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Riconoscimento dello status di rifugiato per persecuzione religiosa

La sentenza analizza il diritto alla libertà religiosa e il divieto di persecuzione per motivi religiosi, anche alla luce della Convenzione di Ginevra del 1951. Viene ribadito il principio per cui il timore di persecuzione va valutato sia in base alla legislazione del Paese d’origine, sia in relazione alla sua concreta applicazione.

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Pubblicato il 14 febbraio 2025 in Diritto comunitario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

Sezione Persona e Famiglia La Corte, composta dai magistrati:

Dr.ssa NOME COGNOME Presidente rel. Dr.

NOME COGNOME Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._629_2025_- N._R.G._00004150_2024 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025

nella causa di secondo grado iscritta al n. 4150 del ruolo generale dell’anno 2024 trattenuta in decisione all’udienza del 23.1.2025, vertente tra nata a Jiangsu (Cina) il 23.01.1969, elettivamente domiciliata in Prato, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in atti;

appellante , cod. fisc. , in persona del pro tempore, appellato -contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.

OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell’annullamento della sentenza di appello n. 1426/21 pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11700/24 nel giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma.

Conclusioni riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 1, lett. a) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell’art. 2, co.1, lett. f), del D.lgs. n. 251/2007;

in via subordinata, accertati e dichiarati fondati i gravi motivi esposti in narrativa, riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 1, lett. h) d.lgs. n. 251/2007;

in via istruttoria, disporre l’interrogatorio libero dell’appellante, previa nomina di un interprete di lingua cinese, interrogatorio libero “sui seguenti profili di asserita non credibilità originariamente rilevati dalla Corte di Appello:

a. “cosa le autorità abbiano posto in essere nei suoi confronti tanto da farle concludere di essere monitorata (se, ad es., sia stata spiata, intercettata telefonicamente, se doveva recarsi periodicamente alla polizia, se le riassunzione, p. 8);

b. “l’ottenimento del visto e l’espatrio in tutta legalità, con passaporto e su un volo di linea” (ivi, p. 9);

c. i motivi sottesi alla “conversione” (cfr. ivi, p. 9);

d. “l’illustrazione dei principi cardine della sua fede” (ibidem);

e. i motivi per cui “una volta giunta in un Paese ritenuto garantista della libertà religiosa, non abbia frequentato alcuna chiesa dal mese di maggio 2017” (ibidem);

f. “con quali mezzi economici (…) si sia mantenuta nel tempo, [dal momento in cui era stata costretta a chiudere il proprio negozio fino a] prima dell’espatrio e dopo di questo” (ivi, p. 10)”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, allegando di professare in Cina la religione c.d. “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” (detto anche movimento “RAGIONE_SOCIALE God”) nei confronti della quale vi era stata una campagna di repressione da parte del governo della Repubblica Popolare Cinese, con arresti e torture, di aver cambiato spesso casa per il timore di essere presa e torturata, di essere stata ospitata da una signora che era stata pure minacciata, di essersi recata da un suo amico medico che le aveva consigliato di lasciare il Paese per evitare di ammalarsi e si era occupato per lei delle pratiche per la partenza, di essere infine arrivata in Italia il 26.3.2016. Il Tribunale ha respinto la domanda con sentenza confermata dalla Corte d’appello che ha fatto leva sulla non credibilità della escludendo un’associazione segreta nella sua organizzazione, nelle regole interne, nell’attività esterna, nella ricerca di proseliti, nelle fonti di finanziamento e nelle relazioni fra gli adepti, come era il movimento religioso cui la dichiarava di appartenere.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 11700 del 21.12.2023, ha cassato la citata sentenza di questa Corte n. 1426/2021, rilevando che i) nel ritenere non credibile la si era violato lo specifico regime dell’onere probatorio vigente in materia di protezione internazionale, ii) la negazione dell’esistenza di una persecuzione ai danni della ricorrente e, in generale, dei fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina violava i doveri di cooperazione officiosa del giudice in ordine all’accertamento dei fatti pertinenti riguardanti il paese d’origine e integrava l’omesso esame di un fatto decisivo, risultando la decisione cassata non in linea con il principio delineato nell’ art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007 “secondo il quale il timore di persecuzione per motivi religiosi va valutato sia alla luce della legislazione vigente nel Paese di origine sia in relazione alla sua applicazione concreta”, dovendo quindi il “giudice di merito valutare se l’ ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di fini ritenuti legittimi” e non potendo farsi leva sul divieto di associazioni a carattere segreto sussistente nel Paese di origine, considerato che “la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia”. La COGNOME ha provveduto alla riassunzione del giudizio, insistendo nelle richieste come sopra riportate e chiedendo in via istruttoria l’interrogatorio libero di essa appellante previa nomina di interprete di lingua cinese.

Regolarmente evocato in giudizio, il non si è costituito e va, pertanto, dichiarato contumace.

Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.

