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Rigetto appello per inammissibilità

La sentenza ribadisce i principi di autonomia e astrattezza della garanzia autonoma rispetto al rapporto garantito, l’insindacabilità della valutazione del giudice sulla compatibilità della domanda col rito sommario e l’inammissibilità, in appello, di motivi generici o che non censurano la sentenza impugnata.

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Pubblicato il 9 febbraio 2025 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA

SEZIONE CIVILE dott. ssa NOME COGNOME presidente rel dott.ssa NOME COGNOME consigliere dott. NOME COGNOME consigliere ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A N._684_2025_- N._R.G._00004104_2021 DEL_31_01_2025 PUBBLICATA_IL_31_01_2025

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4104/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.F. rappresentata e difesa dagli avv. COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME per procure in calce agli atti di costituzione di nuovo difensore del 29.3.2023 e del 27.1.202 e all’atto di citazione in appello appellante (C.F. rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME per procura in calce alla comparsa di risposta appellata (C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME per procura generale alle liti e dichiarazione di nomina in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Roma repert.n.12260/2021 pubblicata in data 24.6.2021 P.§ 1. – La vicenda oggetto di causa è così riportata nell’ordinanza impugnata:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14/12/2020 il ha adito il Tribunale di Roma per escutere la polizza fideiussoria n. NUMERO_CARTA emessa in suo favore in data 8/8/2019 dalla a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di subappalto stipulato in data 29/5/2019 dalla nei confronti del ricorrente a sua volta aggiudicatario dell’appalto dei lavori commissionati dall’Anas per l’adeguamento strutturale e la messa in sicurezza dell’itinerario.

Assumendo l’inadempimento dell’impresa subappaltatrice e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di subappalto il ricorrente ha chiesto la condanna della (recte: oop. – n.d.r.) al pagamento della somma di euro 120.000,00 pari all’intero massimale di polizza o, in subordine, della minore somma di euro 92.924,00 determinata tenendo conto del parziale e progressivo svincolo delle somme sull’avanzamento dei lavori eseguiti dalla Con memoria difensiva depositata in data 19/05/2021 si è costituita in giudizio la (già , la quale preliminarmente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la contraente di polizza e i coobbligati in forza di appendice, Sigg.ri , per essere da questi manlevata e tenuta indenne in caso di soccombenza; sempre in via preliminare ha chiesto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.

Nel merito la convenuta ha contestato la pretesa creditoria azionata da controparte eccependo che:

la garanzia di cui alla polizza oggetto di causa aveva natura accessoria rispetto all’obbligazione principale;

l’escussione della garanzia doveva ritenersi abusiva e contraria a buona fede;

la polizza in ogni caso poteva essere azionata nel limite della sola percentuale del 77,44% del massimale (ossia nel limite di € 92.924,00), essendosi parzialmente svincolata a termini di legge e di contratto in proporzione ai lavori svolti dalla ricorrente non aveva in alcun modo provato l’ammontare del danno asseritamente subìto per il mancato completamento dei lavori;

era in facoltà della convenuta eccepire la compensazione ex art. 1247 e 1251 c.c. tra ogni pretesa avanzata dal nei confronti della Compagnia di assicurazioni ed ogni controcredito vantato dalla nei confronti dello stesso Autorizzata la chiamata in causa la ha provveduto a citare in giudizio sia la che i Sigg.ri Con comparsa difensiva depositata in data 19/5/2021 si è costituita in giudizio la la quale in via preliminare ha eccepito:

l’inammissibilità della domanda secondo le forme del rito sommario di cui all’art. 702 bis cpc;

l’incompetenza del per far pronunciare la nullità e/o l’annullabilità e/o la risoluzione del contratto di subappalto tra le stesse stipulato.

Nel merito la società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto della domanda proposta dal ricorrente con condanna dello stesso al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. riproponendo le difese già svolte davanti al Tribunale di Lagonegro, ha eccepito:

l’infondatezza della domanda per mancanza di prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno;

il carattere abusivo e fraudolento dell’escussione azionata dal ; l’inoperatività della polizza in quanto concessa in favore della stazione appaltante;

la nullità del contratto di subappalto, in quanto l’autorizzazione è intervenuta dopo la stipula dello stesso;

la natura di contratto di subfornitura anziché di subappalto del contratto concluso con il ;

la risoluzione di detto contratto per eccessiva onerosità.

