell’istaurazione del giudizio, mirati accertamenti tecnici, dai quali risultava che l’autovettura questione era dotata dispositivo di localizzazione gps denominato TARGA_VEICOLO FULL e che lo stesso, nel momento e nell’orario in cui si sarebbe verificato il furto, registrava un evento di crash;

– non era dovuto l’indennizzo richiesto dalla parte attrice, in quanto la stessa non aveva fornito la prova adeguata sia circa l’an, sia in ordine al quantum debeatur.

Concludeva per il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese.

All’esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda formulata dell’attrice e la condannava al pagamento, in favore della convenuta, della somma pari ad euro 2.540,00, per spese e compensi di giudizio.

Proponeva tempestivo appello affidando l’impugnazione ai seguenti motivi di doglianza;

1) erroneità della valutazione dei fatti e inadeguata considerazione dei documenti versati in atti, in quanto il Tribunale riteneva impropriamente incompatibili risultanze acquisite dal sistema di sorveglianza montato sull’auto del con quanto dichiarato dal medesimo.

Il Giudice non avrebbe letto correttamente i dati forniti dal sistema di antifurto satellitare, il quale restituiva la precisa circostanza di un veicolo fermo, mentre gli urti registrati evidentemente erano riconducibili alle operazioni di sottrazione dell’auto;

2) erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure delle dichiarazioni rese al momento della denuncia di furto del veicolo in parola,facendo rilevare che il aveva attestato ai CC di aver parcheggiato l’auto sulla pubblica e di essersi recato presso l’abitazione della sorella che dimorava in INDIRIZZO

Tribunale avrebbe dovuto valutare eventuale imprecisione del dispositivo satellitare, accertando, per mezzo di Google maps, che l’auto veniva parcheggiata in una traversa della INDIRIZZO e precisamente in INDIRIZZO come meglio precisato nella relazione del perito Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:

1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 4318/22 emessa dal Tribunale Salerno, Giudice Dott.ssa COGNOME depositata cancelleria data 6/12/2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;

– “dichiararsi l’inadempimento della virtù del contratto di polizza n. NUMERO_DOCUMENTO sottoscritto in data 29.07.2016 con la soc.

– dichiararsi il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura di € 21.337,00 pari al valore vendita della predetta autovettura concessionaria, o a quella somma diversa che il Giudice riterrà opportuno liquidare anche a seguito di nomina di tecnico;

– condannarsi quindi la predetta compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni in favore della parte istante per il mancato utilizzo dell’auto in questione per un periodo di tre mesi, e, comunque, a quella somma che il Giudice riterrà opportuno liquidare” Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si costituiva la che in rito, eccepiva la inammissibilità e infondatezza dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis e 342 c.p.c. Nel merito, contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell’appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.

Con ordinanza del 28/05/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Consigliere istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione.

All’all’esito della camera consiglio, Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.

Motivi della decisione L’appello è ammissibile ma infondato.

Viene precisato che l’eccezione inammissibilità dell’appello sollevata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all’esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la sua infondatezza.

Tale determinazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l’ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Non ha inoltre pregio la pregiudiziale doglianza sollevata dalla appellata ai sensi dell’art. 342 cpc, atteso che dalla disamina del contenuto dell’impugnazione risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell’11 settembre 2012) interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. 13 dicembre 2022, n.36481).

presente atto gravame, infatti, rivela sufficientemente particolareggiato permette comprendere agevolmente le censure mosse all’operato del primo Giudice, essendo idoneo a far comprendere quali temi giuridici situazioni fatto (valutazione del dispositivo satellitare sulla lettura dei dati del veicolo, posizione dell’autovettura alla data del furto) siano state oggetto di devoluzione alla cognizione di questa Corte d’Appello e, specificamente, per quali parti della decisione appellata è stata sollecitata una diversa valutazione (cfr. punti dell’appello univocamente sviluppati alle pagine 3,4,5,6 in ordine alla inesatta valutazione dei fatti e delle prove offerte al Tribunale). Nel merito l’appello non può essere accolto Osserva la Corte che i due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente quanto tra loro strettamente correlati.

