REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 3a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1568/2018 pubbl. il 19/09/2018
nella causa in grado di appello iscritta nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l’anno 2015 sotto il numero d’ordine
TRA
XXX, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso in appello ex artt. 447 bis e 430 c.p.c.,
– appellante –
E
YYY, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv., da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta e di costituzione depositata in data 27/11/2015,
– appellata – All’udienza collegiale del giorno 12/09/2018 la Corte, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO.
I.A.1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 25/02/2010 XXX[1] chiedeva al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, di voler dichiarare YYY responsabile dei danni lamentati da lui ricorrente e per l’effetto condannare la YYY al pagamento della somma di €. 1.013,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda il ricorrente esponeva: di avere, con contratto in data 30/08/2001, concesso in locazione a YYY l’appartamento sito Gioia del Colle; che YYY non aveva pagato la mensilità di agosto 2009, per la quale era stato emesso il D.I. n.; che egli ricorrente aveva trattenuto il deposito cauzionale, pari ad €. 357,00 (comprensivi di €. 63,00 per interessi maturati nel periodo 01/09/2001-31/08/2009, come calcolati dalla conduttrice), poiché aveva constatato danni all’immobile (rottura di vetri in cucina e nel ripostiglio esterno, rottura di n. 2 piastrelle di rivestimento della cucina, mancata manutenzione ordinaria dell’immobile, danneggiamenti alle porte interne nonché al pavimento ed al rivestimento del bagno, realizzazione abusiva di collegamenti interni per il telefono e l’antenna tv, fori su diverse pareti); che per tali danni era stato espletato a.t.p., nel contraddittorio delle parti, ad opera del c.t.u. geom., il quale, nella propria relazione, li aveva meglio e compiutamente descritti nonché quantificati in €. 1.370,00; che la conduttrice era responsabile della violazione dell’art. 9 del contratto di locazione in data 30/08/2001 e dell’art. 1590 c.c., per non aver riconsegnato l’immobile locato nello stesso stato in cui era stato consegnato, nonché della violazione dell’art. 1576 c.c., per non avere mantenuto la cosa locata in buono stato, e dell’art. 1587 c.c., per non avere osservato la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata; che pertanto egli ricorrente era creditore della resistente per la complessiva somma di €. 1.013,00 per i danni riscontrati all’immobile, detratto il deposito cauzionale come rivalutato (€. 1.370,00 – €. 357,00 = €. 1.013,00); che egli ricorrente aveva formulato per iscritto le proprie richieste con raccomandata in data 09/09/2009, contestata dalla YYY con raccomandata in data 21/09/2009, confutata da lui ricorrente con fax del 28/09/2009.
I.A.2. Con comparsa di risposta e costituzione depositata in data 17/05/2010 YYY[2] chiedeva rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nonché alla rifusione delle spese processuali, deducendo: che il giorno 31/08/2009 ella resistente aveva riconsegnato l’appartamento al ricorrente, il quale, previo controllo dello stato dell’appartamento, aveva accettato le chiavi, senza nulla eccepire; che, nonostante ciò, il ricorrente, nove giorni dopo la riconsegna dell’immobile, aveva avanzato pretese non meglio provate circa presunti danni a suo dire provocati da lei resistente, i quali, se e qualora sussistenti, erano in realtà antecedenti al rapporto locativo o erano stati causati dallo stesso ricorrente dopo la riconsegna delle chiavi.
I.A.3. Nel corso del giudizio erano ammessi ed assunti l’interrogatorio formale della resistente e la testimonianza di ***.
