REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. NOME COGNOME ha pronunciato la presente
SENTENZA N._5540_2024_- N._R.G._00017038_2021 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nella causa civile Nrg 17038/2021 promossa da: , elettivamente domiciliata in Sassari, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO , elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Attrice:
“In via istruttoria … sul rapporto di conto corrente n. 27/636 aperto presso la Filiale di Macomer divenuto poi n. NUMERO_CARTA/1000/00011046 – 2) accertare e dichiarare l’invalidità a titolo di nullità parziale del rapporto bancario gestito sul conto corrente ordinario avente n. 27/636 divenuto poi n. 13852/1000/00011046, perché in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 1283, 1284 comma 3°, e 1418 comma 2° c.c.;
e in ogni caso per violazione dell’art. 117, comma 3°, D.Lgs. 385/93 3) per l’effetto, dichiarare l’inefficacia degli addebiti effettuati sul predetto conto corrente, per interessi ultra legali calcolati nel corso del rapporto e l’applicazione, in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284 comma 3° c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 comma 2° c.c., delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto;
5) per l’effetto, dichiarare l’inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto per cui è causa;
6) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti effettuati sul predetto rapporto di conto corrente n. 27/636 divenuto poi n. NUMERO_DOCUMENTO, per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
7) per l’effetto, accertare e dichiarare l’esatto dare/avere tra le parti del rap- porto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse e/o tasso sostitutivo dall’apertura fino alla data dell’ultimo estratto di conto corrente, senza capitalizzazioni dall’inizio fino alla data di una legittima pattuizione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, includendo gli interessi (calcolati ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3°, D.Lgs. 385/93 T.U.B.) sul saldo divenuto attivo per effetto dell’eliminazione delle poste illegittime; 8) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare il saldo del conto corrente impugnato alla data dell’ultimo estratto di conto corrente utile secondo gli esiti dell’espletanda CTU.
; rapporto di mutuo ipotecario del 27.11.2019 9) per effetto dell’accertata invalidità per nullità parziale del rapporto banca- rio gestito attraverso il conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO e previo accerta-mento del collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello successivo di mutuo, dichiarare la nullità del medesimo contratto di mutuo stipulato in data 27.11.2019 tra 10) per l’ulteriore effetto, dichiarare non dovuta da parte della ditta correnti- sta alla la somma mutuata (per capitale, interessi corrispettivi e spese per estinzione anticipata); 11) conseguentemente, ordinare alla di restituire alla società attrice tutte le somme illegittimamente incassate oltre agli interessi legali dalla data del singolo pagamento agli interessi, calcolati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1284 4° comma c.c., dalla data della domanda fino all’effettivo saldo.
12) con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Convenuta:
“…in via preliminare e/o pregiudiziale accertare l’inammissibilità della domanda di ripetizione della società e l’intervenuto decorso del termine di prescrizione;
conseguentemente, respingere siccome inammissibili tutte le domande proposte dalla società con atto di citazione notificato in data 18 agosto 2021;
– nel merito respingere in quanto infondate tutte le domande proposte dalla società con atto di citazione notificato in data 18 agosto 2021, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando integralmente assolta da ogni avversa richiesta;
– in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 T.P;
” MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno a oggetto, in primo luogo, la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 11046, in conseguenza dell’illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultra legali e anatocistici e della commissione di massimo scoperto;
in secondo luogo, la dichiarazione della nullità del mutuo del 27/11/2019, in quanto “stipulato esclusivamente per ripianare la scopertura del conto corrente in oggetto” (cit. p. 17).
Costituendosi in giudizio, la convenuta, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità delle domande avversarie, essendo il conto corrente “ancora aperto al momento del radicamento del giudizio” (p. 14);
nel merito, ne ha chiesto il rigetto, eccependo anche la prescrizione del diritto.
2.
Sotto il profilo processuale, deve essere anzitutto rigettata l’eccezione relativa all’inammissibilità delle domande attoree, considerato che, secondo la Corte di Cassazione, il correntista ha “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l’esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e … l’entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo” (Cass. 21646/2018). 3.
