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Codice Civile
Codice Penale

Rifiuto di attivazione fornitura elettrica

Il giudice ha rigettato il ricorso di un uomo che chiedeva l’attivazione di una nuova fornitura elettrica nel suo appartamento, ritenendo che non sussistessero i requisiti di legge per l’accoglimento della domanda in via d’urgenza. Nonostante fosse stato dimostrato il diritto ad avere la fornitura, il ricorrente non ha fornito prove concrete e attuali del danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla mancata attivazione, elemento necessario per ottenere un provvedimento in via d’urgenza.

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Pubblicato il 23 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

n. 23090/2024 r.g.a.c.

TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23090/2024 il Giudice dott. NOME COGNOME nel procedimento ex art.700 c.p.c. promosso da (C.F.: dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME ei confronti di con sede legale in Roma alla INDIRIZZO al Registro Imprese di Roma Procuratore avv. giusta procura per 8.11.2022 rep. 197893, liata in Napoli al INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende e di (già denominata iscrizione nel Regi , con sede legale in Roma alla INDIRIZZO Procura to COGNOME, giusta procura per Notaio Dott. di Roma del 12.12.2017, Rep. 55629 – Racc. 27 te domiciliata in Napoli al INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00023090_2024 DEL_10_01_2025 PUBBLICATA_IL_14_01_2025

Il ricorrente espone di aver acquistato, con atto del 28/07/2022, il diritto di usufrutto di una unità abitativa sita in Napoli alla INDIRIZZO

Alba n. 30 Sez. SGU, Foglio 1, p.lla 67, sub 54, zona censuaria 12, cat. A/2, classe 6, costruita in data anteriore al 1° C.F. C.F. , e che, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, i due immobili erano stati nuovamente separati.

oltre, il di aver richiesto ad l’installazione id nuova utenza, al fine di i necessari ad adibire l’immobile in questione a propria residenza, corrispondendo a tal uopo la somma di € 1.956,81, relativa ad un preventivo n. NUMERO_DOCUMENTO del 20/09/2024, da egli mai ricevuto.

Lamenta che in un primo momento la con comunicazione del 29/09/2024, lo della documentazione acquisita per poi, in data 12/10/2024, comunicargli “l’avvenuto annullamento della richiesta di lavoro semplice predet. in oggetto, in quanto trattasi di prestazione non ammissibile ai sensi delle Delibere AEEG (richiesta non conforme ai requisiti di cui all’art. 5 della delibera 654/2015/R/eel, ‘Unicità del punto di prelievo’)”.

Considerato, quindi, che il diritto all’attivazione della fornitura richiesta trova riconoscimento nella normativa anche nale, e ritenuto ingiustificato l’avverso rifiuto, il sottolinea l’urgenza del chiesto provvedimento, la fornitura di energia elettrica presupposto indispensabile per la fruizione del cespite da egli acquistato.

Chiede, pertanto:

“1. Accertare l’ammissibilità e la fondatezza della domanda e dei suoi presupposti in fatto e diritto, per l’accoglimento del presente ricorso e per l’effetto;

Condannare ed ordinare, per le ragioni indicate in parte motiva, ex art. 700 c.p.c., le convenute ad allacciare alla rete elettrica nazionale l’unità abitativa sita in Napoli alla INDIRIZZO

Alba n. 30 Sez. SGU, Foglio 1, p.lla 67, sub 54, zona censuaria 12, cat. A/2, classe 6, consistenza 12 vani ed a somministrare energia elettrica;

Fissare un termine perentorio entro cui la controparte deve eseguire l’emanando provvedimento giudiziario e condannare, ex art. 614 bis c.p.c., condannandole al pagamento di una somma di denaro in favore del ricorrente, pari ad € 500,00, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dal Giudice conforme a Giustizia.

Assumere ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.

resistente si è costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo essa mera società venditrice, priva del potere di eseguire interventi diretti sulla rete pubblica di distribuzione e relativi impianti, trattandosi di attività riservate per legge al Distributore.

