REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, nella persona del GOT Dott. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 674/2020 pubblicata il 25/09/2020
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell’ anno 2016 vertente
TRA
Condominio XXX, in persona amm.re p.t., p.IVA, con sede in , rappresentato e difeso dall’ Avv., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in, come da mandato a margine dell’ atto di citazione
attore
E
YYY, c.f., residente in , rappresentato e difeso dall’ Avv.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , giusta procura agli atti
Convenuto
Avente ad oggetto: restituzione somme
Riservata per la decisione all’ udienza del 3.02.2020 coni termini di cui all’art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.4.2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’ art. 132 c.p.c., così come inciso dall’ art. 45 comma 17 L 18.06.2009 n. 69.
La domanda attrice è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Il Condominio XXX-, in persona dell’ amministratore p.t., sig.ra, ha evocato innanzi a codesto Tribunale l’ ex amministratore, Geom. YYY, per sentir accertare e dichiarare la sussistenza del debito a carico del Geom. YYY, come da suo riconoscimento ex art. 1309 e 1988 c.c. in favore del predetto condominio e per l’ effetto condannare il sig. YYY al pagamento della somma di euro 41.301,54, oltre interessi legali dal gennaio 2014 e rivalutazione monetaria.
All’ udienza del 16.09.2016, il Geom. YYY si dichiarava disponibile alla conciliazione della controversia, purchè parte ricorrente riconoscesse che rispetto alla sorta di cui alla transazione del 29.03.2013 sono stati già pagati euro 9.500,00, invece di 8.500,00 e si rendeva disponibile a ricondurre ad equità lo stesso accordo transattivo decurtando dallo stesso le spese legali. Dopo ampia discussione, su invito del Giudice, parte resistente ha precisato la propria proposta transattiva, offrendo a definizione della controversia ed a saldo e stralcio la somma complessiva di euro 30.000,00, impegnandosi a versare la predetta somma, al condominio, in rate mensili non superiori ad euro 200,00 a decorrere dalla data di accettazione dell’ accordo innanzi al Giudice da parte del condominio. L’ amministratore del condominio, sig.ra ***, prendeva atto della proposta del sig. YYY e si riservava di convocare l’ assemblea per la decisione sulla proposta.
Successivamente all’ udienza del 9.11.2016, il procuratore del Condominio istante dichiarava che la proposta del sig. YYY non era stata accettata dall’ assemblea condominiale, in quanto assolutamente svilente delle ragioni vantate dal Condominio.
Orbene, il Condominio XXX sostiene che il debito oggetto di causa sia stato più volte riconosciuto dal sig. YYY sia con la missiva dell’ 1.08.2011 sia con la sottoscrizione dell’ accordo transattivo del 29.03.2012; tale riconoscimento di debito ex art. 1309 c.c. e 1988 c.c. confermerebbe, a suo dire, la sussistenza del rapporto preesistente tra il sig. YYY ed il Condominio. Invero, la tesi di parte ricorrente in ordine al riconoscimento del debito, da parte dell’ ex amministratore, è condivisibile da parte di questo Giudicante, per cui si deve attribuire valore di riconoscimento del debito sia alla lettera racc. dell’ 1.08.2011 che alla scrittura privata del 29.03.2012.
Sul punto si osserva che, secondo la S. C., “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento ( Cfr. Cass. civ. n. 20689/2016).
Nel caso di specie, risulta provato il rapporto sussistente tra il Condominio e l’ ex amministratore, atteso che quest’ ultimo non ha negato la sussistenza di tale rapporto, ma ha contestato semplicemente il “quantum debeatur”.
Alla luce di quanto esposto, la domanda del Condominio XXX è fondata e per l’ effetto il sig. YYY è tenuto alla restituzione, nei confronti del condominio predetto, della somma di euro 41.301,54, a decurtarsi le somme versate dopo l’ instaurazione del presente giudizio, oltre interessi ed indennità da svalutazione monetaria da gennaio 2014 all’ effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
-accoglie la domanda del Condominio via XXX, in persona amm.re p.t. e per l’ effetto condanna il sig. YYY alla restituzione della somma di euro 41.301,54, a decurtarsi le somme versate dopo l’ instaurazione del presente giudizio, oltre interessi ed indennità da svalutazione monetaria da gennaio 2014 all’ effettivo soddisfo;
-condanna il sig. YYY al pagamento delle spese legali che si liquidano in €.300,00 per spese vive ed €. 2.500,00 per competenze professionali ,oltre oneri accessori e rimborso forfettario.
Cassino addì 25.09.2020
Il Tribunale di Cassino
In composizione monocratica
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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