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Codice Penale

Riconoscimento benefici vittima di mafia

La sentenza affronta i requisiti per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime di mafia, con particolare attenzione al requisito soggettivo dell’estraneità ad ambienti delinquenziali. Viene evidenziato come la valutazione debba essere rigorosa e basata su elementi concreti, tenendo conto del contesto familiare e delle vicende personali del richiedente.

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Pubblicato il 21 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 15382/2022 R.Gen. Aff. Cont.

Rep. Sent. n. R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. NOME COGNOME, ha pronunziato la seguente

SENTENZA N._365_2025_- N._R.G._00015382_2022 DEL_09_01_2025 PUBBLICATA_IL_14_01_2025

nella causa iscritta al n. 15382/2022 R.Gen. Aff. Cont.

assegnata in decisione all’udienza del 23/05/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c., vertente TRA , c.f.:

, elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME c.f.:

dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in attiRAGIONE_SOCIALE (CF.

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in INDIRIZZO

– CONVENUTO C.F. C.F. C.F.

Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.

Conclusioni:

all’udienza del 23/05/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 giugno 2022, la signora (madre di , deceduto in Casavatore-NA il 02.02.2010 a seguito di attentato camorristico) ha convenuto il – Area I “Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), allegando in fatto:

➢ di essere la madre di , vittima innocente di mafia, così come riconosciuto dalle sentenze penali con le quali sono stati condannati gli autori dell’omicidio;

➢ che in data 07 febbraio 2011 l’attrice presentava istanza al per il tramite della Prefettura di Napoli, per vedersi riconosciuti i benefici di cui alla Legge 302/1990, alla Legge 407/1998 ed alla Legge 206/2004;

➢ che i fatti costitutivi dei diritti fatti valere emergevano dagli atti dei procedimenti penali che l’avevano vista costituita parte civile e che avevano portato alla condanna degli imputati per il reato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso di , avvenuto in Casavatore (NA) in data 02.02.2010.

➢ che, in particolare, la sentenza n. 5/10 emessa in data 06.02.2012 dalla Corte di Assise di Napoli 3° Sezione condannava.

La sopraindicata veniva confermata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli Sezione 4° con sentenza n. 108/16 del 20.12.2016, divenuta definitiva a seguito di Sentenza emanata dalla Corte di Cassazione in data 18.05.2018.

La Sentenza n. 12/18 emessa in data 23.10.2018 dalla Corte di Assise di Napoli 2° Sezione, condannava , confermata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli Sezione 4° con sentenza n. 46/20 del 25.06.2020, divenuta definitiva a seguito di Sentenza emanata dalla Corte di Cassazione in data 15.10.2021;

➢ che in data 06/05/2022 il Ministero dell’Interno notificava, però, il decreto n. 27/2022, con il quale rigettava l’istanza, ritenendo la sig.ra persona non estranea ad ambienti delinquenziali in quanto ritenuta affine di 4° grado con soggetti gravati da precedenti penali.

Va preliminarmente chiarito che con la richiamata istanza del 7 febbraio 2011 veniva richiesta la concessione dei benefici (speciale elargizione, rendita vitalizia, speciale rendita vitalizia) previsti dalle seguenti leggi:

Legge n.466/1980; Legge n.302/1990; Legge n.407/1998; DPR n.510/1998; L. 222/07; L. 244/07.

Il decreto di rigetto del 6 maggio 2022 veniva fondato su due distinte argomentazioni:

1. in primo luogo veniva segnalato il difetto del requisito soggettivo in capo alla richiedente fissato dall’art. 9 bis della L. 309/1999 (“Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”;

l’art.1 comma 2 lettera b della stessa legge richiede che “il soggetto leso risulti essere … del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava) e dall’art. 2 quinquies comma I lettera b) del decreto legge n.151 del 2008, convertito in L. 186/2008 (“Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che…b)il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell’evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”). A tal fine il decreto richiamava le risultanze delle informative delle Questure di Napoli, Arezzo e Catanzaro da cui emergeva che “numerosi familiari della signora sono gravati da molteplici pregiudizi penali (tra i quali condanne per rapina in concorso, ricettazione in concorso, evasione, violazione al TU n.309/1990 in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, violazione alle norme doganali, associazione per delinquere finalizzata al furto continuato in concorso, violazione degli obblighi di assistenza familiare e atti di libidine violenti, ecc.)”; secondo il decreto “ciò fa emergere un contesto familiare i cui comportamenti denotato una illegalità diffusa, tale da non poter ritenere la completa estraneità (dell’interessata) ad ambienti e rapporti delinquenziali…considerato che nell’ambito familiare risultano soggetti pregiudicati per reati che, sebbene non siano ostativi ai sensi della lettera a) del citato art.2 quinques comma 1, sono comunque potenzialmente rilevanti per quanto riguarda la vicinanza della signora agli ambienti delinquenziali”;