Ha contestato altresì, nel merito, l’avversa richiesta, sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora.

Quanto al primo aspetto, ha dedotto che l’immobile dell’attore è già servito da apposito misuratore, ribadendo quindi per tale ragione l’impossibilità di dar corso alla richiesta del ricorrente, mentre in relazione al pregiudizio nel ritardo, ha sottolineato che l’istanza del ricorrente ha ad oggetto una utenza di tipo non residenziale, non finalizzata all’esercizio di attività commerciale, onde il nocumento lamentato ha contenuto meramente patrimoni Anche la , nel costituirsi, ha contestato l’avversa domanda, ragioni, ravvisate nella esistenza di circostanza ostativa rappresentata dalla presenza di altra utenza attiva, e nella natura prevalentemente patrimoniale del pregiudizio. Entrambe le resistenti hanno quindi concluso per il rigetto della domanda.

Così brevemente riassunte le difese delle parti, si osserva in primo luogo che i presupposti di fatto della controversia sono in parte pacifici.

Risulta infatti documentalmente provato che, con atto di compravendita del 28.7.22, il ha acquistato l’usufrutto di un appartamento al secondo fabbricato sito in Napoli alla INDIRIZZO

Alba INDIRIZZO.

Oggetto di prova documentale altrettanto convincente è, poi, la circostanza che il cespite in questione, prima della compravendita del 28.7.22 (con la quale proprietà dell’immobile a giusta SCIA del 29/10/2 previo parere favorevole della soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio n. 11051 del 23 agosto 2021 ed attestazione di presentazione progetto n. del 12/11/2021 del Genio Civile di Napoli, veniva distaccato dall’immobile ad esso sottostante, adibito a sede di attività commerciale, cui era in precedenza unito. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, ed in particolare ’immobile di cui il è usufruttuario, rappresentavano “un ripristino dell’ unità abitativa”, mediante sostanziale rimozione degli interventi, già oggetto della richiesta di condono edilizio b.4658/1986, con i quali era stato realizzato lo “accorpamento dell’ex sub.24 al piano II (destinato ad abitazione) con gli ex sub. 1, 2 3 3 ai piani T, AMM e I (destinati ad attività commerciale)”.

Alla luce di tali incontrovertibili elementi, appare quindi certamente infondata la deduzione delle resistenti, secondo cui la presenza di un punto di prelievo già attivo sarebbe ostativa all’accoglimento della richiesta presentata dal ricorrente.

E’ evidente, infatti, che il frazionamento dell’unità immobiliare già rappresentante un unicum in due distinti cespiti giustifica pienamente la richiesta del ricorrente di installazione di un ulteriore autonomo punto di prelievo.

Senza contare che, come correttamente sottolineato dalla difesa del ricorrente, i documenti prodotti dalla resistente e- e dimostrano c tiva, di cui al POD , è intestata alla INDIRIZZO

Alba presumibilmente, quindi, diverso dall’apparta fabbricato di INDIRIZZO

NOME COGNOME di cui egli è usufruttuario.

E’, pertanto, la documentazione prodotta dalla medesima parte a smentire l’assunto secondo cui la richiesta del si porrebbe in contrasto con la regola dell’“unicità del relievo” per ciascuna unità immobiliare.

Sussiste, quindi, il requisito del fumus boni juris, stante la verosimile fondatezza della richiesta del ricorrente.

Quanto al periculum in mora, è indubbio che la mancata fornitura di energia elettrica comporti un potenziale pregiudizio per il ricorrente:

ciò è sostanzialmente pacifico, giacché parte resistente incentra le sue difese, sul punto, sulla natura – meramente patrimoniale – del danno che ne deriva, insucettibile, perciò, di costituire valido presupposto dell’invocata tutela.

Come è noto, tuttavia, affinché possa adottarsi la cautela richiesta devono essere dedotti elementi di carattere concreto ed attuale, non potendosi la relativa valutazione arrestare a profili astratti o a mere presunzioni.