I Sigg.ri non si sono costituiti.

Il tribunale, respinta l’istanza di conversione del rito da sommario a ordinario, respinta altresì l’eccezione di incompetenza per connessione con il giudizio pendente davanti al Tribunale di Lagonegro, qualificata la polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia, accolta l’eccezione di svincolo parziale della polizza in proporzione al valore dei lavori realizzati dal subappaltatore, ha accolto parzialmente la domanda, condannando la compagnia assicuratrice a pagare al ricorrente € 92.924,00 oltre agli interessi moratori al tasso legale dal 17/7/2020 fino al soddisfo. Il tribunale ha poi accolto l’azione di regresso della compagnia nei confronti di e dei coobbligati in solido con essa, condannandoli a rimborsare alla tutte le somme che quest’ultima era stata condannata a pagare al per capitale, interessi e spese.

§ 2. – La sentenza è stata impugnata da , con un atto contenente le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di appello Adita, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sospesa la esecutorietà della sentenza inaudita altera parte, voglia , in riforma della ordinanza impugnata, cosi provvedere:

1) Preliminarmente dichiarare la incompetenza del Tribunale di Roma per essere competente per connessione il tribunale di Lagonegro;

2) Preliminarmente ancora dichiarare la inammissibilità della domanda per essere la stessa non compresa nell’alveo dell’art. 702 bis cpc;

3) Nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile, infondata e non dovuta, nonché la inoperatività della polizza, per tutte le motivazioni espresse in narrativa 4) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscossi gli onorari”.

è costituito il che resiste all’appello eccependone preliminarmente l’inammissibilità per violazione dell’art.342 c.p.c. e per difetto di impugnativa dell’accertamento del primo giudice della natura autonoma e non accessoria della garanzia prestata a proprio favore da accertamento su cui si sarebbe formato il giudicato e che precluderebbe l’esame delle eccezioni relative al rapporto di subappalto oggetto della garanzia.

Il si è poi difeso nel merito e ha formulato le seguenti conclusioni:

“Si insite per il rigetto dell’appello proposto da e, quindi, per l’integrale conferma dell’ordinanza impugnata.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio”.

Si è costituita che ha formulato le seguenti conclusioni:

“Si chiede che la Corte d’Appello Ecc.ma: − respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

in via preliminare − accerti e dichiari che la statuizione di condanna al rimborso in favore della delle somme da questa versate al è definitiva e passata in giudicato nei confronti dei Sigg.ri , che non hanno proposto impugnazione;

in via principale − respinga l’impugnazione proposta da avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma 23/6/2021, confermando la stessa e confermando in ogni caso la statuizione di condanna dell’appellante a rimborsare alla tutto quanto da questa versato al in forza dell’ordinanza;

in ogni caso − per l’ipotesi di riforma anche parziale dell’ordinanza impugnata, accerti e dichiari il diritto della ad esperire azione di ripetizione verso il per la restituzione delle somme pagate dal garante, che risultassero all’esito del presente giudizio in tutto o in parte non dovute;

− con il favore di spese e compensi gravati di I.V.A. e C.P.A.”.

Respinta l’istanza ex art.283 c.p.c. dell’appellante, la causa, già rinviata per conclusioni, dopo alcuni rinvii d’ufficio è stata discussa oralmente all’odierna udienza ex art.281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.

§ 3. – Preliminarmente si rileva l’inammissibilità della pretesa di di vedere accertato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di , che non sono parti del giudizio in questo grado, avente a oggetto l’impugnativa di un diverso capo della sentenza.

’atto di appello di è articolato in due punti preliminari e ulteriori nove punti di merito, apparentemente corrispondenti ad altrettanti motivi e che, tuttavia, si limitano a ribadire le difese svolte nel precedente grado di giudizio, per lo più senza nemmeno indicare le parti della sentenza di cui si chiede la riforma.

