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Rigettata omologa di concordato preventivo

Il Tribunale ha stabilito che il piano di concordato preventivo non era idoneo in quanto non dimostrava la capacità dell’azienda di superare l’insolvenza. Inoltre, la proposta di distribuzione del valore di liquidazione non rispettava l’ordine delle cause legittime di prelazione. La sentenza evidenzia l’importanza di un piano concordatario solido e sostenibile per ottenere l’omologa del Tribunale.

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Pubblicato il 7 marzo 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE

PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDIMENTO UNITARIO N. 558/2023 Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dr.ssa NOME COGNOME rel. Dr.ssa NOME COGNOME all’esito della Camera di Consiglio;

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunziato la seguente:

SENTENZA N._54_2025_- N._R.G._2_2023 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025

nel procedimento unitario n. 558/2023

R.G. promosso con ricorso depositato da con sede legale in INDIRIZZO, INDIRIZZO ;

1. Sintesi dello svolgimento della procedura;

esito delle operazioni di voto.

Premesso che:

-la società (di seguito, per brevità “ ” o “la società”) depositava, in data 30 dicembre 2023, ricorso per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, con riserva di depositare la documentazione ex artt. 40 e 44 CCII, richiedendo altresì la concessione delle misure protettive ai sensi dell’art. 54 comma 2, primo periodo, e comma 4 CCII;

-con decreto in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Torino assegnava il termine di 60 giorni previsto dall’art. 44 CCII, nominava Giudice Delegato la Dott.ssa NOME COGNOME nominava la Dott. ssa Commissario Giudiziale e con separato decreto confermava le misure protettive per la durata di 60 giorni;

la domanda ex art. 44 CCII veniva iscritta nel Registro Imprese in data 03.01.2024, e il termine di giorni sessanta risultava quindi fissato al 03.03.2024;

in data 12.02.2024 depositava “Istanza di proroga ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII” richiedendo ulteriori giorni sessanta per il deposito della proposta;

proroga concessa dal Tribunale, con nuovo termine fissato così al 2.05.2024;

il medesimo nuovo termine veniva altresì concesso quale proroga delle misure protettive;

-in data 2 maggio 2024 la Società depositava il Piano e la Proposta in continuità;

-con decreto in data 04.06.2024 il Tribunale disponeva, ai sensi dell’art. 47 CCII, l’acquisizione di motivato parere del Commissario giudiziale in ordine al Piano e alla proposta di concordato preventivo presentati dalla società e, in data 07.06.2024, la Dott.ssa depositava parere in cui esprimeva valutazione positiva del Piano e della proposta, indicando tuttavia la necessità di apportare alcune precisazioni e integrazioni documentali, e più precisamente:

individuazione classe e importo a favore del creditore privilegiato correzione importo riconosciuto a favore del creditore chirografario situazione al 31.05.2024 che evidenziasse nel dettaglio gli eventuali scostamenti economici (costi e ricavi) e finanziari (flussi) rispetto al Piano proposto ;

perizia mobiliare e immobiliare volta a verificare i valori indicati quale stima dei beni mobili societari e degli immobili in capo all’amministratore.

-con decreto in data 04.07.2024 il Tribunale dichiarava l’ apertura del Concordato preventivo della e, tra il resto, confermava la nomina a Commissario giudiziale della Dott.ssa , disponendo che la stessa effettuasse gli adempimenti previsti dagli artt.105 e segg. C.P.C.;

stabiliva termini e modalità per l’espressione del voto da parte dei creditori ;

-in data 09.07.2024 instava per il differimento dei termini per le operazioni di voto, rappresentando l’esistenza di “trattative instaurate con un concorrente e con i suoi professionisti che, se portate a termine consentirebbero di migliorare sensibilmente la fattibilità del piano, maggiormente garantendo l’incasso delle somme necessarie al sostegno del fabbisogno concordatario” -il Tribunale, con decreto in data 11.07.2024 disponeva il differimento richiesto.