I.A.4. Con sentenza n. 4755/2014 pubblicata in data 27/10/2014 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari, sezione stralcio articolazione di Modugno, così provvedeva: 1) rigettava la domanda; 2) condannava il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese e competenze di lite, liquidate in €. 630,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge. A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava: che la resistente, ai sensi dell’art. 1590 c.c. e dell’art. 9 del contratto di locazione in data 30/08/2001, aveva l’obbligo di restituire l’immobile locatole nello stesso stato in cui le era stato consegnato, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso della cosa; che l’assunto del ricorrente, secondo cui in sede di rilascio avvenuto il 31/08/2009 l’immobile in oggetto presentava i danni così come descritti dal c.t.u. in sede di a.t.p., non era stato adeguatamente supportato a livello probatorio, in quanto, ex art. 2697 c.c., era onere del ricorrente provare non solo la sussistenza dei danni lamentati, ma anche che gli stessi erano stati causati dalla conduttrice nel corso della locazione; che infatti le parti, in sede di rilascio, non avevano redatto un verbale attestante lo stato dei luoghi e non vi era dubbio che il locatore, proprio in sede di rilascio, avrebbe dovuto, secondo l’id quod plerumque accidit, accertare lo stato dei luoghi e, ove esistenti, contestare al conduttore la sussistenza dei danni successivamente lamentati, anziché accettare l’immobile e le chiavi puramente e semplicemente senza alcuna riserva; che la prova testimoniale espletata a mezzo di *** (coniuge del ricorrente in regime di comunione legale dei beni) non aveva apportato alcun elemento utile sullo stato dei luoghi al momento del rilascio, poiché la teste si era limitata a dichiarare di essere stata presente il giorno della riconsegna dell’immobile ed a riconoscere le foto allegate alla c.t.u. redatta dal geom. ***; che l’unico dato certo emergente dagli atti di causa era che il locatore aveva proposto ricorso per a.t.p. soltanto due mesi dopo il rilascio (25/10/2000), quando l’immobile era ormai nella sua completa disponibilità, sicché l’accertamento de quo, sostanzialmente effettuato nel mese di gennaio del 2010, non era sufficiente a far ritenere sussistente una responsabilità della conduttrice nella causazione delle ‘anomalie’ indicate dal c.t.u., alcune delle quali (verniciatura delle finestre di legno e della ringhiera del balcone), peraltro, costituivano opere di straordinaria manutenzione, in quanto tali gravanti sul locatore.
I.B. IL PROCESSO DI SECONDO GRADO.
I.B.1. XXX[3], con ricorso depositato in data 27/04/2015, proponeva appello contro la sentenza n. 4755/2014 in data 27/10/2014 del Tribunale di Bari, sezione stralcio articolazione di Modugno, in composizione monocratica e chiedeva a questa Corte di voler, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) dichiarare YYY responsabile dei danni lamentati e per l’effetto condannarla al pagamento della residua somma di €. 1.013,00 o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi; 2) condannare l’appellata alla restituzione della somma di €. 919,00, pagata da lui appellante per spese e competenze legali in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, delle spese e competenze legali della precedente fase di a.t.p. e delle spese di c.t.u. di detta fase.
A sostegno dell’impugnazione l’appellante enunciava i seguenti motivi (in buona sintesi):
² violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 1588 c.c. nonché immotivata mancata considerazione dell’art. 9 del contratto di locazione.
’appellante deduceva: che, in forza dell’art. 1590 c.c., la conduttrice doveva restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, in conformità della descrizione fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto; che, in mancanza di descrizione, si presumeva che la conduttrice avesse ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione; che con l’art. 9 del contratto di locazione la conduttrice, oltre ad impegnarsi alla riconsegna dell’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’aveva ricevuta, aveva dichiarato espressamente di aver visitato la casa locata e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all’uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto di legge con il ritiro delle chiavi; che l’art. 1588 c.c. poneva a carico del conduttore la perdita ed il deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, salva prova della non imputabilità della causa; che, pertanto, era onere esclusivo della conduttrice provare che i danni riscontrati a seguito del rilascio erano preesistenti alla locazione ovvero a lei non imputabili; che il Giudice di primo grado, invece, aveva affermato erroneamente che era onere del locatore provare l’imputabilità al conduttore dei danni riscontrati a seguito del rilascio, di fatto invertendo l’onere probatorio; che la conduttrice non aveva offerto alcuna prova liberatoria della preesistenza dei danni ovvero della non imputabilità degli stessi né aveva provato alcunché di quanto genericamente allegato in comparsa di risposta; che invece egli ricorrente, con missiva in data 09/09/2009, aveva contestato alla conduttrice i danni, accertati anche a mezzo di a.t.p.;
² erronea valutazione, a sfavore del locatore, della mancata redazione del verbale in sede di rilascio.