E’ opportuno allora ricordare in proposito che il nel ricorso introduttivo, sul punto si è limitato ad oss “pregiudizio imminente ed irreparabile” sarebbe determinato dal il requisito del periculum in mora”.

Ciò in quanto “l’energia elettrica è un bene a insopprimibile necessità” perché normalmente necessario per il funzionamento di una pluralità di elettrodomestici ed apparati, onde la mancata fornitura causerebbe “l’impossibilità per il ricorrente e per la sua famiglia di terminare i lavori edili avviati e di utilizzare l’immobile adibito a civile abitazione”.

Nelle successive note depositate il 25.11.24 il aggiunto che “l’omessa installazione di un punto o e l’omessa fornitura di energia elettrica, impediscono l’utilizzo di un bene immobile, al centro di Napoli ed in un palazzo vincolato quale bene culturale da salvaguardare, di 340 mq, nel quale il ricorrente è intenzionato a ristabilire la propria abitazione, nonché ad avviare un’attività di Ad avviso di questo G ,

tali allegazioni si presentano del tutto carenti, essendo fondate su elementi di fatto indimostrati e che in ogni caso che, quand’anche provati, non sarebbero idonei alla concessione del chiesto provvedimento d’urgenza.

Vero è infatti che, come riconosciuto dalla difesa di entrambe le parti, secondo la prevalente giurisprudenza, l’irreparabilità del pregiudizio, che rappresenta il requisito indispensabile per l’adozione del provvedimento richiesto, non si identifica con l’irrisarcibilità, onde è ben possibile ricorrere alla tutela in via d’urgenza anche in ipotesi di diritti a contenuto patrimoniale.

S ritiene quindi che la tutela d’urgenza possa essere accordata ai diritti a contenuto patrimoniale, quando sussista uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito;

quando, cioè, i rimedi risarcitori non risultino idonei a garantire l’integrale soddisfacimento del diritto dedotto in giudizio.

In tal caso, l’irreparabilità viene intesa come «insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito, fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare un tutela satisfattoria completa» (Trib. Lecce 8 gennaio 2013, Corr.

merito, 2013, 734), con la conseguenza che tra il beneficio conseguibile mediante il soddisfacimento immediato e il risultato conseguibile all’esito del giudizio ordinario vi sarebbe una notevole discrepanza.

Nel caso di specie, tuttavia, l’esistenza di un siffatto pregiudizio risulta non solo indimostrata, ma neppure adeguatamente tempo necessario alla conclusione del giudizio di merito, del cespite de quo è destinata a produrre conseguenze dannose di natura patrimoniale, certamente suscettibili di essere integralmente riparate per equivalente monetario.

D’altro canto, è comunque lecito dubitare dell’attualità ed intensità di siffatto pregiudizio, ove si consideri che, nell’atto di acquisto del luglio 2022, si dà atto che la parte acquirente dichiara di “essere edotta della mancata richiesta e del mancato rilascio del certificato di agibilità relativamente all’immobile in contratto…”;

ed inoltre, che il provvedimento autorizzativo della competente soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio risulta emesso con riserva di “successivo, autonomo e specifico procedimento” (in relazione al quale nulla è stato prodotto o allegato) per quanto riguarda le ulteriori opere interne diverse da quelle indispensabili per la separazione del cespite del ricorrente da quello sottostante.

Circostanze, queste ultime, che connotano di oggettiva incertezza la concreta ed attuale fruibilità del cespite, anche a prescindere dalla lamentata mancanza di fornitura di energia elettrica.

Sia pure entro i limiti imposti dalla natura sommaria della cognizione possibile in questa sede, il diritto a difesa del quale il ricorrente ha agito appare quindi, secondo quanto in precedenza osservato, prima facie sussistente, onde può ravvisarsi l’esistenza del fumus boni juris.

Difetta, tuttavia, il presupposto – parimenti indispensabile – del periculum in mora, onde il ricorso deve essere rigettato.

Tenuto conto delle ragioni della decisione, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Napoli, 25/11/2024 Il Giudice (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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