REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RAGIONE_SOCIALE DI VENEZIA TERZA
SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere rel. Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell’art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A N._9_2025_- N._R.G._00000647_2024 DEL_01_03_2025 PUBBLICATA_IL_06_03_2025
nella causa civile in grado unico d’appello iscritta al n. 647/2024
V.G. promossa (c.f. ) e (c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e difesi in giudizio dall’avv.to NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Rovigo, INDIRIZZO in forza di procure alle liti in atti;
RICORRENTI CONTRO , in persona del sindaco pro tempore, corrente in Rovigo, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.to NOME COGNOME con domicilio C.F. C.F. C.F. eletto presso la sede dell’avvocatura civica in Rovigo, INDIRIZZO in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO
L’INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO Oggetto: riconoscimento di provvedimento di volontaria giurisdizione straniero ex art. 67 L.n.
218/1995.
CONCLUSIONI
DEI RICORRENTI:
“Accertare e dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia dei provvedimenti di tutela emessi dal Tribunale del Secondo Distretto giudiziario della Contea di Weber, Stato dello Utah (Stati Uniti d’America) nell’interesse della signora.
Per l’effetto, condannare il a dare attuazione ai suddetti provvedimenti di tutela ai fini del ricevimento dell’istanza di cittadinanza iure sanguinis della signora.
Condannare parte convenuta alla refusione delle spese di lite, oltre onorari da distrarre in favore del costituito procuratore, ai sensi dell’art. 93 cpc”.
CONCLUSIONI
DEL COMUNE RESISTENTE:
“In via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile, per difetto della condizione di cui all’art. 67 L.n.
218/1995, il ricorso di cui in epigrafe proposto dai signori Nel merito, respingere il ricorso di cui in epigrafe proposto dai signori siccome infondato.
Accertare che la presentazione al Comune di Rovigo, in nome e per conto della signora , di istanza per il riconoscimento a suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei signori nella loro qualità di custodi e tutori della persona sottoposta a tutela, , in forza dei provvedimenti del Tribunale del Secondo Distretto Giudiziario della Contea di Weber, Stato dello Utah del 31.05.2023 e del 6.06.2023, è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione del Giudice Tutelare italiano competente”. RAGIONI DELLA DECISIONE quali genitori di , nata a Conway (USA) il 2 maggio 2005, cittadina statunitense maggiorenne, hanno allegato che, su loro istanza, la figlia è stata sottoposta a tutela in forza di provvedimento di custodia emesso in data 31 maggio 2023 e depositato il successivo 2 giugno 2023 dal Tribunale del Secondo Distretto Giudiziario della Contea di Weber, Stato dello Utah, essendo riconosciuta la sua condizione patologica irreversibile che l’avrebbe colpita a livello neurologico e tale da renderla incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, oltre che ad attendere ai più elementari bisogni della vita quotidiana, essendo conferma l’idoneità dei genitori ad esercitare la propria autorità sull’incapace, in modo da autorizzarli a prendere decisioni nei confronti della persona sottoposta a tutela ove ritenuto opportuno. I ricorrenti hanno rammentato che, in data 11 luglio 2024, avrebbero presentato al comune di Rovigo di loro residenza, in nome e per conto della figlia, domanda di riconoscimento per la stessa della cittadinanza italiana iure sanguinis, istanza disattesa a seguito di parere richiesto dall’ufficio anagrafe all’Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile che avrebbe evidenziato che il provvedimento straniero “dovrebbe essere riconosciuto efficace dall’ufficiale dello stato civile i sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 218 del 1995, ma resta difficile comprendere quali potrebbero essere gli effetti, se possa esse inteso come una dichiarazione di interdizione per infermità di mente, come previsto dal nostro ordinamento, o qualcosa di più generico che potrebbe essere assimilato ad una amministrazione di sostegno”, dovendosi dare atto, “anche con una valutazione più benevola del documento”, che “la tutela non prevede la possibilità di presentare istanze alla pubblica amministrazione in nome e per conto dell’interessata”, potendo essere accolta la richiesta di cittadinanza proposta in nome e per conto di “solamente in presenza di apposita autorizzazione del Giudice tutelare”. I ricorrenti hanno evidenziato di avrebbero proposto la richiesta al Giudice tutelare compente, previa sua declaratoria di riconoscimento degli effetti del provvedimento di custodia statunitense e che il Giudice adito avrebbe declinato al propria competenza a decidere su detto riconoscimento, considerata la competenza dell’intestata Corte.