L’appellante deduceva: che la redazione di un verbale attestante lo stato dei luoghi richiedeva l’accordo di entrambe le parti sulla sua redazione, sul suo contenuto e sulla sua sottoscrizione; che il diritto del locatore al risarcimento del danno non poteva essere pregiudicato dalla mancanza del verbale di rilascio; che la legge non imponeva al locatore termini o modalità particolari per l’accertamento dello stato dei luoghi e per la contestazione al conduttore dei danni arrecati all’immobile, fatti salvi i termini di prescrizione ordinaria, né imponeva la contestazione dei danni al conduttore contestualmente al rilascio, tanto più che la verifica dello stato dell’immobile era operazione di per sé successiva alla restituzione della cosa locata e che richiedeva tempo e controlli approfonditi; che la contestazione alla conduttrice era avvenuta con lettera del 09/09/2009, dunque pochi giorni dopo la restituzione dell’immobile, pacificamente avvenuta il 31/08/2009; che erroneamente il Giudice di primo grado aveva affermato che la restituzione dell’immobile (operazione che semplicemente poneva termine alla locazione) implicava la positiva verifica dello stato dell’immobile (operazione per sua natura successiva al rilascio) e, conseguentemente, l’inesistenza di danni o la rinuncia del locatore al risarcimento degli stessi, tanto più che non era provato che il locatore avesse accettato “senza riserva” l’immobile o avesse rinunciato ad azioni risarcitorie o che l’immobile fosse privo di danni o il locatore avesse verificato lo stato dell’immobile contestualmente al rilascio;
² erronea valutazione della presunta tardività dell’a.t.p.
L’appellante deduceva: che se era vero che il ricorso per a.t.p. era stato proposto il 25/10/2009, a cui aveva fatto seguito il sopralluogo effettuato dal c.t.u. a dicembre del 2009 (e non, come erroneamente affermato in sentenza, a gennaio del 2010), era però altrettanto vero che esso era stato preceduto dalla missiva di contestazione in data 09/09/2009, sicché la responsabilità della conduttrice nella causazione dei danni non era affatto fondata sulle risultanze dell’a.t.p., fermo restando che la natura dei danni (denunciati il 09/09/2009 ed) accertati dal c.t.u. era tale da escludere che fossero riconducibili ad un uso normale dirigente della cosa locata e confermava anzi la loro imputabilità alla conduttrice, fermo restando l’onere di quest’ultima di fornire rigorosa prova liberatoria al riguardo;
² erronea valutazione della deposizione della teste ***
L’appellante deduceva che la teste ***, della quale la resistente non aveva mai eccepito l’incapacità a testimoniare, limitandosi a rilevarne solo l’inattendibilità, aveva confermato che l’appartamento era stato ristrutturato prima della locazione ed era rilasciato dalla conduttrice nelle condizioni rappresentate nelle foto allegate alla relazione del c.t.u. in sede di a.t.p.
I.B.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/11/2015 YYY[4] chiedeva rigettarsi l’appello, deducendone l’infondatezza, e condannarsi l’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
I.B.3. All’udienza collegiale del giorno 12/09/2018 la Corte, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. L’appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. II.A.1. L’art. 1588 comma 1º c.c. dispone che «Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile».
L’art. 1590 c.c., ai primi tre commi, recita: «Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà».
Il contratto di locazione stipulato inter partes in data 30/08/2001, alla clausola 9, recitava: “Il conduttore dichiara di aver visitato la cosa locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore s ’impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui la ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno”.
Dunque può senz’altro affermarsi, sulla scorta della disciplina normativa e del patto contrattuale sopra indicati, che la conduttrice avesse ricevuto l’appartamento in buono stato di manutenzione (non essendo stato dalla stessa provato il contrario nel corso del giudizio).
