REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1168/2019 pubblicata il 28/08/2019
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:
XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
APPELLANTE
contro
YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. /2016 del 5/02/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L’appello proposto dal sig. XXX avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. /2016, con cui veniva accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. /2011, si concentra principalmente sulla esatta interpretazione dell’attività istruttoria posta in essere nel corso del giudizio di primo grado, attività da cui sarebbe emersa la prova dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, relativa al credito preteso tramite decreto ingiuntivo, concretatesi in riconoscimento del debito da parte del debitore YYY.
L’appello proposto, sulla base della completa disamina delle testimonianze raccolte in primo grado, appare sul punto fondato.
Può infatti affermarsi che:
– Non risulta contestata l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti secondo il quale il sig. XXX ha svolto 4 trasporti, dalla Toscana alla Calabria, per conto della ditta del sig. YYY;
– Non è stata data adeguata prova dell’effettivo pagamento di tutte le prestazioni rese, in quanto anche i testi di parte appellante hanno confermato esclusivamente il pagamento della somma complessiva di Euro 2.000,00, consegnata in diverse occasioni;
– Non è plausibile che il trasporto più consistente ed impegnativo, relativo ad un mietitrebbia per il quale veniva concordato il prezzo di Euro 3.000,00, sia stato pagato al XXX in una unica soluzione tenuto conto che lo stesso soggetto che aveva commissionato tale trasporto al YYY, ***, ha dichiarato in udienza di aver corrisposto la suddetta somma in due rate;
– Non è stata data la prova di quanto affermato da parte appellata circa la somma dovuta al XXX per gli altri tre trasporti, quantificata in Euro 1.500,00, tenuto conto che sul punto neanche i testimoni di parte appellata sono stati concordi;
Chiariti questi punti può dirsi poi che si concorda con la visione fornita da parte appellante circa la sussistenza di un riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. comprovata dalle numerose testimonianze che hanno raccontato di diversi contatti tra le parti in causa, a partire dall’aprile 2010, con cui alla richiesta di pagamento delle somme residue richieste per i servizi di trasporto effettuati il sig. YYY rispondeva tranquillizzando l’appellante, anche in presenza di altre persone, circa la sua intenzione di provvedere al più presto al saldo di quanto dovuto (cfr. testimonianze ….); tale affermazione certamente implica in maniera chiara e solare il riconoscimento dell’esistenza di un debito e la volontà di saldarlo.
Va rilevato che la giurisprudenza afferma in maniera ormai granitica che il riconoscimento di debito non necessiti di formule sacramentali, che possa essere desunto dalla complessiva valutazione degli elementi di prova e che, soprattutto, non sia necessaria alcuna intenzione ricognitiva nel soggetto che effettua il riconoscimento stesso (cfr. Cass. ord. n. 9097/2018 “Il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.”)
Va rilevato, poi, che la stessa circostanza che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo sia stata emessa circa un anno dopo l’effettivo svolgimento dei trasporti in favore del YYY, svolti pacificamente nel periodo giugno/luglio 2009, sembri confermare l’esistenza di contatti tra la parti, in tutto l’anno successivo alla prestazione resa, volti ad ottenere il pagamento delle somme concordate. Insomma, pur tenendo come sfondo la deprecabile abitudine di effettuare pagamenti “in nero” in assenza dell’effettiva emissione di una fattura, appare più che plausibile che, come emerso dalle testimonianze raccolte, il sig. XXX abbia cercato in più occasioni di recuperare il corrispettivo dei propri servizi, ricevendo rassicurazioni da parte del YYY il quale riconoscendo il proprio debito si impegnava a saldarlo il prima possibile; non ottenuto il pagamento richiesto, quindi, l’opponente si sarà determinato ad emettere la fattura n. 60 del 21.07.2010 per poi precedere con decreto ingiuntivo nei primi giorni del 2011.
Tenuto conto, quindi, che i primi atti di riconoscimento di debito sono stati collocati temporalmente nel mese di aprile 2010, allorquando non ai era ancora consumata la prescrizione, certamente può dirsi non prescritta la prestazione dovuta in conseguenza del contratto di trasporto, prestazione che l’appellato dovrà pagare al XXX.
L’appello deve essere, quindi, accolto e, pertanto, deve essere rigettata l’opposizione avanzata da YYY nei confronti del decreto ingiuntivo n./2011 emesso dal Giudice di Pace di Melito Porto Salvo il 14.01.2011.
L’accoglimento dell’appello comporta anche la riforma della sentenza impugnata in punto di spese di lite, per cui l’appellato YYY deve essere condannato a rifondere all’appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non può essere, infine, accolta la domanda avanzata dall’appellante di restituzione delle somme spese in conseguenza della sentenza di primo grado in quanto non provate documentalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– ACCOGLIE l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. /2016 con conseguente rigetto dell’opposizione avanzata da YYY nei confronti del decreto ingiuntivo n./2011 emesso dal Giudice di Pace di Melito Porto Salvo il 14.01.2011 che viene così confermato;
– rigetta ogni altra domanda;
– condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 40,00 per spese e € 600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario;
– condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 180,00 per spese e € 800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario.
Reggio Calabria, 28 agosto 2019
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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