REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice Istruttore, Dott.sa ha emesso la seguente
SENTENZA n. 270/2020 pubblicata il 20/03/2020
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto
ingiuntivo, promossa
DA
XXX, nata ad (C.F.), rappresentata e difesa dall’Avv., per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE
CONTRO
YYY s.r.l., con sede in (P.IVA), in persona del legale rappresentante ***, rappresentata e difesa dall’Avv., giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione XXX proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2013, emesso dal Tribunale di Ragusa il 09.01.2013, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 41.500,00, oltre agli interessi moratori ex D.lgs.n. 231/2002 e alle spese della fase monitoria. Riferiva l’opponente di essere stata contattata dal cugino, Arch. ***, all’epoca dei fatti Direttore tecnico della società YYY s.r.l., che le aveva fatto intendere di essere socio di tale società unitamente ai sigg.ri *** e ***. Il suddetto le aveva insistentemente chiesto di assumere la carica di nuovo Amministratore di tale società, assicurandola falsamente sulla solidità di essa, con conseguente accettazione da parte sua. I citati soggetti avevano posto in essere una serie di artifici e di raggiri ai suoi danni, facendole assumere delle obbligazioni di garanzia per presunti debiti contratti dalla società nei confronti dell’opposta, YYY s.r.l., inconsapevolmente e senza che ne fosse spiegata la ragione. Il credito vantato dalla società opposta, in realtà, era insussistente, non avendo la YYY mai effettuato le prestazioni per le quali era stata emessa la fattura n. 18/2012. Anche l’assegno emesso a supporto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto doveva intendersi emesso in pagamento di prestazioni in realtà mai eseguite, e quindi inesistenti. In particolare l’opponente, con la dichiarazione fattale sottoscrivere in data 10.09.2012, aveva garantito un’esposizione debitoria inesistente. Parimenti inesistente doveva ritenersi il rapporto obbligatorio posto a fondamento del titolo di euro 25.500,00, per il quale l’opponente si sarebbe obbligata a garantire il pagamento della somma di euro 2.500,00. La fattura posta anch’essa a fondamento del decreto impugnato era stata accettata dal precedente Amministratore, ***, e non già dall’odierna opponente, così come l’assegno di euro 39.000,00 era stato sottoscritto dal precedente Amministratore. La lettera del 10.09.2012, poi, era stata fatta firmare all’opponente come priva di validità nei confronti di terzi, in quanto indirizzata ai soci, per cui non poteva essere utilizzata dalla YYY. La fideiussione presuntivamente prestata dalla XXX doveva intendersi invalida, in quanto non indirizzata direttamente al creditore. In ogni caso, l’opponente avrebbe dovuto essere manlevata da quanto eventualmente dovuto nei confronti della società opposta da coloro che avevano ordito un disegno criminoso ai suoi danni. Non erano comunque dovuti gli interessi moratori, non trattandosi nè di cessione di beni, né di prestazione di servizi. L’opponente chiedeva pertanto dichiararsi la nullità o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva la YYY s.r.l., la quale chiedeva rigettarsi l’opposizione di controparte, con conferma del decreto impugnato. Dovevano infatti ritenersi pienamente valide ed efficaci le due fideiussioni prestate con dichiarazioni del 10.09.2012 e dell’01.10.2012, da valere anche quali promesse di pagamento o ricognizioni di debito, avendo in entrambe la XXX espressamente riconosciuto l’esistenza del debito, portato rispettivamente dall’assegno dell’importo di euro 39.000,00 e dal titolo di euro 25.500,00, per quest’ultimo limitatamente alla penale di euro 2.500,00, con assunzione di garanzia in proprio da parte della stessa per il relativo pagamento. Del tutto infondata e priva di prova appariva la tesi di controparte secondo cui ci sarebbe stato un accordo illecito tra alcuni soci della YYY ai danni della XXX. La somma di cui alla fattura in questione, poi, si riferiva non già all’effettuazione di una prestazione, bensì alla somma concordata in sede di contratto di appalto del 28.11.2011 come dovuta a titolo di penale, per il recesso anticipato della società committente, odierna opponente, che aveva commissionato all’opposta la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In riferimento alla garanzia prestata in proprio dalla XXX nella dichiarazione recante data 01.10.2012, la stessa integrava una ricognizione di debito nonché una promessa di pagamento, per cui, in forza dell’art. 1988 c.c., l’onere di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale gravava sulla debitrice opponente. Il credito vantato dalla società opposta, pertanto, si fondava sia sulla fattura n. 18/2012 che sull’assegno bancario tratto dalla YYY, e soprattutto sulle dichiarazioni del 10.09.2012 e dell’01.10.2012, nelle quali l’opponente aveva manifestato senza dubbio la volontà di prestare fideiussione per i debiti contratti dalla società, impegnandosi personalmente al pagamento. Nessuna rilevanza aveva la circostanza che la lettera del 10.09.2012 era stata indirizzata ai soci della società, e non già alla società creditrice. Erano dovuti anche gli interessi moratori, trattandosi di una transazione commerciale tra due imprenditori, e comunque nella lettera dell’01.10.2012 l’opponente si era espressamente obbligata, in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione garantita, al pagamento degli interessi moratori. La XXX medesima, peraltro, aveva riconosciuto di avere sottoscritto personalmente le fideiussioni e i riconoscimenti di debiti nei confronti della YYY.
