REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA Composta dai Sigg.
Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente est.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere All’esito dell’udienza del 16/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1933_2024_- N._R.G._00000326_2022 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 326 del Ruolo Generale Contenziosi dell’anno 2022 vertente TRA , rappresentata e difesa, giusto mandato in attI, dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO Nicola INDIRIZZO TolentinoINDIRIZZO Appellante Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 146/2022 pubbl. il 02/02/2022 del Tribunale di Tivoli Conclusioni delle parti:
come da ricorso introduttivo del giudizio di appello e come da note depositate dalla parte appellante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza in oggetto il Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso con il quale aveva chiesto:
“Accogliere il ricorso;
e, per l’effetto, 1. Condannare l’Amministrazione resistente ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato Firmato Da:
Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
2 E per l’effetto 2.
Condannare l’Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente nella terza fascia stipendiale con qualifica di “Collaboratore Scolastico” a decorrere dall’a.s.2006/07 con l’anzianità di servizio maturata di anni 9 o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
3. Condannare l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 30.713,89, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell’esatta ricostruzione di carriera e dell’inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; 4. Condannare l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di EURO 193,16 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e del CU versato”.
Avverso tale pronuncia la parte soccombente ha interposto appello deducendo, con unico ed articolato motivo, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la violazione della Clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Nella sostanza il tribunale avrebbe errato nel negare il diritto al pagamento delle differenze stipendiali legate alla richiesta progressione stipendiale a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato alle spalle, non matura mai alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di servizio già svolti:
la normativa di riferimento si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la Clausola 4 dell’Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita dall’art. 6 d.lgs. n. 368/2001 e dall’art. 25 d.lgs. n. 81/2015;
difatti, il trattamento retributivo progressivamente collegato all’anzianità di lavoro rientra, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva, mentre, secondo la giurisprudenza delle Corte di Giustizia, la disparità di trattamento ai sensi della Direttiva 1999/70/CE potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di ragioni oggettive, che non possono essere ravvisate nella mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno, né siffatta disparità di trattamento può trovare giustificazione nel fatto che sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo; l’orientamento della C.G.U.E. è stato fatto proprio dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale in numerose sentenze ha ribadito la necessità di escludere qualsiasi disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori precari, che non sia obiettivamente giustificata, ed è entrata anche nel merito dell’applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro nel settore scolastico, precisando che essa impone al di riconoscere l’anzianità di servizio maturata dal personale precario, il quale ha diritto all’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i colleghi di ruolo. Il tribunale avrebbe altresì errato nel rigettare la domanda di ricostruzione integrale della carriera a seguito dell’immissione in ruolo, con riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell’intero servizio pre- . 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994, ai fini della ricostruzione di carriera del personale A.T.A. viene preso in considerazione il solo servizio effettivamente prestato, conteggiato per intero solo per i primi tre anni e nella misura dei 2/3 per il restante periodo, normativa che è stata applicata anche per effettuare la ricostruzione di carriera dell’appellante ma che si pone in aperto contrasto con i dettati comunitari:
la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20.09.2018 relativa al caso non può trovare applicazione nei confronti dell’appellante, in quanto essa si applica esclusivamente con riferimento al personale docente e non a quello Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola, al quale il legislatore nazionale ha riservato una normativa nettamente diversa a quella prevista per gli insegnanti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.
L’appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado e l’accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, con vittoria di spese. non si è costituito nel giudizio di appello, nonostante rituale notifica, così rimanendo contumace.
L’appello proposto da è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono anche alla luce dei chiarimenti richiesti dalla Corte depositati con le concesse note il 2.5.2024.
Le questioni oggetto delle censure poste dal gravame possono ritenersi risolte dalla giurisprudenza di legittimità e, sul punto, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall’indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie (cfr. ex multiis sentenza n. 2684/2021, sentenza n. 1372/2021, sentenza n. 191/2022, sentenza n. 3386/2021, sentenza n. 3137/2021, sentenza n. 892/2021), con motivazioni del tutto condivisibili e da intendersi in questa sede richiamate. Con riguardo, in primo luogo, alla ricostruzione di carriera, a seguito della nota sentenza del 20.9.2018 in causa C- 466/17, contro servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato” (ex plurimis Cass. n. 31150/2019, Cass. n. 2924/2020, Cass. n. 3472/2020).
Quanto, inoltre, ai c.d. gradoni, a partire dalle note sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l.
che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La Corte è pervenuta a tali conclusioni sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che:
a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- 177/10 NOME COGNOME);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del COGNOME, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, COGNOME, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (COGNOME, cit., punto 55;
negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, COGNOME).
della recente sentenza del 20.6.2019 in causa C-72/18, COGNOME, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale” (da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 20918 del 05/08/2019: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l.
che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”).
Con riguardo ai contratti da valutare ai fini sopra evidenziati, è stato affermato che “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231/2020). Ne consegue, pertanto, che le domande originarie devono trovare accoglimento con il riconoscimento in capo a del diritto alla ricostruzione della carriera con computo integrale dell’effettivo servizio pre- ruolo prestato da quest’ultima (a partire dal 2002/2003) nonché all’inquadramento nella corretta fascia stipendiale in ragione di una anzianità di servizio pari ad anni 7 mesi 1 e giorni 19 ed al pagamento delle correlate differenze retributive ed arretrati maturati, in virtù della corretta ricostruzione di carriera e dell’inquadramento nella posizione maturata, pari ad € 3.550,71, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Consegue all’accertamento di cui sopra la condanna del ai relativi adempimenti.
La novità e complessità delle questioni di diritto esaminate, che hanno trovato soluzione solo di recente – ed in corso di causa – con i richiamati interventi della giurisprudenza della Suprema Corte, legittimano la pronuncia di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte, in accoglimento dell’appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna il ad effettuare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente con computo integrale dell’effettivo servizio pre-ruolo prestato da quest’ultima (a partire dal 2002/2003) nonché ad inquadrare nella corretta fascia stipendiale in ragione di una anzianità di servizio pari ad anni 7 mesi 1 e giorni 19 ed al pagamento delle correlate differenze retributive ed arretrati maturati, in virtù della corretta ricostruzione di carriera e dell’inquadramento nella posizione maturata, pari ad € 3.550,71, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Compensa interamente fra le parti le spese del 16.5.2024
Il Presidente est. Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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