REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Sentenza N._446_2025_- N._R.G._00004458_2024 DEL_14_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025
ex art. 429 c.p.c. pronunciata all’udienza del 14/02/2025 nella causa n. 4458/2024 RGL, promossa da: , c.f. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME PARTE RICORRENTE contro:
, c.f. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME PARTE CONVENUTA Oggetto: sanzione disciplinare conservativa 1. il ricorrente dipendente a tempo indeterminato di dal 27/03/2006, con sede di lavoro presso il CS di Torino INDIRIZZO con la qualifica di Responsabile di Turno del settore ricevimento/invio, deduce:
– di prestare la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì con orario di lavoro distribuito su due turni alternativi dalle ore 06.00 alle ore 13.27 o dalle ore 14.00 alle ore 21.27;
– di essere stato raggiunto da una contestazione disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice civile, come espressamente richiamati dall’art. 52 del CCNL applicabile, nel C.F. del 5/10/2023 e ribadita oralmente, avente ad oggetto lo svolgimento del turno mattutino di sabato 14 ottobre, con giorno di riposo fissato il 9 ottobre;
– di aver presentato le proprie giustificazioni nel corso dell’audizione verbale avvenuta in data 06/12/2023 basate sui seguenti elementi:
natura di richiesta e non di direttiva della comunicazione del 5/10/2023;
presa d’atto da parte del superiore, sig. , della sua dichiarazione di indisponibilità per ragioni di salute e personali;
– di essere stato raggiunto nel gennaio 2024 da altra comunicazione, con la quale la convenuta, ritenendo le giustificazioni non idonee, comminava la sanzione della multa di due ore di retribuzione che venivano decurtate dalla busta paga di febbraio 2024 per un ammontare complessivo di € 26,37;
– di aver impugnato il provvedimento disciplinare ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, con lettera del 20/3/2024;
2. in diritto il ricorrente deduce:
– la decadenza dalla potestà disciplinare per tardività della comminazione del provvedimento ai sensi dell’art 55 CCNL, in quanto sia la lettera di contestazione disciplinare che quella di comminazione del provvedimento disciplinare sono prive di data e quindi non permettono al lavoratore di verificare con certezza il rispetto del suddetto articolo del CCNL;
– nel merito l’illegittimità del provvedimento irrogato, in quanto la sua condotta non è associabile ad un rifiuto di adempiere alle direttive aziendali, ma ad una semplice manifestazione della propria difficoltà ad eseguire il turno lavorativo del sabato;
3. il ricorrente chiede che sia accertata e dichiarata l’illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato e che lo stesso sia annullato;
4. la convenuta , regolarmente costituta eccepisce in fatto:
– che il ricorrente, in seguito alla mail del 5/10/2023, con la quale gli veniva ordinato di svolgere il turno del 14/10/2023 e di astenersi per in data 09/10/2023, si presentava al lavoro in quest’ultima data e non prestava regolare servizio in data 14/10/2023;
– di aver contestato l’addebito con lettera del 19.10.2023, notificata al dipendente a mano il 16.11.2023;
– di aver irrogato la multa pari a due ore di retribuzione con comunicazione del 13.12.2023, notificata a mano il 20.12.2023;
– che il ricorrente, nell’ultimo biennio, è stato oggetto dei seguenti provvedimenti disciplinari:
sanzione della multa di 4 ore del 20/09/22 ex art. 54 c.II lett. CCNL , sanzione della multa di 2 ore del 14/03/2023 ex art. 54 c.II lett. e) CCNL Poste;
5. in diritto la convenuta afferma:
– il rispetto del principio di immediatezza della contestazione;
– la rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente, ex artt. 52 e 54 del CCNL 14.4.2011;
– la proporzionalità della sanzione applicata ex art 54 del CCNL 14.4.2011;
6. la convenuta, nel merito, chiede, previo accertamento della legittimità della sanzione irrogata, il rigetto del ricorso;
7. effettuato all’udienza del 26/11/2024 l’interrogatorio libero delle parti, la causa giunge a decisione in assenza di attività istruttoria;
8. i fatti oggetto della contestazione disciplinare oggetto del presente giudizio sono così descritti:
“Solo di recente, ci è stato segnalato che Lei, Responsabile di Turno del settore ricevimento/invio presso il CS di Torino NOME COGNOME, ha rifiutato di ottemperare ad una precisa disposizione aziendale.
Nello specifico, giovedì 5 ottobre 2023, il Responsabile del settore ricevimento/invio- – Le comunicava ufficialmente via e-mail che sabato 14 ottobre, avrebbe dovuto eseguire il turno di presidio al mattino, effettuando il giorno di riposo lunedì 09 ottobre.
La medesima comunicazione Le veniva fatta a voce dal sig. , alla presenza del Responsabile di turno ;
Lei, quindi, rispondeva che non avrebbe effettuato il presidio di sabato 14 ottobre e 9 la Responsabile di produzione – – vedendola in servizio Le chiedeva spiegazioni in merito alla Sua presenza e Lei ribadiva che la giornata di riposo non gli poteva essere inserita senza la Sua autorizzazione e che lavorare di sabato gli avrebbe impedito di riposare.