Inoltre nessuno dei suddetti punti riguarda l’accertamento compiuto dal primo giudice sulla natura di garanzia autonoma della polizza fideiussoria escussa dal ricorrente, per cui su di esso si è formato il giudicato, il che preclude la proponibilità di qualsiasi eccezione e contestazione riguardante il rapporto contrattuale da cui deriva il credito garantito.

§ 5. – In particolare, quanto al primo motivo preliminare, intitolato “Preliminarmente ribadisce la inammissibilità della domanda , non rientrando la stessa tra quelle indicate nell’art. 702 bis c.p.c.”, si osserva che la valutazione del giudice sulla compatibilità della domanda proposta con il rito sommario di cognizione è insindacabile e non può costituire motivo di appello.

§ 6. – Il secondo motivo preliminare investe il rigetto dell’eccezione di incompetenza ex art.40 c.p.c. per connessione con il giudizio tra e il avente ad oggetto il rapporto di subappalto.

Il tribunale ha motivato il rigetto dell’eccezione osservando che non esiste rapporto di pregiudizialità tra la causa avente a oggetto l’accertamento dell’invalidità ovvero la risoluzione del contratto di subappalto e il presente giudizio che ha ad oggetto il rapporto di garanzia.

Tale motivazione non è attinta da alcuna critica, essendosi l’appellante limitata a citare una massima giurisprudenziale che non smentisce in alcun modo la decisione impugnata.

§ 7. – Il primo motivo di appello sulla decisione di merito è intitolato “Insussistenza del diritto del di poter escutere la polizza assicurativa.

Carattere fraudolento della domanda della ricorrente.

Cattiva ed errata interpretazione delle norme e del contratto.

Violazione di legge”.

Con tale motivo l’appellante lamenta che il tribunale abbia accolto la domanda di pagamento della somma garantita in assenza di allegazione e prova del danno subito dal committente.

Il motivo è argomentato sulla base di una pretesa confusione da parte del tribunale tra il rapporto contrattuale tra la pubblica amministrazione e la impresa appaltante con quella tra l’impresa appaltante e la subappaltatrice, alla quale seguono poi ulteriori argomentazioni che, del tutto incoerentemente con la premessa, sono riferite precisamente primo rapporto, quello tra amministrazione appaltante e impresa appaltatrice.

Afferma infatti l’appellante:

“…Dunque, l’incameramento integrale della cauzione definitiva (con la sola eccezione e prova di alcuna voce di danno subito non appare ammissibile” e:

“…nell’ipotesi (verificatasi nel caso di specie) in cui l’Amministrazione si limiti a pretendere l’escussione del garante quale pretesa satisfattoria che prescinde del tutto anche solo dall’allegazione del danno, si versa indubbiamente al di fuori dell’ambito applicativo della cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria seppure a semplice richiesta.

Il danno è infatti elemento necessario dell’escussione e la pretesa di escussione del tutto scollegata ad un danno anche solo allegato è di per sé illegittima”.

Comunque, a prescindere dalla formulazione, il motivo è inammissibile, in quanto precluso dal giudicato formatosi sull’accertamento della natura autonoma della garanzia.

L’assunto dell’appellante secondo cui il avrebbe dovuto dedurre i danni in concreto subiti dall’inadempimento dell’impresa subappaltatrice e persino provarli non tiene conto del fatto che la garanzia autonoma – a differenza della fideiussione – non è accessoria al rapporto garantito, per cui il garante non può paralizzarne l’escussione sollevando contestazioni, quali la mancanza di allegazione e prova del danno che l’indennizzo dovrebbe risarcire, diverse dall’eccezione di dolo generale, ossia di escussione abusiva e fraudolenta. In altri termini, ai fini dell’escussione della garanzia autonoma, l’allegazione del danno implicita nell’allegazione dell’inadempimento dell’obbligazione garantita, mentre la correlazione tra indennizzo assicurativo e danno è data dalla limitata percentuale (10%) del valore del contratto coperta dalla garanzia e dallo svincolo progressivo della polizza in proporzione al valore dei lavori realizzati.

§ 8. – Il secondo motivo di appello è intitolato “Carattere fraudolento del resistente”.