E’ stata disposta la sostituzione dell’udienza del 23.1.2025 con la trattazione scritta;

è stato assegnato il termine per il deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., termine di cui si è avvalsa la che ha insistito nelle conclusioni anche istruttorie formulate nell’atto introduttivo, integrate dall’indicazione dei profili sui quali procedere all’interrogatorio libero richiesto.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza concessione di termine ex art 190 cpc. L’istanza avanzata dall’odierna appellante merita accoglimento.

Occorre in primo luogo segnalare che la fase di raccolta dei dati rilevanti per l’esame della domanda di protezione internazionale deve considerarsi chiusa, visto che sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e non risultano necessari ulteriori:

deve infatti farsi leva su quanto narrato dalla nel corso dell’audizione svoltasi dinanzi alla Commissione, audizione il cui verbale non è stato prodotto nella precedente fase d’appello, ciò che ha indotto la Corte, che aveva a disposizione le sole dichiarazioni rese al Tribunale, a formulare il giudizio di “marcato grado di genericità ed astrattezza” tale da escludere la credibilità che, sola, può attivare “l’obbligo di cooperazione officiosa del Giudice in ordine alle condizioni generali del Paese che siano direttamente riferibili alle persecuzioni o ai pericoli invocati”. Ne discende che non deve procedersi ad una nuova audizione della che dinanzi alla Commissione ha dichiarato il 25/10/2016 che i) il 26/3/2016 è partita dalla Cina e arrivata in Italia senza scali, ii) è nata il 23/1/1969 nella provincia del Jiangsu nella municipalità di Xuzhou, nella contea di Pei, ha vissuto a Datun e Zhuzai e poi nel dicembre 2015 è andata in città, iii) padre e madre sono deceduti da più di 18 anni, ha tre fratelli e una sorella maggiori che si trovano nella provincia dello Jiangsu così come il marito e il figlio di 23 anni, che ha lasciato nel settembre 2015, che non sanno dove ella si trova, visto che li ha lasciati prima ancora di partire, così come da loro richiesto “perché le persone credenti non possono rimanere a casa con altri e metterli in pericolo”, e con loro non ha contatti per evitare di creare loro problemi, iv) faceva la venditrice ambulante per poi aprire un negozio, prima di iniziare a credere, v) nel gennaio del 2005 una lontana parente le ha annunciato la buona notizia che ella ha accettato; ha iniziato a leggere la parola di Dio Dio onnipotente è la seconda venuta di Gesù e che questa era la buona novella che voleva annunciare a tanti e mentre predicava si è resa conto che la costituzione cinese prevede la libertà di culto ma in realtà non è così;

il governo Cinese ha usato tutti i mezzi possibili per arrestare quelli che credevano nel dio onnipotente anche se in realtà essi non facevano niente di illegale, perché per gli adepti venerare Dio è un principio irrinunciabile ed è successo che i suoi confratelli e consorelle a lei vicini venivano arrestati sempre più spesso e sempre di più;

il 28 maggio del 2014, c’è stato un omicidio a Zhaoyuan e il governo cinese ha imputato questo omicidio ai credenti del Dio Onnipotente e da allora hanno messo ovunque sistemi di controllo e girava sempre più polizia;

mentre i suoi fratelli venivano arrestati, ella cambiava spesso casa;

ad agosto del 2015, un confratello, che partecipava con lei alle riunioni, mentre si stava recando ad una riunione cui ella non era presente, è stato arrestato dal commissariato locale, gli hanno tagliato i capelli, gli hanno dato le scosse elettriche ed è diventato cieco;

c’era una persona che lavorava in quel commissariato che era un credente e, quando ha visto l’arresto del confratello, l’ha cercata, sapendola in contatto con lui, e l’ha avvisata che non era sicuro per lei rimanere a casa, dicendole che doveva nascondersi perché i poliziotti sarebbero andati a indagare chi era stato a casa sua;

così si è trasferita a Zhuzai, cittadina a 70 km di distanza, dove ha vissuto a casa di un’anziana signora credente;

in tale periodo continuavano a riunirsi ma ogni volta erano due o tre persone e dovevano chiudere le porte e usare un tono basso di voce perché il governo circa una settimana da quando era presso la consorella, quando, finita la cena, era in un’altra stanza e ha sentito arrivare il Capo villaggio che ha chiesto alla consorella dove era la sua ospite e, alla risposta che se n’era andata, ha replicato che ella, anziana, non doveva avere contatti con i credenti perché se l’avessero scoperta, potevano metterla ai lavori forzati e non poteva pagare per uscire, cosa invece prevista per altri reati; l’ha quindi minacciata ed ella era terrorizzata e aveva sempre gli incubi e alla fine, la consorella, temendo che la casa fosse sorvegliata, l’ha fatta stare nella stalla dei maiali, procurandole un materassino e portandole due pasti al giorno assieme al mais;

in tutto è rimasta lì, compreso il soggiorno in stalla, due mesi;

nelle rare volte in cui usciva, doveva camuffarsi utilizzando la mascherina bianca e un cappello per paura delle video camere;

sapeva che in quelle condizioni stava comunque molto meglio di quelli che erano stati arrestati anche se stava molto male;

