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Riconoscimento requisiti sanitari per invalidità

La sentenza si concentra sui requisiti sanitari per l’invalidità, evidenziando che l’accertamento deve considerare non solo l’attività svolta ma anche quelle possibili, purché non presentino una significativa differenza. La valutazione si basa sulle attitudini personali e non sull’invalidità civile.

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Pubblicato il 22 aprile 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 9562/2024 TRIBUNALE di MILANO Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME All’udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1859_2025_- N._R.G._00009562_2024 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

nella causa iscritta al n.R.G. 9562 /2024 promossa da:

rappresentato e difeso dagli Avv. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME , in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024, impugnato ex art. 445 bis VI comma c.p.c. nei confronti dell’ conclusioni di cui alla CTU svolta in sede di ATPO.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare che il ricorrente presenti infermita’ tali da determinare una permanente riduzione a meno di in terzo della capacita’ di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, dalla data della domanda di conferma o dalla diversa data che il Giudice riterrà giusta ed opportuna, con condanna dell’ al pagamento, a favore dell’istante, del relativo beneficio economico dalla data della domanda o dalla diversa data individuata, nonche’ al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”. 2.

L’ si è costituito ed ha sostenuto che le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in sede di atpo sono corrette e immuni da vizi logico-tecnici, avendo tenuto conto di tutta la documentazione fornita e delle risultanze dell’esame obbiettivo dell’istante e, pertanto, devono considerarsi corrette.

Né esse sarebbero inficiate dalla nuova documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente.

Ha chiesto quindi dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso perché infondato.

ha convenuto in giudizio l’ ai fini dell’accertamento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, avendo la Commissione medica ritenuto che non fossero risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di in terzo della capacitaà di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali.

si è costituito tempestivamente chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

Questo Giudice ha conferito incarico per espletamento della CTU medico legale al dr. , il quale ha concluso l’indagine peritale ritenendo che il periziando, pur in condizioni cliniche tali da incidere sulla sua sfera attitudinale, non possa tuttavia essere ritenuto soggetto invalido con riduzione della capacità attitudinale a meno di un terzo di quella ordinaria.

4. In ordine al c.d. requisito sanitario, la norma da applicare, nel caso di specie, è l’art. 1, comma 1, L. 12.6.1984 n. 222, secondo cui “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’ , l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. La riduzione della capacità di lavoro deve, in tal caso, essere valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato, tenendo conto, cioè, dei fattori soggettivi (età, sesso, qualificazioni ed esperienze professionali, ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente la prestazione.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, la sussistenza della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative identiche a quelle svolte, ma anche a tutte quelle possibili che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente poiché costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione e qualifiche professionali (Cass. n. 10424/2015; v., fra le altre, Cass. n. 5964/2011; Cass. n. 15265/2007).

Il parametro di valutazione dell’invalidità civile (ossia le tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1962) non può ritenersi idoneo a valutare l’invalidità pensionabile, in quanto le suddette tabelle non possono neppure costituire una guida di massima (Cass. n. 22737 cit.; Cass. 17812/2003; Cass. 7760/2006; Cass. 4710/2016; Cass. 6362/2017; Cass. 11185/2019; Cass. 9044/2020).

5. Sulla base della documentazione medica prodotta da parte ricorrente esaminata dal CTU ed espressamente menzionata nell’elaborato peritale ed esperito l’esame obiettivo del ricorrente, il dr. ha così argomentato:

“Dalla analisi della documentazione clinica prodotta nonché dalle risultanze della visita medico legale esperita nella cornice delle operazioni peritali emerge che il sig. sia attualmente affetto da: esiti di infarto miocardico acuto, trattato con angioplastica e stent (vedasi i punti 4 e 9 della documentazione analizzata);

esiti di prostectomia radicale per carcinoma prostatico in attuale follw-up (vedasi punti 5,6,7 e 10 della documentazione analizzata);tendinosi degenerativa delle spalle maggiormente a sx con discopatia cervicale ed inziale artrosi dell’anca destra (vedasi punti 1 e 2 della documentazione analizzata;

gastrite cronica (punto 8 della documentazione analizzata) osteoporosi e osteopenia (vedasi punto 12 della documentazione analizzata).

Trattasi di condizione pluripatologica sostenuta in particolare da esiti di pregresse condizioni patologiche sottoposte a interventi terapeutici e malattie a carattere cronico-degenerativo”.

Il CTU ha rilevato nello specifico che quanto al carcinoma prostatico sottoposto a prostatectomia radicale, è seguita una radioterapia e una terapia ormonale, concausa, quest’ultima, dell’osteoporosi/osteopenia.