Ciò, del resto, appare confermato anche dalla deposizione della teste *** [la cui qualità di moglie del XXX non era (e non è) di per sé sufficiente a comprovare sic et simpliciter, in mancanza di altri più concreti elementi oggettivi, l’inattendibilità della teste, di certo non desumibile dal regime patrimoniale tra i coniugi (comunione legale), atteso che, ai sensi dell’art. 179 comma 1º lett. e) c.c., «Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge… i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno …» (quindi, nel caso in esame, soltanto del XXX, vertendo la controversia sul risarcimento dei danni arrecati dalla conduttrice ad un immobile di esclusiva proprietà del medesimo), sicché non era (e non è) ravvisabile alcun interesse concreto dell’*** tale da poter legittimare la sua partecipazione al giudizio (v. art. 246 c.p.c.)], la quale, nel corso del giudizio di primo grado, aveva dichiarato che l’appellante (locatore), prima di consegnare l’immobile alla conduttrice, aveva eseguito lavori di ristrutturazione[5], il che lascia ragionevolmente presumere che l’unità immobiliare de qua, all’inizio del rapporto locativo, fosse priva dei danni che sarebbero stati accertati al termine della locazione.
II.A.2. La Corte suprema ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno per l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligo del conduttore – previsto dall’art. 1590 c.c. – di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell’immobile, mentre sul conduttore grava l’onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile”[6].
Orbene, la teste *** (la cui deposizione pare non essere stata adeguatamente esaminata dal Giudice di primo grado), dopo avere precisato di essere stata presente il giorno della riconsegna dell’immobile, aveva testualmente dichiarato: “Riconosco le foto allegate alla c.t.u. del geom. *** del 28/01/2010, che descrivono lo stato in cui è stato riconsegnato l’immobile”[7].
È dunque evidente che la teste, al contrario di quanto (inesattamente) sostenuto nella sentenza impugnata (pag. 4), non si era affatto limitata “a riconoscere le foto allegate alla c.t.u.”, ma aveva precisato che quelle foto raffiguravano le condizioni in cui si trovava l’immobile al momento della restituzione.
Pertanto la testimonianza della *** comprova univocamente che i danni riscontrati dal c.t.u. in sede di a.t.p. (v. elaborato scritto depositato in cancelleria in data 28/01/2010 e fotografie ad esso allegate) erano già presenti al momento del rilascio del bene (avvenuto, pacificamente, il giorno 31/08/2009).
La riprova di tale circostanza (oltre che dell’attendibilità della teste ***), del resto, è data dal fatto che i danni de quibus, ben prima del procedimento cautelare ante causam (il ricorso per a.t.p. risulta depositato da XXX il 25/10/2010; l’elaborato scritto risulta depositato dal c.t.u. il 28/01/2010), erano stati denunciati per iscritto dal locatore alla conduttrice subito dopo la cessazione del rapporto locativo (v. missiva in data 09/09/2009), sicché, alla luce della testimonianza della *** (e della stessa natura dei danni così come rilevabile dalle fotografie allegate alla relazione peritale, da cui si evince chiaramente che si trattava di deterioramenti di certo non risalenti agli ultimissimi giorni), può tranquillamente affermarsi che essi fossero presenti pure il 31/08/2009, ossia al momento della restituzione dell’immobile al locatore.
A diversa conclusione non può portare la mancata redazione, al momento della restituzione dell’immobile (31/08/2009), di un verbale attestante, nel contraddittorio delle parti contraenti, lo stato del bene, per un duplice ordine di motivi:
▫ in primo luogo perché, come correttamente dedotto dall’appellante, la redazione di un verbale di constatazione presuppone che le parti concordino sulla sua stesura, sulla facoltà di ciascuna di esse di inserire le proprie osservazioni nel documento e sulla sua sottoscrizione, sicché è ben possibile che un verbale di constatazione non sia redatto al momento del rilascio del bene non in ragione della mancanza di danni, bensì per il mancato accordo delle parti in ordine alla compilazione dello stesso;
▫ in secondo luogo perché il verbale di constatazione non è l’unico mezzo attraverso il quale le parti possono provare le condizioni dell’immobile al momento della restituzione, ben potendo il locatore provare anche in altro modo la sussistenza dei danni eventualmente presenti al momento del rilascio del bene (come accaduto nel caso in esame).