In ricorrenti, affermando la sussistenza di presupposti previsti dall’art. 65 L.n.
218/1995, hanno dunque chiesto il riconoscimento degli effetti nell’ordinamento interno del provvedimento di volontaria giurisdizione richiamato.
A sua volta, il resistendo al ricorso, ha eccepito l’inammissibilità della domanda, mancando il presupposto di cui all’art. 67 L.n.
218/1995, ovvero la contestazione del provvedimento straniero, avendo l’amministrazione semplicemente richiesto che la domanda di cittadinanza fosse autorizzata dal Giudice tutelare, secondo le regole dell’ordinamento interno.
In ogni caso e nel merito, il ha chiesto il rigetto della domanda di controparte, escludendo la possibilità di applicazione della legge statunitense, dovendosi invece applicare nel caso concreto le legge italiana, nonché non potendosi procedere al riconoscimento per contrasto all’ordine pubblico, non essendo possibile consentire a chi sia stato nominato guardian and conservator of the protected person, sulla scorta della disciplina statunitense, presentare direttamente e senza vaglio del Giudice tutelare istanza per il riconoscimento della cittadinanza per l’incapace, atto personalissimo, impedendosi in tal modo la verifica della corrispondenza di tale istanza agli interessi effettivi dell’incapace. Sotto altro profilo, il comune resistente ha affermato che il provvedimento straniero non riconoscerebbe affatto la possibilità per i tutori di introdurre la richiesta di cittadinanza, ma unicamente di curare i diversi interessi dell’incapace, come dettagliati nel provvedimento, rendendosi ancora una volta necessario il vaglio in materia del Giudice tutelare.
Gli atti del giudizio sono stati trasmessi all’ufficio del Pubblico Ministero per il suo intervento e per le sue conclusioni.
*****
Preliminarmente, in rito, è necessario evidenziare che l’art. 30 del D.Lgs. n. 150/2011, richiamato dall’art. 67 comma 1 bis L.n. 218/1995 quale disciplina del procedimento di riconoscimento dinanzi alla Corte di Appello, quale Giudice in grado unico, è stato modificato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 149/2022, disponendosi dall’entrata in vigore della nuova disciplina, che il giudizio sia regolato dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. cpc, essendo stata abrogata la disciplina del procedimento sommario di cognizione in precedenza applicabile e di cui agli artt. 702 bis e ss cpc. Consegue che, a norma dell’art. 281 terdecies cpc, in caso di decisione collegiale, fissata l’udienza di comparizione, tenutasi nel caso di specie in trattazione scritta a norma dell’art. 127 ter cpc, il Consigliere istruttore, ove ritenga la causa matura per la decisione, riferisce al Collegio, dovendo la sentenza essere depositata nei successivi sessanta giorni. Nel merito, va evidenziato che parti ricorrenti hanno prodotto il provvedimento di volontaria giurisdizione emesso, a seguito di udienza ed inviati gli avvisi di notifica, dal Tribunale del Secondo Distretto Giudiziario dello Stato dello Utah, con cui i ricorrenti sono stati ritenuti persone idonee a essere nominate, quali genitori e parenti più prossimi, custodi e tutori della figlia maggiorenne non sposata , sottoposta a tutela in ottemperanza al codice aggiornato dello Stato dello Utah, Sez. 75-1-201, in quanto incapace di provvedere i suoi bisogni ed affari, avendo fatto seguito le lettere ratificate di designazione del 6 giugno 2023. A norma dell’art. 66 della L.n. 218/1995, i provvedimenti di volontaria giurisdizione, quali quello di nomina di guardian and conservator of protected person, sono riconosciuti nell’ordinamento interno, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, mentre l’interesse al riconoscimento giudiziale, a norma dell’art. 67 del medesimo testo legislativo, sussiste ogni qual volta vi sia una mancata ottemperanza ovvero una contestazione dell’efficacia del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione.
