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Rideterminazione del saldo di conto corrente per anatocismo

La sentenza conferma il principio secondo cui, in seguito alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la pratica anatocistica necessita di un’espressa pattuizione. Viene ribadito, inoltre, che in presenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, l’onere della prova del superamento dell’affidamento spetta al correntista.

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Pubblicato il 30 marzo 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

R.G. 169/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:

NOME COGNOME PresidenteNOME COGNOME Consigliere – NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._556_2025_- N._R.G._00000169_2021 DEL_25_03_2025 PUBBLICATA_IL_25_03_2025

nella causa civile di II grado tra (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME ( (C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME ( appellanti (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME appellata Conclusioni per «Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in parziale C.F. C.F. C.F. C.F. della sentenza n. 1006/2020 Rep. N. 1990/2020 (R.G. n. 4078/2014), emessa dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa NOME COGNOME in data 06 dicembre 2020, depositata e pubblicata in data 11 dicembre 2020 e notificata a mezzo pec all’indirizzo: in data 23.12.2020 per tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell’atto di appello:

In via preliminare: Accogliere l’appello proposto e per l’effetto, in via istruttoria, in riforma della sentenza impugnata, Nel merito:

a) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all’art. 1815 2° comma c.c;

qualora invece l’istituto di credito convenuto, nonostante l’istanza ex art. 119 TUB avanzata dall’odierno attore, non fornisca la prova della pattuizione scritta di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall’art. 117 TUB e 1284 c.c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei BOT; b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;

c) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s. , perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;

rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in costanza dell’intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa; e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell’istituto di credito convenuto alla rideterminazione del saldo conto epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;

f) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D’Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;

Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario»;

per «Perché Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:

I) Nel merito, rigettare integralmente l’appello e le domande tutte proposte dalla e dalla Sig.ra con atto di citazione notificato ad in data 22/01/2021, perché del , con conseguente conferma integrale della sentenza n. 1006/2020 emessa il 06/12/2020 e pubblicata l’11/12/2020 dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa NOME COGNOME, comunicata in pari data e notificata via pec il 23/12/2020.

II)

In via istruttoria, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti, affinché proceda a modificare l’Ipotesi 2 bis con applicazione, anche per il c/c ordinario n. NUMERO_DOCUMENTO, della capitalizzazione trimestrale.

III)

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio».

Rilevato (in prosieguo ) – debitore principale – e – nella qualità di garante – hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1006 del 2020 del Tribunale di Pistoia, con la quale sono state rigettate le domande da esse avanzate e volte alla rideterminazione del dare- avere in relazione ai rapporti di conto corrente n. 305536.00 e di conto anticipi n. 305536.20, nonché al contratto di mutuo n. 109323/86 del 17 novembre 2008, tutti intercorsi con (ora e in prosieguo statuizione cui si è accompagnata la condanna alla refusione delle spese di lite. A sostegno della domanda di accertamento – a cui era stata limitata quella originaria di ripetizione – le odierne appellanti adducevano:

a) in relazione ai rapporti di conto, la pattuizione di interessi usurari o comunque l’applicazione di interessi ultralegali non dovuti, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’unilaterale variazione di tassi e condizioni contrattuali, mancata pattuizione comunque nullità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), l’antergazione e postergazione ’effettuazione della corretta segnalazione alla Centrale Rischi;

b) in relazione al contratto di finanziamento, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori per usurarietà, con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi di mutuo.

Il Tribunale:

1. quanto ai rapporti di conto, pur ritenendo ammissibile la limitazione dell’originaria pretesa condannatoria al mero accertamento, ha ritenuto che gli attori odierni appellanti non avessero assolto all’onere probatorio su di essi gravante, nemmeno a seguito dell’espletata c.t.u.;

2.

quanto al finanziamento, ha escluso l’usurarietà dei tassi.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

1. il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno del principio dell’onere della prova, travisando le conclusioni cui è giunto il c.t.u., il quale aveva ritenuto che la parziarietà degli estratti conto disponibili – e prodotti a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – non ostasse a una risposta ragionevolmente corretta al quesito;

2. dalla c.t.u. sarebbe emersa l’applicazione di interessi in misura ultralegale non pattuita per iscritto, con conseguente necessità di dare applicazione all’art. 117, comma 7, t.u.b., applicando il tasso b.o.t.;

3. la clausola anatocistica prevista nel contratto di conto corrente sarebbe nulla, anche a seguito dell’intervento della delibera C.i.c.r.

del 9 febbraio 2000, in mancanza di specifica pattuizione sul punto;

4. parimenti nulla sarebbe la c.m.s.

, in quanto non pattuita per iscritto e affetta da indeterminatezza.

