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Riconoscimento punteggio servizio militare nelle graduatorie ATA

L’ordinanza chiarisce i criteri per la valutazione del servizio militare nelle graduatorie ATA, distinguendo tra quello svolto in costanza di rapporto e quello prestato in precedenza. Viene affermata la legittimità del diverso punteggio attribuito nei due casi, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione.

Pubblicato il 18 December 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2024/2062

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

La giudice esaminato il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato da esaminata la memoria di costituzione per il ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00002062-1_2024 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024

 

Con ricorso ex art.700 c.p.c. ha chiesto l’immediato aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Brescia, triennio 2024/2025 2025/2026 2026/2027, con il riconoscimento del punteggio di 7 punti per i 14 mesi di servizio di leva prestato.

A tal fine il ricorrente ha esposto che in data 20.6.2024 ha presentato, ai sensi del decreto 89 del 21.5.2024 (Graduatorie Terza Fascia Personale ATA–Validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027), domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA – profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico-profilo assistente Tecnico e gli è stato assegnato il seguente punteggio:

A) 9,85 per il profilo di assistente amministrativo;

B) 8,85 per il profilo di collaboratore scolastico;

C) 8,85 per il profilo di assistente tecnico.

Secondo il ricorrente, il punteggio è errato, in quanto avrebbe dovuto ottenere 7,00 punti in ragione del servizio militare di leva prestato per un totale di 14 mesi, dal 12.1.2004 al 31.8.2004 (per un totale di 233 giorni) dal 1.9.20024 al 11.3.2005 (per un totale di 192 giorni), anziché 0.60.

In particolare il ricorrente, quanto al fumus boni iuris, rileva che dall’allegato A del D.M. 89/2024 risulta un trattamento diversificato del servizio militare a seconda che sia svolto o non in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Secondo il ricorrente la diposizione ministeriale viola l’art.569, comma 3, D. Lgs. 297/1994 ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e contrasta anche con l’art.485, comma 7, Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio fondamento della propria testi il ricorrente in particolare invoca la sentenza della Corte di Cassazione n. 33151/2021 pronunciatasi sulla disapplicazione del D.M. 44/2001, laddove consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento e giurisprudenza di merito che ha riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina. Per le ragioni che si espongono il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Come da allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale ATA, lett. A del D.M. 89/2024:

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Ad esso (Allegato A1) sono attribuiti 6 punti per ogni anno.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

Ad esso (Allegato A1) sono attribuiti 0,60 punti per ogni anno.

Tale disciplina ricalca quella del D.M. 50/2021, con cui l’amministrazione scolastica si era adeguata all’orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, in relazione all’interpretazione dell’art 2050, comma 2 aveva concluso che anche il servizio di leva, non prestato in costanza di nomina, dovesse essere valutato a fini concorsuali.

La questione del diverso punteggio attribuito al servizio militare, a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, è stata oggetto della recente pronuncia della Corte di Cassazione 22429/2024 che, anzitutto, ha precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l’art. 485, co. 7 e l’art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l’intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell’art. 569).

Quindi la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha escluso che la previsione di un diverso punteggio, a seconda che il servizio militare o sostitutivo sia prestato a non in costanza di rapporto, sia contraria con il disposto dei due commi dell’art.2050 Codice Ordinamento Militare.

In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato come la norma primaria non escluda per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell’attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. (…) l’attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell’accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l’art.52, co. 2, della Costituzione.

Esigenza, quest’ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.

Quest’ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l’art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l’ulteriore necessità di mantenere coerenza con l’art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.

Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l’accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.

Ma è giustificata anche l’attuazione che il D.M. ha dato dell’assetto normativo sopra descritto, attraverso l’attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.

Alla luce dei principi esposti, che si condividono integralmente e che sono fatti propri, deve quindi escludersi la sussistenza del fumus boni iuris quanto alla sussistenza del diritto in capo al ricorrente di rideterminazione del punteggio in graduatoria per il servizio militare non prestato in costanza di rapporto con l’amministrazione scolastica.

E’ altresì insussistente il periculum in mora.

A tal riguardo il ricorrente ha allegato che si è in presenza di una “controversia riguardante un rapporto di lavoro subordinato, indispensabile fonte di sostentamento non solo per il ricorrente ma per l’intero suo nucleo famigliare” e che il riconoscimento di un punteggio inferiore a quello che, secondo la parte, dovrebbe essergli riconosciuto comporta “ridotte possibilità di ottenere Per l’accoglimento del ricorso in via d’urgenza ex art.700 c.p.c. non è sufficiente l’allegazione del danno, dovendo essere altresì dedotto e provato che il danno, nel tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, è, oltre che grave, irreparabile e cioè non integralmente risarcibile, né con il ripristino della situazione violata né con un risarcimento del danno. Il periculum in mora non è ravvisabile nel caso di una qualsiasi violazione di diritti, ma solo quando la lesione, in sé o in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente.

La perdita di chance relativamente alla possibilità di essere destinatario di incarichi lavorativi non costituisce di per sé un danno irreparabile, in quanto la chance non è sottoposta ad una minaccia di irreparabile pregiudizio, ben restando possibile la conclusione dei contratti all’esito del giudizio di merito.

D’altro canto il ricorrente non ha neppure allegato che la situazione dedotta in giudizio leda la possibilità di condurre una vita dignitosa per la mancanza dei mezzi di sussistenza che – in ipotesi – gli potrebbero derivare dalla conclusione dei contratti.

Nulla infatti il ricorrente ha dedotto e provato quanto alla sua situazione patrimoniale e reddituale e/o alle spese necessarie per il suo sostentamento di modo che è del tutto indimostrato il pregiudizio, in termini di gravità e irreparabilità, che in tesi può derivare dalla dedotta riduzione delle chances lavorative.

Il ricorso ex art.700 c.p.c. così proposto è di fatto volto ad ottenere una pronuncia nel merito mediante lo strumento della tutela cautelare, come non è consentito dall’ordinamento processuale.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio sono riservate al merito p.q.m.

rigetta il ricorso ex art.700 c.p.c..

Si comunichi Brescia, 5 novembre 2024 La giudice NOME COGNOME Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012

n.209

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