2. in secondo luogo veniva richiamato il rapporto di affinità entro il 4° grado (nipoti del marito) con soggetti cui erano state applicate misure di prevenzione, tali da far ritenere integrato l’ulteriore motivo ostativo di cui all’art.2 quinques comma 1 lettera a del D.L. n.151 del 2008 (“Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che… a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.. ”).

Ciò chiarito, la difesa dell’attrice (cfr. pagina 2 dell’atto di citazione) ha inteso concentrare l’attenzione essenzialmente sulla seconda delle argomentazioni appena riportate, laddove ha dedotto che “secondo quanto si legge nel decreto di rigetto, alla sig.ra sono stati negati i benefici di Legge, in quanto a dire del Ministero avrebbe degli affini di 4° grado, parenti dell’ex marito, gravati da pregiudizi penali ed in virtù di tali affinità è stata ritenuta, non estranea ad ambienti delinquenziali”.

La difesa ha provveduto, poi, a ripercorrere le vicende conflittuali dell’attrice con l’ex coniuge ( ), culminate nella costituzione di parte civile nel procedimento penale avviato a carico dello stesso per atti di libidine commessi nel 1983 nei confronti della figlia di 9 anni.

L’attrice ha sostenuto che, a partire dalla denunzia del 30 giugno 1983, non ebbe ad incontrare più l’ex marito ed interruppe ogni rapporto con i familiari dello stesso (tra cui i nipoti del marito attinti dalle evidenziate misure di prevenzione);

ha lamentato, inoltre, l’incostituzionalità dell’articolo 2 quinquies lettera a) del decreto-legge n. 151/2008 così come convertito dalla legge n. 186/2008 e modificato al comma 1, lettera a), dall’art. 2, comma 21, della legge n. 94/2009, per le argomentazioni ampiamente sviluppate in citazione cui si fa rinvio.

Il convenuto , nel costituirsi, ha rivendicato la legittimità del proprio operato e l’infondatezza delle domande avanzate da controparte.

La causa, in assenza di istruttoria, è stata riservata in decisione con ordinanza resa all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 23 maggio 2024.

In data 09 luglio 2024 l’attrice ha depositato la sentenza n.122/2024 resa dalla Corte Costituzionale e con cui è stata “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2- quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall’art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». **** Va in primo luogo evidenziato che l’intero atto di citazione, come già anticipato, appare integralmente costruito al fine di contrastare la fattispecie ostativa supra delineata sub.2 nell’impugnato decreto di diniego degli invocati benefici, ovvero il prefigurato rapporto di affinità entro il 4° grado con soggetti (nipoti del marito attinti da misure di prevenzione, indagine divenuta oggi superflua alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità sopra richiamata.

Non si rinvengono, invece, specifici e dettagliati argomenti volti a contrastare l’ulteriore fattispecie ostativa sopra delineata sub.1, non attinta dalla declaratoria di incostituzionalità in oggetto.

Occorre a tal punto preliminarmente procedere all’analisi delle risultanze delle informative rese dalle Questure di Napoli, Arezzo e Catanzaro volte a delineare una pluralità di familiari della signora coinvolti in attività delinquenziali.