il clima si è raffreddato e si è raffreddata anche lei;

si chiedeva come mai non potesse tornare a casa dal marito e perché credere le fosse così difficile in Cina e alla fine si è resa conto di non poter restare in quel posto, sicchè se n’è andata e ha preso una casa in affitto;

ma anche lì era diventato pericoloso stare perché la polizia controllava i permessi di residenza e i figli di ogni residente a causa della politica del figlio unico e se trovavano una donna con più figli le facevano l’operazione di chiuderle le ovaie;

a causa di questi controlli, è rimasta lì meno di due mesi ed è andata a ha continuato a vivere in un’atmosfera di terrore tanto che un amico radiologo le disse che probabilmente aveva non poteva alzare il braccio che perdeva l’equilibrio per i capogiri;

l’amico l’ha avvertita che forse era meglio andarsene in un paese occidentale dove c’è la libertà di fede;

NOME, che non voleva abbandonare i familiari, è stata avvisata dall’amico che se non avesse fatto così prima o poi sarebbe stata arrestata e li avrebbe abbandonati comunque;

si è offerto di aiutarla per farla uscire dalla Cina e, sapendo che non poteva abbandonare la fede, ella l’ha incaricato di fare le pratiche, vi) non ha avuto problemi nell’ottenere il passaporto, nel novembre 2014, e si è allo scopo rivolta al dipartimento di pubblica sicurezza, vii) la parente che le ha fatto conoscere la Chiesa di Dio Onnipotente è andata da lei e le ha detto che Dio era venuto per salvare l’umanità;

all’epoca ella non avevo una fede ed era come la gente del mondo, rincorrendo il guadagno e il benessere materiale, vivendo in realtà non bene;

in questo modo le persone sono egoiste e non hanno amore tra loro e anche ella verso il marito non aveva amore;

la parente le ha detto che se voleva vivere bene doveva credere in Dio, cosa che le è sembrata eccezionale;

le ha dato un libro intitolato “la parola si è manifestata nella carne” ove ha letto che Dio ha organizzato la vita di ognuno nei minimi dettagli, il lavoro, la data di nascita, tutto;

leggendo, ha avuto una sensazione di tenerezza, ha creduto e si è sentita cambiata, amando le altre persone senza essere egoista;

il marito, notando questo suo cambiamento, ha detto che era vero quello in cui credeva, viii) la dottrina insegnatale era quella di Dio Onnipotente, che non rientra in quella cristiana ortodossa o cattolica e appartiene al cristianesimo evangelico ma differisce dal cristianesimo e ha parlato”, ix) la dottrina è iniziata nel 1991, da allora si è diffusa in tanti posti e anche fuori dalla Cina;

in Cina ci sono congregazioni da tutte le parti ed è stata la sua parente ad indicarle la congregazione a lei più vicina;

dopo aver letto il libro, ha deciso di credere ed è stata presentata dalla parente alla chiesa;

insieme si riunivano, cantavano e pregavano, incontrandosi nelle case;

non ce ne era una fissa, stavano in una finché non realizzavano che era a rischio e quindi cambiavano;

all’inizio erano quattro e non potevano essere in troppi, alla fine due o tre, x) nella predicazione gli adepti hanno dei principi che possono predicare non a chi capita ma a persone buone, disposte ad affidarsi alla verità e generalmente si trattava di amici e parenti dei confratelli;

il compito della predicazione veniva dato a tutti i credenti;

ella voleva predicare e anche gli altri fratelli lo facevano, xi) la predicazione che ha svolto sin dal 2006 era pericolosa e c’era sempre il pericolo di essere arrestati;

il libro usato per la predicazione era sempre lo stesso;

si tratta della parola di Dio, è la bibbia dell’epoca del regno, divisa in tre parti:

l- le parole che dio ha detto alla chiesa, 2- le parole che ha detto all’intero cosmo, 3- le parole che il Dio incarnato ha detto alle varie congregazioni;

xii) il 28 maggio del 2014, nella provincia dello Shandong citta di Zhaoyuan, quattro banditi hanno ucciso una donna dentro un Mc Donald e il governo cinese ha attribuito la responsabilità ai credenti del Dio onnipotente, il tutto per confondere le persone e poter arrestare più facilmente i credenti;

il governo, che ha usato l’omicidio strumentalmente per attuare la repressione, ha sempre tenuto un abbastanza conosciuta nel villaggio, sicchè, essendo a rischio di denunce, doveva cambiare casa spesso anche con la sua famiglia;

all’inizio, i familiari avevano paura perché il governo diceva che se in casa c’era qualcuno che credeva nel Dio onnipotente bisognava denunciarlo e licenziarlo sul posto di lavoro;

ma vedendola cambiata, i familiari hanno pensato che ella credesse nella verità e l’hanno sostenuta;

il marito, prima della sua partenza, stava riflettendo sulla fede ed ella non sa se abbia poi accettato o no;

del confratello arrestato, che quando è partita era ancora in galera, non ha notizie;

lo conosceva dal 2010 e andava spesso a casa sua per consegnargli la parola di dio assieme ad altri fratelli e sorelle ed egli nascondeva i libri, li custodiva;

del fratello torturato ha appreso dal credente che lavorava al commissariato, xiii) quando stava a casa della consorella anziana, non osava più predicare, limitandosi a riunirsi, a leggere la parola di dio, a parlare con gli altri delle esperienze e di come potevano cambiare secondo la parola di dio, a cantare e adorare dio;

il capo villaggio, che è andato dalla consorella a chiedere informazioni, non aveva necessità di avere un motivo visto che “in Cina non è come qui in Italia che bisogna prendere un appuntamento per andare a casa delle persone.

