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Rigettato ricorso per diritto di precedenza

Il giudice ha rigettato il ricorso per violazione del diritto di precedenza perché il contratto collettivo applicato prevedeva un periodo minimo di lavoro superiore a quello svolto dalla ricorrente.

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Pubblicato il 20 aprile 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1063_2025_- N._R.G._00009961_2024 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9961/2024, promossa da: , rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO ricorrente contro in persona del dott. , dotato dei poteri di rappresentare tale società in forza di procure in autentica Notaio Milano del 13 febbraio 2017 (rep. n. 78658, racc. n. 14516), registrata a Milano 6 il 6 marzo 2017 al n. 8024, serie 1T e del 23 novembre 2022 (rep. n. 24664, racc. n. 6528), rappresentata e difesa per delega allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con studio in Milano, INDIRIZZO convenuta OGGETTO: diritto di precedenza nei contratti a termine Conclusioni:

Per la parte ricorrente:

Ritenuta la violazione del diritto di prelazione della ricorrente, condannar al pagamento in favore della signor del risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perse, par ribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 1.237,68 dalla data di mancata assunzione sino alla data di reperimento di una stabile occupazione o in altra misura comunque non inferiore a 12 mensilità o altra misura di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali ed accessori come per legge con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del DPM n. 37/2018 pubblicato in G.U. l’8 marzo 2018.da distrarsi Per la parte convenuta:

al Tribunale Ill.mo, rigettare le domande;

Svolgimento del processo La ricorrente ha convenuto in giudizio la deducendo:

– di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 28 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di mansioni di “addetta al bookshop”, qualifica di impiegata di 3^ livello del CCNL Multiservizi e orario part time al 75%;

– di avere svolto principalmente attività lavorativa di addetta al punto vendita all’interno del negozio sito in Roma, dentro il INDIRIZZO, sia nel punto vendita del piano terra che in quello del primo piano;

– che il rapporto di lavoro era cessato alla scadenza del termine al 31 dicembre 2023;

– di avere esercitato, con comunicazione pec del 29 febbraio 2024, il diritto di opzione per nuove assunzioni a termine e/o a tempo determinato chiedendo di conoscere i dati relativi all’esercizio del diritto di precedenza in relazione a nuove assunzioni;

– che la società convenuta non aveva fornito alcun riscontro;

– che la società convenuta, successivamente alla cessazione del rapporto, aveva proceduto all’assunzione di altri dipendenti per mansioni analoghe a quelle della ricorrente a tempo indeterminato e determinato e comunque personale privo o con minore di diritto di precedenza rispetto alla ricorrente ai fini delle nuove assunzioni;

– che la società convenuta successivamente alla cessazione del rapporto aveva pubblicato sul proprio sito offerte di lavoro per la medesima posizione di addetta al bookshop svolta dalla ricorrente.

Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.

Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza del 5.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

1.

La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 28 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di mansioni di “addetta al bookshop”, qualifica di impiegata di 3^ livello del CCNL Multiservizi e orario part time al 75% (doc. 2, fascicolo ricorrente).

Il contratto è cessato alla scadenza.

La ricorrente lamenta la violazione del diritto di precedenza di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 81/20215, sia sotto il profilo della mancata indicazione in contratto di tale diritto, sia sotto il profilo del diritto di per sé.

La disposizione in questione prevede, al comma 1, che:

“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

società resistente ha eccepito che il CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa, ossia il CCNL per Il Personale Dipendente da Imprese RAGIONE_SOCIALE, all’esito dell’accordo di rinnovo dell’8 giugno 2021, prevede che il diritto di precedenza, in deroga a quanto previsto dalla norma citata, possa essere esercitato da lavoratori che abbiano lavorato per un periodo superiore ai sei mesi previsti dalla norma stessa e comunque superiore alla durata del rapporto oggetto di causa. L’eccezione è fondata.

Il CCNL citato, in seguito all’accordo dell’8 giugno 2021, prevede, all’art. 11, comma 15, quanto segue:

“Le Parti concordano che i lavoratori che hanno prestato la propria attività nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 12 mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla scadenza del suo contratto, per le mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine” (doc. 23, fascicolo parte resistente).

La ricorrente ha prestato servizio per la società convenuta con un unico contratto di lavoro a termine della durata di poco più di sei mesi, dal giugno al dicembre 2023, quindi per un periodo di tempo inferiore a quanto previsto dal CCNL Multiservizi applicabile ratione temporis.

Il CCNL citato è, d’altra parte, espressamente richiamato nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (doc. 2, fascicolo ricorrente);

dell’applicazione di detto contratto collettivo si fa riferimento pacificamente in ricorso (cfr. capitoli 3 e 25), pur se viene poi allegata la versione del contratto del 31.5.2011 (doc. 12, fascicolo ricorrente).

Nel complesso è quindi pacifico che sia detto contratto collettivo a regolare il rapporto, sicché quanto osservato da parte ricorrente in sede di discussione circa una ipotetica non applicabilità di tale CCNL al caso di specie appare deduzione tardiva ed in ogni caso contraddetta dalle evidenze documentali.

2.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese devono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità delle questioni oggetto di causa.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite;

fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 05/03/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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