-in data 5.10.2024 il Commissario giudiziale depositava la Relazione ex art. 105 CCII.

e la società procedeva al deposito di Memoria Integrativa in data 31.10.2024;

-in data 5.11.2024 il Commissario depositava in Tribunale e trasmetteva a tutti i creditori la propria Relazione Integrativa ex art. 105 CCII;

-seguiva, quindi, da parte del Commissario, il deposito e la trasmissione a tutti i creditori, in data 14.11.2024, di “Informativa ex art 107 CCII” ove dava atto che, non essendovi state osservazioni nè contestazioni, la Relazione Integrativa era da considerarsi Definitiva.

Quanto sopra premesso, è da osservare che, come da decreto del 11.07.2024, le operazioni di voto erano fissate dal 20 al 30 novembre 2024.

-Nella ‘Relazione sull’esito della votazione ex art. 110 CCII’ depositata in data UNO – Dipendenti – Privilegiati 100% A favore Classe DUE – Professionisti – Privilegiati 100% A favore Classe TRE – Agenti, artigiani, cooperative – Privilegiati 20% Contrario Classe QUATTRO – Tributi, Enti Previdenziali, Enasarco – Privilegiati 10% Contrario Classe CINQUE – Enti locali – Privilegiati Contrario Classe SEI – Banche garantite MCC – Chirografari A favore Classe SETTE – Chirografari non garantiti Contrario -Con istanza depositata in data 10.12.2024 la società richiedeva al Tribunale di omologare la procedura di concordato preventivo in applicazione dell’art.112, comma 2 CC.II. e di ogni altra norma, ivi incluso l’art.88 CC.II.

; il Tribunale fissava udienza per la comparizione delle parti e del Commissario al 30 gennaio 2025.

-Il Commissario esprimeva il proprio motivato parere circa:

la sussistenza delle condizioni di legge per l’omologa richiesta dalla società, altresì precisando il criterio e il metodo di determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, c.1 lettera c) CCII e l’incidenza del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione sulla distribuzione dell’attivo.

Il parere si concludeva con l’affermazione dell’insussistenza delle condizioni di legge per l’omologa richiesta, vuoi per “l’assoluta incertezza circa la possibilità di conseguimento dei flussi di gestione da destinare al pagamento del debito concordatario”, vuoi per l’esclusione di un valore “eccedente quello di liquidazione” derivante dalla continuità, per la considerazione di un maggior valore, seppur ipotetico e stimato, ricavabile dalla liquidazione dell’azienda in esercizio ai sensi dell’art.87, c.1, lettera c) CC.II. In data 20 gennaio 2025 l Prov. II di Torino- depositava memoria difensiva con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Torino, opponendosi all’omologa del concordato preventivo per le seguenti ragioni:

1) insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.112 c.2 CC.II. c.d. “cross class cram down”;

2) tardiva emersione dello stato di crisi e conseguente responsabilità nell’aggravamento del dissesto;

3) assenza di tenuta e fattibilità del piano concordatario;

4) assenza di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

Con memoria ex art.48 CC.II.

, depositata il 28 gennaio 2025, la società formulava osservazioni critiche ai rilievi del Commissario e ribadiva la convenienza del piano concordatario per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

In esito all’udienza del 30 gennaio 2025, il Tribunale si riservava di provvedere.

2. Sintesi del contenuto della proposta concordataria Osserva il Tribunale che la ha presentato un Piano che si basa sulla continuità diretta, facendo riferimento, relativamente ai valori di Attivo e Passivo, a quelli contenuti nella situazione economico patrimoniale alla data del 2 gennaio 2024, dando altresì atto che nel periodo intercorso tra tale data e il deposito del piano ‘non si sono verificati fatti di rilievo diversi da quelli di cui si è dato atto nelle relazioni perioche’.

Quanto all’attivo patrimoniale, la società ha esposto la valorizzazione delle voci, ai sensi dell’art. 87, primo comma, lettera c) CCII, nelle due ipotesi di liquidazione giudiziale e di piano concordatario.