Con la sentenza non definitiva n. 2279 del 2023 di questa Corte, ravvisatasi la formazione del giudicato con riferimento alla reiezione della domanda afferente al mutuo, con riferimento ai rapporti di conto, rigettata l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata respinta la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, c.m.s.

, antergazione e postergazione delle valute e interessi usurari e alla rideterminazione del dare-avere tra le parti anche in considerazione di essi, per difetto di prova della mancanza di causa debendi e quindi ancora prima e a prescindere dallo svolgimento della c.t.u. La causa è stata rimessa sul ruolo in relazione alle doglianze relative all’anatocismo, previa ricerca (vana) ricostruzione (effettuata nel contraddittorio delle parti) del fascicolo cartaceo delle appellanti.

Depositata la relazione peritale, all’esito dell’udienza del 10 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Considerato 1. Come accennato in narrativa, con la sentenza non definitiva n. 2279 del 2023 di questa Corte è stata respinta, in ordine ai rapporti di conto, la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, c.m.s.

, antergazione e postergazione delle valute e interessi usurari.

Resta da esaminare quella relativa all’anatocismo, dedotta con il terzo motivo di gravame, con riferimento alla quale è stata espletata la c.t.u. Occorre preliminarmente rilevare al riguardo che il Collegio ha già manifestato, nella pronuncia non definitiva, propria adesione all’orientamento giurisprudenziale per cui, a seguito della delibera C.i.c.r.

del 9 febbraio 2000, la pratica anatocistica necessita di un’espressa pattuizione.

Con riferimento al profilo in considerazione – compreso quello istruttorio a esso correlato – il Collegio è vincolato alle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva precedentemente pronunciata, per cui esso non può più essere rimesso in discussione in alcun modo nel presente giudizio (come già evidenziato con l’ordinanza istruttoria del 4 giugno 2024).

Infatti, la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva «non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che frazionamento della decisione comporta l’esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria» (Cass. n. 12065 del 2022, in motivazione;

analogamente, in precedenza, Cass. n. 2237 del 2005 e Cass. n. 451 del 1981, entrambe in massima).

pertanto irrilevante valutare possibilità dell’adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicazione al correntista, operando una «valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. n. 5064 del 2024, in motivazione, conforme a Cass. n. 5054 del 2024).

Tale orientamento, peraltro, è stato espressamente disatteso dalla medesima Corte regolatrice, secondo cui «e richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all’adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultim e, dunque, dell’assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto virtù della impraticabilità una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente.

Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare» (Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).

Onde rendere legittima la pratica anatocistica – che il c.t.u. ha riscontrato anche con riguardo agli interessi maturati sul conto anticipi, trimestralmente capitalizzati sul conto corrente n. 305536 (pag. 22 dell’elaborato peritale depositato in appello) – sarebbe dunque stata necessaria una specifica pattuizione rispettosa dei crismi della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000;

ciò che è mancato, come rilevato dall’ausiliare a seguito della disamina della documentazione prodotta.

Non consente di diversamente opinare il tenore del contratto di conto anticipi salvo buon fine del 25 gennaio 2005 (prodotto in allegato alla perizia di cui al doc. 4 fasc. Intesa), che si riferisce, chiaramente, ai soli interessi debitori, prevedendone la capitalizzazione trimestrale, in concreto operata sull’altro conto.

Ne discende che l’anatocismo praticato dalla banca, a prescindere dal successivo concreto adeguamento alla citata delibera C.i.c.r.

, non può dirsi legittimo – rendendo irrilevante l’approfondimento peritale sollecitato da , ancora in comparsa conclusionale – con conseguente necessità di espungerne gli effetti nella ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le è peraltro influenzato anche dall’eccezione di prescrizione sollevata e ribadita nell’atto di costituzione in appello, il cui effetto copre il periodo a ritroso dal 19 ottobre 2004 (ossia, anteriore al decennio decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dell’atto di citazione in primo grado). Nella sua valutazione, peraltro, al fine di individuare le rimesse interessate dalla prescrizione, occorre tener conto esclusivamente dell’affidamento pattuito expressis verbis.