Parallelamente, il sig. è affetto da cardiopatia ischemica in esito a infarto trattato con angioplastica e stent e l’ultimo controllo descrive una situazione di discreto compenso circolatorio;

concorrono poi una degenerazione tendinosica alle spalle, una coxalgia con iniziale coxartrosi e una discopatia al rachide cervicale, una gastrite e una calcolosi alla colicisti.

La visita medico legale ha permesso di evidenziare che è stato eseguito un intervento di colecistectomia un anno fa mentre nessun intervento è stato eseguito alla cuffia dei rotatori della spalla;

sul versante oncologico il ricorrente ha dichiarato di aver concluso la terapia ormonale a novembre 2022, con PSA comunque in crescita.

Ha dichiarato di non aver voluto per scelta approfondire gli aspetti psichici correlati alla condizione oncologica.

Il ricorrente ha poi riferito di aver ultimato il ciclo di istruzione della scuola media, di aver svolto prime esperienze lavorative saltuarie come cameriere e barista.

Ha poi svolto mansioni di magazziniere, addetto alle consegne con furgone guidato in proprio, addetto alla guida di camion in azienda autonoma di trasporto merci;

dal 2012 è titolare di partecipazione azionaria per la gestione di un ristorante, limitandosi alla sola attività di cassa;

lo stesso ha precisato di non aver voluto confermare la patente di guida di tipo D preferendo optare per il mantenimento della patente C;

a seguito delle peggiorate condizioni di salute, ha dovuto ridurre il carico di lavoro.

All’esame obiettivo il CTU ha rilevato una dolorabilità palpatoria alla spalla sx, i passaggi posturali e la deambulazione sono risultati autonomi e validi.

Venendo alle conclusioni, il dr. ha rilevato come il patrimonio conoscitivo, lavorativo e attitudinale del sig. sia connotato da un percorso di studi limitato alla scuola media, da mansioni gestionali svolte nella ristorazione e come autista di camion.

Le mansioni svolte nella ristorazione (ad es. cassa) sono connotate da azioni ripetitive degli arti superiori senza necessità di impegno delle braccia al di sopra delle spalle, sebbene necessitanti la capacità di ripetere i movimenti per l’intero turno lavorativo.

Stessa cosa dicasi per l’attività di autotrasportatore la cui perdurante licenza dimostra se non altro il possesso di correlata idoneità psicofisica.

In tale contesto di capacità attitudinale, il CTU ha riconosciuto che sulla stessa potrebbero incidere le patologie correlate alla tendinosi alle spalle, alla discopatia cervicale e all’artrosi all’anca, anche alla luce della cardiopatia ischemica che può comportare un’incidenza sulla capacità di tolleranza di dette mansioni per tutto l’arco del turno lavorativo e soprattutto di quelle in postazione eretta e con deambulazione.

La patologia oncologica sotto il profilo della capacità attitudinale ha minor incidenza se confrontata con le patologie ortopediche e cardiologiche.

Il c.t.u. ha quindi così concluso:

“Tuttavia l’esame esperito in sede di operazioni peritali ha descritto comunque una conservazione ed autonomia nell’espletamento dei passaggi posturali e della deambulazione che è risultata normale negli aspetti prassico-procedurali dell’atto motorio nonché una riduzione di efficienza dei movimenti di sollevamento degli arti superiori comunque eseguibili sino al livello delle spalle e consoni dunque alle attitudini lavorative in discussione.

Parimenti, il corpus di documentazione clinica discussa nella presente relazione non attesta condizioni patologiche gravemente incidenti sulla possibilità spostamento del ricorrente né effettivi impedimenti o limitazioni rilevanti di quest’ultimo nella locomozione o nell’espletamento del movimento degli arti superiori”.

In altri termini, secondo l’analisi del c.t.u., le condizioni cliniche del sig. non risultavano di entità tale da impedire in toto l’espletamento di ruoli professionali all’interno del ristorante (es attività di cassa) e parimenti dicasi per l’attività di autista per la quale il ricorrente ancora è titolare di patente C il che dimostra una presuntiva idoneità fisica alla guida dei camion.

La consulenza svolta dal CTU in sede di ATPO è corretta e immune da vizi logico-tecnici, è esaustiva in quanto ha tenuto conto di tutta la documentazione fornita delle risultanze dell’esame obbiettivo dell’istante e, pertanto, devono considerarsi corrette le conclusioni alle quali la stessa è pervienuta.

6.

Nel ricorso in opposizione il ricorrente ha rilevato una ulteriore e nuova patologia evidenziata da una TAC del 27.7.2024, che determinerebbe una importante incidenza sulla capacità di svolgimento delle proprie mansioni da parte del.

Ha poi prodotto in corso di causa ulteriore documentazione medica, ritenuta ammissibile ex art. 149 disp. att. c.p.c. 7. Onde approfondire tale aspetto.

