REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott. NOME COGNOME acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza del 9/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._185_2025_- N._R.G._00013272_2023 DEL_10_01_2025 PUBBLICATA_IL_13_01_2025
nella causa N.R.G. 13272 /2023 vertente TRA , nata a Napoli il 29.5.1937 e residente in Villaricca alla INDIRIZZO rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME ricorrente – (c.f. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede Napoli INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. N.37590 del 23.1.2023 (comunicazioni alla PEC: t; ed ai numeri di fax web per la comunicazioni del ctu al Direttore Provinciale di Sede:
081.19926124- 081.19926258).
resistente –
Oggetto: Riconoscimento dell’assegno di invalidità civile/pensione di invalidità civile con indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN
DIRITTO Con atto depositato in data 12.07.2023 parte ricorrente assumeva di avere presentato, in data 13.11.2019, domanda amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e la conseguente attribuzione delle provvidenze previste per gli invalidi civili dalla legge 30.3.1971 n.118 e dalla legge 11.2.1980 n.18 e succ. mod. (indennità di accompagnamento) ritenendosi affetta da un complesso morboso tale da giustificare la concessione dei benefici richiesti.
Asseriva, inoltre, che l’iter amministrativo si era concluso negativamente in quanto in data 2.12.2019, era stata sottoposta ad accertamento sanitario dalla competente Commissione Sanitaria per gli Invalidi Civili presso il presidio RAGIONE_SOCIALE in Pozzuoli che la giudicava soggetto ““INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 dl 509/88) 100%” con revisione prevista al dicembre 2020.
Aggiungeva che in data 14.4.2021, era stata sottoposta a visita di revisione, e soltanto con lettera datata 11.1.2022, l’ comunicava che l’istante veniva riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 dl 509/88) 46.
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti socio – sanitari per ottenere assegno di invalidità civile/pensione di invalidità civile/ indennità di accompagnamento, in data 23 maggio 2022 ha presentato istanza ex art. 445 bis c.p.c. presso il Tribunale di Napoli sez.
RAGIONE_SOCIALE giudizio avente N.r.g.
9129/2022, veniva nominata quale CTU la dott.ssa quale concludeva confermando in sostanza il giudizio e le valutazioni espresse nella fase amministrativa riconoscendo una percentuale invalidante del 71%..
ù Avverso la CTU veniva tempestivamente depositata dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente col presente ricorso in opposizione ha impugnato l’esito della perizia chiedendo l’accertamento del diritto a percepire le prestazioni assistenziali richieste in ricorso e di disporre la condanna dell’ al pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione in data 30.12.2023 chiedendo il rigetto del ricorso In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l’incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase dell’ATP (dr.ssa In data 09.01.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell’udienza, la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa in data odierna eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell’avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. In pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 9129/2022 relativo alla fase di ATPO Nel merito la domanda non è fondata.
Invero anche la consulenza tecnica d’ufficio, effettuata da medico specialista espletata nel corso del giudizio ha evidenziato che la ricorrente si trova in condizioni di salute tali da non poter beneficiare di alcuna provvidenza in quanto risulta affetta da uno stato invalidante quantizzabile in misura del 60%.
Scrive il CTU nel suo elaborato peritale depositato in data 2.10.2024 che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
“DISTURBO BIPOLARE IN FASE DI
STABILITA’ CLINICA.
RIFERITA EPATITE CRONICA.
ERNIA IATALE IN ASSENZA DI DISTURBI DISFUNZIONALI”.
Il complesso morboso di cui sopra- aggiunge il CTU -“ è sicuramente nel suo insieme importante, e lo si può riconoscere produttivo, anche in riferimento ai contenuti della tabella indicativa delle percentuali di cui al DM 5/2/92.
Il caso in esame, di fatto per quanto si rileva dalla documentazione sanitaria allegata è costituito essenzialmente dalla patologia psichiatrica.
Infatti, da epoca remota, come da certificati in atti, la paziente è affetta da disturbo bipolare con fasi di recrudescenza e fasi di ripresa della sintomatologia.
Il disturbo bipolare, anche conosciuto come malattia maniaco depressiva o come psicosi maniaco depressiva, è un disturbo caratterizzato da oscillazioni insolite del tono dell’umore e della capacità di funzionamento della persona.
Nel caso di specie, di fatto, si rileva che per il passato e sin dal 2012 la paziente ha fatto più volte ricorso alle cure di sanitari specialisti per tale patologia e di fatto ha goduto della inabilità totale.
Tuttavia, come si rileva dalla storia documentale, la sintomatologia psichiatrica ha avuto un miglioramento ed infatti anche gli accessi a visite specialistiche si sono notevolmente diradati.
Allo stato attuale come abbiamo personalmente rilevato all’esame peritale, la paziente si è manifestata un soggetto ben orientato con conservate capacità di critica e di giudizio in assenza di disturbi cognitivi.
E’ stato comunque rilevato un moderato stato di depressione del tono dell’umore.
Pertanto, per quanto riguarda lo stato attuale e pregresso fino alla revisione dell’ si ritiene che la patologia quanto riguarda le altre affezioni riferite, clinicamente non abbiamo rilevato aumento della pressione arteriosa e nessuno altro disturbo degno di nota, per cui non essendo alcuna di essa patologia comprovata da documentazione sanitaria, per criterio medico legale non sono valutabili.
Per tutto quanto sopra esposto – ha concluso il CTU nominato nella fase di opposizione – “dopo calcolo riduzionistico previsto dall’articolo 5 del DL 509, si perviene ad un tasso invalidante del 60% dal 14.04.2021 epoca della revisione dell’ Tale percentuale non è sufficiente ai fini della concessione di alcuno dei benefici assistenziali richiesti.
Le patologie indicate nell’elaborato peritale, specifica, dunque, il CTU, non hanno incidenza sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita né sulla capacità deambulatoria.
Va detto che gli accertamenti eseguiti dal consulente risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Dunque non vi è spazio per l’effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell’incarico.
Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att.
c.p.c., nelle forme previste dalla medesima norma.
Le spese dell’espletata consulenza tecnica cedono, perciò, a carico dell’
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell’ le spese delle consulenze tecniche di ufficio liquidate con separato decreto.
Napoli, 10.01.2025 IL GIUDICE Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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