Il motivo è inammissibile.

L’appellante si riferisce al carattere abusivo e fraudolento dell’escussione della garanzia ma non svolge alcuna critica nei confronti della sentenza, in particolare non censura la motivazione con la quale il tribunale ha accertato che tale ipotesi non ricorresse e che quindi non vi fossero i presupposti per l’accoglimento dell’eccezione di dolo generale:

“…manca la prova “liquida” dell’escussione abusiva e fraudolenta della garanzia da parte del ricorrente, non risultando all’evidenza l’infondatezza delle ragioni creditorie avanzate da quest’ultimo.

Ed invero a fronte dei numerosi ordini di servizio prodotti in copia dal ricorrente, dai quali risulta che alla sono stati più volte contestati ritardi nell’esecuzione dei lavori e il mancato rispetto del cronoprogramma ed è stato più volte ordinato di riprendere le lavorazioni sospese, né la compagnia di assicurazioni convenuta, né la società terza chiamata hanno dato prova dell’esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull’impresa subappaltatrice.

Le difese svolte da quest’ultima davanti al Tribunale di ’asserita sussistenza dei presupposti per chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità, non possono essere esaminate in questa sede, in quanto attengono al rapporto obbligatorio principale oggetto del giudizio pendente davanti al Tribunale lucano.

Si tratta comunque di difese che non appaiono prima facie idonee a paralizzare la pretesa creditoria qui azionata dal ricorrente, in considerazione della natura autonoma ed astratta della garanzia in esame e della mancanza di “prove liquide” idonee a supportare dette ragioni”.

§ 9. – Il terzo motivo “Inoperatività e nullità della polizza posta a base della richiesta”, afferma che la polizza sarebbe inefficace perché concessa in favore della “stazione appaltante”, mentre il non è la stazione appaltante.

Il motivo è inammissibile.

L’appellante non svolge alcuna critica al seguente passaggio motivazionale:

“La polizza fideiussoria è stata emessa utilizzando un modulo prestampato nel quale è indicata come “stazione appaltante” e “beneficiario” della garanzia il Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dalla e al di là dell’utilizzo improprio dell’espressione “stazione appaltante” in luogo di “committente” più appropriata per un contratto di subappalto, non vi è dubbio che il soggetto legittimato ad azionare la garanzia sia l’odierno ricorrente”.

§ 10. – Il quarto motivo “Nullità del contratto, oltre che per i motivi dedotti negli atti di causa, anche in considerazione della circostanza, appresa dal deposito della documentazione di controparte, che l’autorizzazione al subappalto e’ intervenuta dopo la stipula del relativo contratto” è inammissibile non solo per difetto di specificità, perché si limita a riproporre l’eccezione sollevata nel precedente grado, ma anche perché l’eccezione di nullità del contratto da cui deriva il rapporto garantito non è idonea a paralizzare l’escussione di una garanzia autonoma. Per le stesse ragioni sono inammissibili il quinto motivo (indicato al punto 6 nell’atto di appello per un mero errore di numerazione) “Insussistenza dell’inadempimento”, il sesto “Sulla natura del contratto di subappalto”, il settimo “Esistenza della subfornitura e non del subappalto”, l’ottavo “Sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità” e il nono motivo “In ordine al prezzo dei lavori concessi alla ricorrente…(omissis)”.

Tutti i suddetti motivi, oltre a non contenere alcuna critica alla sentenza impugnata, sollevano questioni strettamente inerenti al rapporto garantito, quindi ininfluenti nel presente giudizio perché precluse al garante autonomo.

§ 11.

– Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano per compensi nei confronti di ciascuna delle appellate, .M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, quindi in € 14.317,00 per tutte le fasi, oltre oneri di legge.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, sull’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma repert.n.12260/2021 pubblicata in data 24.6.2021, così decide:

– rigetta l’appello;

– condanna a rifondere a e a le spese processuali del presente giudizio, che liquida per ciascuna delle appellate in € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p.

e i.v.a. come per legge;

– dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’importo di cui all’art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.

Così deciso in Roma il giorno 31/01/2025 Il presidente est. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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