Relativamente al passivo, è stata indicata l’esposizione debitoria, tenuto conto di variazioni e compensazioni, distinta tra creditori privilegiati e creditori chirografari.

Nella Proposta e nella successiva Memoria Integrativa, i creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

Classe uno:

creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., importo €

120.229,57

Classe due:

creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c., importo € 50.523,95 Classe tre:

creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 e 5 c.c., importo € 141.340,85 Classe quattro:

creditori privilegiati ex 2753 n. 1 c.c. ed ex art. 2752 c.c., importo € 374.300,02 Classe cinque:

creditori privilegiati ex 2752 n. 4 c.c., importo € 5.439,65

Classe sei:

creditori chirografari garantiti, importo € 50.586,08 a quanto sopra, nel Piano è stata effettuata una individuazione e ipotetica valutazione dei beni di proprietà dell’amministratore, sig. , al fine di valorizzare l’eventuale somma ritraibile in caso di azione di responsabilità;

somma nel piano indicata in complessivi euro 130.000.

Più precisamente:

-immobile sito in La Cassa (TO) – prossimo alla vendita a terzi -, prezzo euro 130.000, il cui realizzo, è stato indicato, verrà utilizzato dal Sig. per pagare debiti personali, sostentamento, per sostenere e per i versamenti in conto aumento di capitale di euro 15.000 a stretto giro ed euro 70.000, in futuro;

-immobile sito nel Comune di Vinchio (provincia di Asti) il cui valore commerciale, tenuto conto delle condizioni di manutenzione (valori Omi Agenzia Entrate, euro 500/mq , per 200 mq), ammonta a circa euro 100.000;

dedotti i costi per azione giudiziaria, alea e tempo del giudizio, oltre a deprezzamento vendite asta, viene stimato nel Piano in circa 25/50.000 euro;

partecipazione quasi totalitaria nella società RAGIONE_SOCIALE proprietaria dell’immobile ove viene esercitata l’attività aziendale.

Detto immobile è stato stimato avere un valore commerciale pari circa 250.000 (assenza di valori OMI), dedotti costi per azione giudiziaria, alea giudizio e deprezzamento vendite giudiziarie, stimato nel Piano in circa 80/110.000 euro.

Ancora, è stato fatto cenno alle possibili azioni revocatorie indicando che la società non ha posto in essere attività straordinarie, limitando l’attività a pagamenti ordinari volti alla prosecuzione dell’attività di impresa.

L’ATTIVO della società è rappresentato dai seguenti Assets:

Immobilizzazioni immateriali:

valore azzerato Immobilizzazioni materiali:

valore al netto ammortamenti euro 325.00 (senza considerare ammortamenti sospesi RAGIONE_SOCIALE) – valutazione ipotetica di mercato:

130.000 Rimanenze:

merce deperibile che richiede lavorazione immediata, valore solo nell’ambito del ciclo produttivo Crediti verso clienti:

la somma indicata è stata ad oggi in buona parte incassata Crediti tributari e previdenziali:

azzerati Banche e cassa Entrate future:

rappresentano i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, come illustrati nel Piano industriale redatto nelle due ipotesi:

RAGIONE_SOCIALE Case e RAGIONE_SOCIALE.

I valori dell’attivo sono stati positivamente attestati dal professionista incaricato, NOME. che nella relazione redatta ai sensi dell’art.87 c.3 e 88 c.2 CC.II.

ha è rappresentato dalle seguenti tipologie di debiti:

Spese in prededuzione:

spese per professionisti e di giustizia Debiti verso dipendenti:

mensilità, tfr e ratei:

sia per dipendenti in forza (per tale tipologia di soggetti il tfr non viene considerato un debito in caso di continuità)

, sia per dipendenti che hanno cessato l’attività Debiti verso banche per c/c e mutui:

in tale categoria va considerato che due finanziamenti di Intesa San Paolo sono garantiti dal Mediocredito Centrale e il piano considera la rivalsa di MCC in privilegio.

