Fascicolo n. 1635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA – NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._5_2025_- N._R.G._00001635_2023 DEL_08_01_2025 PUBBLICATA_IL_08_01_2025
con motivazione contestuale nel procedimento deciso all’udienza del 8.1.2025 PROMOSSO DA avv. COGNOME NOME, INDIRIZZO Francavilla al Mare CONTRO avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME, c/o , INDIRIZZOINDIRIZZO Pescara OGGETTO:
Conclusioni:
come da verbale in data 8.1.2025.
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.12.2023 esponeva che aveva proposto all’ (in data 1.10.2020, come risulta in atti)
istanza di rendita ovvero indennizzo per la inabilità permanente derivante da una malattia professionale (Ernia discale in L4-L5 ed L5-S1 in un quadro diagnostico strumentale di discoartrosi cervico lombare) contratta nell’esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa.
Poiché in sede amministrativa l’istanza era stata definitivamente disattesa, chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio.
Domandava in conclusione che l’ , previa valutazione complessiva della propria inabilità in unificazione con precedenti infortuni e/o malattie professionali richiamati in atti, fosse condannato a corrispondere le prestazioni di legge.
L’ente convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda.
In particolare contestava che nella specie sussistesse il necessario requisito della esposizione dell’istante al rischio professionale specifico della malattia denunciata, né in via presuntiva (non trattandosi di tecnopatia tabellata) né in concreto (non essendovi alcuna concreta prova di un rischio di tal genere).
Assunte le prove testimoniali, era espletata una consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi in data odierna avuta luogo la discussione, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall’ si estende anche a malattie professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
D’altra parte il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che effettivamente la parte ricorrente è affetta da rachipatia in rilievo di patologia erniaria in l4-l5 ed l5-s1 e che l’insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa.
Il perito ha altresì specificato l’incidenza invalidante di detta tecnopatia (6%), cosicché – in unificazione con precedenti malattie ovvero infortuni professionali – il grado dell’inabilità ascende alla seguente misura complessiva: 11%.
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell’
Il TRIBUNALE DI PESCARA – RAGIONE_SOCIALE – così provvede:
ERNIARIA IN L4-TARGA_VEICOLO ed L5-S1), cosicché -in unificazione con precedenti patologie professionali- il grado complessivo dell’inabilità ascende alla seguente misura: 11%;
pertanto condanna l’ a corrispondere alla parte ricorrente le prestazioni di legge, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412/1991;
condanna inoltre l’ a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi €2.300,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore di:
avv. COGNOME NOMECOGNOME
pone ad integrale carico dell’ le spese di ctu, come separatamente liquidate.
Così deciso in data 8.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO (dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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