R.G.L. 4639/2024 All’esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA_TRIBUNALE_DI_TORINO N._415_2025_-_N._R.G._00004639_2024 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_13_02_2025
In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro Nella causa R.G.L. 4639/2024, instaurata tra le parti:
(ricorrente), ass. avv. NOME COGNOME e Pozza Massimo;
(convenuta) ass. avv. COGNOME COGNOME NOMECOGNOME
ass. avv. COGNOME COGNOME premesso • che il ricorrente deduceva:
o di aver lavorato per la società dal 1/11/2023 al 15/12/2023, tutti i giorni (domeniche comprese), con orario dalle 8 alle 17 con un’ora di pausa pranzo, presso i cantieri siti in INDIRIZZO e in INDIRIZZO angolo INDIRIZZO concessi in appalto dalla o di aver ricevuto le indicazioni lavorative dal legale rappresentante di tale impresa, COGNOME, il quale il 15/12/2023 gli avrebbe comunicato di non presentarsi più al lavoro;
il legale rappresentante della avrebbe comunicato la volontà di licenziare il ricorrente al sig. COGNOME che chiedeva l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte sia all’affermato datore di lavoro, sia alla committente;
impugnava altresì l’asserito licenziamento orale;
• che la contestava di aver mai fatto lavorare il ricorrente alle proprie dipendenze e anzi di averlo mai conosciuto, affermando peraltro di aver ricevuto minacce al fine di addivenire ad un pagamento nei confronti di un qualche soggetto, sconosciuto;
• che la contestava l’esistenza del rapporto di lavoro, di aver avuto cantieri aperti nel periodo di causa nei luoghi indicati, e chiedeva in caso di accoglimento il pagamento di una penale da parte della • che tale società si difendeva su questa domanda;
.G.L. 4639/2024 considera
1. La causa è sicuramente molto particolare, in quanto raramente è capitato allo scrivente di trovarsi in una situazione processuale così sfornita di prova e dai profili contraddittori.
2. Lo scrivente non è in grado di comprendere quali siano stati i rapporti tra le parti;
ciò che è indiscutibile è che le affermazioni del ricorrente siano risultate totalmente sfornite di prova.
3. Questi si è contraddetto tra le deduzioni del ricorso (in cui affermava di essere addetto a mansioni di muratura e di essere stato licenziato verbalmente) e affermazioni dell’interrogatorio, in cui ha dichiarato di pulire e togliere le cose dai ponteggi e di aver smesso di lavorare perché pioveva.
4. Nessun testimone ha dichiarato di averlo visto lavorare;
i testi hanno negato, mentre l’unico che ha dichiarato di averlo accompagnato a lavoro ( ha collocato la vicenda tra febbraio e marzo 2023, ossia quasi un anno prima rispetto ai fatti di causa.
5. Il teste e il teste , in realtà, non sanno nulla del rapporto di lavoro ma entrambi hanno partecipato a una trattativa mirata a far pagare il ricorrente da COGNOME:
ma persino in queste occasioni il legale rappresentante delle RAGIONE_SOCIALE ha negato che il ricorrente avesse mai lavorato con lui.
6. In merito all’escussione di tal nel ricorso non si fa cenno né a costui, né al fatto che avesse presentato lui il ricorrente al Metwally;
il ricorrente, interrogato, ha parlato di un certo (che, a parere dello scrivente, è un nome diverso).
7. L’art. 421 c.p.c., com’è noto, deve essere utilizzato nel limite dei fatti allegati e nel caso di prova incerta:
nel caso di specie si dovrebbe inserire in ricorso dei fatti nuovi (l’intermediazione di questo sia prima del rapporto di lavoro, sia in seguito) e ammettere tale teste in assenza di alcun elemento probatorio a sostegno della ricostruzione attrice.
8. Come affermato in precedenza, è evidente che tra le parti vi sia stato un qualche rapporto, per il quale il ricorrente si è deciso a convenire in giudizio proprio il COGNOME e non altri: ma quale sia tale rapporto, se di lavoro o altro, quando sia collocabile, quanto sia durato, come debba essere ricostruito, rimane del tutto oscuro.
9. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna di parte ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite.
Non si provvede alla condanna ex art. 96 in quanto l’assenza di prova.
G.L. 4639/2024 10. Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento della domanda svolta da nei confronti di non essendovi soccombenza in merito a tale domanda, si devono compensare tra tali parti le spese di giudizio.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Visto l’art. 429 c.p.c.:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite, che liquida in € 3.809 per ognuna, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensa le spese tra pone le spese dell’interprete in capo a parte ricorrente.
Torino, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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