Nel caso di specie, è bene precisare preliminarmente, che ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’assicurato che agisce in giudizio per rivendicare il suo diritto a ricevere l’indennizzo previsto dalla polizza sottoscritta, è tenuto a provare sia la verificazione di un evento incluso nella garanzia, sia la produzione di un danno.

Autorevole Giurisprudenza è concorde nel ritenere che “In materia di assicurazione contro i danni, tra i quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia.

A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3446).

Pertanto, tale orientamento dei Giudici di legittimità è dirimente nel chiarire che la sola denuncia presentata alle competenti Autorità non è idonea a legittimare richiesta d’indennizzo parte del proprietario del veicolo.

L’odierna appellante precisava che adeguati elementi probatori possono ricavare dalle registrazioni dell’antifurto satellitare installato sull’autovettura.

Orbene,una palese incongruenza rileva nelle dichiarazioni del ,in quanto da una attenta lettura della denunzia è possibile evincere che il dichiarante (in qualità legale rapp.te p.t., della società all’epoca dei fatti conducente dell’autovettura), specificava che in data 26.12.2016 si era recato a casa della sorella residente in Mercato San Severino alla INDIRIZZO e che il fatto, nel caso de quo, ovvero il furto dell’autovettura, avveniva nella stessa via:

“sono stato vittima di furto il 26.12.2016, fra le 19:30 e le 22:50, in INDIRIZZO INDIRIZZO

Il fatto è avvenuto in Mercato Severino (SA), INDIRIZZO.

L’autovettura oggetto del presunto furto era equipaggiata con dispositivo di localizzazione satellitare denominato NPAC FULL, il quale nel giorno e nel luogo in cui la vettura sarebbe stata asportata da ignoti ladri aveva subito ben tre urti.

versava in atti, quanto richiesto alla società al fine di avere maggiori elementi a disposizione come, ad esempio, lo stato e l’ultima posizione del veicolo.

Dai suddetti dati era possibile ricavare che:

– il mezzo aveva il quadro spento – la velocità gps rilevata era pari a 0.0 KM/h. – il luogo di parcheggio era in INDIRIZZO in INDIRIZZO San Severino – un evento cd. “Crash” si era verificato nel giorno e nelle ore in cui l’auto sarebbe stata rubata.

A sostegno delle proprie tesi, parte appellante assumeva che dispositivi satellitari hanno una tolleranza approssimativa sulla localizzazione dell’oggetto interessato e precisamente 5-10 metri e che la via rilevata dal dispositivo(INDIRIZZO è in realtà una traversa a INDIRIZZO della INDIRIZZO dove abitava la sorella del sig. E’ però agevole osservare che le argomentazioni svolte dalla circa il malfuzionamento parziale del dispositivo gps risultano meramente assertive perché non supportate da dati certi, tecnicamente motivati. altresì quantomeno inspiegabile che veicolo assicurato, proprio durante le ipotetiche operazioni di prelievo da parte di malviventi non identificati, abbia subito tre urti di rilevante entità in quanto registrati dal gps.

Giova altresì far rilevare che la prova orale assunta non ha confermato i fatti portati all’attenzione del Giudice e cioè che l’autovettura, assenza qualsivoglia sinistro, era stata regolarmente parcheggiata in INDIRIZZO dove successivamente era stata rubata.

Per quanto fin qui premesso, valutato quadro complessivo della documentazione in atti,non risulta assolto come disposto dall’art. 2697 c.c. l’onere probatorio in capo alla deducente.

L’appello va dunque rigettato con la conseguente condanna dell’appellante, soccombente, al pagamento delle spese di questo grado.

reiezione della impugnazione impone, sensi dell’articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall’articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo titolo contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto porre carico dell’appellante.

Corte, definitivamente pronunziando sull’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4318/2022 emessa in data 06.12.2022 nel procedimento RG n. 2641/2018, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:

– rigetta l’appello;

– condanna l’appellante in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del presente grado in favore della che liquida in € 3.966,00 per onorari difesa, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.

– dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Salerno 7/11/2024 Il Presidente est. Dr. NOME COGNOME

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