Sotto questo profilo, il resistente ha dunque eccepito l’inammissibilità della domanda dei ricorrenti affermando che, in realtà, l’efficacia del provvedimento straniero non sarebbe stata contestata, semplicemente affermandosi che quanto disposto dal Giudice statunitense con la nomina tutelare non ricomprenderebbe la possibilità di avanzare domanda di cittadinanza, essendo necessaria all’uopo l’autorizzazione del Giudice tutelare, peraltro adito dei ricorrenti medesimi.
Tuttavia, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell’interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale di riconoscimento è il fatto che il comune resistente, adeguandosi al parere dell’ , ha mancato di ottemperare al provvedimento straniero, mettendo in dubbio il provvedimento di nomina medesimo, essendo “difficile comprendere quali potrebbero essere gli effetti, se possa essere inteso come una dichiarazione di interdizione per infermità di mente, come previsto dal nostro ordinamento, o qualcosa di più generico che potrebbe essere assimilato ad una amministrazione di sostegno”. Peraltro, la stessa pubblica amministrazione, costituendosi in giudizio, ha comunque chiesto il rigetto dalla domanda di riconoscimento, negando, seppure con argomenti non condivisibili, la sussistenza dei presupposti per l’efficacia nell’ordinamento interno del provvedimento statunitense in discussione.
Nel caso di specie, i presupposti del riconoscimento del provvedimento di volontaria giurisdizione sono enumerati dall’art. 65 della L.n. 218/1995, più contenuti rispetto a quelli previsti dall’articolo 64 per le sentenze in genere.
In particolare, va messo in rilievo che non è richiesto che si tratti di provvedimenti definitivi, ma si chiede solo il rispetto del limite dell’ordine pubblico e dei diritti della difesa, oltre al fatto che, trattandosi di provvedimenti relativi alla capacità delle persone, essi siano stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme del sistema di diritto internazionale privato, come peraltro richiesto in generale dall’art. 67 del medesimo testo legislativo.
In primo luogo, prendendo in considerazione quest’ultimo profilo, si deve rilevare che l’art. 43 della L.n.
218/1995, in tema di protezione degli incapaci maggiori d’età, prevede che i presupposti e gli effetti delle relative misure di protezione, quale deve considerarsi la nomina del guardian and conservator of protected person, sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace, per cui non può essere messo in dubbio che il provvedimento oggetto di questione sia stato emesso dall’autorità dello Stato la cui legge è richiamata.
La difesa in punto proposta dal non appare pertinente.
Posto che il giudizio di riconoscimento inerisce all’efficacia del provvedimento straniero relativo alle misura di protezione del maggiore di età incapace a mezzo della nomina del guardian and conservator, non ha rilevanza il fatto che la cittadinanza iure sanguinis sia regolata dalla legge italiana, così come la capacità di agire, in quanto regolatrice dell’atto e prescrivente condizioni speciali di capacità, secondo il disposto del art. 23 comma 1 L.n. 218/1995 con la conseguente necessità di ottenere da parte del rappresentante l’autorizzazione del Giudice tutelare.
In effetti, il presente giudizio non riguarda il riconoscimento di un provvedimento straniero che abbia regolato un atto compiuto dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, ma semplicemente ha ad oggetto il riconoscimento del provvedimento di nomina tutelare per il soggetto incapace.
