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Ricorso per formalizzazione protezione internazionale

Il Tribunale ha rigettato un ricorso d’urgenza presentato da un cittadino straniero finalizzato ad ottenere l’anticipo dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. La decisione si è basata sulla mancanza del requisito del periculum in mora, non essendo il ricorrente destinatario di alcun provvedimento di espulsione ed essendo l’organizzazione dell’attività amministrativa rimessa alla P.A.

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Pubblicato il 21 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 3195/25 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’UE

Il Giudice dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta in data 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA  R.G._00003195_2025 DEL_16_04_2025 PUBBLICATO_IL_16_04_2025

nel procedimento cautelare iscritto al N. R.G. .

3195/25 promosso da:

nato a Gujrat (Pakistan), il 26.11.1988 Difeso dall’Avv. NOME COGNOME RICORRENTE contro:

, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato RESISTENTE IN FATTO Con ricorso ex artt. 700 c.p.c., , ha chiesto che il Tribunale adito ordinasse, inaudita altera parte, alla Questura di Milano di provvedere all’immediata registrazione formale della domanda di protezione internazionale del richiedente, rilasciandogli la relativa ricevuta di presentazione costituente titolo di soggiorno provvisorio nonché di compiere ogni altro atto conseguente ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 25/2008, disponendo, sostegno delle domande proposte, parte ricorrente ha dedotto : “L’odierno Ricorrente faceva ingresso in Italia in data 14.10.2024, dopo essere fuggito dal Pakistan, suo Paese di origine, nel quale versava in pericolo di vita, intenzionato a presentare, quanto prima, domanda di riconoscimento della protezione internazionale nel nostro Paese;

Giunto sul territorio nazionale, questi, si stabiliva a Milano, ed essendo senza fissa dimora, è costretto, da allora, a vivere e a pernottare presso la stazione ferroviaria cittadina, o in altri luoghi di fortuna ad essa limitrofi, in condizioni palesemente lesive della dignità umana;

Nel mese di novembre 2024, il Ricorrente, si rivolgeva alla scrivente, che, in forza del mandato appositamente conferitole, con pec 08.11.2024 manifestata alla competente Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, la volontà del Sig. , di presentare, quanto prima, domanda di protezione internazionale presso i suoi gli uffici;

Ivi, la scrivente, rappresentava che, il richiedente, fosse senza fissa dimora, e, altresì, privo di mezzi di sussistenza che potessero garantirgli una vita dignitosa nelle more della decisione relativa alla sua domanda di protezione internazionale;

In ragione di quanto sopra, ivi la scrivente, rappresentava espressamente che, il deducente, necessitava anche dell’attivazione dell’accoglienza in suo favore, come ivi ben rappresentato;

Non da ultimo, con la pec di cui sopra, la scrivente, precisava che, il Sig. , si fosse già attivato presso gli Enti del terzo settore a ciò preposti, al fine di ottenere un appuntamento avanti alla citata Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, al fine di presentare domanda di protezione internazionale;

Con pec di pari data 08.11.2024, sempre in forza del mandato appositamente conferitole la scrivente, chiedeva alla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, l’immediata attivazione delle misure di accoglienza in favore del deducente, rappresentando la sua situazione personale sul territorio nazionale.

In data 27.11.2024, il Sig. , otteneva dalla RAGIONE_SOCIALE di Sant’Egidio di Milano RAGIONE_SOCIALE, l’appuntamento del giorno 17.04.2025, per presentare, avanti alla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, domanda di protezione internazionale L’Ente di cui sopra, in pari data 27.11.2024, indirizzava al Comune di Milano Direzione Welfare e salute Area Diritti e Inclusione una missiva ivi rappresentando che, il Ricorrente medesimo, versava in una condizione di fragilità, in quanto privo di rete familiare e amicale, e, altresì, senza fissa dimora. La pec 08.11.2024, a firma della scrivente, indirizzata all’Amministrazione Resistente al fine di ottenere l’attivazione delle misure di accoglienza in favore, dell’odierno Ricorrente veniva riscontrata con il provvedimento di diniego dell’attivazione dell’accoglienza in favore del Ricorrente.