Nell’istanza viene indicato che:

“Quanto poi alla rivalsa in privilegio da parte di MCC (molti orientamenti in materia la escludono, giusto il disposto degli artt. 160 e 161 CCII), in ragione della sua possibile ammissione, il debitore deve stanziare apposito fondo rischi che, nella fattispecie in oggetto, è stato previsto quale sopravvenienza passiva allocata tra i debiti privilegiati post 2751 bis c.c. e, nell’ambito della presente proposta, ne è previsto il pagamento in misura analoga ai debiti erariali e previdenziali, e quindi in misura pari al 10% (rivalsa euro 40.753, pagamento in misura pari a euro 4.075 entro dicembre 2027)”. Debiti verso fornitori:

suddivisi tra privilegio e chirografi Debiti tributari e previdenziali:

indicati come riconciliati e verificati con le dichiarazioni pervenute dagli enti – esposti al lordo dei crediti – oggetto di proposta ex art. 88 CCII trasmessa e allegata alla domanda2 Debiti verso altri:

per la più parte rappresentati da debiti verso il socio , postergato Fondi rischi e di rettifica:

in privilegio per pretese indennità agente cessato e da considerare per risoluzione contratto RAGIONE_SOCIALE oggetto di sospensione e successiva risoluzione già autorizzata dal Tribunale.

Come si è detto, il Piano e la proposta presentati dalla società prevedono la continuità aziendale diretta – per un periodo di cinque anni, di cui il primo fino all’eventuale omologazione stimata entro fine 2024, e quattro anni successivi -, indicata quale ‘in grado di produrre flussi sufficienti per supportare il soddisfacimento dei creditori sociali in misura che si stima non inferiore – anzi superiore – a quella prevedibile in caso di liquidazione giudiziale’.

Ciò pur tenendo conto della ipotetica liquidità derivante dall’eventuale azione di responsabilità, con realizzo dei beni immobili di proprietà del legale rappresentante stimata, come già riferito in premessa, in euro 130.000,00.

Quanto alla continuità aziendale, nel Piano viene indicato che il superamento di situazioni esogene e contingenti, oltre a differenti modalità gestionali e operative, e a una riorganizzazione interna, consente oggi la continuità aziendale, e che il Sig. si è impegnato a versare euro 15.000 a breve termine e ulteriori euro 70.000, qualora – in ipotesi worst case – i fatturati mensili si attestassero sul più basso limite “il mantenimento del fatturato medio realizzato negli ultimi esercizi e nei primi mesi dell’anno in corso per tipologia di attività e clientela (pastificio e gastronomia per grossisti e grande distribuzione) pari, per il primo anno in misura pari a 63.000 Euro mensili, con un incremento a dicembre a 111.000 Euro e un lieve incremento per gli anni successivi ad € 65.000; l’acquisto di materie prime e di consumo (i costi sono stati considerati tenuto conto del mercato e dei prezzi praticati dagli attuali fornitori) con pagamento a vista per i primi due anni e la ripresa di tempi di pagamento più lunghi a partire dal terzo anno;

l’incidenza dei costi per le materie prime in ordine al 53% sul fatturato in linea con gli anni precedenti;

la riduzione dei costi del personale già attuata con la dimissioni di due dipendenti nel corso del mese di marzo del corrente anno.

” Nel Piano non sono previsti nuovi investimenti, né manutenzioni straordinarie o riammodernamenti degli impianti.

Le risorse finanziarie necessarie per la continuità aziendale sono dettagliate e quantificate;

la liquidità che verrà generata nel periodo 2024-2028, e che trova indicazione nel piano, è pari a euro 492.820.

