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Codice Civile
Codice Penale

Riconoscimento postumi da malattia professionale

Il caso analizza la responsabilità datoriale in materia di malattie professionali, con particolare riferimento al nesso causale tra attività lavorativa e patologia. Il Tribunale, sulla scorta delle prove testimoniali e della CTU medico-legale, ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla rendita per invalidità permanente.

Pubblicato il 20 September 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._231_2024_- N._R.G._00000659_2023 DEL_12_09_2024 PUBBLICATA_IL_12_09_2024

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 659/2023 promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME sito a Rimini in INDIRIZZO RICORRENTE CONTRO Sede di Rimini, in persona del Direttore Regionale pro tempore dell’Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla INDIRIZZO Forlì INDIRIZZO/INDIRIZZO. – CONVENUTO – Oggetto:
postumi infortunio Conclusioni delle parti:

A) Il procuratore della parte ricorrente:
si riporta al ricorso introduttivo B) I procuratori delle parti resistenti:
si riportano alle rispettive memorie di costituzione.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso conveniva in giudizio l’ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l’accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi a malattia professionale − ed in particolare :
patologia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra − non riconosciuta dall’Istituto.

In particolare nell’atto introduttivo del giudizio l’anamnesi lavorativa del ricorrente viene ricostruita nei seguenti termini:
“…Periodo 1975-1979:
parte ricorrente ha lavorato come apprendista carrozziere (lamierista e battilamiera).
Aiutava a smontare, riparare e raddrizzare i mezzi.
Periodo 1979-1980:
servizio militare come paracadutista;
Periodo 1981-1997:
parte ricorrente faceva il carrozziere/lamierista per auto e camion.

Le attività prevedevano anche il montaggio e lo smontaggio manuale delle lamiere, il raddrizzamento manuale delle stesse con martelli e lime, molatura, saldatura e verniciatura manuali, sia su banchi che ponti, per circa 10 ore al giorno.

Gli automezzi erano di diverse caratteristiche e dimensioni ed il lavoro molto pesante.

I pezzi venivano movimentati a mano.

Periodo 1997-2000:
lavori stagionali;

Periodo 2000-oggi;
parte ricorrente è autotrasportatore di acqua e bibite, inizialmente in proprio per conto di terzi, dal 2012 come dipendente.
Ha iniziato con camion da 35 quintali con patente B, dopo due anni passava al 75 quintali con patente c.

L’attività lavorativa viene svolta per 10-12 ore, prevalentemente nelle Marche:
parte ricorrente parte da , fa tappa a Fano con consegna a Fano e zone limitrofe, il venerdì consegna a e zone limitrofe verso l’interno.

Principalmente effettua il trasporto e la consegna di casse d’acqua.
Parte ricorrente effettua ogni giorno circa 40-50 consegne di casse d’acqua di circa 20 kg l’una, per un totale di almeno 220 casse d’acqua al giorno.

L’ordine minimo della consegna per cliente è di 4 casse, per un minimo di 80 kg per consegna.
Parte ricorrente scarica a mano le casse dal camion e utilizza un carrellino a due ruote a spinta/traino per il trasporto delle cassette.

Le casse devono poi essere sistemate a mano dove richiesto dal cliente, con particolare sforzo fisico in caso di scale, piani rialzati e di edifici senza ascensore.

Parte ricorrente, per scaricare le casse e caricare i carrelli per il cliente, deve inoltre alzare le braccia per prelevare di peso le casse all’interno del camion fino ad arrivare ad un’altezza di 2 metri e 20 cm, con conseguente elevazione forzata di entrambe le braccia.

Terminata la giornata di consegne, parte ricorrente deve inoltre riportare il camion in magazzino per scaricate i vuoti, e caricarlo per la giornata successiva.

Tutte le attività di carico e scarico venivano svolte sovraccaricando le braccia e le spalle, in quanto il camion non era dotato di sollevatore ed era quindi necessario alzare le braccia per sollevare le casse e i vuoti posizionati sul camion…” .

Con memoria si costituiva in giudizio l’ , riportandosi agli accertamenti medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa mediante produzione di documenti , deposizioni testimoniali e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.