, questo Giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. sul seguente quesito:

“Rivaluti il c.t.u. le conclusioni assunte in sede di a.t.p.o.

, alla luce della nuova documentazione sanitaria prodotta dalla difesa della parte ricorrente”.

8.

Il nominato c.t.u. dr. , alla luce dei nuovi esami clinici e della visita effettuata, ha così argomentato:

“(….) Rispetto alla situazione clinica in visione di ATP, pertanto, è da affermarsi che le attuali condizioni di salute del Ricorrente sono connotate da un peggioramento clinico e funzionale relativo in particolare alla movimentazione dell’arto superiore sinistro ove, oltre alla già nota artrosi con tendinopatia lesiva della cuffia dei rotatori, si è sovrapposta una rottura del tendine bicipitale nel Novembre 2024 (comportante la necessità dell’avvio di terapia riabilitativa), sottolineando il concorso sul medesimo arto altresì di un quadro di epicondilite, ed evidenziando la (nota) analoga artrosi e tendinopatia a carico della spalla controlaterale, nonché lesioni legamentose (del crociato anteriore e posteriore) a carico del ginocchio destro, ove insiste altresì condropatia e meniscopatia. Il complesso quadro ortopedico (nel quale, si ribadisce, l’elemento di peggioramento clinico e funzionale principale è certamente rappresentato dalla lesione del tendine del bicipite sinistro) si inserisce nel contesto di una recidiva biochimica di carcinoma prostatico, sottoposta a ciclo di radioterapia nell’Agosto-Settembre 2024, e purtuttavia evidenziante in attualità la persistenza dell’incremento del PSA (aspetto che può suggerire in attualità il non superamento della recidiva neoplastica)”..

Ciò posto, richiamato quanto già precedentemente discusso (in sede di ATPO) circa la “sfera attitudinale” del Ricorrente, ha aggiunto che “la situazione in attualità presenta una modifica peggiorativa nella prospettiva dell’eseguibilità delle mansioni afferenti alle attitudini lavorative.

Nel contesto di una sostanziale stabilità della cardiopatia ischemica (rispetto alla situazione in ATP, non sono emerse variazioni cliniche) e di una sostanziale marginale incidenza della recidiva neoplastica sulla sfera attitudinale (la necessità di un protocollo radioterapico non ha comportato una significativa ed apprezzabile contrazione della sfera attitudinale, vista la non influenza della malattia e della radioterapia nella capacità di eseguire movimenti ripetitivi agli arti superiori, o nella stazione eretta prolungata e deambulazione), è al contrario da osservarsi che la lesione del tendine del capo lungo bicipitale sinistro ha ulteriormente inciso negativamente nella capacità motoria ed articolare dell’arto superiore sinistro. La lesione di tale tendine è infatti notoriamente foriera di una riduzione della capacità di sollevare l’arto superiore;

nel caso di specie, tale disfunzionalità è da intendersi situata all’interno di un complesso quadro di preesistenti limitazioni di articolarità di spalla.

In particolare, l’esame obiettivo esperito in sede di Operazioni Peritali ha permesso di comprendere come il Sig. non riesca in attualità a sollevare il braccio sinistro sino alla spalla (il sollevamento del braccio si arresta prima dell’altezza della spalla, comportando dunque una riduzione dell’articolarità superiore al 50%), con evidente disfunzionalità del medesimo arto (la svestizione e vestizione del Paziente, durante la visita, è risultata grossolanamente impacciata in quanto effettuata principalmente con l’arto controlaterale), su cui grava altresì un quadro di epicondilite. La negativa evoluzione della funzionalità dell’arto superiore sinistro risulta certamente idonea nel rappresentare un’incidenza negativa sulla capacità di eseguire i movimenti ripetitivi degli arti superiori tipici di un addetto – nell’ambito della ristorazione- alla sala od al bancone del bar, vista la elevata frequenza con cui questi movimenti viene effettuata e la loro estensione angolare (che raggiunge anche l’altezza delle spalle, e di frequente si pone altresì al di sopra di tale livello, in particolare per quanto riguarda le mansioni al bar, allorquando si debbano afferrare bottiglie o bicchieri posti in scaffalature alte). Analogo discorso può essere esteso per le attività di magazziniere, anch’esse teoricamente coinvolgenti gli arti superiori (soprattutto allorquando la merce da mobilizzare sia di peso ridotto e dunque da movimentare senza la necessità di mezzi come muletti o transpallet).

