fbpx
LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Riconoscimento anzianità di servizio docente

Il Tribunale ha affermato il principio per cui, in caso di passaggio di ruolo da scuola primaria a secondaria, il calcolo dell’anzianità deve avvenire secondo il criterio della ricostruzione della carriera e non della temporizzazione.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 22 dicembre 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

N. 1970 /2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1193_2024_- N._R.G._00001970_2022 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024

CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa con gli avv. COGNOME COGNOME NOME e COGNOME RICORRENTE contro in persona del Ministro pro tempore in proprio ex art. 417-bis c.p.c. con i dott. COGNOME e COGNOME RESISTENTE

Oggetto: Altre ipotesi All’udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 28.10.2022 ha rappresentato di essere dipendente a tempo indeterminato del , assunta come docente di scuola primaria dal 10.09.1983 al 1.09.2001 e, in seguito, in servizio presso la scuola secondaria di II grado Liceo scientificoINDIRIZZO COGNOME” di Breno.

Ha contestato il riconoscimento, al momento del passaggio di ruolo, di un’anzianità pari ad anni 11, mesi 4 e giorni 6 in luogo di quella effettivamente maturata di anni 17 e mesi Ha precisato in particolare che l’amministrazione aveva applicato il meccanismo della temporizzazione di cui all’art. 6 D.P.R. 345/83 e, previa dettagliata ricostruzione del quadro normativo e contrattuale applicabile (art. 50 l. 312/80, artt. 64, 66 e 68 del CCNL comparto scuola del 1995, art. 79 CCNL Scuola del 29.11.2007, art. 2 CCNL del 4.08.2011, artt. 77 e 83 D.P.R. 417/74, art. 57 l. 312/80, artt. 485 e 487 d.lgs. 297/94), ha contestato la legittimità di tale operazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, evidenziando i ritardi nel raggiungimento delle successive cd. fasce stipendiali dalla stessa determinati. Ha concluso chiedendo l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato presso la scuola primaria per complessivi anni 17 e mesi 8 e la condanna del alla conseguente collocazione nei corretti “gradoni stipendiali” e al pagamento delle differenze retributive maturate e quantificate al 30.09.2022 in Euro 10.250,39 già considerati:

la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla costituzione in mora del 3.05.2022;

il blocco stipendiale di cui all’art. 9 d.l. 78/2010.

Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato, eccependo in ogni la prescrizione quinquennale del credito fatto valere, calcolata a ritroso dal 3.05.2022.

Ha sostenuto la correttezza della propria condotta avendo correttamente riconosciuto alla ricorrente, alla data del 1.09.2001, l’anzianità calcolata applicando il meccanismo di temporizzazione di cui all’art. 6 D.P.R. 345/1983, più favorevole rispetto alla ricostruzione di carriera in quanto implicante il riconoscimento immediato – mediante assegno ad personam – del valore economico dell’anzianità maturata nel ruolo inferiore Ha contestato, altresì, il quantum delle pretese economiche avversarie, sottolineando innanzitutto la necessità di espungere i periodi di servizio fino al 3.05.2017 nonché di valutare i profili di corresponsabilità della ricorrente, inerte sino al 3.05.2022. Ha chiesto, in ogni caso, di tenere conto delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge nonché degli importi previsti dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile nei vari periodi in contesa.

*** L’art. 6 d.p.r. 345/1983 prevede che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, venga attributo lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato e quello iniziale della qualifica o del livello di provenienza.

Nel caso in cui lo stipendio così determinato si collochi fra due classi della nuova qualifica, il personale viene inquadrato nella classe inferiore e la differenza, dal punto di vista economico, viene riconosciuta tramite assegno ad personam riassorbibile, mentre dal punto di vista dell’anzianità viene trasformata in un valore temporale (“temporizzazione”) utile ai fini dell’ulteriore progressione.

L’art. 4 d.p.r. 399/1988 ha riproposto il meccanismo di cui all’art. 6 cit., prevedendo però altresì, al comma 10, che i benefici economici del meccanismo descritto non siano cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.