All’esito della istruttoria svolta la domanda è risultata meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

In primo luogo i testi e colleghi di lavoro del ricorrente in aula hanno integralmente confermato in aula le circostanze di cui al ricorso relative alle modalità con le quali il ricorrente espletava la suddetta attività lavorativa con le dichiarazioni testuali di seguito riportate.
, che ha lavorato insieme al ricorrente dal 2001 presso la stessa azienda con mansione di carico e scarico e consegna a domicilio , sentito sulle circostanze di cui al ricorso :

“ 7) Vero che dal 2000 ad oggi parte ricorrente è autotrasportatore di acqua e bibite? :
Confermo la circostanza.
8) Vero che parte ricorrente inizialmente lavorava in proprio per conto di terzi, e dal 2012 come dipendente?:
Confermo la circostanza.
9) Vero che parte ricorrente ha iniziato con camion da 35 quintali con patente B? :
Confermo la circostanza.
10) Vero che dopo due anni passava al 75 quintali con patente c? :
Confermo la circostanza.
11) Vero che l’attività lavorativa di parte ricorrente viene svolta per 10-12 ore al giorno? :
Confermo la circostanza per 8-10 ore al giorno.
12) Vero che parte ricorrente effettua principalmente il trasporto e la consegna di casse d’acqua? :
Confermo la circostanza.
13) Vero che parte ricorrente effettua ogni giorno circa 40-50 consegne di casse d’acqua di circa 20 kg l’una, per un totale di almeno 220 casse d’acqua al giorno? :
Confermo la circostanza.
14) Vero che l’ordine minimo della consegna per cliente è di 4 casse, per un minimo quindi di 80 kg per consegna? :
Confermo la circostanza.
15) Vero che parte ricorrente scarica a mano le casse dal camion e utilizza un carrellino a due ruote a spinta/traino per il trasporto delle cassette? :
Confermo la circostanza.
16) Vero che le casse devono poi essere sistemate a mano dove richiesto dal cliente, con particolare sforzo fisico in caso di scale, piani rialzati e di edifici senza ascensore? :
Confermo la circostanza.
17) Vero che parte ricorrente, per scaricare o caricare il camion, deve alzare le braccia per prelevare di peso le casse all’interno del camion fino ad arrivare ad un’altezza di 2 metri e 20 cm, con conseguente elevazione forzata di entrambe le braccia? :
Confermo la circostanza.
18) Vero che, terminata la giornata di consegne, parte ricorrente deve riportare il camion in magazzino per scaricare i vuoti, e caricarlo per la giornata successiva? :
Confermo la circostanza.
19) Vero che il camion per le consegne non è dotato di sollevatore? :
Confermo la circostanza.
, che ha lavorato insieme al ricorrente in vari periodi dal 2000 presso la stessa azienda , sentita sulle circostanze di cui al ricorso :
“ 7) Vero che dal 2000 ad oggi parte ricorrente è autotrasportatore di acqua e bibite? :
Confermo la circostanza.
8) Vero che parte ricorrente inizialmente lavorava in proprio per conto di terzi, e dal 2012 come dipendente?:
Confermo la circostanza.
9) Vero che parte ricorrente ha iniziato con camion da 35 quintali con patente B? :
Confermo la circostanza.
10) Vero che dopo due anni passava al 75 quintali con patente c? :
Confermo la circostanza.
11) Vero che l’attività lavorativa di parte ricorrente viene svolta per 10-12 ore al giorno? :
Confermo la circostanza.
12) Vero che parte ricorrente effettua principalmente il trasporto e la consegna di casse d’acqua? :
Confermo la circostanza.
13) Vero che parte ricorrente effettua ogni giorno circa 40-50 consegne di casse d’acqua di circa 20 kg l’una, per un totale di almeno 220 casse d’acqua al giorno? : Confermo la circostanza.
14) Vero che l’ordine minimo della consegna per cliente è di 4 casse, per un minimo quindi di 80 kg per consegna? :
Confermo la circostanza.
15) Vero che parte ricorrente scarica a mano le casse dal camion e utilizza un carrellino a due ruote a spinta/traino per il trasporto delle cassette? : Confermo la circostanza.
16) Vero che le casse devono poi essere sistemate a mano dove richiesto dal cliente, con particolare sforzo fisico in caso di scale, piani rialzati e di edifici senza ascensore? : Confermo la circostanza.
17) Vero che parte ricorrente, per scaricare o caricare il camion, deve alzare le braccia per prelevare di peso le casse all’interno del camion fino ad arrivare ad un’altezza di 2 metri e 20 cm, con conseguente elevazione forzata di entrambe le braccia? :
Confermo la circostanza.