Ci si presenta a casa.

Quel giorno il capo villaggio è andato e qualcuno sapeva che questa sorella era una credente ma questa sorella era anziana e non poteva uscire a predicare il vangelo mentre l’obiettivo del governo è principalmente quello di arrestate chi fa proselitismo o altre attività.

La gente in Cina non ha nessuna libertà e i funzionari governativi e la polizia possono troverebbe la polizia che la porterebbe in galera e lì verrebbe torturata, resterebbe forse per la vita e non potrebbe vedere più familiari e amici, xv) in Italia, si riunisce con altre due o tre persone dove abita;

pulisce i bagni di un ostello ma sono lavoretti occasionali con i quali riesce a mantenersi;

ci va tre o quattro volte alla settimana e sul lavoro ha appreso di poter chiedere asilo perché era stata perseguitata per fede.

Tanto premesso, è da segnalare che tali dichiarazioni, consentono di superare la critica rivolta dalla Corte alla versione fornita al Tribunale, dal momento che la.

enunciato le attività che le autorità cinesi hanno posto in essere per farle concludere di essere “monitorata”, avendo chiarito che, essendo impegnata nella predicazione della “buona novella” si è esposta nel villaggio, che, a seguito dell’arresto di un confratello che era in contatto con lei, un credente che lavorava al commissariato l’ha allertata, raccontandole anche delle torture cui l’arrestato era sottoposto, che quando era a casa con la consorella anziana, le riunioni dovevano svolgersi con le finestre chiuse e a voce bassa, ciò che non ha impedito al capo villaggio di notare la sua presenza e di fare pressioni sulla consorella per farle rivelare la sua presenza, di aver subito controlli quando era in affitto a tal punto da farla sentire attenzionata e indurle una condizione di costante terrore e di malessere fisico, a fronte della quale l’amico medico le ha consigliato di lasciare il paese perché “prima o poi” sarebbe stata arrestata, . spiegato come sia venuta in contatto con il movimento religioso libro “la parola si è manifestata nella carne”, chiarito come a seguito della lettura abbia appreso che Dio è venuto sulla terra per salvare l’umanità, precisato come l’interesse di Dio per l’uomo l’abbia colpita e trasformata inducendola ad amare il prossimo e spinta, dopo anni trascorsi nella ricerca del solo guadagno, a farsi presentare alla Chiesa, enunciato i principi della sua fede che fa leva su una seconda venuta di Gesù Cristo sulla terra e sulla parola di Dio, raccolta nella “bibbia dell’epoca del regno, divisa in tre parti: l- le parole che dio ha detto alla chiesa, 2- le parole che ha detto all’intero cosmo, 3- le parole che il Dio incarnato ha detto alle varie congregazioni”, spiegato di essersi sentita desiderosa di coinvolgere altri con la predicazione della “buona novella”, .

richiamato, a conferma della pratica religiosa in Italia, la lettera di conferma della appartenenza alla chiesa di RAGIONE_SOCIALE, rilasciato dal capitolo romano della Chiesa in data 30/11/2024 e attestante che sin dal suo arrivo l’odierna appellante è stata riconosciuta come membro della comunità all’interno del quale svolge un ruolo attivo.

Da quanto sopra discende che l’Han, che ha presentato la domanda di protezione internazionale subito dopo il suo arrivo in Italia, appare credibile, avendo reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate, coerenti e plausibili oltre che non confliggenti con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso.

Al riguardo, si segnala che l’appellante esprime il timore, in caso di rimpatrio, di essere arrestata e torturata a causa della sua fede religiosa:

ora, il timore espresso è ampiamente riscontrato dalle informazioni sul paese d’origine, informazioni tratte dalle COI aggiornate che la Corte di Cassazione impone di consultare al fine di verificare se i limiti alla libertà di culto previsti dall’ordinamento cinese siano privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani e, dunque, se il richiedente sia esposto a rischio di morte o di subire trattamenti inumani e degradanti.

Ebbene, le denunziate gravi condotte repressive trovano effettivo riscontro nelle fonti internazionali consultate, nelle quali si dà atto degli strumenti utilizzati dalle autorità cinesi ai fini repressivi che, accanto a quelli penali, annoverano anche l’adozione di misure informali.