Così si è espresso l’attestatore nel proprio elaborato:

“Tenuto conto delle assumptions più sopra esposte, i risultati esposti nel piano finanziario consentono di confermare che il piano è in grado, ragionevolmente, di far fronte al soddisfacimento dei creditori sociali, con suddivisione in classi, con le modalità indicate nello stesso;

modalità che garantiscono verosimilmente il sostegno del fabbisogno concordatario stimato in Euro 362.314”.

Giova precisare che, come esposto nella tabella sotto riportata (pagg. 4 e 5 del parere del Commissario giudiziale in funzione dell’istanza di omologa ), la società ha proposto quanto segue:

Creditor Classi Nominal soddisfo Soddisfo Stralcio Periodo pagam.

PREDEDUZI 104.748,49 100% 127.794,00 24-27 classe uno 120.229, 100% 120.229, lug-25 Professionisti classe due 50.523,9 100% 50.523,9 gen-26 Agenti classe tre 20.311,1 20% 4.062,23 16.248,9 lug-26

Fondo classe tre 19.170,8 20% 3.834,18 15.336,7 lug-26 classe tre 101.858, 20% 20.371,7 81.487,0 lug-26 Transazione fiscale Debiti previdenziali

classe quattro 188.848, 10% 18.884,8 169.963, dic-27 Debiti per ritenute, ires e irap classe quattro 185.451, 10% 18.545,1 166.906, dic-27 Enti locali classe cinque 5.439,65 8% 435,17 5.004,48 lug-28 Banche garantite MCC classe sei 50.586,0

2.529,30 48.056,7 lug-28 La classe sette comprende i chirografi fornitori (importo nominale € 475.278,94);

banche (importo nominale € 9979,02);

altri debiti ( importo nominale € 551,98) con periodo di pagamento previsto a luglio 2028;

i chirografi debiti tributari e previdenziali ( importo nominale € 7082,40) con periodo di pagamento previsto a agosto 2028;

per tale classe e tipologia di crediti è indicata la percentuale di soddisfacimento del 5% ;

vi è poi il Fondo rischi RAGIONE_SOCIALE ( importo nominale di € 40.468,86) con periodo di pagamento previsto a dicembre 2027 e percentuale di soddisfacimento del 10%.

3.Esame e valutazione dell’istanza della società di omologare la procedura di concordato preventivo in applicazione dell’art.112, comma 2 CC.II.

e di ogni altra norma, ivi incluso l’art.88 CC.II.

Ritiene il Tribunale che l’istanza di omologa in esame non sia accoglibile per i seguenti plurimi e concorrenti ordini di motivi.

Le analisi del Commissario giudiziale, esposte nel motivato parere ex art.48 c.2 CC.II.

, relativo alla sussistenza delle condizioni di legge per l’omologa richiesta dalla società, si sono svolte mediante la richiesta alla società, in data 8.1.2025, di fornire documentazione integrativa (nella disponibilità della società stessa) volta a verificare i fondamenti e la tenuta del piano attraverso l’attenta e continua verifica dei risultati, poiché le ultime mensilità analizzate (sino al mese di agosto 2024) evidenziavano fatturati inferiori all’ipotesi Worst case.

In data 17.01.2025 la società trasmetteva al Commissario la seguente documentazione:

economico patrimoniale 3/1/2024 – 31/12/2024 situazione economico patrimoniale esercizio 2024 scheda contabile finanziamenti sig. ;

estratto conto anno 2024 Unicredit;

estratto conto 2024 Banca del Piemonte;

mastro contabile cassa anno 2024;

conto economico mensilizzato agosto – dicembre 2024.

