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Codice Civile
Codice Penale

Rigettata la domanda di usucapione di immobile in comproprietà

Per usucapire la quota di un immobile in comproprietà non basta dimostrare di avervi abitato, pagato le tasse e fatto manutenzione. È necessario dimostrare un possesso esclusivo, inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, e tale da evidenziare l’inequivoca volontà di possedere ‘uti dominus’.

Pubblicato il 21 September 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO di ROMA SEZIONE VIII
CIVILE– II
Collegio Composta dai magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Rel.
ha emesso la seguente

SENTENZA N._5489_2024_- N._R.G._00000313_2020 DEL_02_09_2024 PUBBLICATA_IL_02_09_2024

nella causa civile iscritta al n° 313/2020 RG vertente TRA (c.f. cf. cf. cf.) tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME (cf. )
che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione introduttiva.
APPELLANTI contumaci APPELLATI OGGETTO :
C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e

MOTIVI DELLA DECISIONE

quali eredi di propongono appello nei confronti di avverso la sentenza n. 813/2019 del Tribunale Civile di Tivoli, depositata il 25/06/2019 , che ha rigettato la loro domanda di declaratoria dell’usucapione di alcuni immobili ,siti in Montelibretti INDIRIZZO meglio identificati in atti.

Gli appellati, non costituitisi in giudizio, vanno dichiarati contumaci.

In primo grado aveva esposto di essere comproprietario con i convenuti degli immobili indicati in domanda e di goderne uti domini in via esclusiva, indisturbatamente, da oltre trent’anni;
di aver sempre abitato ivi e di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria.

Anche in prime cure i convenuti restavano contumaci.

Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall’attore, rigettava la domanda ritenendola non idoneamente provata.

Parte appellante censura tale decisione lamentando l’erroneità delle valutazioni del Tribunale della prova documentale e testimoniale fornita in primo grado.

La censura è infondata.

Va premesso che,secondo costante interpretazione della S. Corte, in ipotesi di comproprietà, il comunista può usucapire la quota degli altri comproprietari , senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, della cui prova è onerato.

A tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso della res, e la richiamata volontà non è desumibile dal fatto che il comproprietario abbia abitato ivi, utilizzando ed amministrando il bene, pagando le relative imposte e tasse e svolgendo opere di manutenzione, poiché opera al riguardo la presunzione “iuris tantum” che il medesimo abbia agito nella qualità di comunista, anticipando anche le quote degli altri (Cass.n.
35067 del 29/11/2022;
Cass.n.9359 del 08/04/2021).

Infatti, giusta disposto dell’art. 1102 1° co cc, l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione è legittimo, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, pertanto il comproprietario che invochi l’usucapione ha l’onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da contrastare la volontà di altro comunista di pari utilizzo e comunque con modalità tali da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene. Ne consegue che,non costituiscono prova idonea a fondare il possesso esclusivo di parte appellante,né il documentato pagamento delle imposte e tasse relative all’immobile ,né l’effettuazione delle opere di manutenzione riferite dai testi, né tanto meno l’apposizione del cancello automatico, in difetto di certezza sia dell’epoca di installazione del medesimo, che di un possesso esclusivo del relativo telecomando.

Egualmente infondata è la censura con cui parte appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che aveva provveduto alla costruzione dell’immobile, prima del 1973, sull’assunto che tale circostanza emergerebbe dalla produzione del certificato di collaudo statico effettuato per conto del medesimo in data 18/04/1973, e che il medesimo aveva, poi, provveduto all’ampliamento e ristrutturazione del fabbricato presentando ulteriore progetto:
in primis la presentazione del certificato di collaudo statico non costituisce prova della costruzione dell’immobile a spese del presentatore, ed inoltre il documento prodotto non è nemmeno riferibile al solo atteso che nell’intestazione del medesimo vengono individuati come comproprietari inoltre la copia prodotta del progetto di ampliamento e ristrutturazione del medesimo immobile è priva di attestazione della data di redazione e del timbro di presentazione.

Alla luce di quanto considerato, la sentenza gravata appare corretta e condivisibile e l’appello proposto va interamente rigettato.

Nulla per le spese di lite,attesa la contumacia degli appellati.
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

La Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-rigetta l’appello proposto da quali eredi di nei confronti di avverso la sentenza n. 813/2019 del Tribunale Civile di Tivoli, depositata il 25/06/2019;
– nulla per le spese di lite;
– dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Roma,24/07/2024 IL PRESIDENTE Dott. ssa NOME COGNOME IL
CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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