Il rapporto pubblicato da RAGIONE_SOCIALE (nell’elenco UNHCR dei siti informativi dello stato di attuazione dei diritti umani in ciascun Paese) nel febbraio del 20 nell’atto introduttivo17 già spiegava che in Cina le forze di sicurezza privano della libertà personale, torturano ed uccidono credenti di diverse confessioni su base giornaliera:

“coloro che si ostinano a dirigere o a pregare in chiese non registrate o che si oppongono o eludono i controlli del governo rischiano la detenzione, l’imprigionamento e alcune torture.

La maggior parte dei cristiani detenuti sono soggetti a periodi di detenzione relativamente brevi, che vanno da alcune ore di interrogatorio alla detenzione amministrativa fino a 15 giorni” (Freedom House, The RAGIONE_SOCIALE for China’RAGIONE_SOCIALE. Religious Revival, Repression and Resistance under , febbraio 2017).

Circostanze confermate, altresì, in un altro recente rapporto dalla di detenzione restano diffuse, nonostante l’abolizione dei campi di “rieducazione attraverso il lavoro” alla fine di quest’anno.

Un gran numero di persone è stato vittima di vari tipi di detenzione arbitraria.

Una nuova forma di detenzione extragiudiziale per gli obiettivi delle indagini anticorruzione e delle indagini ufficiali, nota come “liuzhi”, è stata introdotta nel 2018, in concomitanza con l’istituzione dell’NSC.

Separatamente, la legge di procedura penale permette la “sorveglianza residenziale location”, in cui gli individui possono essere trattenuti fino a sei mesi in un luogo non rivelato e senza accesso all’assistenza legale.

” Ancora: “le condizioni nei luoghi di detenzione sono dure, con segnalazioni di cibo inadeguato, pestaggi regolari e privazione della libertà.

Oltre al loro utilizzo per estorcere confessioni, la tortura e altre forme di coercizione sono ampiamente utilizzate dalle autorità per costringere i dissidenti politici e quelli religiosi a ritrattare le loro credenze.

Gli agenti di sicurezza si fanno abitualmente beffe delle protezioni legali e delle garanzie legali, l’impunità è la norma per gli abusi e le morti sospette commesse dalla polizia durante la custodia” (Freedom House, Freedom in the World 2021-China, febbraio 2021).

Il timore espresso dal ricorrente per le gravissime conseguenze cui sarebbe esposto in caso di rientro in Cina è ampiamente riscontrato da ulteriori informazioni sul Paese d’origine.

Le fonti consultate (DFAT, Country Information Report People’s Republic of Chin, 03.10.2019, china.pdf, pp.23- 25) riportano, infatti, come in Cina la libertà di culto sia ammessa unicamente per gli aderenti alle cd. religioni patriottiche – il Buddismo, il Taoismo, l’Islam, il Cattolicesimo e il Protestantesimo – e soltanto laddove si svolgano nell’ambito dell’operatività delle rispettive associazioni.

Solamente i gruppi religiosi appartenenti ad una di queste cinque religioni, che operano sotto la direzione dello United Front Work Department (UFWD) del governo cinese, possono registrarsi e praticare legalmente attività di culto.

Ciò comporta, per tali gruppi religiosi, la necessità di rispettare determinate disposizioni in tema di costruzione e ristrutturazione degli edifici religiosi, limitazioni alla frequenza delle funzioni religiose, controlli sulla selezione del clero, obbligo per gli adepti di giurare fedeltà alla patria e divieto di svolgere attività di proselitismo in luoghi pubblici o luoghi di culto non registrati.

D’altra parte, la legge penale cinese ritiene illegali le fedi religiose definite come “cult organisations” o “xie jio”, ossia insegnamenti eterodossi accusati di diffondere idee superstiziose che sono considerate dannose per la società.

I seguaci di tali confessioni religiose, definite anche come domestiche, sono considerati sovversivi in quanto professano una fede inserita nella “lista nera”, che a differenza di altre fedi collocate dal Partito Comunista nel mercato rosso o grigio, sono quelle soggette al maggior grado di repressione (Netherlands Ministry of Foreign Affairs:

Country of origin information report China, 1 July 2020, https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/ .pdf, p. 40).

Dal 1995 il Partito Comunista Cinese (PCC) mantiene la lista degli xie jiao.

Più di recente, nel rapporto 2022 sulla libertà religiosa in Cina dell’ US Department of State si legge:

“Secondo quanto riferito da gruppi religiosi, organizzazioni non governative (ONG) e resoconti dei media internazionali, il governo ha continuato a esercitare il controllo sui gruppi religiosi e a limitare le attività e la libertà personale degli aderenti religiosi che percepiva come una minaccia agli interessi dello Stato o del PCC.

Le ONG e i media hanno continuato a denunciare morti in custodia e che il governo ha torturato, maltrattato fisicamente, arrestato, fatto sparire, detenuto, condannato al carcere, sottoposto indottrinamento forzato nell’ideologia del PCC e ha molestato aderenti di gruppi religiosi sia registrati che non registrati per attività legate a le loro credenze e pratiche religiose.