Ciò premesso, per quanto concerne la disamina del conto corrente, la consulente dr.ssa ha elaborato una pluralità di conteggi, anche con riferimento ai differenti criteri del saldo banca (cons. 16/01/2023) e del saldo rettificato (cons. 06/06/2023).
Al riguardo, va anzitutto osservato che il ricalcolo deve essere eseguito sulla base del saldo rettificato, poiché, secondo la Corte di Cassazione, al cui orientamento da ultimo ha aderito anche questo Tribunale, “nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto”, con decorrenza del dies a quo della prescrizione “solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (Cass. 7721/2023; nello stesso senso, Cass. 17997/2023, 3858/2021 e 9141/2020; analogamente, Trib. Torino 1581/2024).
Occorre pertanto far riferimento ai conteggi eseguiti nella relazione integrativa del 06/06/2023, in cui la consulente ha verificato la prescrizione alla data del 25/03/2010, determinando il saldo del conto corrente alla data del 31/08/2021 in € 76.769,24 (all. 6 p. 67).
Nell’ambito di questa soluzione, le conclusioni della consulente sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti.
In proposito, va anzitutto osservato che non è condivisibile la tesi attorea secondo cui alle lacune documentali “supplisce la presenza di tutti gli scalari” (comp. concl. p. 8), perché, come affermato dalla Corte d’Appello di Torino, essi “consentono, solo ed esclusivamente, una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che – a sua volta – non consente il raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi inidonei al calcolo dell’esatto ammontare del conto (App. Torino 766/2023).
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, va invece rilevato che la consulente ha operato in conformità al quesito, procedendo alla sua eliminazione, non essendo “stata rilevata la sussistenza dell’autorizzazione del cliente all’addebito degli interessi sul conto (art. 5) e della stessa periodicità nel conteggio (art. 3)” (cons. 16/01/2023 p. 26).
Condivisibile è anche l’eliminazione degli importi relativi alla commissione di massimo scoperto, a prescindere dall’imprecisione nella motivazione della consulenza del 16/01/2023 (p. 26), non essendo stati compiutamente determinati “i relativi criteri, ossia misura percentuale e base di calcolo”.
Per il resto, si richiamano le considerazioni della consulente, che risultano pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti, sulla base del costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e 7364/2012). 4. Passando alle questioni relative al mutuo, va osservato che, secondo la Corte di Cassazione, nel mutuo di scopo “la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale” e, perché ciò si verifichi, è necessario che la clausola di destinazione coinvolga “direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore”, mentre “qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario”, si ha “semplicemente una esteriorizzazione dei motivi nel negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale” (Cass. 24699/2017; nello stesso senso, Cass. 15695/2024).
Dall’applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto delle relative domande attoree, perché l’indicazione contenuta nel contratto – secondo cui “il presente mutuo finalizzato RAGIONE_SOCIALE
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E FINANZIARIA”
(doc. 14 fasc. att.) -, essendo priva di riferimenti alle vicende del conto corrente, non è idonea a integrare uno specifico programma contrattuale relativo a quest’ultimo, tale da incidere sul profilo causale del negozio.
Insufficiente al riguardo è di conseguenza anche la circostanza che le somme siano state versate su tale conto corrente.
Per questi motivi, si dichiara che il conto corrente n. 11046 alla data del 31/08/2021 ha un saldo di € 76.769,24 a credito dell’attrice.
5. Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite sostenute dall’attrice si liquidano in € 14.103,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, mentre la restante metà va posta a carico della convenuta, con distrazione delle stesse in favore del difensore ex art. 93 Cpc.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell’attrice nella misura di 1/4 e della convenuta nella misura di 3/4.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara che il conto corrente n. 11046 presso l alla data del 31/08/2021 ha un saldo di € 76.769,24 a credito della rigetta le altre domande proposte dalla nei confronti dell liquida le spese di lite sostenute dalla in € 14.103,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna l a rimborsare alla le spese di lite nella misura di ½, con distrazione delle stesse in favore dell’avv. NOME COGNOME
pone le spese della consulenza tecnica a carico della nella misura di 1/4 e dell nella misura di 3/4.
Torino, 04/11/2024.
IL GIUDICE dr. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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