18) Vero che, terminata la giornata di consegne, parte ricorrente deve riportare il camion in magazzino per scaricare i vuoti, e caricarlo per la giornata successiva? : Confermo la circostanza.
19) Vero che il camion per le consegne non è dotato di sollevatore? : Confermo la circostanza ”.
, che ha lavorato insieme al ricorrente da 10 anni presso la stessa azienda con mansioni di carico e scarico , sentito sulle circostanze di cui al ricorso :
“ 7) Vero che dal 2000 ad oggi parte ricorrente è autotrasportatore di acqua e bibite? : Confermo la circostanza.
8) Vero che parte ricorrente inizialmente lavorava in proprio per conto di terzi, e dal 2012 come dipendente?: Confermo la circostanza.
9) Vero che parte ricorrente ha iniziato con camion da 35 quintali con patente B? : Confermo la circostanza.
10) Vero che dopo due anni passava al 75 quintali con patente c? : Confermo la circostanza.
11) Vero che l’attività lavorativa di parte ricorrente viene svolta per 10-12 ore al giorno? : Confermo la circostanza.
12) Vero che parte ricorrente effettua principalmente il trasporto e la consegna di casse d’acqua? : Confermo la circostanza.
13) Vero che parte ricorrente effettua ogni giorno circa 40-50 consegne di casse d’acqua di circa 20 kg l’una, per un totale di almeno 220 casse d’acqua al giorno? : Confermo la circostanza.
14) Vero che l’ordine minimo della consegna per cliente è di 4 casse, per un minimo quindi di 80 kg per consegna? : Confermo la circostanza.
15) Vero che parte ricorrente scarica a mano le casse dal camion e utilizza un carrellino a due ruote a spinta/traino per il trasporto delle cassette? : Confermo la circostanza.
16) Vero che le casse devono poi essere sistemate a mano dove richiesto dal cliente, con particolare sforzo fisico in caso di scale, piani rialzati e di edifici senza ascensore? : Confermo la circostanza.
17) Vero che parte ricorrente, per scaricare o caricare il camion, deve alzare le braccia per prelevare di peso le casse all’interno del camion fino ad arrivare ad un’altezza di 2 metri e 20 cm, con conseguente elevazione forzata di entrambe le braccia? : Confermo la circostanza.
18) Vero che, terminata la giornata di consegne, parte ricorrente deve riportare il camion in magazzino per scaricare i vuoti, e caricarlo per la giornata successiva? : Confermo la circostanza.
19) Vero che il camion per le consegne non è dotato di sollevatore? : Confermo la circostanza …”.

Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha poi accertato che sia affetto da una patologia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra compatibile con la prospettata patogenesi professionale che determina (oggi come al tempo della visita medica ) un danno biologico permanente nella misura del 9% (nove per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 , danno biologico permanente quest’ultimo che riunificato con il quadro invalidante derivante da altra malattia professionale in precedenza già riconosciuta con danno biologico dell’11 % (undici per cento) , sia valutabile complessivamente nella misura del 19% (diciannove per cento) del totale. Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un’attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
va, pertanto, condannato al pagamento della relativa rendita corrispondente alla misura del grado accertato pari al 19 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.

A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l’importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione. Le spese di lite cedono la soccombenza.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell’

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 4�82023 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l’ , in persona del legale rappresentante:
1) Accertato che è affetto da una patologia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l’ al pagamento della relativa rendita corrispondente alla misura del grado complessivamente accertato del 19% (in riunificazione con il tasso invalidante dell’11% relativo alla preesistente malattia professionale ) a favore della parte ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT. 2) Condanna l’ al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre ad esborsi pari a € 43,00 e IVA, CPA e spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell’ il pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Rimini, all’udienza pubblica del giorno 12�92024.
IL GIUDICE NOME COGNOME

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