In esso, la Prefettura di Milano- , dava atto della nota del 08.11.2024, con cui, il Ricorrente, tramite il proprio legale, aveva richiesto l’immediata attivazione, in suo favore, delle misure di accoglienza;

ivi, precisava che, queste, ai sensi della normativa vigente, sono subordinate ad una serie di requisiti favorevoli ed imprescindibili, e, che, la Questura, in sede di registrazione dell’istanza di protezione internazionale, espletate le procedure di identificazione AFIS del richiedente e gli ulteriori adempimenti conseguenti, avrebbe trasmesso alla Prefettura l’eventuale richiesta di attivazione delle misure di accoglienza dell’interessato, per la valutazione di competenza ai sensi del Decreto Lgs 142/2015, per concludere che: “ allo stato attuale questa Amministrazione non è in possesso degli elementi al fine di disporre le misure di accoglienza in questione”;

Ad ogni buon conto, atteso tutto quanto sopra esposto, e l’impossibilità per il deducente, di accedere, allo stato, al sistema di accoglienza, la scrivente, con pec 15.01.2025, rappresentava alla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, quanto sopra, chiedeva l’immediata attivazione delle misure di accoglienza, in favore del richiedente, e la intimava, cosicchè, non resta altra via al Ricorrente, che adire la competente autorità giudiziaria, al fine di ottenere in via di urgenza un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale per cui è causa, e poter così accedere al sistema di accoglienza” SUL COGNOME la difesa rappresenta che :

Risulta provato documentalmente il comportamento omissivo della Questura di Milano che, una volta ricevuta la dichiarazione del Sig. , di voler presentare la domanda di protezione internazionale, in data 08.11.2024, tramite la scrivente avrebbe dovuto, entro tre giorni, ovvero, tredici giorni, in presenza di un elevato numero di domande, provvedere a formalizzare la domanda, e trasmettere la stessa alla competente Commissione.

La richiesta di protezione internazionale, infatti, lo si ripete, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, non è soggetta ad alcun vincolo di forma, limitandosi, l’art. 6 co.

1 Lgs. n. 25/2008, a richiedere unicamente che, la domanda, sia presentata personalmente dal richiedente.

Tale conclusione, appare, d’altra parte, coerente con un assetto normativo europeo, inteso ad approntare la massima tutela al richiedente asilo, in considerazione degli alti valori coinvolti.

L a sostanziale impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, ha, pertanto, determinato, a danno del deducente, la lesione del diritto assoluto riconosciuto dall’art. 10, comma terzo, della Costituzione, oltre che dalla normativa che disciplina l’accesso alla protezione internazionale.

Corre l’obbligo di rimarcare che, la Questura, non gode di alcun tipo di discrezionalità amministrativa nella ricezione delle domande di rilascio di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, e nelle attività di formalizzazione e registrazione delle stesse.

Trattasi, dunque, limitatamente a tale profilo, di attività vincolata nel senso che, l’amministrazione, non può rifiutare di ricevere la domanda.

Il già citato art. 26 del Decreto Lgs 25/2008, deve essere interpretato conformemente all’art. 6 della Direttiva procedure.

È evidente, dalla lettura della norma, che è illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione, fosse anche basato sull’assunto dell’insussistenza di requisiti, invero, neppure rileva ta e contestata dall’odierna parte Resistente, nella fattispecie che ci occupa.

Infatti, la domanda di protezione internazionale che era intenzione dell’odierno Ricorrente presentare, allorquando si è rivolto alla scrivente, allorquando, le ha conferito mandato di manifestare alla citata Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, la sua volontà di presentare domanda di protezione internazionale mai è stata esaminata, perché è stato, all o stesso , preclusa la possibilità di formalizzarla, in totale spregio al dato normativo sopra già richiamato.

In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente, in capo al Ricorrente, il diritto a formalizzare l’istanza di protezione internazionale presso la Questura di Milano, il cui legittimo esercizio, risulta, allo stato, precluso da una non corretta prassi della Pubblica Amministrazione.

Ciò, anche in quanto, la Questura di Milano, non doveva esercitare alcun potere discrezionale, ma limitarsi ad acquisire e registrare la domanda di protezione del cittadino straniero.

Si ricorda che, l’art. 3 del Decreto Lgs 25/2008 dispone che:

“Le autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all’articolo 4. L’ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 26 ” (cfr. altresìarticolo 4 dl n. 13/47 conv. in legge n. 46/17).

Sotto il profilo del fumus boni iuris, pertanto, l’intervento cautelare richiesto, risulta strumentale all’esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall’art. 10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale.

La manifestazione di volontà, avvenuta, nella fattispecie che ci occupa, mediante la pec inviata per conto del Ricorrente, in data 08.11.2024 e in data 15.01.2025 da ritenersi del tutto idonea, in quanto trattasi di manifestazione di volontà non soggetta ad alcun formalismo, deve ritenersi, quindi, sufficiente a configurare l’obbligo dell’amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.

Da tale punto di vista, la Questura di Milano , nell’organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa, essendo, peraltro, ormai da tempo, superata l’emergenza pandemica, che aveva portato ad eliminare, prima, e a calmierare, successivamente, in maniera significativa l’accesso agli uffici.

A quanto sopra, si aggiunga che, molti dei diritti connessi allo status di richiedente asilo, possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda, così come, ad esempio, quanto all’accesso al sistema di accoglienza, successivamente alla prima accoglienza prevista dall’art 9 del Decreto Lgs n. 142 del 2015 (art. 14 comma 1 del Decreto Lgs n. 142/2015), per l’accesso al lavoro e alla formazione professionale (possibile dopo due mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo – art 22 Decreto Lvo n. 142/2015), per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale (possibile dopo il rilascio del permesso di soggiorno – art 21 Decreto Lvo n. 142/2015 in relazione all’art 34 del D.lvo n. 286/98). Si consideri anche che, le difficoltà e i ritardi, nell’accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo, sono uno degli elementi tenuti costantemente in considerazione per verificare la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema asilo rilevanti ai fini dell’art 3 comma 2 del Reg UE n. 604/2013 (c.d. Dublino III), e, la mancanza di una stabile dimora, e di mezzi di sussistenza adeguati, vengono considerati trattamenti inumani e degradanti in violazione della dignità umana dei richiedenti asilo (si veda CGUE Grande Sezione COGNOME contro Bundesrepublik Deutschland, sentenza del 19 marzo 2019, Nella causa C 163/17). A titolo esemplificativo, nella sentenza CEDU COGNOME contro Svizzera del 4.11.2014, riguardante il ricorso di una famiglia afghana contro il trasferimento in Italia in base al regolamento di Dublino, accolto sulla base dell’art 3 comma 2 del Regolamento, veniva, a tali fini, riportata la raccomandazione dell’UNHCR ove si rilevava come “….

continuano a esservi segnalazioni di verbalizzazioni delle domande di asilo fissate, in alcuni casi, diverse settimane dopo che i richiedenti asilo hanno manifestato l’intenzione di presentare la domanda.

….

Tale ritardo può comportare tempi di attesa più lunghi per l’accesso al sistema di accoglienza e per la decisione dei casi”.

Tornando al caso di specie, il Ricorrente, ha documentato, la manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale e di accedere al sistema di accoglienza (Docc. 2 e 3) , e l’impossibilità, allo stato, di ottenere la fissazione di un appuntamento per detto incombente, direttamente dalla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, che non ha dato alcun riscontro alla richiesta di cui sopra, anche a fronte del provvedimento di rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza, reso dalla , di cui si è dato prima conto. A parere della scrivente, vi sono, pertanto, sufficienti riscontri della sussistenza di una situazione che, di fatto, dà luogo ad un impedimento all’esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall’art. 10 comma 3, in condizioni quantomeno dignitose.

Tale situazione di fatto, è da ritenere imputabile all’amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire una rapida formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

L’omissione di misure in tal senso, si traduce nell’impedimento all’esercizio di un diritto assoluto, che può trovare, dunque, rimedio nell’intervento del giudice.

L’amministrazione convenuta, ha, infatti, l’obbligo di predisporre un’organizzazione adeguata che consenta di rispettare i termini di legge per la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, e rispettare, nel contempo, i diritti fondamentali dei richiedenti asilo garantendo loro un facile accesso alla procedura.

SUL PERICULUM IN MORA la difesa rappresentava che :

” l’impossibilità, perdurante, di formalizzare la richiesta di protezione internazionale, ha determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità dell’odierno Ricorrente sul territorio nazionale, con il conseguente pericolo di espulsione, oltre che di privazione di una sistemazione abitativa dignitosa.

Una volta presentata la domanda, il Richiedente, salve le ipotesi eccezionali legislativamente previste, è, infatti, autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato (art. 7 Decreto Lgs n. 25/2008), ed è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente (art. 5 bis Decreto Lgs n. 142/2015).

E, invero, la ricevuta attestante la presentazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio, idoneo a consentire al richiedente anche lo svolgimento di attività lavorativa, una volta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda (art. 22 Decreto Lgs n. 142/2015).

Solo dopo la formalizzazione della domanda, la Commissione Territoriale competente, viene investita della richiesta di protezione, e prende avvio l’iter procedimentale che porta all’esame della fondatezza della richiesta di protezione.

Tale situazione espone, quindi, il Sig. , costretto a vivere in una condizione di clandestinità, al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel Paese di provenienza, potendo, quest o , essere attinto , in qualsivoglia momento, da un decreto di espulsione, e impedisce l’accesso a forme minime di assistenza, e a qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio.

Infatti, solo a chi ha formalizzato la domanda di asilo, e, non già, a colui che ha semplicemente manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, ha diritto di ottenere quanto, la normativa, oggi, vigente, prevede a tutela della situazione del richiedente protezione internazionale.

È, pertanto, indubbio che, il mancato rilascio del permesso per richiedenti asilo, conseguente alla mancata formalizzazione della domanda di protezione, abbia inciso, sotto molteplici profili, sulla condizione soggettiva dell’odierno deducente, al quale è consentito, al momento, solo ricevere cure urgenti presso il RAGIONE_SOCIALE, ma sono, di fatto, preclusi tutti i servizi che necessitano del possesso di un codice fiscale e di una posizione regolare sul territorio.

Quindi, l’odierno Ricorrente, potrebbe essere costretto a fare rientro nel Paese di origine, esponendosi, così, al rischio di un danno grave alla persona, attese le ragioni che lo hanno determinato a lasciare per sempre detto Paese, e sottese alla sua domanda di protezione Pertanto, in caso di rimpatrio, il Ricorrente, sarebbe esposto a gravi rischi e pericoli, quanto alla sua incolumità.

A quanto sopra, si aggiunga che, nella fattispecie che ci occupa, al Ricorrente, neppure è stato consentito accedere al sistema di accoglienza, circostanza che lo costringe, come sopra ripetutamente detto, a vivere in condizioni di estrema precarietà ed indigenza, senza avere la certezza di almeno un pasto caldo al giorno, e di pernottare in un luogo idoneo e sicuro, atteso che, notoriamente, il numero dei posti letto disponibili nei dormitori di Milano, è di gran lunga inferiore alle richieste.

Dette condizioni di vita, in cui versa incolpevolmente, appaiono certamente lesive della sua dignità umana.

da precarietà ed indigenza, lesive della stessa dignità umana, cui, l’istante, è, ad oggi, costretto , dovendo, suo malgrado, vivere per strada, e privo , a tacer d’altro, di assistenza sanitaria, e della possibilità di reperire una qualche occupazione lavorativa, con il rischio concreto di continuare, per un tempo indefinito, a vivere in condizioni di indigenza e povertà, ed esposto quotidianamente ai pericoli della strada, con il rischio di compromettere la sua incolumità RICORRE pertanto la difesa affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all’art. 700 c.p.c. e 669- bis e ss. c.p.c., in via cautelare ed urgente, il Tribunale accerti il suo diritto alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo nei tempi stabiliti dal dato normativo oggi vigente, e all’attivazione, in suo favore, delle misure di accoglienza, ordinando alla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, di ricevere la sua domanda di protezione internazionale e di agevolare detta attivazione, fissando all’uopo la sua convocazione nei termini stabiliti dall’art. 26 comma 2 bis D. Lgs. 25/2008, con conseguente rilascio di un permesso provvisorio entro il termine di 10 giorni, e adotti, altresì, ogni opportuno provvedimento al fine di impedire un ulteriore pregiudizio in capo allo stesso. Con comparsa depositata in data 09.04.2025 il si è costituito in giudizio allegando quanto segue:

“il ricorso avversario, presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., mira a censurare la ritenuta mancata fissazione, da parte della Questura di Milano, di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

Si contestano l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso avversario Si contesta anzitutto l’ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. posto che, nonostante la strumentalità attenuata da cui attualmente è caratterizza da tale azione, resta pur sempre necessario che si tratti di una iniziativa volta ad anticipare e preservare un eventuale risultato utile dell’azione giudiziaria ordinaria ma, siccome nel caso di specie neppure sono individuati e individuabili gli estremi dell’eventuale domanda di merito, posto che la determinazione in relazione alla accoglibilità della domanda di protezione è rimessa alla sfera di attribuzioni dell’Autorità Amministrativa sino ad eventuale e contestabile provvedimento negativo, si ritiene che difettino i presupposti per il ricorso alla tutela di urgenza. Sotto il profilo sia dell’ammissibilità che della fondatezza nel merito del ricorso avversario si evidenzia come l’Amministrazione abbia invero provveduto a fissare il richiesto appuntamento al ricorrente.

Controparte si duole delle tempistiche.

Al riguardo deve osservarsi quanto segue.

La Questura di Milano, come noto, nel tempo ha assunto innumerevoli iniziative volte a facilitare la presentazione della richiesta di asilo politico.

Dalla sede distaccata dell’Ufficio Immigrazione sita in INDIRIZZO dove, dall’ottobre del 2021, gli stranieri si presentavano personalmente per manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale si è passati, dal 5 aprile u.s.

, a utilizzare, in via di identificazione (passaporto o dichiarazione di esatte generalità rilasciata dal Consolato) e dimoranti a Milano o provincia, potevano accedere a una piattaforma denominata “RAGIONE_SOCIALE”, registrandosi per essere ricevuti personalmente in INDIRIZZO e lì manifestare la propria volontà.

I cittadini privi di qualsiasi documento, richiedevano un appuntamento all’Ufficio Immigrazione divia Cagni, rivolgendosi alle associazioni, che si sono rese disponibili a raccogliere i dati anagrafici dei richiedenti e che hanno accesso al sistema di prenotazione(Caritas, Cgil, Cisl, Uil, Acli, Fondazione Arca, RAGIONE_SOCIALE Rossa, Comunità di S.Egidio).

Questo periodo di sperimentazione, da un lato, ha permesso di verificare la reale rispondenza del nuovo applicativo alle esigenze dell’utenza e agli obblighi che la normativa in materia d’asilo impone, dall’altro, grazie al costante confronto conle associazioni partner che hanno aderito al progetto (Caritas, Cgil, Cisl, Uil, Comunità di S. Egidio e ACLI), di testarne l’efficacia e cercare ulteriori margini di miglioramento.

Dopo poco più di tre mesi dall’avvio, è stata prevista una rimodulazione del sistema attraverso una soluzione che fornisse a tutte le categorie di richiedenti (con documenti, privi di documento, con documenti non idonei per la piattaforma) pari opportunità, fornendo a tutti adeguato supporto tecnico e linguistico nella fase della registrazione sulla piattaforma.

Ciò al fine di superare alcuni inconvenienti relativi alla difficoltà di prenotazione dopo la registrazione sul portale2 e alle difficoltà tecniche e linguistiche incontrate da alcuni stranieri nel caricare il loro documento sulla piattaforma.

Dal 17 luglio u.s. , pertanto, la prenotazione dell’appuntamento presso la sede distaccata dell’ufficio Immigrazione di INDIRIZZO avviene esclusivamente attraverso la personale presentazione di tutti i cittadini stranieri dimoranti nel territorio di Milano, provvisti di documento identificativo, privi di qualsiasi documento o con un documento non idoneo alla registrazione, presso le associazioni partner, che dispongono di numerosi sportelli su Milano e provincia.

Questa nuova modalità di presentazione prevede che l’utente fissi con l’Associazione prescelta un appuntamento, in occasione del quale, ricevendo pieno supporto tecnico e linguistico, sarà direttamente registrato dall’Ente, che provvederà, dopo aver inserito i dati e i documenti dell’interessato (documento identificativo per chi ne è in possesso o foto per chi ne è privo) a consegnare al richiedente l’appuntamento presso l’Ufficio immigrazione di INDIRIZZO

Resta, inoltre, confermato il servizio dedicato per le categorie di soggetti fragili.

Le nuove procedure di prenotazione sono tese a migliorare ulteriormente la qualità del servizio di presentazione delle domande in quanto gli stranieri, anche coloro che non possiedono conoscenze informatiche, non dispongono di supporti tecnici o che parlano esclusivamente la propria lingua madre, riceveranno il necessario supporto tecnico e linguistico per tutta la fase di registrazione e prenotazione da parte del personale in servizio presso le associazioni, con l’aiuto dei mediatori linguistici e culturali, formati appositamente da professionisti dell’UNHCR. Una volta fissato l’incontro presso l’associazione, il richiedente riceve subito un appuntamento senza dover effettuare, dopo la necessaria registrazione sulla piattaforma, le esigenze di pre-identificazione dello straniero, dettate da motivi di ordine e sicurezza pubblica, ricercando ogni possibile soluzione per affrontare nel modo migliore le numerosissime richieste di coloro che intendono presentare domanda di protezione internazionale, il cui numero risulta sempre più sproporzionato rispetto ai mezzi a disposizione della pubblica Amministrazione. Questa nuova procedura garantisce, ulteriormente, pari opportunità di presentazione della domanda di protezione internazionale e consente agli stranieri di esercitare direttamente, gratuitamente e consapevolmente (grazie alle informazioni fornite in sede di incontro con gli esperti delle associazioni), il loro diritto costituzionalmente garantito.

Giova precisare che il legale, nell’odierno ricorso, da atto che sarebbe entrato in Italia lo scorso 14 ottobre per presentare richiesta di protezione internazionale, circostanza confermata dalla consultazione delle banche dati in uso all’Amministrazione.

Il legale, quindi, in data 8 novembre 2024, dopo meno di un mese dall’ingresso sul t.n. del suo assistito, inviava una prima PEC alla Questura semplicemente comunicando che il cittadino straniero si sarebbe recato presso una delle associazioni indicate sul sito della Questura di Milano per richiedere un appuntamento, ai fini della presentazione della richiesta di protezione internazionale.

A tal riguardo, si evidenzia, che l’email di cui sopra non è stata riscontrata in quanto nulla veniva richiesto alla Questura, essendo la stessa una mera comunicazione del legale, in merito al percorso intrapreso dal suo assistito.

E’ bene sottolineare, inoltre, che il ricorrente si è rivolto al legale, prima ancora di richiedere agli Enti del Terzo Settore un appuntamento per la manifestazione di protezione internazionale.

In data 27.11.2024, l’interessato effettivamente si è recato presso la Comunità di Sant’Egidio, ottenendo un appuntamento per la presentazione presso l’Ufficio Distaccato di INDIRIZZO per il giorno 17.04.2025, il tutto a riprova della funzionalità del sistema messo in atto attraverso la stipula del protocollo tra la In data 15 gennaio 2025, poco più di un mese fa, il legale ha inviato una seconda PEC all’Ufficio chiedendo l’anticipazione dell’appuntamento per conto del suo assistito, senza specificare alcuna vulnerabilità. In data 6 febbraio 2025, il legale già adiva il Tribunale, proponendo un ricorso ex art. 700 c.p.c., a fronte del silenzio della Questura in merito alla richiesta di anticipo appuntamento per il suo assistito.

Occorre precisare che quotidianamente, un numero molto elevato di cittadini stranieri accede presso gli enti del terzo settore che hanno firmato il Protocollo con la la Questura per prenotare un appuntamento presso la sede di INDIRIZZO e presso i Commissariati di P.S. distaccati, e, dalla data di avvio del sistema (5 aprile 2023) alla data del 11/02/2025, risultano essersi regolarmente prenotatI 18887 utenti.

Inoltre, ogni giorno il Settore Rifugiati riceve in media circa 300 cittadini stranieri, per le operazioni di fotosegnalamento, redazione dei modelli C3, acquisizione delle pratiche di da sé che la mancata risposta ad una richiesta inviata soltanto pochi giorni fa, ovvero circa 15 giorni fa, non può considerarsi un comportamento omissivo della PA, in grado di giustificare la proposizione di un ricorso ex art. 700 della c.p.c., posto che la Questura, nel rispetto del criterio di equità, prende in carico prima le richieste più datate e quelle in cui sono segnalate condizioni di vulnerabilità dello straniero. A tal riguardo, il legale né nella pec dell’8.11.24, né in quella del 15.1.25, ha segnalato alla Questura alcuna vulnerabilità del suo assistito, se non la sua condizione di senza fissa dimora, condizione in cui, purtroppo, versano molti migranti che giungono sul territorio milanese e a cui non può far fronte la Questura che quotidianamente gestisce un flusso molto importante di migranti, tra cui famiglie con bambini, minori, anziani, persone con gravi disabilità o vittime di violenza a cui, necessariamente viene calendarizzato appuntamento con priorità. Il legale, inoltre, nel ricorso (e non nelle pec inviate alla PA) riconduce la condizione di fragilità del al fatto che sia “privo di rete familiare e amicalee, altresì, senza fissa dimora”.

Tali circostanze, oltre a non essere ricomprese nella categoria legislativa dei vulnerabili, così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 142 del 2015, sono in parte sconfessate dallo stesso legale nella memoria, nella quale fa riferimento ad un indirizzo “che non corrisponde in alcun modo al domicilio effettivo del Ricorrente, ma a quello di un amico..

Inoltre, della relazione clinica ambulatoriale su una “probabile infezione turbecolare inatto”, menzionata nel ricorso, non è stata fatta menzione all’Amministrazione, così come nessun altro contatto è avvenuto con la Questura se non attraverso le due pec dell’8.11.24 e del 15.1.25.

Il “rischio” di espulsione è pertanto eventuale e residuale, poiché se da un lato lo stesso, non risulta destinatario di alcun provvedimento espulsivo, dall’altro, se così fosse, potrebbe proporre ricorso, chiedendone la sospensione, manifestando la volontà di chiedere asilo.

La sussistenza di un pericolo di rimpatrio appare pertanto remota e non concreta.

L’ordine di fissare un appuntamento nei termini di cui all’art. 26 D. Lgs 25/2008, al contrario, realizzerebbe una sicura violazione del diritto degli altri cittadini stranieri regolarmente prenotati, che si vedrebbero scavalcati da chi ha proposto ricorso.

In ogni caso, qualora il legale segnalasse alla Questura una condizione di vulnerabilità, quest’ultima procederà all’anticipo di appuntamento.

” Conclude chiedendo il rigetto del ricorso In data 11.04.2025 la difesa ha depositato memoria nella quale insiste nelle richieste già formulate nel ricorso introduttivo DIRITTO 1. Preliminarmente, osserva questo decidente che non è qui in discussione il diritto del ricorrente a presentare personalmente la propria domanda di protezione internazionale, e al conseguente rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio a tale titolo;

né, a ben vedere, tale diritto è stato contestato dal resistente.

Invero, alla luce dell’art. 3 e dell’art. 26 del d.lgs. 25/08, l’ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, e sono tenute a redigere apposito verbale da trasmettere, alla Commissione Territoriale competente all’esame nel merito.

Va, inoltre, precisato che l’impianto normativo delineato dagli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/08 esclude, poi, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.

È, dunque, evidente che la ricezione della domanda da parte della P.A. è propedeutica al suo esame da parte della Commissione Territoriale e, soprattutto, al successivo diritto del richiedente asilo a ricorrere in via giurisdizionale in caso di provvedimento negativo della Commissione.

2. Ciò che è in discussione è che il diritto sottostante a tale pretesa sia attuato in via anticipata ed urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c. A tale riguardo, la difesa lamenta l’esistenza di una situazione oggettiva che cagiona l’ ulteriore protrarsi del ritardo nella registrazione della domanda di protezione internazionale formulata dal Ricorrente rendendo in definitiva concretamente impossibile allo straniero esercitare il proprio diritto.

Orbene, dalle norme sopra citate e richiamate anche dalla difesa si ricava chiaramente l’assenza di discrezionalità in capo alla Questura la quale – senza poter richiedere la prova della sussistenza di elementi non necessari o ulteriori adempimenti non previsti a tal fine dal legislatore – è chiamata a ricevere la richiesta di protezione a fronte della semplice manifestazione della volontà del cittadino straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

È quindi evidente, dalla lettura della norma, che sarebbe illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione.

Dagli atti del procedimento risulta, infatti, che il ricorrente in data 27.11.2024, si è effettivamente recato presso la Comunità di Sant’Egidio, ottenendo un appuntamento per la presentazione presso l’Ufficio Distaccato di INDIRIZZO per il giorno 17.04.2025, il tutto a riprova della funzionalità del sistema messo in atto attraverso la stipula del protocollo tra la ed Enti del Terzo Settore.

SI osserva che la data dell’appuntamento risponde alle esigenze organizzative della PA sulle quali questo Giudice non ha alcun potere.

I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 presuppongono il pericolo attuale di una situazione di danno, derivante dall’attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l’anticipazione degli effetti di esso.

La giurisprudenza di merito ha affermato che «il requisito del periculum in mora non può essere sempre implicitamente riconosciuto, bensì presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma;

occorre quindi una concreta dimostrazione dell’irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l’indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell’eventuale nocumento legato alla condotta di controparte» (cfr. Tribunale di Bologna, 27.06.2007).

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che difetti nel caso di specie proprio il periculum in mora, in mancanza del quale il diritto sottostante alla pretesa del ricorrente non può trovare attuazione in via della protezione internazionale.

Tuttavia si tratta di un rischio eventuale, non risultando il ricorrente destinatario di alcun provvedimento di espulsione, avverso il quale peraltro ben potrebbe proporre ricorso, chiedendone la sospensione.

Il ricorrente non ha inoltre dedotto di versare in una specifica condizione di vulnerabilità LEGATA AD ACCERTATI MOTIVI DI SALUTE in nessuna delle pec inviate alla , né in qualsiasi altra situazione particolare tale da giustificare – nel suo specifico caso – l’accoglimento in via cautelare della sua istanza.

Ciò assume particolare rilievo, ove si consideri che essendo il provvedimento richiesto destinato a incidere sull’organizzazione dell’attività amministrativa, il riconoscimento della pretesa dedotta dal ricorrente – anticipazione della data- in difetto di una concreta situazione di pregiudizio imminente e irreparabile, si risolverebbe in un ingiustificato superamento da parte del ricorrente rispetto agli altri stranieri che versano nella medesima situazione, ossia sono in attesa di ricevere un analogo appuntamento. Esclusa la sussistenza del pericolo nel ritardo come declinato dall’art. 700 c.p.c., rimane assorbita la valutazione della fondatezza del diritto del sig. a presentare la domanda di protezione internazionale (diritto indiscutibile), ma che tale diritto sia attuato in via anticipata ed urgente attraverso l’ordine alla Questura di Milano di procedere alla formalizzazione di tale domanda.

Per tutti i motivi sopraesposti, il ricorso non può trovare accoglimento.

3. Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell’art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest’ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”.

Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all’evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

1. rigetta il ricorso;

2. nulla sulle spese di lite.

Si comunichi alle parti presso i procuratori costituiti.

Milano, 16 APRILE 2025

Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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