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Codice Civile
Codice Penale

Richieste istruttorie rigettate, conclusioni

Richieste istruttorie non ammesse in primo grado, l’appellante è tenuto a reiterare le richieste istruttorie nell’atto introduttivo del giudizio.

Pubblicato il 14 February 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte d’Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 347/2019 pubblicata il 12/02/2019

nella causa civile in grado d’appello iscritta sul r.g. al n° /2013, promossa da:

XXX, rappresentato e difeso dall’Avv.

-APPELLANTE-

contro: YYY, con gli Avv.ti

-APPELLATO-

per la riforma della sentenza n. /2012 del Tribunale di Trani, depositata il 27.06.2012, resa nella causa civile iscritta al N° /05

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con atto di citazione XXX proponeva opposizione avverso il decreto n. /2005 del Tribunale di Trani, col quale YYY aveva ottenuto nei suoi confronti l’ingiunzione di pagamento della somma di € 15.993,05 oltre interessi legali e spese, per canoni locativi non versati, spese di procedura della convalida di sfratto, indennità di occupazione abusiva, utenze ed oneri non versati relativi all’immobile da egli condotto in, al fine di accertare la non debenza delle somme ingiunte e comunque non nella misura richiesta e revocare il decreto con la condanna dell’Istituto opposto al risarcimento del danno da lite temeraria e vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio YYY, che contestava i motivi di opposizione e concludeva per il rigetto delle avverse richieste con vittoria di spese.

Il Tribunale dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e rigettato le istanze istruttorie dell’opponente riservava la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all’articolo 190 CPC per il deposito delle memorie, all’esito delle quali rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello il XXX, censurandola per vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la ritardata consegna dell’immobile non sia stata imputabile ad un comportamento colposo dell’YYY e per aver ritenuto il mancato pagamento dei canoni motivo di legittimazione del rifiuto da parte dell’Istituto di riprendere in consegna immobile. Lamentava, inoltre, parte appellante, l’error in procedendo del giudice di prime cure per il rigetto della richiesta delle prove orali articolate con l’opposizione di primo grado, da ritenersi per riproposte nel presente grado, oltre a chiedere l’ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. dell’Istituto appellato ed introdurre un ulteriore capitolo di prova. Resisteva l’appellato che eccepiva l’inammissibilità delle istanze istruttorie, contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese

All’udienza collegiale del 03.10.2018 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nel verbale della stessa udienza, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte deve dichiarare l’inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall’appellante, incontrando, quelle articolate per la prima volta in questa fase, in particolare il capitolo di prova indicato con il n. 7 nell’atto di appello e la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante dell’Istituto appellato, il divieto di cui all’art. 345 co. 3° cpc, che esclude l’acquisizione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti che la parte avrebbe potuto produrre in primo grado; mentre le richieste già avanzate avanti il Tribunale non sono state reiterate specificamente al momento della precisazione delle conclusioni e neppure specificamente riproposte in appello. Sul punto Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352: “La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle SPECIFICAMENTE al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte”. “L’appellante è tenuto a reiterare nel proprio atto introduttivo del gravame, se intende farle esaminare dal giudice di seconde cure, le istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado sensi degli art. 342 e 345 c.p.c.”.

Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza per vizio di motivazione per aver erroneamente ritenuto il giudice di prime cure la ritardata consegna dell’immobile non imputabile ad un comportamento colposo dell’YYY, poiché nel caso in esame le lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a disposizione delle chiavi dell’immobile integravano offerta non formale ex articolo 1220 CC, idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, e con il secondo motivo che il mancato pagamento dei canoni non poteva essere motivo di legittimazione del rifiuto da parte dell’Istituto di riprendere in consegna l’immobile.

Le due censure tra loro connesse vengono esaminate congiuntamente dalla Corte che le ritiene infondate.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte, ha più volte affermato che, in tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 del codice civile (Cass. sentenza 3 settembre 2007, n. 18496; ordinanza 20 gennaio 2011, n. 1337; sentenza 27 novembre 2012, n. 21004; sentenza del 4.4.2017 n. 8672)

Nel caso di specie, con ampia e puntuale motivazione esente da vizi logico giuridici, peraltro condivisa da questa Corte, il giudice di prime cure dopo aver correttamente esaminato le risultanze documentali evidenziando che l’appellante aveva sì “prodotto alcune lettere raccomandate (del 22.10.2004, 3.11.204, 23.12.2004) inviate all’YYY, con le quali si dichiarava disponibile alla riconsegna delle chiavi dell’immobile, fissando all’uopo appuntamenti con il locatore”, ha evidenziato che l’Istituto non era rimasto inerte “dichiarandosi disponibile a ricevere le chiavi e, dunque, la restituzione dell’immobile, con nota del 28.12.2004 (in risposta a quella del 23.12.2004), indicando anche il luogo ed orari in cui il XXX avrebbe potuto farlo, invitandolo, tuttavia, al contestuale versamento di tutti i fitti, gli oneri e le spese ancora dovuti o, in mancanza, a sottoscrivere una dichiarazione di debito con indicazione delle modalità di estinzione dello stesso”. A tale raccomandata nulla opponeva il XXX che neppure si è attivato, a questo punto, per la formale consegna dell’immobile. Per cui correttamente il Tribunale ha ritenuto legittimo il motivo di rifiuto del locatore e rigettato l’opposizione poiché la pretesa creditoria risultava documentalmente provata. L’appello va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza ed in ragione dell’attività svolta e del valore della causa poste a carico dell’appellante e liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018, scaglione fino ad € 52.000,00, valore minimo, esclusa la voce istruttoria/trattazione.

Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 – quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall’art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. L’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al r.g. N° /2013 per la riforma della sentenza n. /2012 del Tribunale di Trani, così provvede:

1. rigetta l’appello;

2. conferma l’impugnata sentenza;

3. condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellato che liquida in €

3.308,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.

4. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Camera di Consiglio, in Bari il 06.02.2019

il Presidente

il Consigliere Ausiliario relatore

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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