Il Suo comportamento – che si configura quale disconoscimento del principio generale in forza del quale il potere organizzativo è interamente rimesso al datore di lavoro – ha cagionato un disservizio all’interno del CS in quanto è stato necessario incaricare un’altra risorsa per coprire il turno da Lei non presidiato”;
9. la lettera di contestazione, priva di data, è stata consegnata al ricorrente il 16/11/2023 (cfr. doc. 2 di parte convenuta);
in data 06/12/2023 si è svolta l’audizione difensiva del ricorrente, che ha dichiarato:
“Il 05/10/2023 mattina il Sig. mi chiedeva se il sabato successivo, il 14/10/2023, ero disponibile ad effettuare lo straordinario del sabato;
gli ho risposto che, seppur spiacente non potevo dare la disponibilità dando spiegazioni dettagliate ed esaustive, problemi di salute e familiari (madre terminale).
La mia comunicazione veniva recepita dal Sig. e pertanto pensavo che la mia risposta fosse esaustiva in quanto il Sig. era già a conoscenza delle mie problematiche”;
10. il provvedimento disciplinare veniva inflitto con lettera prot. 4250/2023/R.I./PFL, priva data, consegnata ricorrente 20/12/2023:
la sottoscrizione del ricorrente compare infatti nella copia prodotta quale doc. 4 da ed il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha riconosciuto la propria firma dando atto di aver ricevuto il documento nella data indicata;
ne consegue l’infondatezza della censura di tardività sollevata con il ricorso;
11. il sig. afferma infatti che il datore di lavoro avrebbe violato l’art. 55 ultimo comma CCNL, che a proposito del procedimento disciplinare sancisce che “la comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di ha reso le giustificazioni il 06/12/2023, ed è pertanto tempestivamente intervenuta la comunicazione della sanzione, effettuata il 20/12/2023;
12. all’odierna udienza di discussione parte ricorrente ha sollevato un ulteriore e nuovo profilo di tardività, riferito non alla irrogazione della sanzione bensì alla contestazione disciplinare, in relazione al tempo trascorso tra l’acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante e la consegna della lettera di contestazione:
si tratta di un motivo nuovo, non ritualmente introdotto nel giudizio col ricorso né oggetto di tempestiva istanza di autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420 comma 1 ultimo periodo c.p.c., e che non può pertanto essere esaminato;
13. il ricorrente contesta nel merito la legittimità della sanzione, affermando di non aver disconosciuto il potere organizzativo aziendale, bensì di aver manifestato la propria difficoltà ad eseguire il turno assegnatogli per sabato 14/10/2023 in quanto doveva occuparsi della madre inferma ed in quanto esonerato – per propria patologia cardiaca – dal lavoro notturno e dall’incarico di addetto alla gestione delle emergenze;
14. la sanzione è stata irrogata per violazione dell’art. 54 comma II lettera e) CCNL, che prevede la punibilità con la multa non superiore a quattro ore di retribuzione per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio e agli interessi della società;
15. non vi sono contestazioni in merito al fatto che l’assegnazione al ricorrente del turno di presidio per sabato 14 ottobre 2023 con giorno di riposo lunedì 9 fosse una disposizione di servizio impartita al ricorrente dal suo superiore gerarchico (cfr. doc. 1 di parte convenuta);
il ricorrente afferma di non aver prestato il proprio consenso, ma non vi è ragione di ritenere che tale consenso fosse necessario in quanto non si trattava di lavoro straordinario bensì di un mero spostamento del giorno di riposo:
ricorrente operava su turni di 24 ore da lunedì a sabato, e che i responsabili di settore, quale è il ricorrente, devono garantire a turno un presidio nella giornata del sabato;
il ricorrente non ha smentito tale organizzazione del lavoro, anzi in sede di interrogatorio libero ha confermato di aver svolto “una volta ogni tanto” il turno al sabato, affermando peraltro di non aver dato la propria disponibilità, richiestagli secondo una affermata ma indimostrata “prassi”;
16. la disposizione di servizio è oggetto di prova documentale, e quand’anche il ricorrente avesse comunicato al responsabile la propria indisponibilità deve ritenersi che la disposizione avrebbe dovuto essere osservata:
il ricorrente offre di provare di aver esposto al sig. il 05/10/2023, le ragioni della propria indisponibilità a svolgere il turno del sabato, ma non offre alcuna prova che le sue comunicazioni abbiano condotto alla revoca o alla modifica della turnazione assegnata (circostanza che neppure afferma);
al contrario, posto che in sede di giustificazioni il ricorrente afferma di aver parlato col responsabile nella mattina del 5 ottobre e la mail con la turnazione è pervenuta alle 15:37, è evidente che la indisponibilità del ricorrente non era stata assecondata;
17. neppure il ricorrente fornisce elementi per ritenere che la disposizione di servizio fosse illegittima, e che pertanto l’averla disattesa possa essere considerato quale eccezione di inadempimento:
il giorno successivo alla comunicazione dei turni per la settimana successiva il ricorrente ha effettuato la visita di idoneità alla mansione, conclusasi con la conferma dell’esclusione dal lavoro notturno e la controindicazione all’incarico di addetto alla gestione emergenze, ma nulla nel ricorso consente di ritenere che la prestazione lavorativa al sabato (in turno diurno) riguardasse mansioni differenti rispetto a quelle ordinarie – peraltro neppure indicate – e che rientrasse nelle limitazioni oggetto di accertamento; 18.
il ricorrente, vistosi assegnare un turno non gradito, non ha come se la disposizione non gli fosse stata impartita, presentandosi al lavoro nel giorno in cui era previsto che godesse del riposo e costringendo la convenuta a provvedere ad assegnare il turno del sabato ad altro collega;
ha pertanto messo in atto quella inosservanza ai doveri ed obblighi di servizio che il CCNL assoggetta alla sanzione della multa non superiore a quattro ore;
19. il ricorso non può trovare accoglimento;
le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
visto l’art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
La Giudice dr.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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