Sotto altro profilo, l’amministrazione resistente, come già accennato esclude la possibilità del riconoscimento del provvedimento di volontaria giurisdizione di cui è questione, in quanto asseritamente contrario all’ordine pubblico.
Come già evidenziato, il comune di Rovigo afferma che non sarebbe possibile consentire a chi sia stato nominato guardian and conservator of the protected person, sulla scorta della disciplina statunitense, presentare direttamente e senza vaglio del Giudice tutelare istanza per il riconoscimento della cittadinanza per l’incapace, atto personalissimo, impedendosi in tal modo la verifica della corrispondenza di tale istanza agli interessi effettivi dell’incapace.
Ancora una volta, tuttavia, l’argomentazione in questione è priva di rilievo, posto che l’oggetto del presente giudizio di riconoscimento è semplicemente l’efficacia nello Stato dell’atto di nomina dei “tutori” in favore del soggetto maggiorenne incapace, e non l’applicazione necessaria della legge italiana in tema di cittadinanza, né la valutazione delle modalità con le quali i rappresentanti possano introdurre la relativa richiesta, eventualmente previa autorizzazione del Giudice tutelare.
In altre parole, è necessario limitare la valutazione del rispetto dell’ordine pubblico, quale elemento ostativo al riconoscimento, alla disciplina e ai valori irrinunciabili regolanti l’istituto della nomina dei rappresentanti per gli incapaci maggiorenni.
Migliore sorte non può avere l’ulteriore argomentazione difensiva dall’amministrazione, volta al rigetto della domanda dei ricorrenti, ovvero il fatto che il provvedimento straniero non riconoscerebbe la possibilità per i “tutori” di introdurre la richiesta di cittadinanza, richiedendosi così ed ancora una volta il necessario il vaglio in materia del Giudice tutelare.
Si deve ribadire che la questione relativa alla valutazione delle modalità e sulla scorta di quali presupposti, secondo la legge nazionale, i rappresentanti possano introdurre la richiesta di cittadinanza italiana per la figlia maggiorenne ed incapace non è pertinente rispetto al giudizio, limitato all’accertamento dei requisiti del riconoscimento del provvedimento straniero, a norma dell’art. 67 comma 1 L.n. 218/1995.
Come già accennato la valutazione del possibile contrasto con l’ordine pubblico della disciplina statunitense in tema di nomina del guardian and conservator of the protected person deve essere condotta rispetto alla disciplina e ai valori irrinunciabili regolanti l’istituto della nomina dei rappresentanti per gli 9 incapaci maggiorenni.
Nel caso che interessa detto contrasto con l’ordine pubblico interno o internazionale non si coglie, posto che l’ordinamento riconosce la tutela o anche semplicemente l’amministrazione di sostegno per i soggetti maggiorenni incapaci, attribuendo ai rappresentanti i relativi poteri di agire in nome e per conto dei tutelati, non essendo in alcun modo impedito che i rappresentati possano essere gli stretti congiunti ed anche i genitori dell’incapace, per quanto risulta dall’art. 408 cc, richiamato dall’art. 424 cc. Inoltre, si deve presumere che i genitori dell’incapace, che sino alla minore età si sono occupati del figlio, siano anche i soggetti maggiormente idonei a ricoprire la carica nell’esclusivo interesse dell’incapace. Infine e per quanto attiene al rispetto dei diritti della difesa, si osserva che lo stesso provvedimento di volontaria giurisdizione oggetto di domanda attesta che esso è stato adottato a seguito di udienza ed inviati gli avvisi di notifica In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, regolandosi le spese di lite secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
La Corte d’Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’istanza di riconoscimento, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento di custodia emesso in data 31 maggio 2023 e depositato il successivo 2 giugno 2023 dal Tribunale del Secondo Distretto Giudiziario della Contea di Weber, Stato dello Utah;
2. condanna il resistente a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite che si liquidano in euro 125,00.= per esborsi ed euro 2.336,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME Il Consigliere est. Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.