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Rideterminazione compensi CTU

Il giudice, in tema di liquidazione dei compensi ai periti, deve tenere conto del tempo effettivamente impiegato per l’espletamento dell’incarico, a prescindere dal termine concesso per il deposito della relazione. La quantificazione delle vacazioni deve essere congrua rispetto alla mole di lavoro effettivamente svolta e al grado di complessità dell’incarico.

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Pubblicato il 25 febbraio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Terza Sezione Civile

Il Presidente Delegato, dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato ex artt. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._772_2025_- N._R.G._00015686_2024 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025

nella causa civile iscritta al n. r.g. 15686/2024 iscritta in data 13/09/2024 (a fronte di un deposito telematico effettuato in data 9.9.2024) da , elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell’Avv. COGNOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in atti.

– PARTE OPPONENTE – contro , domiciliato ex lege in Torino, presso l’Avvocatura dello Stato.

– PARTE OPPOSTA CONTUMACE – Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 13 febbraio 2025

CONCLUSIONI

PER PARTE OPPONENTE

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rideterminare i compensi a favore della Dr.

liquidandoli come nella richiesta depositata in data 9/2/2024 ovvero:

– € 1916,00 per n. 155 vacazioni già aumentato per la particolare complessità e l’urgenza;

– ovvero in subordine € 1269,78 con aumento per l’urgenza a discrezione del magistrato giudicante.

Salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Il tutto con vittoria di spese e competenze. propone opposizione avverso il decreto emesso in data 16.7.2024 (comunicato in data 29.7.2024), con il quale il Tribunale di Torino, Sesta Sezione Penale, ha liquidato in € 88,03 i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. 2331/2023 RG Trib. (n. 18541/2021 RGNR) in qualità di perito incaricato di tradurre e trascrivere alcuni file audio contenenti telefonate acquisite dall’Ufficio intercettazioni della locale Procura della Repubblica.

, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.

2. Parte opponente si duole che la liquidazione sia del tutto incongrua rispetto al lavoro svolto e della cui consistenza non era stato dato corretto riscontro nel decreto opposto ed insistendo altresì nella richiesta di aumento per la complessità e l’urgenza.

3. L’opposizione è fondata nei termini che seguono:

aveva ricevuto l’incarico peritale all’udienza del 14.12.2023 per la traduzione dal rumeno e la relativa trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate nell’ambito del procedimento penale sopra indicato, con concessione del termine di 60 giorni a far data dall’inizio delle operazioni fissata il 21.12.2023 (doc. 1);

– in data 25.12.2023 aveva ricevuto dalla collega perito (incaricata per la trascrizione delle telefonate in italiano) i files audio contenenti le telefonate da tradurre (cfr.

doc. 1 bis) e successivamente, riscontrate alcune discrepanze rispetto ai brogliacci acquisiti, in data 30.1.2024 aveva acquisito le tracce audio corrette in relazione in particolare ad una utenza telefonica mancante nelle precedenti (doc. 2);

– l’opponente aveva depositato la relazione peritale in data 9.2.2024 e aveva partecipato all’udienza del 5.3.2024;

– tra la data di inizio delle operazioni (21.12.2023) e il deposito della relazione peritale (9.2.2024) sono trascorsi n. 33 giorni lavorativi, che tenuto altresì conto della partecipazione all’udienza del 5.3.2024

aumentano a n. 34 giorni;

– l’opponente ha avanzato la richiesta di liquidazione di n. 155 vacazioni che corrispondono ad un lavoro di otto ore protrattosi per quasi 39 giorni (38,75) e pertanto già di per sé appare incongrua;

– dalla disamina delle trascrizioni effettuate e depositate in questo giudizio (e che 8 come affermato nel decreto opposto, bensì n. 24, di cui alcune (n. 10) di durata inferiore ad un minuto e solo n. 2 telefonate di durata superiore a cinque minuti;

– nella stima del tempo impiegato va poi senz’altro tenuto conto della difficoltà incontrata nel comprendere una registrazione di audio di scarsa qualità e a tratti incomprensibile (e molte sono infatti le annotazioni in tal senso), ma non emerge in atti che tale caratteristica delle conversazioni registrate (comune di solito alle conversazioni intercettate) possa essere considerata prestazione “di eccezionale importanza, complessità e difficoltà” ex art. 52 TUSG;

– non emerge altresì una particolare urgenza dell’incarico, anche tenuto conto del numero di giorni concesso per il suo espletamento che corrisponde a quanto in media concesso ai CTU incaricati negli ordinari giudizi;

– tutto ciò considerato pare corrispondente ad una ragionevole quantificazione del tempo effettivamente impiegato dalla dr.ssa quello di n. 15 giorni lavorativi e quindi con la liquidazione di n. 60 vacazioni;

– come noto, “In tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione” (cfr. ex multis Cass. 20.2.2012 n. 2410);

– tenuto conto della recente pronuncia n. 16/2025 della Corte Costituzionale, va pertanto operata la liquidazione di tutte le vacazioni in € 14,68, così per un totale pari a € 880,80 che risulta essere un congruo compenso al lavoro effettivamente svolto;

4. Alla soccombenza segue l’obbligo di parte opposta al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all’effettivo valore della causa (€ 792,77 pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati. Visto il parziale accoglimento dell’opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.

telefoniche incaricato nel proc. n. 2331/2023 RG Trib. (n. 18541/2021 RGNR), il compenso di € 880,80;

– condanna il a rifondere a le spese della presente causa che liquida in € 125,00 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;

– autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.

Torino, 13.2.2025 Il Presidente Delegato dr.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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