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Riconoscimento della Carta Docente ai docenti a tempo determinato

Il Tribunale ha affermato il diritto dei docenti a tempo determinato a beneficiare della Carta Docente, prevista per l’aggiornamento professionale, in base al principio di non discriminazione. La sentenza ha stabilito che l’esclusione dei docenti precari da tale beneficio è illegittima, condannando l’amministrazione a corrispondere il bonus economico per gli anni scolastici richiesti.

Pubblicato il 25 July 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
DI MILANO SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NOME COGNOME quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2921_2024_- N._R.G._00002423_2024 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella controversia n. 2423/2024 R.G. instaurata da rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domicilio eletto in Lamezia Terme, INDIRIZZO ricorrente contro rappresentato e difeso dell’avv. NOME COGNOME domicilio eletto in INDIRIZZO resistente

Oggetto: altre ipotesi.

All’udienza del 06/06/2024, la procuratrice della ricorrente concludeva come in atti.

FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l’Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“In via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all’ottenimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa, per l’effetto – Condannare il a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta Docente affinché ne possa usufruire per come previsto e disciplinato dalla normativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione.
Con espressa riserva di ulteriori richieste, eccezioni deduzioni e difese, nonché richieste istruttorie nei modi e nelle forme di rito”.

Si è costituita ritualmente l’Amministrazione convenuta contrastando, a vario titolo, la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.

La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.

Ciò posto, la ricorrente espone di essere in servizio per l’anno scolastico in corso (2023/24) con contratto decorrente dal 13.09.2023 al 30.06.2024 per un posto di sostegno psicofisico, per n. 24 ore settimanali di lezione presso la Scuola Primaria INDIRIZZO dell’Istituto Comprensivo Locatelli-Quasimodo di In precedenza, la docente ha svolto servizio in favore dell’Amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti:
per l’anno scolastico 2020/2021: • Con contratto dal 02.11.2020 al 30.06.2021 per un posto di sostegno minorati psicofisici, 24 ore settimanali di lezione presso INDIRIZZO dell’Istituto Comprensivo Locatelli-Quasimodo di per l’anno scolastico 2021/22:

• Con contratto dal 08.10.2021 al 30.06.2022 per un posto di sostegno minorati psicofisici, 24 ore settimanali di lezione presso INDIRIZZO dell’Istituto Comprensivo Locatelli-Quasimodo di per l’anno scolastico 2022/2023:
• Con contratto dal 27.09.2022 al 30.06.2023 per un posto di sostegno psicofisico, 24 ore settimanali di lezione presso la Scuola Primaria INDIRIZZO COGNOME dell’Istituto Comprensivo Locatelli-Quasimodo di La ricorrente si duole che, nei predetti periodi non ha ricevuto la c.d. “carta docenti” prevista dall’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali.

In diritto, la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell’ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell’art. 14 della CDFUE, dell’art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell’Accordo Quadro citato sul diritto/dovere Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell’art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti. Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i L’art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:

“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.

Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.

Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all’art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.

Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.

Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all’art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari». In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».

Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente.

Ciò posto, sull’argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte.

Invero, è pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.

Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).

Va dunque affermato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la somma di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Con specifico riferimento all’anno scolastico in corso, si osserva che la contrattualizzazione sino al 30 giugno 2024 (doc. 1), esclude la docente dal riconoscimento – altrimenti spettante ai colleghi e alle colleghe in servizio sino al 31 agosto 2024 ai sensi del Decreto n. 69/2023 – con conseguente fondatezza della pretesa anche per tale annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la carta elettronica, per gli a. s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
3) condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 850,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 06/06/2024 Il giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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