Ciò premesso, l’opposizione in oggetto appare parzialmente meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, deve ritenersi non dovuta la somma di euro 39.000,00, di cui alla fattura n. 18/2012 e all’assegno bancario di pari importo, non negoziato, non essendo configurabile una prestazione di garanzia a titolo fideiussorio in favore della società opposta da parte della XXX.
Il contratto di fideiussione, infatti, nonostante l’ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore, incontrando il solo limite dell’inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3429 dell’08.03.2002, C.E.D.Cass.n. 552938; Cass. Sez. 3, n. 11727 del 24.06.2004, C.E.D.Cass.n. 573869; Cass. sent. 24.02.2016 n. 3628), richiede l’assunzione di un’obbligazione diretta nei confronti del creditore.
Tale contratto è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 1936 c.c., secondo cui è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Lo stesso articolo chiarisce al secondo comma che la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Sotto il profilo giuridico, dunque, la fideiussione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterali tra il fideiussore e il creditore, mentre il debitore garantito potrebbe anche ignorare la presenza di un fideiussore in proprio favore, rimanendo estraneo al rapporto tra i primi due.
Nella specie, la dichiarazione resa dalla XXX in data 10.09.2012 non può intendersi integrare una garanzia fideiussoria, trattandosi di una lettera indirizzata soltanto ai soci della YYY e al Revisore ***, e non anche personalmente alla società creditrice, nei cui confronti soltanto avrebbe potuto essere assunta la relativa garanzia personale, come chiaramente rilevabile dal tenore letterale dell’art. 1936 c.c.
La lettera del settembre del 2012, quindi, riveste il valore di una mera comunicazione interna endosocietaria, avendo in essa la XXX messo al corrente gli altri soci e il revisore della società circa la sua intenzione di garantire personalmente il debito di euro 39.000,00 nei riguardi della società opposta, ma non avendosi alcuna contezza in merito ad una successiva effettiva assunzione di garanzia personale nei confronti della creditrice.
Ogni altra eccezione e questione sollevata dalla parte opponente – in particolare in merito alla nullità o meno della clausola del contratto di appalto in cui era stato previsto il pagamento di una penale in caso di recesso anticipato di una delle parti -, deve intendersi assorbita nella decisione in oggetto.
Deve ritenersi infondata, di contro, l’opposizione in esame in riferimento alla restante somma dovuta di euro 2.500,00, prevista a titolo di penale, pari al 10% dell’importo del titolo di euro 25.500,00, rimasto senza provvista. Ed invero, la XXX si è costituita garante nei riguardi della società opposta, riconoscendo l’esistenza di tale debito e garantendo in proprio l’esecuzione del pagamento della citata penale, come chiaramente evincibile dalla lettera recante data 01.10.2012, indirizzata alla YYY, e recante la sottoscrizione personale della XXX, nella quale la medesima aveva dato atto dell’esistenza del debito, “garantendone in proprio l’esecuzione del pagamento”.