A ciò deve aggiungersi che la conduttrice, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva affatto dimostrato che il locatore, al momento della restituzione, avesse ‘riconosciuto’ l’inesistenza di danni o ‘rinunciato’ al risarcimento dei danni rilevati né che avesse accettato l’immobile “senza riserve”, sicché, in mancanza di un termine di decadenza (non previsto dalla disciplina normativa in materia locatizia né pattuito dalle parti nel contratto di locazione), nulla impediva al locatore di far valere, dopo la restituzione del bene, il proprio diritto al risarcimento dei danni verificatisi nel corso della locazione, risolvendosi la disputa con la conduttrice, a ben vedere, solo in una questione di “prova” dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria. E poiché tale prova, come visto, era stata offerta dal locatore nel corso del giudizio di primo grado, è del tutto evidente che incombeva alla conduttrice l’onere di dimostrare la preesistenza dei danni de quibus all’inizio della locazione o che il deterioramento intervenuto nel corso della locazione si era verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lei non imputabile[8]: ma tale prova liberatoria non è stata offerta dalla YYY.
Risulta dunque acclarata, in ordine all’an debeatur, la fondatezza della domanda proposta dal locatore con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
II.A.3. Per quel che concerne il quantum debeatur, la Corte osserva che la pretesa risarcitoria non può essere accolta in ordine a tutti i danni rilevati dal c.t.u., potendo essere accolta solo con riferimento ai danni effettivamente ascrivibili alla conduttrice: in questi ultimi, con tutta evidenza, non possono essere incluse la mancata verniciatura delle finestre di legno e della ringhiera del balcone (punti 1 e 2 delle pagg. 2-3 della relazione di a.t.p. depositata il 28/01/2010) nonché le mancate rimozioni di ganci, tenda e cavi (punti 6, 8, 14, 20 delle pagg. 2-3 della relazione di a.t.p. depositata il 28/01/2010), in quanto imputabili a normale deterioramento e/o consumo in rapporto all’uso dedotto in contratto.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi per tutti gli altri danni (e precisamente per quelli indicati ai punti da 3 a 5, 7, da 9 a 13, da 15 a 19 delle pagg. 2-3 della relazione di a.t.p. depositata il 28/01/2010), dei quali la conduttrice è indubbiamente tenuta a rispondere nei confronti del locatore, in quanto realizzati durante il rapporto locativo e non riferibili a normale deterioramento e/o consumo in rapporto all’uso dedotto in contratto.
I danni risarcibili (ossia quelli indicati ai punti da 3 a 5, 7, da 9 a 13, da 15 a 19 delle pagg. 2-3 della relazione di a.t.p. depositata il 28/01/2010) possono essere quantificati, sulla base della stima operata dal c.t.u. (non specificamente contestata da YYY né nel primo grado di giudizio né nel presente grado di giudizio), in complessivi €. 836,00 alla data del 28/01/2010 (giorno di deposito della c.t.u. redatta nel procedimento di a.t.p.), pari ad €. 834,77 alla data del 31/08/2009 (ossia devalutando la somma indicata dal c.t.u. nei valori monetari correnti all’epoca della restituzione dell’immobile).
Dal predetto importo (€. 834,77) vanno però detratti €. 357,00, per deposito cauzionale – maggiorato di interessi – trattenuto dal locatore alla cessazione del rapporto, come chiesto ab origine, del resto, dallo stesso XXX.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata da XXX nei confronti di YYY va accolta nei limiti sopra precisati e per l’effetto la YYY va condannata al pagamento, in favore del XXX, della somma di €. 477,77 [pari al danno ‘residuale’ non coperto dal deposito cauzionale maggiorato degli interessi (€. 834,77 – €. 357,00 = €. 477,77), liquidato nei valori monetari correnti all’epoca del rilascio dell’immobile (31/08/2009)], la quale va adeguata ai valori monetari odierni mediante rivalutazione annuale in ragione delle variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal giorno 31/08/2009 fino alla pronuncia della presente sentenza.
Al XXX spettano altresì gli interessi compensativi, calcolati in misura pari al saggio legale sugli importi via via annualmente rivalutati a decorrere dal giorno 31/08/2009 fino alla pronuncia della presente sentenza, nonché gli ulteriori interessi corrispettivi, calcolati in misura pari al saggio legale sull’intero importo dovuto (ossia comprensivo di capitale ed interessi compensativi) dalla data odierna fino al soddisfo.