Il Commissario da un lato rilevava la mancanza di tutta l’ulteriore documentazione richiesta ( in particolare:

il dettaglio degli ordini in essere, i flussi di cassa prospettici redatti sulla base dei dati aggiornati e la situazione di Bontà Pronta, società sulla quale poggia la tenuta stessa del Piano) e, d’altro lato, osservava che dalla documentazione trasmessa risultava quanto segue (pagg.8,9 parere Commissario):

il sig. ha versato nelle casse societarie l’importo di euro 53.797,91;

l’esercizio 2024 evidenzia una perdita – ante ammortamenti ed altre rettifiche – pari ad euro 154.520,53;

l’estratto conto Unicredit espone al 31/12/2024 un saldo finale a debito per euro – 26.292,21 (euro -30.149,42 all’ 1/1/2024);

l’estratto conto Banca del Piemonte espone al 31/12/2024 un saldo finale di euro 1.117,42 (euro 73,83 all’ 1/1/2024);

il conto economico mensilizzato evidenzia i seguenti risultati di periodo:

al 31/8/2024 perdita euro 1.990,34 – ricavi euro 76.607 di cui 28.185 per incrementi rimanenze e 48.413 per vendite;

al 30/9/2024 utile euro 12.189,14 – ricavi euro 89.653 di cui 28.000 per incrementi rimanenze e 50.643 per vendite;

al 31/10/2024 perdita euro 13.283,68 – ricavi euro 74.556 di cui 22.145 per incrementi rimanenze e 52.404 per vendite;

al 30/11/2024 perdita euro 6.997,56 – ricavi euro 71.753 di cui 18.608 per incrementi rimanenze e 51.141 per vendite;

al 31/12/2024 perdita euro 178,99 – ricavi euro 89.625 di cui 14.325 per incrementi rimanenze e 75.296 per vendite;

la scheda contabile cassa denaro espone saldi negativi dal 2.10.2024 al 7.11.2024 e chiude al 31.12.2024 con un saldo Dare di euro 4.330,21 (in apertura all’ 1/1/2024 euro 898,91).

Da tali risultanze e considerate, in particolare:

le perdite conseguite, le vendite mensili che permangono inferiori all’ipotesi Worst Case del Piano, i saldi bancari debitori, le irregolarità contabili relative al mastro ‘cassa’ e la mancata consegna della documentazione necessaria alla verifica della tenuta del Piano, il Commissario esprimeva la seguente valutazione:

“non vi è oggi certezza alcuna circa la possibilità di conseguire i flussi di gestione da destinare al pagamento del debito concordatario;

considerazioni critiche, attinenti alla carenza di tenuta e fattibilità del piano concordatario, sono state rappresentate dall D.P.II di Torino, nella memoria difensiva (pagg.9,10) con le seguenti argomentazioni.

Il Piano di risanamento prospettato poggia su ipotesi di incassi “a vista” da realizzarsi interponendo nelle vendite alla grande distribuzione la RAGIONE_SOCIALE

RAGIONE_SOCIALE” il cui ruolo risulta quindi centrale per finanziare il capitale circolante della RAGIONE_SOCIALE dovrebbe pagare “a vista” i prodotti da rivendere alla grande distribuzione, garantendo un margine di profitto alla realizzando a sua volta un margine di profitto e venendo pagata dalla grande distribuzione nei tempi di volta in volta concordati senza andare in sofferenza finanziaria.

Tale prospettiva appare assai dubbia considerato che “RAGIONE_SOCIALE”:

– non ha personale dipendente;

– nel Bilancio 2023 ha Ricavi per circa 300 mila € e un utile di circa 4.000 €;

– nella situazione 2024 registra già perdite economiche che erodono il patrimonio netto;

– tra i debiti chirografari sono presenti crediti commerciali RAGIONE_SOCIALE

che, ovviamente, subiranno la falcidia impattando negativamente sulla situazione finanziaria della neocostituita;

– l’esistenza di crediti verso la evidenzia come i pagamenti non siano affatto “a vista”, contrariamente alle prospettazioni concorsuali.

Inoltre, l’ipotizzato rilancio della si fonda sulla contrazione dei costi (compresa diminuzione del costo del personale con alcuni licenziamenti/pensionamenti) e sull’aumento del fatturato grazie alla strategia commerciale di abbandono del piccolo dettagliante a favore della grande distribuzione e dei grossisti.