A causa della mancanza di trasparenza riguardo alla persecuzione dei seguaci religiosi da parte delle forze dell’ordine, le stime delle persone incarcerate durante l’anno per il loro credo religioso variavano da poche migliaia a oltre 10.000.

Secondo le stime della alla fine dell’anno il governo ha imprigionato 2.649 persone per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di religione o di credo.

Il database dei prigionieri politici della (Dialogo) contava 7.502 prigionieri di coscienza 31 dicembre e ha affermato che le accuse più comuni erano “organizzazione o utilizzo di una setta per indebolire l’attuazione della legge”, pericolo per la sicurezza dello stato e incitamento al “separatismo”.

un’accusa spesso imposta alle minoranze etniche per aver preso parte ad attività religiose, culturali o a favore dell’indipendenza.

Secondo , una pubblicazione affiliata al , le autorità hanno condannato centinaia di praticanti del provenienti da 28 province e regioni per la loro fede a pene che vanno da sei mesi a 15 anni di prigione e hanno molestato e arrestato migliaia di altri.

Il ha affermato che le autorità hanno aumentato gli arresti e le molestie nei mesi di luglio e agosto in vista del 20° Congresso nazionale del Partito comunista cinese (20° Congresso del Partito) nel tentativo di garantire la “stabilità” del congresso.

Secondo il rapporto annuale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (CDO), durante l’anno le autorità hanno arrestato migliaia di suoi fedeli e sottoposto alcuni di loro a indottrinamento forzato, abusi fisici, comprese percosse, privazione del sonno e costrizione in posizioni di stress.

provocando la morte di almeno 14 persone.

La ha riferito che le autorità hanno detenuto e arrestato membri delle chiese domestiche a Pechino durante le Olimpiadi invernali di febbraio.

Le autorità hanno vietato le feste religiose, chiuso i luoghi di culto e fatto irruzione nei servizi di culto, in alcuni casi citando misure di prevenzione del Covid-19.

Le ONG hanno riferito che il governo ha continuato a fare pressione sui gruppi religiosi non registrati affinché si alle associazioni religiose patriottiche autorizzate dallo stato o si sciogliessero, sottoponendo i loro leader ad arresti e vessazioni.

Il governo ha continuato la sua campagna pluriennale di “sinizzazione” per allineare tutte le dottrine e le pratiche religiose alla dottrina del PCC, richiedendo al clero di tutte le fedi di partecipare alle sessioni di indottrinamento politico e suggerendo contenuti per i sermoni che enfatizzassero la lealtà al PCC e allo Stato.

Nel suo discorso del 16 ottobre al 20° Congresso del Partito, il presidente e segretario generale ha affermato che il PCC “rimarrà impegnato nel principio secondo cui le religioni in Cina devono avere un orientamento cinese e fornire una guida attiva alle religioni in modo che possano adattarsi alla società socialista”. .

” Il governo ha continuato la campagna contro i gruppi religiosi definiti “sette”, tra cui la CDO e il , e ha condotto campagne di propaganda contro gli xie jiao (letteralmente “insegnamenti eterodossi”) rivolte ai bambini in età scolare.

Gruppi di difesa dei diritti umani hanno affermato che il regime classifica sempre più come NOME COGNOME qualsiasi gruppo percepito dal PCC come ostile al regime, e che i tribunali applicano sempre più spesso punizioni anti-NOME COGNOME a gruppi che non erano nell’elenco ufficiale.

Il governo ha bloccato i siti web religiosi e censurato i contenuti religiosi del popolare servizio di messaggistica RAGIONE_SOCIALE.

Le autorità hanno censurato i post online in lingua mandarina e cantonese che facevano riferimento a Gesù o alla Bibbia, hanno rimosso articoli pubblicati da piattaforme legate al cristianesimo e hanno rimosso gli account o hanno i cui nomi contenevano le parole “vangelo” o “ Cristo.

” Il governo ha vietato le trasmissioni online non autorizzate di servizi religiosi.

Una ONG ha affermato che le nuove norme relative ai contenuti religiosi online trattano essenzialmente il materiale religioso cristiano presente su Internet “alla pari della pornografia, dello spaccio di droga e dell’incitamento alla ribellione”.

Le autorità hanno continuato a limitare la stampa e la distribuzione della Bibbia, del Corano e di altra letteratura religiosa e hanno penalizzato le aziende che copiavano e pubblicavano materiale religioso.

Secondo quanto riferito, le autorità avrebbero continuato a rimuovere elementi architettonici “arabi” come i minareti dalle moschee e da altri siti religiosi musulmani nel Qinghai, nello Yunnan, a Shanghai e a Pechino.

Le ONG hanno riferito che a giugno la polizia antisommossa ha ferito 20 civili che protestavano contro la demolizione della moschea Baoshan nella città di Zhaotong, nella provincia dello Yunnan.

Il 22 ottobre, la Santa Sede ha annunciato che l’accordo provvisorio del 2018 tra essa e il governo, che riguardava la nomina dei vescovi, è stato nuovamente rinnovato per un altro biennio fino all’ottobre 2024, anche se il testo è rimasto segreto.