Sempre per quanto attiene l’attività di cameriere, barista o magazziniere, per inciso, si ricorda come l’ultima valutazione ortopedica abbia consigliato l’esecuzione di infiltrazioni con acido ialuronico e fisioterapia per il quadro algico-degenerativo del ginocchio destro, aspetto sottolineante la conflittualità del medesimo quadro con una prolungata stazione eretta e deambulazione, e dunque limitante le predette attitudini lavorative di cameriere/barista, nonché magazziniere.

Circa l’attività di autotrasportatore, è da evidenziarsi anche in questo caso l’integrazione di una incidenza negativa dell’attuale quadro di spalla sinistra nell’espletamento dell’attività, in particolare ricordando la necessità di prolungare e ripetere i movimenti di prensione e rotazione dello sterzo (anche in questo caso, raggiungenti di fatto l’altezza della spalla, soprattutto in caso di ampie manovre di sterzata, oppure di manovre per il parcheggio) per molteplici ore;

sul punto, si richiamano le attendibili doglianze riferite in sede di Operazioni Peritali dal Ricorrente circa la difficoltà di guidare l’autovettura (a suo dire, l’azione è limitata a brevi spostamenti), in particolare nei tratti ove è necessario effettuare numerose rotazioni dello sterzo (ossia le strade con molte curve e le manovre per parcheggiare) per lo sforzo sulle spalle;

devesi sul punto prospettare come la guida di un camion sia da intendersi maggiormente onerosa in termini di impegno articolare e stenico, nonché meramente temporale (per i turni lavorativi), rispetto alla guida di autovettura.

La possibilità di conduzione di quest’ultima (seppur limitata a brevi tratti) e la pur virtuale possibilità per il Ricorrente di attendere -in posizione seduta- alla mansione di addetto alla cassa, nella prospettiva medico- legale in attuale discussione relativa “sfera attitudinale”, possono rappresentare residui marginali di attitudine lavorativa, ossia minime attività utili ad affermare come il complesso di menomazioni attualmente presentate dal Ricorrente certamente non determini una completa abolizione della capacità lavorativa attitudinale; tuttavia, al contempo, la marginalità di tali attività rispetto al più ampio patrimonio attitudinale lavorativo discusso per il Sig. (nei termini precedentemente meglio analizzati) può costituire idonea motivazione medico-legale per concludere come, al momento della redazione della presente relazione, “la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno un terzo di quella ordinaria” come da requisito sanitario ex Art. 1 L. 222/1984.

In merito alla decorrenza del requisito sanitario, ha concluso che “l’evento clinico (successivo al deposito dell’ATP) maggiormente e principalmente impattante sulle attitudini lavorative del Sig. sia costituito dalla lesione del capo lungo del bicipite brachiale, circostanza verificatasi nel Novembre 2024, come da attestazione ecografica (punto n. 8 della documentazione analizzata) ed altresì da racconto del Paziente stesso in sede di Operazioni Peritali.

Pertanto, tali elementi permettono di poter fissare la decorrenza del requisito sanitario in questione al Novembre 2024”.

Ha infine aggiunto che “il complesso di strategie terapeutiche riabilitative ed ortopediche descritto all’interno della relazione ortopedica del Febbraio 2025 (punto n. 11 della documentazione) e relativo sia alla spalla sinistra che al ginocchio destro pone in rilievo la necessità di una rivalutazione medico-legale del requisito sanitario in questione, attesa la possibilità di un miglioramento clinico (e, consequenzialmente, di uno sgravio dell’incidenza delle menomazioni sulla sfera attitudinale) sull’articolarità di spalla/ginocchio e dunque sulla movimentazione in generale. Tale rivalutazione potrà essere effettuata a partire dai 12 mesi successivi al momento di esecuzione della visita medico-legale nella presente CTU (dunque: revisione dal Dicembre 2025)”.

9. Tali conclusioni non sono state contestate dalle parti.

Le conclusioni del c.t.u. devono quindi essere integralmente recepite ai fini della decisione, risultando adeguatamente motivate, corrette e coerenti con la scienza medica del settore 10.

Il ricorso deve quindi in tali limiti essere accolto, con decorrenza dei requisiti sanitari per l’assegno ordinario d’invalidità dalla data indicata dal c.t.u. (Novembre 2024).

11.

Non può emettersi la condanna al riconoscimento della prestazione, considerato che “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (così tra altre Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020). 12.

La soccombenza reciproca, determinata dal fatto che l’accoglimento della domanda ha fatto seguito alla nuova documentazione prodotta solo in corso di giudizio e l’insorgenza dei requisiti sanitari è successiva di circa due anni alla domanda amministrativa (del 06.12.2022) determina la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell’

Il Tribunale accerta e dichiara che il ricorrente presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di in terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, dal 1 novembre 2024.

Compensa le spese del giudizio.

Pone le spese di c.t.u. a carico dell’ Così deciso in Milano, il 16.4.2025 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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