Nel Piano, però, non vengono concretamente delineate le linee di azione da intraprendere né individuate valide opportunità commerciali (come nuovi prodotti su cui puntare, nuovi canali distributivi, ordinativi in corso…) che legittimino le aspettative di ripresa.

Non sono stati considerati fabbisogni di manutenzione, non sono stati previsti nuovi investimenti né tantomeno sono stati previsti gli ammortamenti sugli immobilizzi esistenti.

Quanto all’attendibilità del piano proposto occorre anche rilevare che i dati consuntivi indicati nella Relazione Integrativa della società, sono già inferiori rispetto a quanto inizialmente stimato comportando, fin da subito, la previsione di un più consistente apporto da parte del socio amministratore (ovvero concretizzando fin da subito il c.d. RAGIONE_SOCIALE).

La Liquidità 2024-2025 non appare neppure sufficiente a remunerare le spese prededucibili (oneri di giustizia + 75% delle spese professionali) stimate in € 127.794 comprensive di IVA.

Il piano presentato dalla società, infatti, ne distribuisce il pagamento dal 2024 al 2027, ma il saldo delle spese di giustizia deve essere versato prima dell’omologa del concordato (quindi nel 2024) ed è, evidentemente, condizione di ammissibilità ai fini dell’omologazione.

Al fine di contrastare e superare i rilievi critici indicati, la difesa della società, nella memoria depositata in data 28 gennaio 2025, faceva rilevare che la perdita economica coperta alcune poste in data 1 gennaio 2024 e non 3 gennaio in quanto relative alla situazione ante concordato;

si tratta di costi per € 106.733,01 e di ricavi per € 15.885,44 (sopravvenienze attive);

la differenza tra i predetti costi e ricavi, pari a € 90.847,69 è la differenza tra la perdita contabile di € 154.520,53 e quella effettiva di € 63.672,84.

A tali precisazioni la difesa della società aggiungeva di aver recentemente concluso un accordo con la società nonché con la società RAGIONE_SOCIALE, operanti nel settore della grande distribuzione (espresso nella lettera di intenti 28.01.2025) con cui tali soggetti si impegnavano ad acquistare partecipazioni nella società e a corrispondere -oltre al valore delle quote– a titolo di finanziamento soci la somma di € 40.000,00 ciascuno, ove necessario per il sostegno del fabbisogno concordatario;

a versare al sig. (anche in caso di omessa acquisizione delle quote) la somma di € 80.000,00 da attribuire alla società a titolo di finanziamento soci, ove necessario per il sostegno del fabbisogno concordatario.

Osserva il Collegio che l’assunto difensivo non è idoneo a superare le criticità sopra evidenziate, avuto riguardo al fatto che, pur adottando un diverso criterio contabile, la società riconosce l’esistenza di perdite economiche realizzate in pendenza di concordato e la lettera di intenti esibita nel corso dell’udienza del 30 gennaio 2025 non presenta concludenza alcuna nella presente fase processuale, ai fini dell’omologa del concordato, involgendo una modificazione della proposta, priva di attestazione e sottratta al voto dei creditori, come tale non consentita in questa sede. Il Tribunale richiama la previsione dell’art.112 CC.II.

che ai fini dell’omologa del concordato richiede in ogni caso la verifica della fattibilità del piano, intesa -in caso di concordato in continuità- come esistenza nel piano di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza.

Tale requisito, necessario per addivenire all’omologa, non è ravvisabile nel caso in esame, avuto riguardo a tutte le circostanze -dettagliate e motivatamente descritte dal Commissario giudiziale nel parere reso e dalla creditrice opponente da cui si evince che il piano proposto da non appare concretamente fattibile per l’estrema aleatorietà (se non impossibilità) di conseguire i flussi di gestione occorrenti per il pagamento del debito concordatario.