Se è vero che, «el regime previgente all’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell’affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall’art. 2725 c.c., a cui si riporta l’art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità» (Cass. n. 16445 del 2024, in massima) e che, comunque, «n tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima) – principi a cui questa Corte si è più di recente uniformata – non può ritenersi che, in presenza di pattuizione scritta dell’affidamento, un’occasionale diversa emergenza del relativo limite dagli estratti conto sia inequivocamente dimostrativa di un accordo in deroga e non, piuttosto, di mera momentanea tolleranza sullo sconfinamento. Inoltre, il c.t.u. – in ossequio alle indicazioni fornite con il quesito peritale senza segnalare impossibilità sorta fronte della documentazione prodotta– onde individuare le rimesse solutorie interessate dalla prescrizione, si è correttamente attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «n tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio» (Cass. n. 9141 del 2020, in massima) e «elle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il “dies a quo” della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo» (Cass. n. 7721 del 2023, in massima). Di qui la necessità di riferirsi, nell’accertamento, al “saldo rettificato” piuttosto che al “saldo banca”, come sostenuto da Alla stregua delle considerazioni che precedono, occorre dunque seguire, quanto all’effetto della prescrizione e alle rimesse interessate, l’ipotesi «A» indicata dal c.t.u. alle pagg. 16 e 17 dell’elaborato peritale depositato nel corso del giudizio d’appello.

Da tanto consegue che, considerando altresì illegittima, come detto, la capitalizzazione operata in relazione a entrambi i conti, la soluzione da accogliere nella rideterminazione del dare-avere tra le parti – ossia del saldo del conto corrente n. 305536, sul quale avveniva, trimestralmente, anche l’addebito degli interessi maturati sul conto anticipi (pag. 23 dell’elaborato peritale depositato in appello) – è l’«Ipotesi 2» di ricalcolo, che, riallacciandosi all’ipotesi «A» in ordine alle rimesse prescritte, quantifica il saldo a debito della correntista in euro -229.722,47 al 10 agosto 2016 rispetto all’originario saldo, sempre a debito, di euro -288.362,87. Tanto in accoglimento del terzo mezzo di gravame.

2.

Quanto alla richiesta di segnalazione del rapporto alla Centrale Rischi come “contestato” in ragione della pendenza del giudizio, essa non può trovare accoglimento.

Mette conto rilevare come il Tribunale abbia rigettato tutte le domande attoree, compresa, quindi, quella in considerazione, la cui reiezione, diversamente dalle altre, non può ritenersi esser dipesa dal riscontrato difetto di prova, essa essendo stata ancorata alla mera contestazione del rapporto, a prescindere dalla sua fondatezza o meno.

Dunque, non può ritenersi che l’aggressione della statuizione sulla mancanza di adeguatezza dimostrativa abbia consentito la mera riproposizione della domanda in questione, senza articolazione di uno specifico motivo d’impugnazione al riguardo. .

Quanto alle spese di lite, torna utile rammentare che «l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima). Peraltro, «n tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., 32061 del 2022, in massima). Nella specie, a fronte della riforma della sentenza impugnata, si configura una fattispecie di soccombenza reciproca, in quanto la domanda di accertamento si è articolata in più capi, su alcuni dei quali è risultata vittoriosa e gli appellanti soccombenti (interessi ultralegali, c.m.s. , antergazione e postergazione delle valute e interessi usurari) – analogamente sull’autonoma domanda di segnalazione alla Centrale Rischi – e su altri il contrario (anatocismo).

Ciò giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, il residuo ½ dovendo gravare su liquidazione si procede in dispositivo, in applicazione dei valori intermedi tra i minimi e i medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), identificato alla stregua della differenza tra il saldo documentato e quello riaccertato.

Le spese relative alla c.t.u. di primo grado e alla relativa integrazione, in larga misura funzionali alla valutazione delle doglianze poi respinte con la sentenza non definitiva, sono poste a esclusivo carico solidale degli appellanti;

quelle della c.t.u. svolta in appello – a carico solidale delle parti nel rapporto con l’ausiliare debbono definitivamente gravare esclusivamente su , in quanto l’accertamento peritale ha condotto all’accoglimento della domanda in suo danno.

L’intestata Corte d’appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in parziale accoglimento dell’appello spiegato da e da avverso la sentenza n. 1006 del 2020 del Tribunale di Pistoia e in riforma della stessa, ridetermina il saldo del conto corrente ordinario n. 305536.00 al 10 agosto 2016 in euro – 229.722,47, ossia a debito della correntista, rispetto all’originario saldo, sempre suo debito, euro -288.362,87, alla stessa data;

2. compensa in ragione della metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio – liquidate, nel loro importo complessivo (ossia, ante compensazione), in euro 10.577,5 per il giudizio di primo grado e in euro 10.738,5, oltre euro 804,00 per spese vive, per quello d’appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza – condannando a rifondere a e a tra loro, la residua metà, importo da distrarsi a favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratasi antistataria; 3. pone le spese di c.t.u. di primo grado a definitivo carico solidale di e di pone le spese di c.t.u. in appello a definitivo carico di Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 24 marzo 2025.

Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

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