II.A.4. L’accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, della domanda originariamente proposta dal XXX (il quale, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto condannarsi la YYY al pagamento “della somma di €. 1.013,00 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia”) impone, sempre in riforma della sentenza impugnata, condannarsi la YYY alla rifusione, in favore del XXX, delle spese del procedimento di a.t.p. espletato ante causam (funzionale all’espletamento del giudizio) e delle spese del giudizio di primo grado, liquidate come da dispositivo (quelle del procedimento di a.t.p., definito nel 2010, ai sensi del D.M. Giustizia n. 127/2004[9]; quelle del giudizio di primo grado, definito con sentenza in data 27/10/2014, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014[10], da interpretarsi alla luce dell’autorevole insegnamento della Corte Suprema11, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, in ragione dell’identità dell’art. 28 del D.M. n. 55/2014 all’art. 41 del D.M. n. 140/2012), ai sensi dell’art. 91 c.p.c. II.B. La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio [liquidate anch’esse come da dispositivo (per fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale), applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (da interpretarsi alla luce del già citato insegnamento della Corte Suprema[11]), tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al predetto D.M. ed escludendo, ex art. 92 comma 1º c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa] parimenti segue la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 670/2015 R.G.A.C.C., sull’appello proposto da XXX, con ricorso depositato in data 27/04/2015, nei confronti di YYY, contro la sentenza n. 4755/2014 in data 27/10/2014 del Tribunale di Bari, sezione stralcio articolazione di Modugno, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da XXX, con ricorso depositato in data 25/02/2010, nei confronti di YYY, così provvede:
a) dichiara YYY responsabile dei danni all’immobile sito in Gioia del Colle, concessole in locazione da XXX in forza di contratto in data 30/08/2001, indicati ai punti da 3 a 5, 7, da 9 a 13, da 15 a 19 delle pagg. 2-3 della relazione di a.t.p. depositata il 28/01/2010;
b) condanna la YYY al pagamento in favore del XXX, a titolo risarcitorio, della somma di €. 477,77, da adeguarsi ai valori monetari odierni mediante rivalutazione annuale in ragione delle variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal giorno 31/08/2009 fino alla pronuncia della presente sentenza, oltre interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sugli importi via via annualmente rivalutati dal giorno 31/08/2009 alla pronuncia della presente sentenza, con gli ulteriori interessi corrispettivi calcolati in misura pari al saggio legale sull’intero importo dovuto, comprensivo di capitale ed interessi compensativi, dalla data odierna fino al soddisfo;
c) condanna la YYY al pagamento, in favore del XXX, delle spese del procedimento di a.t.p. ante causam e del giudizio di primo grado, che liquida:
i) in €. 450,26 per esborsi, in essi inclusi gli oneri peritali, ed €. 586,00 per diritti ed onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull’importo di diritti ed onorario,
C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il procedimento di a.t.p.; ii) in €. 75,82, per esborsi ed €. 630,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il giudizio di primo grado;
d) condanna la YYY alla restituzione, in favore del XXX, di quanto da quest’ultimo corrispostole in esecuzione della sentenza impugnata;
2) rigetta, nel resto, l’appello;
3) condanna YYY alla rifusione, in favore di XXX, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 103,77 per esborsi ed €. 470,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge.
Bari, 12/09/2018.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[1] “ricorrente”
[2] “resistente”
[3] “appellante”
[4] “appellata” (N.d.E.).
[5] v. verbale d’udienza del giorno 21/02/2011.
[6] Cass., ord. n. 6387/2018.
[7] v. verbale d’udienza del giorno 21/02/2011 [enfasi non presente nel verbale (N.d.E.)].
[8] v. Cass., n. 2619/2014, che ha sancito che “Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all’atto della riconsegna dell’immobile, ha l’onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all’inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all’uso dedotto in contratto”.
[9] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 18/05/2004 ed entrato in vigore in data 02/06/2004.
[10] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2014 ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 11 Cass., sez. un., 25/09/2012-12/10/2012, nn. 17405 e 17406.
[11] Cass., sez. un., 25/09/2012-12/10/2012, nn. 17405 e 17406, citt.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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