Viene in rilievo, in primo luogo, l’allegato 05a) della produzione di parte convenuta (informativa della Questura di Napoli del 26 luglio 2019) da cui si evince che l’assoluta maggioranza delle segnalazioni ivi riportate riguardano esclusivamente il marito dell’attrice ( figlio di ) ovvero familiari dello stesso (esponenti della famiglia materna del , ovvero Anche le segnalazioni provenienti dalle Questure di Arezzo e Catanzaro riguardano esclusivamente esponenti della famiglia La signora , in atto di citazione e con la documentazione prodotta, ha ampiamente dedotto e comprovato che i rapporti con il marito ed il suo nucleo familiare sin dall’anno 1983 ebbero a completamente interrompersi all’esito delle vicende descritte in narrativa (“la è separata dal marito dal giorno 30 giugno 1983, quando cioè si è recata presso il Distretto di Polizia di Napoli denunciandolo per aver commesso atti di libidine nei confronti della figlia di appena 9 anni. Nel consequenziale processo tenutosi presso il Tribunale di Napoli la sig.ra è costituita parte civile ed il è stato condannato per gli atti di libidine nei confronti della figlia.

Da quella sera del 30 giugno 1983 la sig.ra non ha più incontrato il marito -che da notizie ricevute alcuni mesi orsono è deceduto in Belgio- ed ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto con la famiglia di origine di questi).

L’interruzione totale dei rapporti con il marito ed i suoi familiari a partire dall’anno 1983, oltrechè apparire del tutto verosimile alla luce della gravità dei fatti accertati giudizialmente, non è stata, peraltro, mai specificamente contestata dalla convenuta Amministrazione, la quale ha, invece, semplicemente omesso qualsivoglia valutazione e ponderazione degli argomenti difensivi addotti dall’attrice, che, invece, ove correttamente valutati avrebbero dovuto condurre a ritenere integrata la prova che quest’ultima, alla data dell’evento delittuoso che ebbe a coinvolgere il figlio, si era già ampiamente dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui eventualmente partecipava in ragione del rapporto instaurato con il coniuge ( Assolutamente inidonee a residualmente supportare la fattispecie ostativa sub 1) appaiono le segnalazioni che coinvolgono i signori (condannato nell’anno 1991 per frode in commercio), (condanne degli anni 2012-2013 per violazione in materia di commercio di tabacchi) e (condannato nell’anno 1979 per assegni a vuoto); ciò non solo per insuperabili carenze di carattere deduttivo (non avendo l’amministrazione finanche evidenziato e documentato quali fossero i rapporti di familiarità, affinità o frequentazione dei predetti con l’attrice), ma anche, e soprattutto, per l’assoluta modestia degli episodi delittuosi e per la loro collocazione in epoca assolutamente remota (cfr. vicende del 1981 e 1979).

Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente accertamento della illegittimità del decreto impugnato (decreto di rigetto del 6 maggio 2022);

va, inoltre, accertata la sussistenza in capo alla richiedente del requisito soggettivo fissato dall’art. 9 bis della L. 309/1999 e dall’art. 2 quinquies comma I lettera b) del decreto legge n.151 del 2008, convertito in L. 186/2008, il tutto nei termini evidenziati in premessa;

va, infine, dichiarata l’insussistenza dell’ulteriore motivo ostativo di cui all’art.2 quinques comma 1 lettera a del D.L. n.151 del 2008 in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronunzia richiamata in premessa.

Da ciò consegue l’obbligo della convenuta amministrazione di procedere ad una nuova valutazione dell’istanza presentata dall’attrice in data 7 febbraio 2011 alla luce degli accertamenti di cui sopra.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta amministrazione e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alle controversie di valore indeterminato e complessità alta, dell’attività difensiva concretamente svolta (assenza di istruttoria), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta da nei confronti del convenuto e per l’effetto accerta l’illegittimità del decreto impugnato (decreto di rigetto del 6 maggio 2022) per le ragioni indicate in parte motiva;

in particolare, accerta la sussistenza in capo alla richiedente del requisito soggettivo fissato dall’art. 9 bis della L. 309/1999 e dall’art. 2 quinquies comma I lettera b) del decreto legge n.151 del 2008, convertito in L. 186/2008, il tutto nei termini evidenziati in parte motiva;

dichiara, inoltre, l’insussistenza dell’ulteriore motivo ostativo, prefigurato nell’impugnato decreto di diniego, di cui all’art.2 quinques comma 1 lettera a del D.L. n.151 del 2008 in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.122/2024;

afferma l’obbligo del convenuto di procedere ad una nuova valutazione dell’istanza presentata dall’attrice in data 7 febbraio 2011 alla luce degli accertamenti di cui sopra;

2) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’attrice che si liquidano in euro 8.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, il 09/01/2025.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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