A ciò si aggiunge l’anomalia che -secondo lo schema contenuto nella proposta- in ipotesi di liquidazione atomistica dei beni l’attivo stimato presunto è pari a € 388.079,39;

in ipotesi di continuità i flussi attivi stimati della società ammontano a € 395.901,00;

la differenza è pari a circa € 7000,00 in caso di continuità e non si chiarisce come possano destinarsi € 27.174,00 ai creditori chirografari e come siano distribuiti in applicazione della regola di relative priority rule.

Dal parere del commissario giudiziale per l’udienza del 30/01/2025 risulta a pagina 17 che, in ipotesi di liquidazione dei beni, l’attivo presunto è pari ad euro 388.000.

Tale somma è ricavata, considerando – vedi anche nota 1, pag. 10 della memoria – il valore di ipotetico realizzo delle rimanenze (€ 90.000), il valore di incasso dei crediti risultanti di azioni recuperatorie di beni (€ 230.000).

Il dato è stato presentato e discusso in udienza del 30.1.2025 e non è stato specificamente contestato dal ricorrente.

Pertanto può essere tenuto fermo.

Deve considerarsi in diritto che il valore di liquidazione ex art. 87, lett. c) CCII comprende, oltre allo “eventuale maggior valore economico realizzabile dalla cessione dell’azienda in esercizio”, anche le “ragionevoli aspettative di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.

Pertanto, correttamente il commissario giudiziale ha ritenuto doversi comprendere la somma, apprezzata in € 230.000, ricavabile dalle azioni esperibili nei confronti dell’amministratore.

Di contro, nell’ipotesi della continuità prevista nel piano di concordato, i flussi stimati ammonterebbero ad euro 391.000 o ad euro 395.000, secondo quanto risulta dal piano e dalle concordi valutazioni del commissario.

Vedi verbale di udienza 30.1.2025:

“Il Presidente osserva che a Pag.

16 del parere del Commissario è contenuta una tabella dove la priorità relativa prevede la distribuzione di euro 24 mila.

Mentre 388 mila euro sono previsti in priorità assoluta.

Il Commissario conferma “.

Su queste premesse, la parte di attivo concordatario da distribuire secondo la regola della priorità assoluta (APR), perciò nel rispetto nell’ordine delle cause legittime di prelazione (artt. 84 comma 5 e 112 comma 2 lett. a) CCII), ammonta a € 388.000, mentre il valore eccedente, che può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa (RPR) – tale per cui “i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” (art. 112 comma 2 lett. b)) –, ammonta a soli € 7.000. È evidente dalla disamina della proposta concordataria di cui alla tabella pag. 4-5 della memoria del commissario giudiziale che la proposta non rispetta l’ordine delle cause di prelazione, visto che sono falcidiati i creditori privilegiati a partire dalla classe 3 – Agenti, nonostante l’evidente capienza nel valore di liquidazione (la prededuzione e i crediti delle classi 1 a 3 assommano a complessivi € 338.000) e che, all’estremo opposto, la distribuzione prevista al chirografo (€ 27.000) eccede già ex se la frazione di risorse “eccedenti il valore di liquidazione” e distribuibili secondo la RPR. Conclusivamente, discende dalle svolte considerazioni che deve rigettarsi l’istanza di omologa del piano di concordato in continuità aziendale proposto da in quanto 1) il piano non ha ragionevoli prospettive di superamento dell’insolvenza ex art.112 c.1 lettera f);

2) la proposta viola il criterio di distribuzione del valore di liquidazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione ex art.112 c.2 lettera a);

3) non è possibile integrare la proposta concordataria con la nuova finanza prevista nella lettera di intenti 28.1.2025 perché irritualmente non è stata sottoposta a nuova attestazione né a nuovo voto.

Tale conclusione assorbe la questione del cram down ex art.88 CC.II. l’art.112 CC.II.

Rigetta l’istanza di omologa del piano di concordato in continuità aziendale proposto Così deciso in Torino, il 30 gennaio 2025.

Il Giudice rel.:

Dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente:

Dott.

NOME COGNOME

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