Tuttavia, le Misure amministrative del 2021 per il clero religioso emesse dall’Amministrazione statale degli affari religiosi (SARA) non prevedevano che la Santa Sede avesse un ruolo nella selezione dei vescovi cattolici, e il governo ha continuato a molestare, detenere, far sparire e imprigionare molti esponenti del clero che si sono rifiutati di aderire all’Associazione patriottica cattolica la Santa Sede ha pubblicato un comunicato in cui esprimeva “sorpresa e rammarico” per il fatto che il governo, senza previa consultazione, avesse insediato monsignor come “vescovo ausiliare di , una diocesi non riconosciuta dalla Santa Sede. Cristiani, musulmani, buddisti tibetani e praticanti del hanno denunciato discriminazioni sociali in materia di lavoro, alloggio e opportunità commerciali”.

In quello dell’anno 2024 dello RAGIONE_SOCIALE viene del pari riportato:

“Il controllo statale sulla religione è cresciuto dal 2016, quando il presidente NOME ha chiesto la “sinizzazione” delle religioni.

La polizia arresta, detiene e molesta leader e membri di vari gruppi religiosi “illegali”,

comprese le “chiese domestiche” (congregazioni che rifiutano di aderire alle chiese ufficiali cattoliche e protestanti).

Le autorità interrompono anche le loro attività pacifiche – che si tratti di predicare la religione o di organizzare campi estivi per bambini – e vietano del tutto questi gruppi.

Oltre a dettare ciò che costituisce un’attività religiosa legale, le autorità ora cercano di rimodellare in modo completo le religioni per renderle coerenti con l’ideologia del partito e promuovere la fedeltà al partito e a Nelle province con un’alta percentuale di musulmani, le autorità hanno chiuso, demolito o rimosso i minareti e le cupole delle moschee per “sinizzarle” o per rimuovere le influenze straniere.

Nella provincia dello , provocando una rara protesta da parte di centinaia di musulmani Hui a maggio.

Da settembre sono entrate in vigore le Misure sull’amministrazione dei luoghi di attività religiosa.

Impongono ulteriori restrizioni alle attività religiose, imponendo ai luoghi religiosi di indottrinare i seguaci nell’ideologia del Partito Comunista Cinese e vietando loro di “creare conflitti… tra sette” o di ricevere finanziamenti diversi da quelli approvati dallo Stato.

A luglio, il governo cinese ha trasferito un vescovo cattolico, , a capo della vacante diocesi di Shanghai, senza consultare il Vaticano, in violazione dell’accordo Cina-Vaticano del 2018.

Anche se ha protestato pubblicamente contro la decisione di Pechino, ha approvato la mossa ed è rimasto in gran parte in silenzio sulla persecuzione religiosa di Pechino”.

Analogo il tenore di quello del 2024 di RAGIONE_SOCIALE :

“Il partito-stato gestisce un apparato multiforme per controllare tutti gli aspetti dell’attività religiosa, anche controllando l’affidabilità politica dei leader religiosi, ponendo limiti al numero di autorità religiose come preti e imam, richiedendo conformità ideologica all’interno della dottrina religiosa e installando telecamere di sicurezza.

all’interno degli istituti religiosi.

Lo stato riconosce il buddismo, il cattolicesimo, l’islam, il cristianesimo protestante e il taoismo.

Tutti i gruppi religiosi devono passare attraverso un rigoroso processo di certificazione per essere ufficialmente riconosciuti;

quelli che rifiutano vengono etichettati come e perseguitati.

Migliaia di templi e chiese domestiche buddisti, taoisti e di religione popolare in tutta la Cina sono stati completamente o parzialmente demoliti dalle autorità negli ultimi anni.

Alcune religioni e gruppi religiosi, tra cui i buddisti tibetani, i musulmani uiguri, i praticanti del e le “chiese domestiche” cristiane, sono perseguitati duramente.

Nello Xinjiang, le pratiche religiose pacifiche vengono regolarmente punite con l’accusa di “estremismo religioso”, con conseguenti detenzione, pene detentive e indottrinamento per molti musulmani uiguri, kazaki e hui.

Le autorità hanno utilizzato la sorveglianza digitale anche per sopprimere le attività religiose dei musulmani uiguri e turchi;

È noto che la polizia interroga i residenti che conservano testi del Corano nella memoria dei loro smartphone.

Una nuova legge che regola i luoghi di culto, entrata in vigore nel settembre 2023, ha rafforzato il controllo statale sulla struttura organizzativa e sul personale dei gruppi religiosi.

Secondo le misure, i gruppi religiosi devono conservare archivi sulle attività del personale, compresi i contatti con entità straniere”.

In quello di RAGIONE_SOCIALE dell’anno 2022.

“Sono continuate le molestie e l’incarcerazione di persone che praticavano la propria religione o il proprio credo.