L’art. 485 d.lgs. 297/1994, nella versione ratione temporis applicabile, prevede, per quanto di interesse in questa sede, che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria, il servizio prestato in qualità di docente elementare di ruolo nelle scuole elementari, venga riconosciuto “per intero per i primi quattro anno e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” con conservazione dei diritti economici derivanti da detto riconoscimento e valutazione in tutte le classi di stipendio successive, secondo i meccanismi di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo d.p.r. 399 cit. A fronte di una lettura congiunta delle disposizioni normative citate, deve ritenersi che parte ricorrente avesse diritto al calcolo dell’anzianità, al momento della ricostruzione della carriera, mediante applicazione del criterio di cui all’art. 485 cit. in luogo di quello della temporizzazione.

Come risulta dallo stesso decreto n. 98 del 28.04.2006 in atti, infatti, l’applicazione di quest’ultimo ha determinato il riconoscimento di un’anzianità di servizio pari ad anni 11, mesi 4, giorni 6, già considerato il valore temporizzato dell’anzianità maturata nel precedente ruolo.

Il meccanismo di cui all’art. 485 d.lgs. 297/1994 avrebbe comportato, invece, il riconoscimento, alla data del 1.09.2001 (cfr stato mesi 1 e giorni 10 ai fini giuridici ed economici (in misura comunque superiore a quella riconosciuta) ed anni 4, mesi 6 e giorni 20 ai fini economici, utilizzabili al compimento del 16esimo anno di servizio.

Se è vero che, nell’immediato, la ricorrente non avrebbe avuto un vantaggio economico dalla ricostruzione in luogo della temporizzazione (dovendo comunque essere inserita nella fascia 9-15 e beneficiando di un assegno ad personam derivante dal meccanismo di cui all’art. 6 d.p.r. 345/83), non può non considerarsi come, nel corso degli anni, la ricostruzione sarebbe stata certamente più vantaggiosa, consentendo alla stessa, per un verso, di raggiungere prima la fascia 15-21 e, per altro verso, di beneficiare dell’ulteriore e significativa anzianità di servizio di anni 4, mesi 6 e giorni 20 inizialmente riconosciuta ai soli fini economici.

Sul punto deve evidenziarsi che, mentre l’art. 6 cit. è finalizzato a calcolare, al momento del passaggio di ruolo, lo stipendio iniziale attribuibile al docente, l’art. 485 cit. è dedicato al riconoscimento del servizio ai fini dell’anzianità al momento della conferma in ruolo.

Con la conseguenza che, all’esito dell’anno di prova – positivamente superato – l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere l’anzianità risultante dall’applicazione dell’art. 485 d.lgs. 297/1994 che, per quanto di interesse, al comma 2 dispone:

“agli stessi fini e nella identica misura di cui al comma 1 è riconosciuto al personale ivi contemplato (ndr personale delle scuole di istruzione secondaria) il servizio prestato … in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate …”.

Tale assunto è confermato dalla stessa interpretazione delle disposizioni citate resa da parte resistente con circolare n. 78 del 24.03.1999 (“Ne deriva che nei casi di passaggio nell’ambito del comparto-scuola, l’art. 6 D.P.R. 345/83 continua a porsi come lex specialis e, in quanto tale, ancora applicabile al momento del passaggio, mentre, al momento della conferma in ruolo, si procede ad una ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole”), che, a sua volta, cita espressamente il parere del Consiglio di Stato n. 665 del 29.11.1997, espressosi in termini analoghi sul punto. In tema, si richiama altresì quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità:

“ai sensi del D.P.R. N. 345 del 1983, art. 6, la carriera ed anzianità dell’insegnante viene computata mediante la temporizzazione del valore economico nel ruolo di provenienza e, di conseguenza, l’insegnante è collocato nella classe o posizione stipendiale corrispondente.

Dopo il periodo di prova si può chiedere il riconoscimento di tutti i servizi di ruolo e pre-ruolo, ex legge n. 576 del 1970” (Cassazione civile, sez. lav., 11/12/2019, n. 32386, con riferimento alla l. 576/1970 ratione temporis applicabile).

Deve, dunque, essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta, al 1.09.2001, un’anzianità di servizio pari ad anni 13, mesi 1 e giorni 10 ai fini giuridici ed economici (in misura comunque superiore a quella riconosciuta) ed anni 4, mesi 6 e giorni 20 ai fini economici;

con conseguente condanna del a versare altresì i conseguenti arretrati salariali, nei limiti della prescrizione quinquennale – pacificamente applicabile ex art. 2948 c.c., come richiesto anche dalla stessa parte ricorrente – calcolata a ritroso dal 3.05.2022, data del primo atto interruttivo (doc. 6 fascicolo ricorrente).

Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna del al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di un’anzianità di servizio pari a 17 anni e 8 mesi sin dal 1.09.2001.

L’art. 485 cit. ratione temporis applicabile, infatti, è chiaro nel prevede che, per il personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato in qualità di docente – di ruolo o meno – nelle scuole elementari sia riconosciuto tramite il meccanismo della ricostruzione della carriera e, dunque:

per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente nonché, ai soli fini economici, per il rimanente terzo (successivamente recuperabile ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 399/88).

Non può applicarsi, analogicamente, la diversa disciplina di cui all’art. 487 d.lgs. 297/94, secondo il quale “in caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo”.

Le due disposizioni (l’art. 485, comma 2 e l’art. 487), in quanto contenute nel medesimo decreto emesso in un sistema nel quale il passaggio dalle scuole elementari alle scuole secondarie di II grado era già consentito (a differenza di quanto accadeva nel sistema di cui al D.P.R. 417/74 prima della l. 512/80), devono evidentemente considerarsi coordinate e non in contrasto l’una con l’altra.

In effetti, i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel provvedimento n. 9144/2016 citato in ricorso, sono tutti riferiti ad un quadro normativo differente rispetto a quello applicabile nel caso in esame.

L’arresto giurisprudenziale aveva quale obiettivo quello di precisare che alla luce dell’evoluzione della normativa relativa ai passaggi di ruolo – e in particolare della l. 312/80 che aveva ammesso i passaggi dalle scuole materne alle scuole secondarie, non possibile secondo la formulazione originaria del d.p.r. 417/74

– anche il servizio svolto presso la scuola materna dovesse essere valorizzato nel nuovo ruolo.

Secondo la Corte, a fronte dell’ammissibilità dei passaggi materna/secondaria disposta con la l. 312/80, dovevano applicarsi anche agli stessi le regole sul riconoscimento dell’anzianità nel ruolo inferiore e, in particolare, l’art. 83 dello stesso D.P.R. 417/74.

Il fatto che venisse previsto il riconoscimento dell’anzianità, peraltro, non implicava escludere l’applicazione del meccanismo della ricostruzione della carriera (che, sostanzialmente, prevede un riconoscimento integrale, seppur solo in parte in via immediata), già previsto anche con riferimento ai passaggi ammessi dall’art. 77 cit. prima dell’intervento dell’art. 57 cit. D’altro canto, la stessa sentenza cita più volte l’art. 83 del D.P.R. 417/74, il quale imponeva che il servizio prestato dal docente delle scuole di istruzione secondaria in un ruolo inferiore venisse sì “valutato per intero nel nuovo ruolo”, ma “mediante ricostruzione di carriera”. Il fatto che, con l’entrata in vigore del d.lgs. 297/1994, tale meccanismo (la ricostruzione della carriera di cui all’art. 485, comma 2) sia stato previsto solo nell’ipotesi di passaggi alla scuola secondaria dalla scuola primaria e non tra diversi livelli della scuola secondaria (per il quale è previsto il riconoscimento integrale e immediato dall’art. 487) rappresenta una scelta legislativa discrezionale e, peraltro, non irragionevole considerata la differenza di situazioni.

Viene, in conclusione, confermata la prevalenza del meccanismo della ricostruzione della carriera rispetto a quello della temporizzazione, ma non viene assolutamente esclusa ella pregressa anzianità tramite ricostruzione di carriera (con riconoscimento di una parte, nell’immediato, ai soli fini economici) nell’ipotesi di passaggio dalla scuola materna o elementare, alla scuola secondaria.

Tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento solo parziale delle domande proposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell’effettivo valore della controversia e della sua natura, nonché delle fasi di giudizio svoltesi.

Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di vedersi riconosciuta dal un’anzianità di servizio pari, al 1.09.2001, ad anni 13, mesi 1, giorni 10 ai fini giuridici ed economici ed anni 4, mesi 6, giorni 20 ai soli fini economici;

2 – condanna il alla ricostruzione della carriera della ricorrente secondo quanto statuito al punto 1;

3 – condanna altresì il a versare in favore di parte ricorrente le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento stipendiale, applicato sin dal 1.09.2001, nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal 3.05.2022;

4 – condanna infine parte convenuta a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 4.000, oltre ad € 259,00 per contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 07/11/2024 il Giudice del lavoro NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati