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Codice Civile
Codice Penale

Ricorso possessorio respinto per difetto di allegazione

L’ordinanza afferma il principio per cui, in tema di condominio, la semplice allegazione dell’esistenza di un diritto di compossesso non è sufficiente ad ottenere la tutela possessoria, essendo invece necessaria la specifica indicazione delle modalità di esercizio del possesso e la dimostrazione del pregiudizio concretamente subito a causa dei comportamenti dei resistenti.

Pubblicato il 17 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA – Terza Sezione Civile – Nel procedimento R.G. n. 9566/2024 instaurato da:

(avv. NOME COGNOME) nei confronti di:

NOME COGNOME e NOME COGNOME (avv. NOME COGNOME Il giudice, dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c., esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, pronuncia la seguente

ORDINANZA N._R.G._00009566_2024 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

Rilevato che:

la ricorrente è proprietaria di un’abitazione sita nel Comune di Erbusco, INDIRIZZO individuata al N.C.E.U. a partita 169 col mappale 170/1.

All’esclusiva proprietà di tale immobile si affiancherebbe – secondo la tesi attorea – la comunione sull’antistante ingresso dal INDIRIZZO e su un cortile, censiti al foglio 13 particella 20;

l’attrice ha affermato di essere sempre transitata, sin dal 1987, attraverso l’ingresso e il cortile comuni onde raggiungere il proprio appartamento al primo piano dello stabile, senza alcuna limitazione o contestazione sollevata dal precedente comproprietario, sig.

Le cose sarebbero cambiate con il subentro del nuovo proprietario, sig. NOME COGNOME e della di lui figlia, sig.ra NOME COGNOME i quali avrebbero impedito/reso più difficoltoso il passaggio, mediante il posizionamento di svariati oggetti nell’androne comune (divani, poltrone, tavoli e seggiole, oltre a velocipedi, bidoni dell’immondizia e numerose piante) e nel cortile (pali atti alla realizzazione di un gazebo, piscina fuori terra, piante e arredi);

a fronte di queste condotte, la ricorrente ha presentato ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c. per conseguire la reimmissione nel pieno possesso dei beni comuni;

i resistenti hanno fornito una diversa ricostruzione petitoria della vicenda (sostenendo che la ricorrente non sarebbe comproprietaria dell’ingresso e del cortile, ma titolare di un mero diritto di passaggio), hanno eccepito la tardività dell’azione e ne hanno dedotta l’infondatezza nel merito;

ritenuto che:

le opposte prospettazioni circa l’assetto proprietario dell’ingresso e del cortile sono irrilevanti in questa sede.

L’esame si deve necessariamente concentrare sulle deduzioni concernenti la situazione di fatto;

ebbene, la ricorrente ha allegato di avere esercitato «continuativamente il possesso uti dominus» sull’androne di ingresso e sul cortile, facendone «l’uso più vario» (v. pag. 2 del ricorso).

Quale sarebbe stato, in concreto, questo «uso più vario», la ricorrente si astiene dal precisarlo.

L’unica utilità che ella ha specificato è il passaggio volto ad «accedere al proprio appartamento posto al primo piano» (pag. 3 ricorso);

proviamo ad assumere – quale ipotesi di lavoro – che la ricorrente abbia effettivamente esercitato il possesso nei termini descritti.

Posta tale premessa fattuale, verifichiamo se le condotte ascritte ai resistenti integrino una lesione del possesso così delineato;

se si focalizza l’attenzione sul transito, ci si avvede agevolmente che esso non è impedito dal posizionamento di alcuno dei beni indicati nel ricorso.

Pur nella configurazione catturata dalla fotografia n. 7 attorea1, l’ingresso comune resta ampiamente libero e agevolmente percorribile a piedi.

Il cortile è senz’altro maggiormente popolato di oggetti, ma nessuno di quelli inamovibili (in specie, la piscina e i pali del gazebo) ostruisce l’accesso alla scala che conduce all’abitazione della ricorrente (cfr. fotografia 6).

Il cancelletto posto fra l’androne e il cortile – a quanto consta – resta liberamente apribile senza necessità di chiavi e la presenza del cane dei resistenti non rappresenta una novità rispetto al passato2, atteso che, per stessa ammissione della ricorrente, il cancello era stato installato, di comune accordo col sig. proprio allo scopo di «permettere ai cani della famiglia di muoversi liberamente solo in una zona circoscritta dell’area comune del fabbricato, senza accedere sotto l’androne di accesso comune» (v. pag. 2 del ricorso). In definitiva, il possesso finalizzato al passaggio non ha subito alcuna lesione integrante una molestia di portata apprezzabile o, men che meno, uno spoglio;

1 La fotografia, peraltro, non è più attuale, perché ancor prima dell’instaurazione del giudizio, il tavolo, le sedie e gli scatoloni erano stati rimossi, residuando solo tre biciclette e i bidoni per la raccolta differenziata (cfr. doc. 8 ricorrente).

2 Resta inteso che i resistenti debbono curare con la massima attenzione che il loro cane non arrechi pregiudizio alla resta da valutare se gli oggetti posizionati dai resistenti possano aver arrecato pregiudizio ad altre prerogative vantate dalla ricorrente.

Il riferimento va all’art. 1102 comma 1 c.c., il quale fissa il limite del godimento promiscuo nel pari uso degli altri comunisti.

La domanda, quindi, è se il godimento attuato dai resistenti sia di impedimento al pari utilizzo della ricorrente;

la risposta non può che essere negativa, perché la ricorrente è incorsa in un evidente difetto di allegazione;

il possesso è una situazione di fatto e la sua configurazione, variabile in ciascun caso concreto, dipende dai poteri che effettivamente il possessore ha esercitato nel corso del tempo.

Di conseguenza, perché sia astrattamente ipotizzabile una lesione del compossesso, non è sufficiente un generico richiamo all’art. 1102 comma 1 c.c. e ad un non meglio contestualizzato concetto di «uso più vario»;

al contrario, resta fondamentale allegare con precisione quali usi siano stati fatti in passato e spiegare perché essi siano incompatibili con le condotte qualificate come molestia/spoglio.

Tutto ciò manca nella narrazione attorea.

Non è noto quale utilizzo – ulteriore rispetto al passaggio – la ricorrente facesse del cortile, né è ipotizzata una realistica ed imminente modalità di impiego futuro che sarebbe impossibile a causa dei manufatti collocati dai resistenti.

In altri termini, difetta, in radice, il parametro al quale rapportare le condotte dei resistenti, onde stabilire se esse possano, o meno, cadere sotto il concetto di “lesione possessoria”;

gli argomenti esposti sono assorbenti e rendono superflua l’istruttoria richiesta dalle parti, così come ogni indagine sulla tempestività dell’azione;

in conclusione, il ricorso va respinto, perché non si registra alcuna lesione al possesso allegato dalla ricorrente (ella può tuttora transitare sulle aree in contestazione e non ha chiarito quale altra sua facoltà di godimento le sarebbe preclusa);

la ricorrente dovrà rifondere ai resistenti le spese di lite, liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.

Fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.175,00;

fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 851,00;

fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende:

euro 993,00.

Compenso tabellare: euro 3.019,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.

Non sono riconosciuti compensi per la fase decisionale, la quale non ha avuto uno sviluppo autonomo rispetto a quella di trattazione;

p.q.m.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite, che liquida in euro 3.019,00 Si comunichi.

Brescia, 04/11/2024

Il giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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