Tale dichiarazione riveste senz’altro i caratteri sia della fideiussione che della ricognizione di debito e della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell’onere della prova, gravando sull’opponente l’onere di provare l’eventuale inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto debitorio fondamentale, al quale la garanzia fideiussoria era accessoria, cosa non avvenuta nel caso di specie, essendosi la XXX limitata a contestare genericamente l’esistenza dell’obbligazione principale.
La ricognizione del debito, prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata (cfr. Cass. Sez. 1, n. 26334 del 20.12.2016, C.E.D.Cass.n. 642768).
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi”, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. Sez. 1. n. 20689 del 13.10.2016, C.E.D.Cass.n. 642050).
Inammissibile deve intendersi la produzione da parte dell’opponente della CTP grafologica, in quanto effettuata soltanto in sede conclusiva, e quindi assolutamente tardiva, e non avendo, peraltro, fino a quel momento la parte interessata mai disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione dell’ottobre del 2012, essendosi essa limitata semplicemente ad addurre l’apposizione della propria firma a seguito dei raggiri e degli artifici messi in atto in suo danno dagli altri soci.
Appare al riguardo poco verosimile la tesi secondo cui la XXX avrebbe apposto la propria firma più volte su dichiarazioni e assunzioni di obbligazioni in maniera del tutto inconsapevole, senza avere neppure letto il contenuto, ben intellegibile, di ciò che le si faceva sottoscrivere, trattandosi, peraltro, di una persona di un certo livello culturale, come riferito dall’opposta e non contestato dalla controparte.
Nessuna prova, peraltro, è stata fornita dall’opponente circa presunti accordi illeciti intervenuti tra alcuni soci della YYY ai suoi danni, anzi la tesi dalla stessa propugnata appare confutata dal decreto di archiviazione del GIP prodotto in atti.
La richiesta conclusiva dell’opponente di rimessione della causa sul ruolo, ai fini dell’acquisizione materiale del decreto ingiuntivo, non rinvenuto all’interno del fascicolo processuale, deve ritenersi superata dalla produzione da parte dell’opposta del relativo decreto, notificato all’altra parte unitamente all’atto di precetto.
L’opposizione in esame pertanto andrà parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto opposto, e condanna della XXX, in proprio, al pagamento in favore della YYY s.r.l. della somma di euro 2.500,00, oltre agli interessi moratori ex D.lgs.n. 231/2002.
Nessun dubbio sussiste circa la debenza anche degli interessi di mora, essendo la fideiussione estensibile agli accessori del debito principale, ed essendo nel caso concreto afferente ad un credito relativo ad una transazione commerciale tra due imprenditori.
La XXX medesima, peraltro, ha assunto l’espresso obbligo di versamento di tali interessi, in caso di ritardo nel pagamento della penale di euro 2.500,00, come rilevabile dalla dichiarazione dell’01.10.2012.
Inaccoglibile, in quanto infondata, appare l’ulteriore richiesta di parte opponente di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i relativi presupposti di legge, avuto riguardo alla presente decisione e alla fondatezza parziale della pretesa creditoria della società opposta nei riguardi della XXX.
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico dell’opponente nella misura di metà – con distrazione di esse in favore del procuratore antistatario dell’opposta ex art. 93 c.p.c. – mentre per la restante metà esse andranno compensate tra le parti, avuto riguardo alla soccombenza reciproca di esse e alle risultanze documentali in atti, con particolare riferimento alla lettera del 10.09.2012 e a quella dell’01.10.2012, seppure alla prima non si ritenga di attribuire una valenza di garanzia fideiussoria, per le ragioni già esposte in precedenza.
P.Q.M.
In accoglimento parziale dell’opposizione presentata da XXX Revoca il decreto ingiuntivo n. 23/2013, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09.01.2013; condanna la XXX al pagamento in favore della società opposta, YYY s.r.l., della somma di euro 2.500,00, oltre agli interessi moratori ex D.lgs.n. 231/2002.
Condanna l’opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte nella misura di metà, da determinarsi in euro 1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Compensa tra le parti le spese di lite per la restante metà.
Così deciso, in Ragusa il 18 marzo 2020.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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