Leader religiosi e praticanti, compresi quelli appartenenti a chiese domestiche, monaci buddisti tibetani e membri del , sono stati tra coloro che sono stati sottoposti ad arresti e detenzioni arbitrarie nel corso del 2022”.

ricordato che gli appartenenti ad associazioni religiose non riconosciute sono punibili ai sensi dell’art. 300 del codice penale, modificato dal IX Emendamento al Codice penale cinese adottato il 29 agosto 2015, che prevede che “chiunque organizzi o sia attivo nelle sette superstiziose o nelle società segrete o nelle organizzazioni di culto o sfrutti la superstizione per compromettere l’attuazione delle leggi e le leggi amministrative dello Stato, è punito con la reclusione nel termine prefissato non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni ed è contestualmente condannato al pagamento di una multa; se le circostanze sono particolarmente gravi, si applica la pena alla reclusione nel termine prefissato non inferiore a sette anni o l’ergastolo e contestualmente si applica la pena della multa o la confisca di beni di proprietà;

in caso di circostanze non gravi, si applica la pena della reclusione nel termine prefissato non superiore a tre anni, la detenzione criminale, la sorveglianza pubblica o la privazione dei diritti politici e contestualmente o separatamente si applica la pena della multa”.

L’art. 300 del codice penale viene usato dalle autorità nazionali in maniera arbitraria e discriminatoria nei confronti delle persone appartenenti ai cosiddetti xie jiao che si sono diffuse nel Paese e rifiutano di conformarsi alle regole imposte dal PCC.

Già nel suo rapporto del 2017 RAGIONE_SOCIALE House aveva rilevato che almeno 100 milioni di credenti appartengono a gruppi con alti o altissimi livelli di persecuzione religiosa, vale a dire cristiani protestanti, buddisti tibetani, musulmani uiguri e praticanti del..

L’Ufficio del nel 2015 un movimento politico chiamato “Two Investigations, One Project” per monitorare gli espatri per ragioni di fede.

Il rapporto redatto dal per diritto Asilo data marzo 2020, nel richiamare il sito RAGIONE_SOCIALE Winter che si occupa di libertà di religione e diritti umani in Cina, riferisce che esisterebbe un piano del Governo cinese, intitolato “Work Plan for Conducting Online Investigation, Overseas Investigation, and Special Crackdown Project Against and Other Organizations”, in cui si prevede di perseguitare i membri della Chiesa di Dio Onnipotente e altre sette vietate in Cina (cosiddette “xie jiao”) che si trovano all’estero. Tale Piano ricomprenderebbe l’uso di agenti all’estero nonché pratiche di infiltrazioni nella propaganda online delle organizzazioni religiose all’estero.

Il Piano prevede la raccolta di informazioni relative a membri del e di credenti delle sette vietate in Cina, al fine di creare un database.

Tali informazioni includerebbero il nome, il nome adottato all’estero, il genere, le fotografie, l’attuale nazionalità, le attività condotte all’estero, i timbri e i dati nei nuovi documenti di identità personali (carte di identità, passaporti, green card, documenti connessi allo status di rifugiato, ecc.), incluse le date di scadenza di tali documenti, la data di nascita e la data di espatrio dalla Cina.

Nei casi in cui è possibile, si effettuano anche il riconoscimento facciale e la comparazione biometrica.

Un’altra parte Cina, per verificare se questi ultimi hanno ottenuto documenti per l’espatrio.

Secondo un documentario di COGNOME COGNOME, i rifugiati cinesi appartenenti a minoranze religiose sarebbero oggetto di sistematiche persecuzioni da parte di agenti cinesi inviati all’estero, mentre i rifugiati rimpatriati forzosamente in Cina sarebbero sottoposti ad arresto, detenzione e tortura (COGNOME, Confidential Documents Expose CCP’s Plans to Persecute The RAGIONE_SOCIALE of Almighty God Abroad, 22 luglio 2019, in https://bitterwinter.org/plans-to-persecute-cagabroad-exposed/, consultato il 2 marzo 2020). Da tutto quanto sopra esposto consegue, dunque, che in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta al rischio di subire persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione.

In conclusione, alla luce del quadro delineato nel Paese di origine e ritenuto fondato il timore di persecuzione per motivi religiosi paventato dalla richiedente, il ricorso è da considerarsi meritevole di accoglimento in ordine alla più elevata forma di protezione.

Le spese di lite del presente giudizio di rinvio, unitamente alle spese relative alla fase di legittimità, devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l’esito vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l’amministrazione resistente e considerata l’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.

La Corte, definitivamente pronunciando, con l’intervento del Procuratore Generale, visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07, così provvede: .

dichiara la contumacia del appellato, .

accoglie l’appello e, in riforma dell’ordinanza emessa il 29.04.2019 dal Tribunale di Roma a definizione del proc.to n. 9231/17, dichiara il diritto n. a Jiangs (Cina) il 23.1.1969, allo status di rifugiato e, per l’effetto, ordina alla Questura competente per territorio di rilasciarle un permesso di soggiorno a tale titolo, .

dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di rinvio e delle spese relative al giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025 La Presidente rel NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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